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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11525 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. LOFARO FRANCESCO Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. LOFARO FRANCESCO CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 6.5.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data3.5.2012 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 28.6.1986 a Roma, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2) Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne , studente universitario, ciascun genitore Per_1 concorrerà come segue: ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese di studio: tasse universitarie e libri;
ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% per le spese straordinarie obbligatorie che eventualmente si rendessero necessarie e nella misura del 50% ciascuno per le spese straordinarie non obbligatorie preventivamente accettate. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% per le spese straordinarie obbligatorie, Per la determinazione delle spese ordinarie e straordinarie obbligatorie e facoltative le parti fanno espresso riferimento al protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma con l'ordine degli Avvocati di Roma qui richiamato ed allegato al presente ricorso che le parti dichiarano di aver letto ed accettato. Per quanto concerne le spese per le necessità giornaliere e abbigliamento ciascun genitore corrisponderà una somma minima pari ad euro 100,00 mensile direttamente al figlio maggiorenne fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
laddove le spese per necessità giornaliere e abbigliamento dovessero superare l'importo di euro 200,00 mensili complessivi ciascun genitore provvederà nella misura del 50% in base alle esigenze del figlio maggiorenne non economicamente autonomo previo accordo. Le spese sopra indicate saranno corrisposte da ciascun genitore direttamente al figlio maggiorenne. 3) Le spese di vitto e alloggio per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente rimarranno a carico della signora presso la cui abitazione vive il figlio maggiorenne. 4) La figlia Pt_1 Persona_2 maggiorenne, lavora assunta come impiegata ed è economicamente indipendente;
5) Il Sig. CP_1 in adempimento a quanto disposto nell'accordo di separazione ha provveduto a cedere alla signora che ha accettato, la quota di sua proprietà dell'immobile sito in Roma Via Licia 14 identificato Pt_1 al NCEU di Roma al foglio 891 n. 59 sub 12 zona cens 3 categoria A3 classe 3 cessione avvenuta a titolo di corrispettivo “una tantum” a definizione di tutte le questioni patrimoniali tra i coniugi;
” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Roma, in data 28.6.1986, trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1986, parte 2, serie A01, n.573, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11525 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. LOFARO FRANCESCO Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. LOFARO FRANCESCO CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 6.5.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data3.5.2012 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 28.6.1986 a Roma, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2) Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne , studente universitario, ciascun genitore Per_1 concorrerà come segue: ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese di studio: tasse universitarie e libri;
ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% per le spese straordinarie obbligatorie che eventualmente si rendessero necessarie e nella misura del 50% ciascuno per le spese straordinarie non obbligatorie preventivamente accettate. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% per le spese straordinarie obbligatorie, Per la determinazione delle spese ordinarie e straordinarie obbligatorie e facoltative le parti fanno espresso riferimento al protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma con l'ordine degli Avvocati di Roma qui richiamato ed allegato al presente ricorso che le parti dichiarano di aver letto ed accettato. Per quanto concerne le spese per le necessità giornaliere e abbigliamento ciascun genitore corrisponderà una somma minima pari ad euro 100,00 mensile direttamente al figlio maggiorenne fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
laddove le spese per necessità giornaliere e abbigliamento dovessero superare l'importo di euro 200,00 mensili complessivi ciascun genitore provvederà nella misura del 50% in base alle esigenze del figlio maggiorenne non economicamente autonomo previo accordo. Le spese sopra indicate saranno corrisposte da ciascun genitore direttamente al figlio maggiorenne. 3) Le spese di vitto e alloggio per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente rimarranno a carico della signora presso la cui abitazione vive il figlio maggiorenne. 4) La figlia Pt_1 Persona_2 maggiorenne, lavora assunta come impiegata ed è economicamente indipendente;
5) Il Sig. CP_1 in adempimento a quanto disposto nell'accordo di separazione ha provveduto a cedere alla signora che ha accettato, la quota di sua proprietà dell'immobile sito in Roma Via Licia 14 identificato Pt_1 al NCEU di Roma al foglio 891 n. 59 sub 12 zona cens 3 categoria A3 classe 3 cessione avvenuta a titolo di corrispettivo “una tantum” a definizione di tutte le questioni patrimoniali tra i coniugi;
” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Roma, in data 28.6.1986, trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1986, parte 2, serie A01, n.573, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi