TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/07/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4219/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 4219/2021 del R.G.A.C. dell'anno 2021, riservata per la decisione all'udienza del 21.10.2024 avente per oggetto: “vendita di cose immobili” promossa
DA
, nata ad [...] l'[...] e residente a [...] Parte_1
elettivamente domiciliati in Taranto alla Via Marche n. 64 presso e nello studio dell'avv. Carmelo
Caruso che la rappresenta e difende in virtù di mandato apposto a margine dell'atto di citazione,
introduttivo del giudizio;
-ATTRICE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a [...]3B CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Orlando in virtù di mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in atti, con domicilio eletto in Grottaglie alla Via Donizetti n. 13;
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.132 n. 4) cpc e 118 disp. att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli art.45 e 52 della legge n.69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58, I0
comma della citata legge.
Con atto di citazione del 9.6.2021, ritualmente notificato, conveniva il coniuge Parte_1
divorziato a comparire innanzi all'intestato per sentirlo condannare al CP_1 CP_2
pagamento della somma complessiva di € 18.382,64 di cui € 6.000,00 quale somma da lei vantata per il periodo ottobre 2012 maggio 2013 relative al libretto nominativo intestato al figlio gravemente disabile nel periodo in cui il minore le era stato affidato dal Tribunale, somme Persona_1
delle quali l' si sarebbe appropriato indebitamente senza volturare l'intestazione del libretto CP_1
Contr aperto presso la filiale di Grottaglie, come risulta dal decreto penale di condanna emesso in suo danno in seguito a querela sporta dalla stessa e divenuto irrevocabile nel 2017; chiedeva inoltre Pt_1
il rimborso delle spese sostenute per trasportare il figlio per due volte la settimana dalla struttura di
Lecce dove era ospite ad Ostuni presso la Nostra Famiglia, lamentando altresì il mancato pagamento delle spese straordinarie ed extrasanitarie per entrambi i figli dovuti nella misura di 2/3 dall' , CP_1
giusto provvedimento presidenziale del 16.4.2013 che quantificava in € 334,64; assumeva inoltre che l' non avrebbe versato gli assegni familiari per la figlia minore dal giorno in cui la CP_1 Per_2
figlia era stata affidata alla (16.4.2013) e per il solo periodo aprile 2013-aprile 2014 per il Pt_1
periodo in cui le era stato affidato il figlio quantificandoli in complessivi € 6.048,00 Per_1
sebbene l' avesse dichiarato di avere i due figli a carico, come risultante dal mod. 730 in atti;
CP_1
infine chiedeva il rimborso della metà delle migliorie apportate ad un fondo, con annesso casolare,
sito in agro di Villa Castelli c.da Battaglia, acquistato in regime di comunione legale, tra cui la realizzazione di un pozzo artesiano e la pavimentazione di un piazzale, per un valore complessivo di
€ 12.000,00.
Si costituiva ritualmente il convenuto il quale oltre a contestare le pretese attoree, eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della in relazione alla restituzione delle somme Pt_1
accantonate sul libretto nominativo intestato al figlio disabile il quale era già maggiorenne Per_1
al momento della proposizione della domanda sia per quelle riferite alla figlia non essendo Per_2
stata formalmente richiamata in atti la sua rappresentanza legale.
Assumeva inoltre che gli assegni familiari erano già ricompresi nell'assegno mensile di mantenimento stabilito dal Tribunale, allegando la relativa sentenza in atti, mentre la richiesta di rimborso delle spese straordinarie risultava inammissibile in quanto non previamente concordata tra le parti, non essendovi alcuna prova che si trattasse di spese necessarie ed urgenti, anzi opponeva in compensazione le somme da lui sostenute per i figli che quantificava in € 485,17 dovute nella misura di 1/3 dall'attrice.
Contestava, infine, la richiesta di rimborso delle somme sostenute per apportare migliorie al fondo acquistato unitamente all'ex coniuge, dichiarando di aver a sua volta personalmente sostenuto tutte le spese per la manutenzione e agli interventi migliorativi della proprietà condivisa, essendo l'unico percettore di redditi nell'ambito del nucleo familiare;
precisava inoltre che pendeva tra le medesime parti altro procedimento introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. onde ottenere dalla il Pt_1
rimborso della metà di un finanziamento INPDAP da lui interamente onorato e senza alcun contributo personale della predetta.
Alla prima udienza di comparizione, lo scrivente ordinava alla parte attrice di integrare il contraddittorio nei riguardi del figlio maggiorenne affetto da grave disabilità; Persona_1
l'attrice non dava seguito a detta ordinanza provvedendo invece a promuovere un giudizio di interdizione nell'interesse di dapprima presso il Tribunale di Trani, che si Persona_1
dichiarava incompetente in favore di quello di Lecce;
nelle more del giudizio Persona_1
decedeva nella struttura di Gagliano del Capo, dove era ospite dal 2014. All'udienza successiva si dava atto del decesso di per cui lo scrivente, rigettava le Persona_1
richieste di prova articolate da parte attrice e ritenendo la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 21.10.2024 riservando all'esito la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata limitatamente ad un solo capo della domanda, mentre va rigettata per gli ulteriori capi per i motivi di seguito indicati.
In ordine al capo 1 in cui l'attrice richiede il rimborso della somma di € 6.000,00 relativa al libretto intestato al figlio risulta in atti che il figlio era nato il [...] Persona_1 Persona_1
per cui era già maggiorenne alla data della notifica dell'atto di citazione (giugno 2021). L'attrice ha contestato all'ex coniuge l'indebito prelievo negli anni 2012-2013 della somma di € 6.000,00 dal
Contr libretto a lui intestato, acceso presso di Grottaglie all'epoca in cui il figlio era ancora Per_1
minorenne, su cui non avrebbe provveduto alla voltura, nonostante fosse stato disposto CP_1
dal Tribunale in sede di separazione;
va tuttavia rilevato che l'attrice, nel proporre la domanda, non ha agito in nome e per conto del figlio quale sua rappresentante legale, né ha espressamente dichiarato di agire iure proprio o iure hereditatis, dopo il suo decesso, come correttamente eccepito dal convenuto.
Vale pertanto quanto prevede la giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha statuito che “quando
il figlio ha raggiunto la maggiore età, il genitore perde la legittimazione a proporre domanda per il
risarcimento o la restituzione di somme spettanti al figlio, salvo che sia stato espressamente
autorizzato o munito di procura, ovvero agisca come erede” (Cass. civ., sez. III, n. 17780/2020; Cass.
civ., sez. I, n. 14817/2018). Nel caso di specie in assenza di detta qualificazione e considerato che la qualità di erede è stata allegata solo in un momento successivo alla morte del figlio, la domanda è
affetta da originario difetto di legittimazione attiva, non sanabile ex post (Cass. civ., ord. n.
9700/2022). Pertanto, la pretesa richiesta di rimborso della somma di € 6.000,00 non può essere accolta, stante l'evidente difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
In ordine al capo 2 in cui l'attrice lamenta il mancato versamento da parte del padre degli assegni familiari dovuti ai figli e l'attrice ha chiesto il rimborso di € 6.048,00 assumendo Per_1 Per_2
che l' , pur non avendo i figli conviventi con sé, avesse continuato a percepire nel corso degli CP_1
anni detti assegni senza corrisponderli alla avente diritto in quanto genitore collocatario dei Pt_1
minori.
Sebbene la Cassazione (tra cui Cass. civ., n. 12012/2019; n. 5060/2003; S.U. n. 5135/1989) riconosca il diritto del genitore convivente a ricevere gli assegni al nucleo familiare, ciò presuppone che la domanda sia proposta nella qualità di rappresentante legale dei figli minori, ovvero iure proprio per le somme percepite illegittimamente dall'altro coniuge.
Nel caso di specie, la non ha dichiarato di agire per conto della figlia minore né ha Pt_1 Per_2
allegato alcuna procura o qualifica rappresentativa.
Analogamente per la quota spettante al figlio valgono le medesime considerazioni già Per_1
indicate al capo 1: essendo maggiorenne, la madre non era legittimata ad agire in suo nome in assenza di titolo formale o dichiarazione di rappresentanza.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata integralmente per difetto di legittimazione attiva, non potendo configurarsi neppure una surrogazione automatica dell'assegno di mantenimento.
In ordine al capo 3 sub 1 relativo alla richiesta di rimborso delle spese sanitarie e straordinarie documentate per la figlia nel primo caso risultano documentate alcune spese mediche Per_2
(pagamento ticket, visite specialistiche – pediatra e dermatologo, farmaci) sostenute per la figlia
Tali spese rientrano tra quelle straordinarie necessarie, per cui non è richiesto accordo Per_2
preventivo (Cass. civ. n. 379/2021). La documentazione allegata giustifica una somma di € 124,50,
che l'attrice ha effettivamente anticipato, per cui la domanda va accolta nella misura del 50%, pari a
€ 62,25. In ordine al punto 3 sub 2 in cui l'attrice chiede il rimborso delle spese scolastiche straordinarie
(laboratorio) per va precisato che la sentenza di separazione n. 1245/15 aveva stabilito che Per_2
le spese straordinarie potessero essere rimborsate solo se concordate tra i genitori. Tali spese, in quanto non urgenti né necessarie, rientrano tra quelle che richiedono accordo preventivo (Cass. civ.,
ord. n. 2127/2022; n. 25134/2019), per cui non essendo stata fornita alcuna prova di un accordo tra le parti o di una accettazione tacita da parte del convenuto, la domanda è infondata e va rigettata.
Sul punto 4 della domanda in cui l'attrice chiede il rimborso della somma di € 12.000,00 per lavori effettuati sul terreno intestato ad e sito in agro di Villa Castelli: l'attrice ha assunto di CP_1
aver eseguito a proprie spese ed attingendo alle somme ricevute dal padre dei lavori nel terreno agricolo acquistato da in regime di comunione legale (vedi atto di compravendita) per CP_1
cui ha chiesto il rimborso di € 12.000,00 destinate alla realizzazione di un pozzo artesiano, di lavori di livellamento del terreno per una nuova pavimentazione;
di fatto nulla è stato provato: in ordine alla natura, l'entità dei lavori e la data in cui sarebbero stati eseguiti, né risulta prodotta alcuna documentazione a corredo (ad esempio fatture, ricevute o bonifici o anche foto riproducenti lo stato dei luoghi), né è stata acquisita ulteriore prova non essendo state ammesse le richieste istruttorie formulate da parte attrice in quanto generiche.
La mancanza di prove documentali, anche di natura contabile, induce l'Ufficio al rigetto del capo 4
della domanda per difetto di prova;
a tal fine va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte:
“chi invoca un credito per migliorie su un bene comune deve fornire precisa prova dell'esecuzione,
della spesa e del beneficio per il bene (Cass. civ., n. 23304/2016; ord. n. 28084/2020), in mancanza
di tali prove la domanda deve essere rigettata”.
L'accoglimento di un solo capo della domanda attorea (capo 3 sub 1) e la reciproca soccombenza,
giustifica la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4219/2021 R.G. promossa da contro , contrariis reiectis, così Parte_1 CP_1
provvede:
- accerta e dichiara inammissibili per difetto di legittimazione attiva di i capi 1 e 2 della Parte_1
domanda relativi al rimborso della somma di € 6.000,00 depositata sul libretto di Persona_1
maggiorenne e nelle more deceduto, nonché quella relativa agli assegni familiari non versati da per i due figli per la somma di € 6.048,00; CP_1
rigetta il capo 3 sub 2 della domanda relativa al rimborso delle spese extrascolastiche della figlia minore per la somma di € 344,00; Persona_3
rigetta il capo 4 della domanda relativa al rimborso della somma di € 12.000,00 per lavori eseguiti sul terreno sito in agro di Villa Castelli in quanto non provata;
accoglie parzialmente la domanda per spese sanitarie documentate relative alla figlia Persona_3
e per l'effetto:
condanna a versare in favore dell'attrice la somma di € 62,25, S.E. & O. CP_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
rigetta ogni ulteriore domanda.
Compensa integralmente le spese e competenze di lite tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
La presente sentenza è munita di efficacia immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio della prima sezione civile il 11.7.2025.
Il Giudice
dott.ssa Raffaela Gennari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 4219/2021 del R.G.A.C. dell'anno 2021, riservata per la decisione all'udienza del 21.10.2024 avente per oggetto: “vendita di cose immobili” promossa
DA
, nata ad [...] l'[...] e residente a [...] Parte_1
elettivamente domiciliati in Taranto alla Via Marche n. 64 presso e nello studio dell'avv. Carmelo
Caruso che la rappresenta e difende in virtù di mandato apposto a margine dell'atto di citazione,
introduttivo del giudizio;
-ATTRICE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a [...]3B CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Orlando in virtù di mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in atti, con domicilio eletto in Grottaglie alla Via Donizetti n. 13;
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.132 n. 4) cpc e 118 disp. att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli art.45 e 52 della legge n.69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58, I0
comma della citata legge.
Con atto di citazione del 9.6.2021, ritualmente notificato, conveniva il coniuge Parte_1
divorziato a comparire innanzi all'intestato per sentirlo condannare al CP_1 CP_2
pagamento della somma complessiva di € 18.382,64 di cui € 6.000,00 quale somma da lei vantata per il periodo ottobre 2012 maggio 2013 relative al libretto nominativo intestato al figlio gravemente disabile nel periodo in cui il minore le era stato affidato dal Tribunale, somme Persona_1
delle quali l' si sarebbe appropriato indebitamente senza volturare l'intestazione del libretto CP_1
Contr aperto presso la filiale di Grottaglie, come risulta dal decreto penale di condanna emesso in suo danno in seguito a querela sporta dalla stessa e divenuto irrevocabile nel 2017; chiedeva inoltre Pt_1
il rimborso delle spese sostenute per trasportare il figlio per due volte la settimana dalla struttura di
Lecce dove era ospite ad Ostuni presso la Nostra Famiglia, lamentando altresì il mancato pagamento delle spese straordinarie ed extrasanitarie per entrambi i figli dovuti nella misura di 2/3 dall' , CP_1
giusto provvedimento presidenziale del 16.4.2013 che quantificava in € 334,64; assumeva inoltre che l' non avrebbe versato gli assegni familiari per la figlia minore dal giorno in cui la CP_1 Per_2
figlia era stata affidata alla (16.4.2013) e per il solo periodo aprile 2013-aprile 2014 per il Pt_1
periodo in cui le era stato affidato il figlio quantificandoli in complessivi € 6.048,00 Per_1
sebbene l' avesse dichiarato di avere i due figli a carico, come risultante dal mod. 730 in atti;
CP_1
infine chiedeva il rimborso della metà delle migliorie apportate ad un fondo, con annesso casolare,
sito in agro di Villa Castelli c.da Battaglia, acquistato in regime di comunione legale, tra cui la realizzazione di un pozzo artesiano e la pavimentazione di un piazzale, per un valore complessivo di
€ 12.000,00.
Si costituiva ritualmente il convenuto il quale oltre a contestare le pretese attoree, eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della in relazione alla restituzione delle somme Pt_1
accantonate sul libretto nominativo intestato al figlio disabile il quale era già maggiorenne Per_1
al momento della proposizione della domanda sia per quelle riferite alla figlia non essendo Per_2
stata formalmente richiamata in atti la sua rappresentanza legale.
Assumeva inoltre che gli assegni familiari erano già ricompresi nell'assegno mensile di mantenimento stabilito dal Tribunale, allegando la relativa sentenza in atti, mentre la richiesta di rimborso delle spese straordinarie risultava inammissibile in quanto non previamente concordata tra le parti, non essendovi alcuna prova che si trattasse di spese necessarie ed urgenti, anzi opponeva in compensazione le somme da lui sostenute per i figli che quantificava in € 485,17 dovute nella misura di 1/3 dall'attrice.
Contestava, infine, la richiesta di rimborso delle somme sostenute per apportare migliorie al fondo acquistato unitamente all'ex coniuge, dichiarando di aver a sua volta personalmente sostenuto tutte le spese per la manutenzione e agli interventi migliorativi della proprietà condivisa, essendo l'unico percettore di redditi nell'ambito del nucleo familiare;
precisava inoltre che pendeva tra le medesime parti altro procedimento introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. onde ottenere dalla il Pt_1
rimborso della metà di un finanziamento INPDAP da lui interamente onorato e senza alcun contributo personale della predetta.
Alla prima udienza di comparizione, lo scrivente ordinava alla parte attrice di integrare il contraddittorio nei riguardi del figlio maggiorenne affetto da grave disabilità; Persona_1
l'attrice non dava seguito a detta ordinanza provvedendo invece a promuovere un giudizio di interdizione nell'interesse di dapprima presso il Tribunale di Trani, che si Persona_1
dichiarava incompetente in favore di quello di Lecce;
nelle more del giudizio Persona_1
decedeva nella struttura di Gagliano del Capo, dove era ospite dal 2014. All'udienza successiva si dava atto del decesso di per cui lo scrivente, rigettava le Persona_1
richieste di prova articolate da parte attrice e ritenendo la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 21.10.2024 riservando all'esito la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata limitatamente ad un solo capo della domanda, mentre va rigettata per gli ulteriori capi per i motivi di seguito indicati.
In ordine al capo 1 in cui l'attrice richiede il rimborso della somma di € 6.000,00 relativa al libretto intestato al figlio risulta in atti che il figlio era nato il [...] Persona_1 Persona_1
per cui era già maggiorenne alla data della notifica dell'atto di citazione (giugno 2021). L'attrice ha contestato all'ex coniuge l'indebito prelievo negli anni 2012-2013 della somma di € 6.000,00 dal
Contr libretto a lui intestato, acceso presso di Grottaglie all'epoca in cui il figlio era ancora Per_1
minorenne, su cui non avrebbe provveduto alla voltura, nonostante fosse stato disposto CP_1
dal Tribunale in sede di separazione;
va tuttavia rilevato che l'attrice, nel proporre la domanda, non ha agito in nome e per conto del figlio quale sua rappresentante legale, né ha espressamente dichiarato di agire iure proprio o iure hereditatis, dopo il suo decesso, come correttamente eccepito dal convenuto.
Vale pertanto quanto prevede la giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha statuito che “quando
il figlio ha raggiunto la maggiore età, il genitore perde la legittimazione a proporre domanda per il
risarcimento o la restituzione di somme spettanti al figlio, salvo che sia stato espressamente
autorizzato o munito di procura, ovvero agisca come erede” (Cass. civ., sez. III, n. 17780/2020; Cass.
civ., sez. I, n. 14817/2018). Nel caso di specie in assenza di detta qualificazione e considerato che la qualità di erede è stata allegata solo in un momento successivo alla morte del figlio, la domanda è
affetta da originario difetto di legittimazione attiva, non sanabile ex post (Cass. civ., ord. n.
9700/2022). Pertanto, la pretesa richiesta di rimborso della somma di € 6.000,00 non può essere accolta, stante l'evidente difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
In ordine al capo 2 in cui l'attrice lamenta il mancato versamento da parte del padre degli assegni familiari dovuti ai figli e l'attrice ha chiesto il rimborso di € 6.048,00 assumendo Per_1 Per_2
che l' , pur non avendo i figli conviventi con sé, avesse continuato a percepire nel corso degli CP_1
anni detti assegni senza corrisponderli alla avente diritto in quanto genitore collocatario dei Pt_1
minori.
Sebbene la Cassazione (tra cui Cass. civ., n. 12012/2019; n. 5060/2003; S.U. n. 5135/1989) riconosca il diritto del genitore convivente a ricevere gli assegni al nucleo familiare, ciò presuppone che la domanda sia proposta nella qualità di rappresentante legale dei figli minori, ovvero iure proprio per le somme percepite illegittimamente dall'altro coniuge.
Nel caso di specie, la non ha dichiarato di agire per conto della figlia minore né ha Pt_1 Per_2
allegato alcuna procura o qualifica rappresentativa.
Analogamente per la quota spettante al figlio valgono le medesime considerazioni già Per_1
indicate al capo 1: essendo maggiorenne, la madre non era legittimata ad agire in suo nome in assenza di titolo formale o dichiarazione di rappresentanza.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata integralmente per difetto di legittimazione attiva, non potendo configurarsi neppure una surrogazione automatica dell'assegno di mantenimento.
In ordine al capo 3 sub 1 relativo alla richiesta di rimborso delle spese sanitarie e straordinarie documentate per la figlia nel primo caso risultano documentate alcune spese mediche Per_2
(pagamento ticket, visite specialistiche – pediatra e dermatologo, farmaci) sostenute per la figlia
Tali spese rientrano tra quelle straordinarie necessarie, per cui non è richiesto accordo Per_2
preventivo (Cass. civ. n. 379/2021). La documentazione allegata giustifica una somma di € 124,50,
che l'attrice ha effettivamente anticipato, per cui la domanda va accolta nella misura del 50%, pari a
€ 62,25. In ordine al punto 3 sub 2 in cui l'attrice chiede il rimborso delle spese scolastiche straordinarie
(laboratorio) per va precisato che la sentenza di separazione n. 1245/15 aveva stabilito che Per_2
le spese straordinarie potessero essere rimborsate solo se concordate tra i genitori. Tali spese, in quanto non urgenti né necessarie, rientrano tra quelle che richiedono accordo preventivo (Cass. civ.,
ord. n. 2127/2022; n. 25134/2019), per cui non essendo stata fornita alcuna prova di un accordo tra le parti o di una accettazione tacita da parte del convenuto, la domanda è infondata e va rigettata.
Sul punto 4 della domanda in cui l'attrice chiede il rimborso della somma di € 12.000,00 per lavori effettuati sul terreno intestato ad e sito in agro di Villa Castelli: l'attrice ha assunto di CP_1
aver eseguito a proprie spese ed attingendo alle somme ricevute dal padre dei lavori nel terreno agricolo acquistato da in regime di comunione legale (vedi atto di compravendita) per CP_1
cui ha chiesto il rimborso di € 12.000,00 destinate alla realizzazione di un pozzo artesiano, di lavori di livellamento del terreno per una nuova pavimentazione;
di fatto nulla è stato provato: in ordine alla natura, l'entità dei lavori e la data in cui sarebbero stati eseguiti, né risulta prodotta alcuna documentazione a corredo (ad esempio fatture, ricevute o bonifici o anche foto riproducenti lo stato dei luoghi), né è stata acquisita ulteriore prova non essendo state ammesse le richieste istruttorie formulate da parte attrice in quanto generiche.
La mancanza di prove documentali, anche di natura contabile, induce l'Ufficio al rigetto del capo 4
della domanda per difetto di prova;
a tal fine va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte:
“chi invoca un credito per migliorie su un bene comune deve fornire precisa prova dell'esecuzione,
della spesa e del beneficio per il bene (Cass. civ., n. 23304/2016; ord. n. 28084/2020), in mancanza
di tali prove la domanda deve essere rigettata”.
L'accoglimento di un solo capo della domanda attorea (capo 3 sub 1) e la reciproca soccombenza,
giustifica la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4219/2021 R.G. promossa da contro , contrariis reiectis, così Parte_1 CP_1
provvede:
- accerta e dichiara inammissibili per difetto di legittimazione attiva di i capi 1 e 2 della Parte_1
domanda relativi al rimborso della somma di € 6.000,00 depositata sul libretto di Persona_1
maggiorenne e nelle more deceduto, nonché quella relativa agli assegni familiari non versati da per i due figli per la somma di € 6.048,00; CP_1
rigetta il capo 3 sub 2 della domanda relativa al rimborso delle spese extrascolastiche della figlia minore per la somma di € 344,00; Persona_3
rigetta il capo 4 della domanda relativa al rimborso della somma di € 12.000,00 per lavori eseguiti sul terreno sito in agro di Villa Castelli in quanto non provata;
accoglie parzialmente la domanda per spese sanitarie documentate relative alla figlia Persona_3
e per l'effetto:
condanna a versare in favore dell'attrice la somma di € 62,25, S.E. & O. CP_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
rigetta ogni ulteriore domanda.
Compensa integralmente le spese e competenze di lite tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
La presente sentenza è munita di efficacia immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio della prima sezione civile il 11.7.2025.
Il Giudice
dott.ssa Raffaela Gennari