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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3967/2022
TRA
(C.F. n. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. dall'avv. Paolo Golino (C.F. n.
), presso il cui studio in Marcianise, alla via Taranto n° 7, elettivamente C.F._2 domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA n. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 giudiziario, dott. con sede in Napoli alla Via Toledo 10, rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, dall'avv. Francesco Saverio Rossano (C.F. n. ), presso C.F._3 il cui studio in Marcianise, alla via G. Oberdan n. 16, elettivamente domicilia;
pagina 1 di 14 APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Controparte_3 C.F._4 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, dall'avv.
Fausto Iarrobino (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, in Viale Colli C.F._5 aminei 36, is. S sc. A, elettivamente domicilia;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione
Civile, n. 2488/2022, depositata in data 24.6.2022, notificata in data 21.7.2022
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 5.12.2009, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex sezione distaccata di Marcianise, la
[...]
e, dopo aver dedotto che: Controparte_1
- la con contratto preliminare del 9.10.2004, prometteva di vendere a Controparte_1 [...]
che si impegnava di acquistarlo per sé “e/o per persona fisica e/o giuridica da nominarsi CP_3 al momento della stipula”, un locale deposito, al prezzo concordato di € 63.000,00;
- con scrittura privata del 19.12.2006 aveva ceduto il predetto contratto Controparte_3 preliminare all'attore con conseguente assunzione, da parte di quest'ultimo, di tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal preliminare;
- la era stata inadempiente, perché non era comparsa alle convocazioni dinanzi Controparte_1 al notaio ai fini della stipula del definitivo, chiedeva che fosse pronunciata sentenza, ex art. 2932 c.c., produttiva degli effetti del trasferimento, dalla in suo favore, del bene oggetto del contratto preliminare, Controparte_1 con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere di procedere alla trascrizione della sentenza.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che contestava Controparte_1
l'inadempimento addebitatole dall'attore, deducendo che era stata invitata a comparire dinanzi al pagina 2 di 14 notaio per la stipula del contratto definitivo sia dal che dal e che si era Parte_1 CP_3 limitata a comunicare al di estendere l'invito a presenziare dinanzi al notaio Parte_1 anche al al fine di stipulare il definitivo con lui o con la persona fisica o giuridica che CP_3 questi avrebbe nominato al momento della stipula del definitivo.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa e Controparte_3 concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda nei sui confronti;
in via subordinata, perché, in caso di condanna, fosse manlevata dal terzo chiamato in causa.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa di questi si costituiva con Controparte_3 comparsa di risposta depositata in data 26.10.2010 e deduceva che:
- aveva stipulato con la un contratto preliminare c.d. improprio, le cui Controparte_1 obbligazioni erano state già adempiute, atteso che egli aveva pagato il prezzo, mentre la
[...] aveva “trasferito il possesso” del bene;
restava solo da trasferire il bene con atto CP_1 pubblico;
-aveva, poi, promesso di vendere il bene al a differenti condizioni economiche, Parte_1 con successiva scrittura privata del 19.12.2006; tuttavia, la predetta scrittura privata del
19.12.2006 (qualificata dal come cessione del contratto preliminare e dal Parte_1 come contratto preliminare di compravendita), con cui il prometteva di CP_3 Parte_1 acquistare l'immobile dal al prezzo di € 85.000,00, era stata alterata e falsificata sia in CP_3 relazione all'indicazione di un acconto versato (l'acconto di € 2.700,00 era stato contraffatto in €
27.000,00), sia in relazione alla firma apposta accanto ad un ulteriore acconto di € 10.000,00;
- in relazione al menzionato contratto preliminare del 19.12.2006 il era Parte_1 inadempiente, perché aveva versato solo la somma di € 43.000,00, a titolo di acconto, mentre non aveva versato la somma residua di € 39.000,00.
Tanto dedotto, il terzo chiamato concludeva chiedendo di: CP_3
1) disconosciuta la scrittura privata sottoscritta da lui e dal in data 19.12.2006 Parte_1 nelle parti che aveva indicato come alterate, dichiarare la risoluzione della stessa per inadempimento del Parte_1
2) dichiarare l'inadempimento contrattuale del Parte_1
3) ordinare il trasferimento del bene per cui è causa dalla in suo favore ed a sue Controparte_1 spese;
pagina 3 di 14 4) condannare il alle spese di lite aggravate dalla temerarietà. Parte_1
Il nella comparsa di costituzione del suo nuovo difensore (nominato in sostituzione del CP_3 precedente), depositata nel corso del giudizio di primo grado, ribadiva circostanze che aveva già dedotto successivamente alla sua costituzione in giudizio, ossia che la conclusione del contratto preliminare del 19.12.2006 con il si inseriva nell'ambito di una più ampia Parte_1 condotta usuraria posta in essere dal nei suoi confronti, per la quale il Parte_1 era stato attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere (va rilevato che Parte_1 per lo specifico reato, relativo alla vendita dell'immobile per cui è causa con il contratto del
19.12.2006, il risulta essere stato condannato in primo grado, ma assolto in Parte_1 secondo grado, con sentenza passata sul punto in giudicato;
cfr. sentenza della Corte di Appello di Napoli e della Corte di Cassazione depositate dal procuratore del in data Parte_1
1.4.2025); deduceva che il prezzo di vendita fissato nel contratto preliminare concluso con il in data 19.12.2006 era simulato, in quanto era stato indicato in € 85.000,00, ma Parte_1 in realtà era stato pattuito in € 126.000,00; infine, eccepiva la rescissione per lesione di detto contratto, concluso quando egli si trovava in stato di bisogno, ben noto al Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dell'espletamento della CTU grafologica, che accertava l'autenticità della scrittura privata sottoscritta dal e dal CP_3 in data 19.12.2006 nelle parti disconosciute dal il Tribunale decideva Parte_1 CP_3 la causa con sentenza n. 2488/2022, pubblicata in data 24.6.2022, con cui così statuiva:
“1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2) Ordina alla competente Agenzia delle Entrate di provvedere alla cancellazione della eventuale trascrizione della suddetta domanda;
3) Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali avanzate dal terzo chiamato CP_3
sia nei confronti dell'attore sia nei confronti della convenuta;
[...]
4) Dichiara inammissibile la domanda formulata dall'attore nei confronti del terzo chiamato;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU”. Controparte_3
Il Tribunale, in via preliminare:
- riteneva tardive le domande proposte dal terzo chiamato, di risoluzione per Controparte_3
pagina 4 di 14 inadempimento del contratto del 19.12.2006 concluso da esso terzo chiamato col nonché la domanda ex art. 2932 c.c., relativa al trasferimento del bene oggetto Parte_1 del contratto preliminare del 9.10.2004 concluso dal medesimo con la CP_3 [...]
perché entrambe proposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il CP_1 termine, ex artt. 167 e 271 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza del 26.10.2010, a cui era stata differita la prima udienza indicata nell'atto di citazione per consentire la citazione del terzo (ed invero, la comparsa di risposta del era depositata nella stessa udienza del 26.10.2004); CP_3
- riteneva tardive le ulteriori domande proposte dal di simulazione e rescissione per CP_3 lesione del contratto preliminare del 19.12.2006, perché formulate solo nella comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- riteneva tardiva la reconventio reconventionis formulata dall'attore nei Parte_1 confronti del nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., volta alla ripetizione della CP_3 somma versata in forza del contratto del 19.12.2006, in quanto detta domanda avrebbe dovuto essere formulata alla prima udienza di comparizione delle parti del 26.10.2010, ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., trattandosi di domanda nuova rispetto a quella originaria, ex art. 2932 c.c., proposta nell'atto di citazione;
- infine, riteneva tardiva la domanda formulata dalla nella comparsa Controparte_1 conclusionale, volta a chiedere, in caso di pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., la ripetizione delle somme pagate dalla medesima società quali oneri condominiali relativamente agli immobili oggetto di causa.
Il Tribunale rigettava la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal nei confronti Parte_1 della sulla base dei seguenti passaggi argomentativi: Controparte_1
- il contratto stipulato in data 9.10.2004 tra la ed il denominato dalle Controparte_1 CP_3 parti “compromesso”, integrava un contratto preliminare di compravendita;
- quanto al contratto di cessione del preliminare, concluso in data 19.12.2006 tra il ed il CP_3
con cui il primo cedeva al secondo il preliminare sottoscritto con la Parte_1 [...] in data 9.10.2004, la dedotta nullità dello stesso per causa illecita, perché sarebbe CP_1 stato posto in essere al fine di estinguere un prestito usurario elargito dal al Parte_1
era rimasta sfornita di prova, in quanto, in mancanza di una sentenza definitiva di CP_3 condanna nei confronti del per il reato di usura, ex art. 644 c.p., in danno del Parte_1
pagina 5 di 14 i gravi indizi di colpevolezza a carico del erano rappresentati CP_3 Parte_1 sostanzialmente dalle sole dichiarazioni del onde non poteva ritenersi raggiunta la CP_3 prova dell'usurarietà dell'operazione negoziale;
- la clausola contenuta nel contratto preliminare del 9.10.2004, con cui il si impegnava CP_3 ad acquistare il bene per sé “e/o persona fisica e/o giuridica da nominarsi al momento della stipula”, lasciava configurare un “preliminare con consenso preventivo alla cessione”, ma alla cessione del definitivo, e non del preliminare, e tanto perché le parti avevano stabilito che il cessionario fosse (eventualmente) nominato dal cedente “al momento della stipula”;
- ed infatti, sulla base di tale clausola, il terzo cessionario non si sostituiva al promittente acquirente con lo stesso obbligo di stipulare il contratto definitivo, ma rappresentava la persona individuata dal promittente acquirente a “sostituirlo” nella stipulazione del definitivo e ad acquisire tutti i diritti e gli obblighi da esso scaturenti;
in altri termini, il terzo designato, entrando in scena in sede di stipulazione del contratto definitivo, e non in un momento precedente (come invece sarebbe stato possibile interpretare in presenza di diversa clausola che avesse consentito la nomina “fino alla stipula”), non subentrava nella posizione contrattuale connessa al preliminare, ma “nasceva” come contraente definitivo;
- poiché, allora, le parti avevano inteso riferirsi alla (eventuale) designazione di un terzo in sede di stipula del definitivo, detto terzo non era legittimato all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c., perché era non era titolare di alcun diritto all'adempimento del preliminare, ma solo titolare di un futuro ed eventuale diritto all'adempimento del definitivo;
- ne derivava che non poteva ritenersi titolare del diritto, derivante dal Parte_1 contratto preliminare del 9.10.2004 stipulato tra il e la all'esecuzione CP_3 Controparte_1 in forma specifica dell'obbligo a contrarre derivante da tale preliminare, ex art. 2932 c.c.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 2488/2022, depositata in data 24.6.2022, notificata in data
21.7.2022, ha proposto tempestivo appello con atto di citazione Parte_1 notificato, in data 16.9.2022, alla e a con cui ha così Controparte_1 Controparte_3 concluso:
“a. in via principale, pronunciare sentenza produttiva degli effetti del trasferimento ex art. 2932 cod. civ. in suo favore, coniugato in regime di separazione dei beni, dell'immobile in atti meglio
pagina 6 di 14 specificato ossia del “locale deposito al piano quarto del corpo A, nel N.C.E.U. al foglio 2, particella 5363, subalterno 20” e del “garage al piano interrato del corpo B, nel N.C.E.U. al foglio 2, particella 5363, subalterno 6” con ogni accessione, diritto accessorio, adiacenza, dipendenza, pertinenza e servitù attiva e passiva, con i proporzionali diritti alle cose e comodi comuni dell'intero complesso edilizio del quale la consistenza immobiliare di cui trattasi fa parte così come previsto in generale dagli artt. 1117 e segg. cod. civ., libero da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, vizi di evizioni nonché da oneri reali e fiscali, se del caso condizionando l'effetto della sentenza al pagamento del saldo (€. 7.700,00) del prezzo, ordinando, nel contempo, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere di procedere alla relativa trascrizione con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
b. in via gradata, se del caso previa rimessione in termini, condannare il a Controparte_3 ripetergli, ex art. 2041 cod. civ., la somma di €. 85.000,00 o quella che dovesse risultare di giustizia, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, oltre ancora al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa”;
- con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la che ha resistito Controparte_1 all'appello e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato tra le parti le spese processuali e ha chiesto, in riforma della stessa, che le spese del giudizio di primo grado fossero poste a carico dell'odierno appellante, unitamente alla spese del grado di appello.
Si è costituito in giudizio anche resistendo all'appello proposto dal Controparte_3
e chiedendone il rigetto;
ha spiegato anch'egli appello incidentale avverso la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato tra tutte le parti le spese processuali e ha chiesto, in riforma della sentenza, che il fosse condannato a rimborsargli le Parte_1 spese del giudizio di primo grado, oltre le spese del giudizio di appello. In caso di accoglimento dell'appello proposto dal ha chiesto di: Parte_1
a) dichiarare la prescrizione della vantata domanda di ripetizione somme così come richiesta dal nei confronti del Parte_1 CP_3
In subordine
pagina 7 di 14 b) Dichiarare la risoluzione contrattuale per inadempimento del ex artt. Parte_1
1453 e 1460 c.c. unitamente alla nullità del contratto preliminare per motivi illeciti e per i quali, ad oggi, pende giudizio d'appello proposto dal e con prossima udienza fissata Parte_1 al 18.4.2023 Corte di Appello di Napoli sez penale Collegio B dott. Gallo;
sempre in via subordinata :
c) Compensare la somma ad oggi ancora dovuta dal a Parte_1 Controparte_3 pari ad € 55.700,00 oltre interessi, come da sentenza n°256/2018 emessa in data 15.2.2018 dal
Tribunale di Napoli ufficio del G.U.P. SEZ 22 DEPOSITATA IN DATA 2.5.2018, con apposizione della formula esecutiva in data 24.5.2018 notificatagli con atto di precetto del
3.10.2018, con quella somma che eventualmente sarà ritenuta di giustizia liquidare al
Parte_1
La causa, transitata, per competenza tabellare, dalla Quarta Sezione Civile alla Terza Sezione
Civile, è stata assunta in decisione all'udienza del 2.4.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello principale.
C.1. Con il primo motivo di appello principale, ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata per l'inosservanza dei criteri legali di interpretazione del contratto in relazione alla riserva di nomina contenuta nel contratto preliminare del 9.10.2004, e, in particolare, per violazione dell'art. 1362, comma 2, c.c., secondo cui “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Nello specifico, l'appellante principale ha richiamato la dichiarazione sottoscritta da lui e da in data 19.12.2006 (allegata alla copia del preliminare del 9.10.2004, da lui Controparte_3 prodotta in giudizio), nella quale il aveva, in modo inequivoco, utilizzato la seguente CP_3 espressione: “cede il preliminare retrotrascritto a ”, e ha dedotto che da Parte_1 tale espressione emergeva che la reale intenzione del era quella di cedergli il contratto CP_3 preliminare, tanto più che lo stesso aveva corrisposto alla convenuta l'intero Controparte_1 prezzo pattuito per la vendita ed alla data di sottoscrizione della suindicata dichiarazione, ovvero
19.12.2006, era già decorso il termine (30.1.2005) fissato per la stipula del definitivo;
in caso contrario, infatti, il avrebbe dovuto convocare la dinanzi al notaio ai CP_3 Controparte_1
pagina 8 di 14 fini della stipula del contratto definitivo ed in tale sede designare il quale Parte_1 contraente, il che non era avvenuto e tanto rafforzava l'interpretazione nel senso della cessione del preliminare, in relazione alla quale non erano state sollevate obiezione né dal né CP_3 dalla Controparte_1
Il primo motivo di appello principale non coglie nel segno perché si fonda su una erronea applicazione della regola ermeneutica di cui all'art. 1362, comma 2, c.c.
Ed infatti, le parti del contratto preliminare di compravendita del 19.10.2004 erano la
[...]
in qualità di promittente alienante, e in qualità di promissario CP_1 Controparte_3 acquirente, e, quindi, era solo al loro comportamento, anche successivo alla conclusione del contratto, che avrebbe dovuto guardarsi, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c., al fine di determinare la comune intenzione delle parti (da intendere quali parti del contratto preliminare del 19.10.2004), e, quindi, al fine di interpretare la clausola con cui il si impegnava ad CP_3 acquistare il bene per sé “e/o per persona fisica e/o giuridica da nominarsi al momento della stipula” del definitivo.
L'appellante invece, al fine di interpretare il contratto preliminare del 9.10.2004 Parte_1 concluso tra il e la propone di guardare non al comportamento delle CP_3 Controparte_1 parti di quel contratto ( e del , ma al comportamento suo (che non aveva concluso CP_1 CP_3 il contratto preliminare del 9.10.2004) e del consistente nel fatto che, in epoca CP_3 successiva al preliminare del 9.10.2004, avevano sottoscritto la dichiarazione del 19.12.2006 nella quale il dichiarava di cedeva il preliminare del 9.10.2004 al al CP_3 Parte_1 prezzo di € 85.000,00.
A tale dichiarazione era, però, estranea la che, ai sensi dell'art. 1406 c.c., Controparte_1 avrebbe dovuto prestare il consenso ad un'eventuale cessione del contratto preliminare del
9.10.2004 da parte del promissario acquirente in favore del terzo CP_3 Parte_1
Pertanto, la dichiarazione del 19.12.2006, sottoscritta dal e dal non può CP_3 Parte_1 essere utilizzata per interpretare il contratto preliminare del 9.10.2014, sottoscritto dal e CP_3 dalla Controparte_1
Inoltre, la circostanza che il non avesse convocato, almeno fino alla missiva del CP_3
15.6.2007 (cfr. comparsa di risposta della depositata nel giudizio di primo Controparte_1 grado), la dinanzi al notaio al fine di stipulare il contratto definitivo non Controparte_1
pagina 9 di 14 implica affatto che il contratto preliminare del 9.10.2004 (concluso tra il e la CP_3 [...]
prevedesse la cessione dello stesso preliminare da parte del ad un terzo, poi CP_1 CP_3 designato nel con il consenso preventivo della Parte_1 Controparte_1
Infine, è da rilevare che la nella comparsa di costituzione nel giudizio di Controparte_1 primo grado, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, contestava la cessione del preliminare da parte del al ed, anzi, spiegava di non aver aderito CP_3 Parte_1 all'invito del di essere presente dinanzi al notaio per la stipula del definitivo Parte_1 perché pretendeva anche la presenza del che, in quella sede, avrebbe dovuto designare CP_3 eventualmente il terzo con cui stipulare il contratto definitivo.
C.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la reconventio reconventionis da lui formulata nei confronti del nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., con la quale il in via CP_3 Parte_1 gradata, ove il Tribunale avesse ritenuto la fattispecie non sussumibile nell'ipotesi di cessione del contratto preliminare, e, quindi, avesse ritenuto la sua carenza di legittimazione attiva a proporre azione ex art. 2932 c.c nei confronti della chiedeva di condannare il a ripetere la CP_1 CP_3 somma di € 85.000,00, oltre interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Il primo giudice motivava che tale domanda, scaturita dalle difese del terzo chiamato in causa avrebbe dovuto essere proposta dall'attore nella prima udienza di CP_3 Parte_1 comparizione delle parti (26.10.2010), ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., essendo consentito, nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., solamente provvedere alle “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, mentre era indubbio che la domanda del di ripetizione della somma di € 85.000,00, versata Parte_1 al in forza del contratto di cessione del 19.12.2006, rappresentava una domanda nuova CP_3 rispetto a quella ex art. 2932 c.c. formulata dal medesimo nell'atto di citazione. Parte_1
L'appellante a sostegno del motivo di appello richiamava il principio espresso da cass. civ., sez. un., 13.9.2018, n. 22404, secondo cui “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma
6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di pagina 10 di 14 domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”, ma il principio richiamato non è conferente al caso di specie, perché, nel caso esaminato dalla Corte di
Cassazione, si trattava di una modifica dell'originaria domanda di adempimento in domanda di indebito arricchimento, ritenuta consentita nella memoria, ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., mentre nel caso di specie la domanda restitutoria (reconventio reconventionis) formulata dal nei confronti del (e che il nell'atto di appello Parte_1 CP_3 Parte_1 qualificava come di indebito arricchimento, al verosimile fine di avvantaggiarsi della pronuncia di legittimità invocata) non era una mera modificazione della domanda ex art. 2932 c.c., proposta dal nell'atto di citazione, ma una domanda nuova, posto che la domanda ex art. Parte_1
2932 c.c. aveva ad oggetto il contratto preliminare del 19.10.2004 ed era proposta nei confronti della mentre la domanda restitutoria della somma di € 85.00000, formulata dal CP_1 nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., aveva ad oggetto la somma Parte_1 versata in forza del contratto di cessione del 19.12.2006 ed era proposta nei confronti del e, come domanda nuova, avrebbe dovuto essere proposta entro la prima udienza di CP_3 trattazione, ex art. 183, comma 5, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile (cass. civ.,
3.4.2025, n. 8847).
A nulla rileva la circostanza evidenziata dall'appellante, ossia che il terzo chiamato si CP_3 fosse costituito alla prima udienza di comparizione delle parti del 26.10.2010 (a cui era stata differita l'originaria prima udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione), in quanto tale circostanza (che, in ogni caso, ha determinato l'inammissibilità delle domande proposte dal avrebbe dovuto indurre il a chiedere un differimento dell'udienza CP_3 Parte_1 stessa, al fine di esercitare le facoltà processuali che l'art. 183, comma 5, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede come esercitabili alla prima udienza (tra cui la proposizione di domande che sono conseguenza della domanda o delle eccezioni proposte dal convenuto), ma non ad esercitare dette facoltà nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
D. Appello incidentale proposto dalla Controparte_1
L'appellata nella comparsa di risposta tempestivamente depositata nel Controparte_1 presente giudizio in data 24.1.2023 (a fronte della prima udienza indicata nell'atto di appello per il giorno 16.2.2013), ha proposto appello incidentale avverso la regolamentazione delle spese di pagina 11 di 14 lite disposta dalla sentenza di primo grado, e ha chiesto, in “considerazione dell'ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di Santa Maria
C.V.”, che l'appellante principale fosse condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
L'appello incidentale della è inammissibile, atteso che la non Controparte_1 Controparte_1 contesta le ragioni individuate dal primo giudice a giustificazione della compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, consistenti nella “sostanziale reciproca soccombenza” delle stesse
(ed invero, il primo giudice nella motivazione della sentenza impugnata riteneva tardivamente proposta la domanda formulata dalla nella comparsa conclusionale, con cui si chiedeva, in CP_1 caso di pronuncia, ex art. 2932 c.c., la ripetizione delle somme pagate dalla medesima società a titolo di oneri condominiali relativamente agli immobili oggetto di causa), ma si limita solo a denunciare come “ingiusta” la compensazione delle spese, senza spiegare le ragioni della denunciata ingiustizia.
E. Appello incidentale proposto da Controparte_3
Anche l'appellato nella comparsa di risposta tempestivamente depositata nel Controparte_3 presente giudizio, ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui compensava le spese di lite tra le parti e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, che le spese processuali da lui sopportate fossero poste a carico del Parte_1
Il ha dedotto di essere stato chiamato in causa, nel giudizio di primo grado, dalla CP_3 convenuta a seguito della domanda, ex art. 2932 c.c., proposta nei confronti di Controparte_1 quest'ultima dall'attore e che la predetta domanda del nei Parte_1 Parte_1 confronti della ex art. 2932 c.c., era stata rigettata, mentre era stata dichiarata Controparte_1 inammissibile, per tardività, l'ulteriore domanda proposta dal nei suoi confronti. Parte_1
Pertanto, il avrebbe dovuto essere condannato a rifondergli le spese del giudizio Parte_1 di primo grado, in base al principio per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto devono essere poste a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle difese dell'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo nessuna domanda.
pagina 12 di 14 L'appello incidentale del è infondato, perché non è idoneo a travolgere la motivazione del CP_3 primo giudice, che compensava le spese processuali tra tutte le parti per la reciproca soccombenza tra le stesse, reciproca soccombenza effettivamente esistente, posto che, da una parte, la domanda del nei confronti del formulata nella prima memoria ex art. 183, comma Parte_1 CP_3
6, c.p.c., era dichiarata inammissibile, perché tardiva, ma, dall'altra, erano dichiarate tardive e, quindi, inammissibili, anche le domande proposte dal nei confronti del CP_3 Parte_1
(domande di risoluzione per inadempimento del contratto del 19.12.2006, di simulazione e rescissione del medesimo contratto) e della (domanda ex art. 2932 c.c. relativa al contratto CP_1 preliminare del 9.10.2004).
Peraltro, il primo giudice correttamente poneva a carico del le spese della CTU CP_3 grafologica espletata, ove si consideri che la suddetta CTU era funzionale esclusivamente alle difese del in ordine alla presunta alterazione della scrittura privata del 19.12.2006, difese CP_3 rivelatesi, poi, infondate.
F. Le spese processuali
Le spese del giudizio di appello devono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza delle stesse (rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali).
In considerazione del rigetto dell'appello principale del e dell'appello Parte_1 incidentale del e della dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale della CP_3
deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 Controparte_1 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dei suindicati appellati incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, rispettivamente, per la proposizione dell'appello principale e degli appelli incidentali, per la norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_1
pagina 13 di 14 Vetere, Quarta Sezione Civile, n. 2488/2022, depositata in data 24.6.2022, notificata in data
21.7.2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1
3) Rigetta l'appello incidentale proposto dall'appellato Controparte_3
4) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale,
e degli appellanti incidentali, e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto,
[...] rispettivamente, per la proposizione dell'appello principale e degli appelli incidentali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 17.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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