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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 963/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3822/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250013762567000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e Ader.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n. 094 2025
00137625 67 000 impugnata si riferisce al presunto debito tributario conseguente al presunto mancato pagamento da parte dell'odierna ricorrente della tassa automobilistica in favore della Regione Calabria relativa agli anni di tributo 2020 e 2022, dell'importo complessivo di € 752,20 limitando l'opposizione esclusivamente alla tassa automobilistica relativa all'anno 2020 pari ad € 356,06 (€ 249,48, le sanzioni pari ad € 80,00, gli interessi pari ad € 13,72 e gli oneri di riscossione pari ad € 12,84, oltre ad € 5,88 diritti di notifica);
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che affermava che per l'annualità 2020 era stato notificato avviso nel 2023, ma che la relata non è leggibile e pertanto abbandonano la pretesa avendo già effettuato lo sgravio
Per l'annualità 2022 (NON IMPUGNATA) sosteneva che la cartella era il primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2022 entro il 31/12/2025).
Si costituiva l'Agente per la Riscossione.
Deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, atteso che il ricorrente ha impugnato SOLTANTO la posta 2020 oggetto di sgravio da parte della Regione Calabria.
La cartella rimane, pertanto valida, per la tassa auto non impugnata dell'annualità 2022.
Le spese, atteso l'intervenuto “cautelativo sgravio”, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alla tassa auto
2022 unico carico impugnato
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3822/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250013762567000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e Ader.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n. 094 2025
00137625 67 000 impugnata si riferisce al presunto debito tributario conseguente al presunto mancato pagamento da parte dell'odierna ricorrente della tassa automobilistica in favore della Regione Calabria relativa agli anni di tributo 2020 e 2022, dell'importo complessivo di € 752,20 limitando l'opposizione esclusivamente alla tassa automobilistica relativa all'anno 2020 pari ad € 356,06 (€ 249,48, le sanzioni pari ad € 80,00, gli interessi pari ad € 13,72 e gli oneri di riscossione pari ad € 12,84, oltre ad € 5,88 diritti di notifica);
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che affermava che per l'annualità 2020 era stato notificato avviso nel 2023, ma che la relata non è leggibile e pertanto abbandonano la pretesa avendo già effettuato lo sgravio
Per l'annualità 2022 (NON IMPUGNATA) sosteneva che la cartella era il primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2022 entro il 31/12/2025).
Si costituiva l'Agente per la Riscossione.
Deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, atteso che il ricorrente ha impugnato SOLTANTO la posta 2020 oggetto di sgravio da parte della Regione Calabria.
La cartella rimane, pertanto valida, per la tassa auto non impugnata dell'annualità 2022.
Le spese, atteso l'intervenuto “cautelativo sgravio”, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alla tassa auto
2022 unico carico impugnato
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.