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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4646/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30627/2024 TEFA 5% 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30627/2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30627/2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30627/2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2660/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI n. 30627/2024, relativo agli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, per complessivi € 1.248,04.
La ricorrente deduceva:
– che l'immobile sito in Palermo, Indirizzo_1, era privo di utenza elettrica dal 2021 al 01/06/2023 e non produttivo di rifiuti;
– che dal 01/06/2023 al 31/07/2024 l'immobile era locato a terzi, con attivazione dell'utenza da parte della conduttrice;
– che, pertanto, la TARI non fosse dovuta per l'intero periodo.
Il Comune si costituiva producendo nota di riforma prot. 706635 dell'8/05/2025, con cui l'Ente accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo:
- l'esclusione dal tributo per l'anno 2024 in quanto immobile privo di utenza elettrica;
- la riforma dell'anno 2023, riducendo il dovuto a soli 3 bimestri invece che 6, poiché l'immobile risultava locato dal 01/06/2023;
– confermava integralmente quanto dovuto per gli anni 2021 e 2022 e per i primi bimestri del 2023, poiché mai pervenuta nei termini la dichiarazione di esclusione TARI ex art. 13 Regolamento comunale, obbligatoria per ottenere la non debenza in caso di immobile privo di utenza.pdf).
Il Comune concludeva chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso e la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
1. Sulla non debenza TARI per immobile privo di utenza elettrica
È documentato che l'immobile fosse privo di utenza elettrica sino al 01/06/2023; tuttavia, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento TARI, l'esclusione dal tributo è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Nel caso di specie tale dichiarazione non è mai stata presentata, come attestato dall'Ente resistente.
Pertanto, per gli anni 2021 e 2022 e per i primi tre bimestri del 2023, il tributo è legittimamente richiesto.
2. Sulla riforma dell'anno 2023
Il Comune ha già provveduto all'annullamento parziale dell'avviso, riducendo la pretesa ai soli 3 bimestri non coperti da locazione.
La riforma è conforme alla disciplina TARI e soddisfa integralmente la doglianza relativa al periodo dal
01/06/2023 al 31/12/2023.
3. Sull'esclusione dal 2024
L'Ente ha già applicato l'esenzione per immobile privo di utenza elettrica, e la contribuente non ha ulteriori contestazioni sul punto.
4. Spese
Considerata la parziale soccombenza reciproca e il fatto che parte dell'accertamento è stato riformato in autotutela, si dispone la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso determina la somma complessiva dovuta a titolo di impostE, interessi e sanzioni nella misura di € 916,40. Compensa le spese Palermo,29.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4646/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30627/2024 TEFA 5% 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30627/2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30627/2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30627/2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2660/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI n. 30627/2024, relativo agli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, per complessivi € 1.248,04.
La ricorrente deduceva:
– che l'immobile sito in Palermo, Indirizzo_1, era privo di utenza elettrica dal 2021 al 01/06/2023 e non produttivo di rifiuti;
– che dal 01/06/2023 al 31/07/2024 l'immobile era locato a terzi, con attivazione dell'utenza da parte della conduttrice;
– che, pertanto, la TARI non fosse dovuta per l'intero periodo.
Il Comune si costituiva producendo nota di riforma prot. 706635 dell'8/05/2025, con cui l'Ente accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo:
- l'esclusione dal tributo per l'anno 2024 in quanto immobile privo di utenza elettrica;
- la riforma dell'anno 2023, riducendo il dovuto a soli 3 bimestri invece che 6, poiché l'immobile risultava locato dal 01/06/2023;
– confermava integralmente quanto dovuto per gli anni 2021 e 2022 e per i primi bimestri del 2023, poiché mai pervenuta nei termini la dichiarazione di esclusione TARI ex art. 13 Regolamento comunale, obbligatoria per ottenere la non debenza in caso di immobile privo di utenza.pdf).
Il Comune concludeva chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso e la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
1. Sulla non debenza TARI per immobile privo di utenza elettrica
È documentato che l'immobile fosse privo di utenza elettrica sino al 01/06/2023; tuttavia, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento TARI, l'esclusione dal tributo è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Nel caso di specie tale dichiarazione non è mai stata presentata, come attestato dall'Ente resistente.
Pertanto, per gli anni 2021 e 2022 e per i primi tre bimestri del 2023, il tributo è legittimamente richiesto.
2. Sulla riforma dell'anno 2023
Il Comune ha già provveduto all'annullamento parziale dell'avviso, riducendo la pretesa ai soli 3 bimestri non coperti da locazione.
La riforma è conforme alla disciplina TARI e soddisfa integralmente la doglianza relativa al periodo dal
01/06/2023 al 31/12/2023.
3. Sull'esclusione dal 2024
L'Ente ha già applicato l'esenzione per immobile privo di utenza elettrica, e la contribuente non ha ulteriori contestazioni sul punto.
4. Spese
Considerata la parziale soccombenza reciproca e il fatto che parte dell'accertamento è stato riformato in autotutela, si dispone la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso determina la somma complessiva dovuta a titolo di impostE, interessi e sanzioni nella misura di € 916,40. Compensa le spese Palermo,29.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO