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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
BELLE BRUNELLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 591/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 2 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70413010597413003000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10420229001746252000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Agenzia delle Entrate-Riscossione di Firenze (appellante) chiede: “All'Ecc.ma Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Toscana, in riforma dell'appellata sentenza n. 5/2/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena il 17/07/2023 depositata il 09/01/2024, confermare la validità dell'avviso di accertamento esecutivo n. T8D010100444/2013 relativamente alle sanzioni IVA 2010. Con vittoria di spese”.
Resistente_1 (appellato) chiede: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado adita, contrariis reiectis: in via principale: per tutte le suesposte motivazioni, rigettare l'appello avversario giacché infondato in fatto ed in diritto e/o perché non provato, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 05/02/2024 pronunciata dalla Seconda Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena nel giudizio n. 221/2022 RG depositata il 09.01.2024. In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compensi professionali oltre rimborso forfettario, ed accessori come per legge del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Firenze ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Siena, indicata in epigrafe, che ha accolto parzialmente il ricorso presentato
Resistente_1 contro l'avviso di intimazione per pagamento IVA 2010, notificato il 22/8/2022.
In particolare, la Corte di primo grado dichiarava prescritte le sanzioni IVA 2010 (pari ad euro 45.512,14) per il decorso del termine quinquennale dall'ultimo atto interruttivo, rilevando come, dopo la notificazione della cartella di pagamento del tributo con irrogazione delle sanzioni avvenuta l'11/6/2013, era seguita la notificazione di un'intimazione di pagamento il 3/2/2020.
Secondo l'ADER, la mancata tempestiva impugnazione della precedente intimazione del 2020 produrrebbe per il contribuente, ex artt. 19 e 21 D.P.R. 546/92, in base al principio della concatenazione degli atti notificati, l'effetto di irretrattabilità del credito tributario, ovvero di rinuncia ad avvalersi della prescrizione eventualmente maturata in epoca antecedente alla notifica dell'atto. In altri termini, la prescrizione maturata antecedentemente alla data di notifica dell'intimazione non opposta deve dirsi rinunciata, con conseguente decorrenza di un nuovo termine dalla data della notifica dell'ultimo atto non impugnato. L'Ufficio appellante richiama le sentenze di questa Corte n. 638/3/2024, n. 48/01/2024 e n.
1227/4/2022.
Il Resistente_1 si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando che, poiché dall'11/6/2013 al 3/2/2020 non vi sono stati atti interruttivi, la logica conseguenza è la prescrizione delle sanzioni IVA. L'atto che non è stato impugnato non poteva avere valenza interruttiva di una prescrizione ormai maturata.
Richiamandosi ad una pronuncia della S.C. l'appellato sostiene che l'avviso di intimazione, non essendo propriamente previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.P.R. 546/92, si ridurrebbe ad una sorta di sollecito di pagamento, privo dei caratteri degli atti interruttivi, con la conseguenza che il contribuente avrebbe una mera facoltà e non un onere di impugnazione (Cass., Sez. V, 16743 del 17 giugno 2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di aderire al più recente orientamento di legittimità, secondo il quale, “l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass., Sez. V, 21 luglio 2025 n. 20476). La sua impugnazione, infatti, “non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica” (Cass., Sez. V, 11 marzo 2025 n. 6436).
Nel caso concreto, la precedente intimazione di pagamento, regolarmente notificata il 3/2/2020 e non impugnata dal contribuente, ha prodotto gli effetti interruttivi suoi propri, con la conseguenza che l'interessato,
a causa della sua acquiescenza, vede limitate le sue possibilità di eccepire la prescrizione soltanto per il periodo successivo a tale atto.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate va pertanto accolto, con conseguente esigibilità delle sanzioni IVA per l'anno d'imposta 2010.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda, ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.
c., per compensare le spese, a causa dei diversi orientamenti interpretativi della Giurisprudenza di legittimità sulla questione dirimente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Firenze, il 28 gennaio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Fabrizio Celenza
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
BELLE BRUNELLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 591/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 2 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70413010597413003000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10420229001746252000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Agenzia delle Entrate-Riscossione di Firenze (appellante) chiede: “All'Ecc.ma Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Toscana, in riforma dell'appellata sentenza n. 5/2/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena il 17/07/2023 depositata il 09/01/2024, confermare la validità dell'avviso di accertamento esecutivo n. T8D010100444/2013 relativamente alle sanzioni IVA 2010. Con vittoria di spese”.
Resistente_1 (appellato) chiede: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado adita, contrariis reiectis: in via principale: per tutte le suesposte motivazioni, rigettare l'appello avversario giacché infondato in fatto ed in diritto e/o perché non provato, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 05/02/2024 pronunciata dalla Seconda Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena nel giudizio n. 221/2022 RG depositata il 09.01.2024. In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compensi professionali oltre rimborso forfettario, ed accessori come per legge del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Firenze ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Siena, indicata in epigrafe, che ha accolto parzialmente il ricorso presentato
Resistente_1 contro l'avviso di intimazione per pagamento IVA 2010, notificato il 22/8/2022.
In particolare, la Corte di primo grado dichiarava prescritte le sanzioni IVA 2010 (pari ad euro 45.512,14) per il decorso del termine quinquennale dall'ultimo atto interruttivo, rilevando come, dopo la notificazione della cartella di pagamento del tributo con irrogazione delle sanzioni avvenuta l'11/6/2013, era seguita la notificazione di un'intimazione di pagamento il 3/2/2020.
Secondo l'ADER, la mancata tempestiva impugnazione della precedente intimazione del 2020 produrrebbe per il contribuente, ex artt. 19 e 21 D.P.R. 546/92, in base al principio della concatenazione degli atti notificati, l'effetto di irretrattabilità del credito tributario, ovvero di rinuncia ad avvalersi della prescrizione eventualmente maturata in epoca antecedente alla notifica dell'atto. In altri termini, la prescrizione maturata antecedentemente alla data di notifica dell'intimazione non opposta deve dirsi rinunciata, con conseguente decorrenza di un nuovo termine dalla data della notifica dell'ultimo atto non impugnato. L'Ufficio appellante richiama le sentenze di questa Corte n. 638/3/2024, n. 48/01/2024 e n.
1227/4/2022.
Il Resistente_1 si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando che, poiché dall'11/6/2013 al 3/2/2020 non vi sono stati atti interruttivi, la logica conseguenza è la prescrizione delle sanzioni IVA. L'atto che non è stato impugnato non poteva avere valenza interruttiva di una prescrizione ormai maturata.
Richiamandosi ad una pronuncia della S.C. l'appellato sostiene che l'avviso di intimazione, non essendo propriamente previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.P.R. 546/92, si ridurrebbe ad una sorta di sollecito di pagamento, privo dei caratteri degli atti interruttivi, con la conseguenza che il contribuente avrebbe una mera facoltà e non un onere di impugnazione (Cass., Sez. V, 16743 del 17 giugno 2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di aderire al più recente orientamento di legittimità, secondo il quale, “l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass., Sez. V, 21 luglio 2025 n. 20476). La sua impugnazione, infatti, “non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica” (Cass., Sez. V, 11 marzo 2025 n. 6436).
Nel caso concreto, la precedente intimazione di pagamento, regolarmente notificata il 3/2/2020 e non impugnata dal contribuente, ha prodotto gli effetti interruttivi suoi propri, con la conseguenza che l'interessato,
a causa della sua acquiescenza, vede limitate le sue possibilità di eccepire la prescrizione soltanto per il periodo successivo a tale atto.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate va pertanto accolto, con conseguente esigibilità delle sanzioni IVA per l'anno d'imposta 2010.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda, ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.
c., per compensare le spese, a causa dei diversi orientamenti interpretativi della Giurisprudenza di legittimità sulla questione dirimente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Firenze, il 28 gennaio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Fabrizio Celenza