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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1574/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2023
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Sandra Carestia ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Elisabetta Peterlongo resistente
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “La difesa della SInora Parte_1
, confermata la sussistenza di un accordo riguardo alle condizioni relative
[...] all'affidamento, alla collocazione ed al regime di visita del figlio minore come Per_1 stabilite nell'ordinanza dd. 18.11.2023 (vedasi verbale di udienza dd. 26.03.2024), sotto
1 l'aspetto economico richiama le conclusioni precisate nel ricorso introduttivo (punti: 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10 e 11), spese rifuse.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “La difesa di richiamato CP_1 quanto dedotto e prodotto e le contestazioni svolte, • ribadito quanto già dichiarato a verbale del 26 marzo 2024 quanto all'accordo sulle condizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al regime di visita quanto al figlio minore (che compirà 18 anni il Per_1
6.12.2024 e al momento non economicamente autosufficiente), come riportate nell'ordinanza del GI dd. 18.11.2023 condizioni che già il resistente aveva precisato anche nella comparsa di costituzione e risposta • preso atto del provvedimento del Giudice Istruttore che fissa per la rimessione in decisione della causa, l'udienza del 16 ottobre 2024, nel rispetto dei termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc, precisa le CONCLUSIONI Voglia il Tribunale:
1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP_1
e in Trento in data 22.05.1994, a seguito di provvedimento di Parte_1
omologa di separazione coniugale emesso dal Tribunale di Trento dd.11.11.2005.
2.Confermare l'assegnazione in godimento alla SI. , in quanto Parte_1
convivente con il figlio minore , della casa coniugale in comproprietà fra i coniugi Per_1
e sita in Sant'Agnese di Civezzano di TN, via delle Scornie n.3, ciò fino alla indipendenza economica del figlio e sempre che lo stesso continui a convivere con la madre Per_1 nell'immobile coniugale;
con il carico delle spese straordinarie dell'immobile suddivise fra
i comproprietari come per legge.
3.Disporsi quanto al mantenimento dei figli che: -Nulla è dovuto per il mantenimento della figlia , nata il [...], ormai maggiorenne e Per_2
autosufficiente e che vive fuori della casa coniugale da tempo;
- Per quanto riguarda il figlio
, nato il [...] e frequentante la facoltà di Medicina presso l'Università di Per_3
Siena, il padre si farà carico del concorso nel mantenimento del medesimo con l'importo di
€ 350,00 mensile, che egli verserà direttamente al figlio posto che egli non vive nella casa familiare, sopportando il 50% delle spese straordinarie per il figlio medesimo, il tutto fino al completamento del corso Universitario di RT. -Quanto al figlio , nato il Per_1
6.12.2006, ancora minorenne che continuerà a vivere con la madre presso la casa già coniugale e di cui i genitori manterranno l'affido condiviso: disporsi che il padre
2 contribuisca al concorso nel mantenimento del medesimo fino al raggiungimento dell'autonomia economica con la somma di € 350,00 da versarsi alla madre fino alla maggiore età del ragazzo e successivamente da suddividersi a metà fra il figlio e la madre fino al raggiungimento dell'autonomia economica del medesimo se lo stesso continuerà a vivere con la madre. Spese straordinarie al 50%.
4. Disporsi che il padre potrà frequentare
e tenere con sé il figlio prendendo diretto accordo con il medesimo in ragione Per_1 dell'imminente maggiore età dello stesso, e ciò compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici del ragazzo;
stabilendosi di massima che il figlio starà con il padre a fine settimana alternati dal sabato al lunedì mattina, oltre ai periodi di vacanza da concordare con il ragazzo.
5. Disporre che le spese straordinarie, che dovranno essere analiticamente documentate, dovranno essere concordate fra le parti di volta in volta se superiori ad € 100,00=, e sono le seguenti: spese mediche per visite specialistiche, ticket per medicinali, acquisto occhiali, apparecchio ortodontico, dentista o ausili medici prescritti, quando non rimborsate dall'ente pubblico in ragione delle certificazioni per;
Per_1 scolastiche : iscrizione all'Università pubblica, rette scolastiche di scuola pubblica, spese per l'acquisto di libri non convenzionati, per le gite di istruzione, per i trasporti pubblici,
l'acquisto a forfait del materiale scolastico e cancelleria ad inizio anno (previo scontrino analitico); gite e viaggi studio richiesti all'interno del percorso curriculare prescelto dal figlio, spese per alloggio universitario. Inoltre le spese per le attività sportive di Per_1 saranno concordate se superiori ad € 150,00 annui ma con l'impegno a favorire le potenzialità scolastiche ed almeno la frequenza ad un corso/attività sportiva dello stesso e saranno sopportate a metà dai genitori;
ogni ulteriore corso sportivo o spesa per palestra ecc. su cui non vi fosse l'accordo fra i genitori sarà eventualmente sopportato dal genitore che vi ha dato l'assenso.
6. Disporre che le detrazioni quanto alle spese sopportate per i figli, a fini della dichiarazione dei redditi, verranno effettuate al 50% da ciascun genitore, mentre gli assegni statali e provinciali verranno percepiti dalla madre in ragione della convivenza con i figli.
7. Nessun assegno divorzile sarà previsto in favore della ricorrente
in assenza dei presupposti di legge, 8. Con vittoria delle spese, e Parte_1 condanna della ricorrente ex art 96 cpc in ragione delle pretestuose domande svolte.”
per i seguenti motivi in
3 FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Trento in data 22 maggio 1994, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie
A, N. 41, Anno 1994, e dalla loro unione sono nati i figli (il 24 gennaio 1996), Per_2
(il 27 novembre 1997) e (il 6 dicembre 2006). Per_3 Per_1
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2023, la ricorrente SI.ra ha Parte_1
domandato pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, dando atto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale di data 11 novembre 2015 (con udienza innanzi al Presidente di data 5 novembre 2015), e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
La parte ricorrente ha chiesto, altresì, l'accoglimento delle seguenti condizioni: “1) Viene pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.05.1994 tra
[...]
e ; CP_1 Parte_1
2) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori congiuntamente con Per_1
collocamento e residenza principale presso la madre;
3) la casa coniugale, sita a Sant'Agnese di Civezzano di Trento via delle Scornie 3, in comproprietà tra i SInori e rimane assegnata alla SInora con tutto CP_1 Parte_1 il mobilio che l'arreda e ciò sino a che i figli non saranno tutti autosufficienti economicamente;
4) le spese straordinarie dell'immobile coniugale, in comproprietà tra i coniugi, saranno sopportate a metà dai medesimi, come per legge, ivi compresa la polizza assicurativa dell'immobile e le decisioni al riguardo prese di comune accordo;
5) il padre, a settimane alterne, terrà con sé il figlio minore dal venerdì sera dopo Per_1
cena (ore 20.00) fino alla domenica dopo cena (ore 20.00 nel periodo scolastico ed ore 21.00 nel periodo estivo o delle vacanze scolastiche). Il padre trascorrerà con il figlio un Per_1
pomeriggio infrasettimanale dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nel periodo scolastico e sino alle
21.00 nel periodo estivo e delle vacanze scolastiche e ciò nel giorno di mercoledì o giovedì compatibilmente con le proprie eSIenze lavorative e previo avviso alla madre almeno il giorno precedente. Le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise a metà tra i genitori ed il figlio trascorrerà alternativamente il giorno di Natale e quello di Santo Stefano con
4 l'uno o l 'altro dei genitori, e così il giorno di Capodanno e quello dell'Epifania, di Pasqua
e di Pasquetta. Il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alter nati con
l'uno a l'altro dei genitori e, su richiesta dei medesimi, il giorno del compleanno di ciascun genitore con quel genitore, nonché con la madre il giorno della festa della mamma. Nel periodo estivo, indicativamente quello delle vacanze scolastiche, dal 10 giugno al 10 settembre, il padre trascorrerà con due settimane, anche non consecutive, da Per_1
concordarsi entro fine maggio di ciascun anno;
altrettante due settimane spetteranno alla madre, da trascorrere con il minore, alle stesse condizioni di cui sopra;
in ogni caso, il genitore con cui dovesse trascorrere le tre settimane non potesse trascorrere quel Per_1
tempo con il figlio, si farà carico di trovare a spese proprie una collocazione in una colonia estiva o attività assistita per l'intera giornata, per le settimane rimanenti a lui assegnate, quanto al figlio . I figli e , entrambi maggiorenni, prenderanno Per_1 Per_2 Per_3
accordi direttamente con il padre per decidere il tempo da trascorrere con lui.
6) Il SI. verserà alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di CP_1 assegno divorzile, la somma mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT; Il SI. verserà alla SInora entro il giorno CP_1 Parte_1
15 di ogni mese , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , Per_1 assegno mensile di € 400,00 rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Il SI. CP_1
contribuirà altresì al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_3 economicamente indipendente, versando mensilmente la somma di € 250,00. Detta somma verrà corrisposta direttamente la figlio per quando concerne l'importo di € 150,00 mentre i residui € 100,00 verranno versati alla SInora e ciò sino a che non Parte_1 Per_3
sarà autonomo economicamente e vivrà con la madre. Dato atto che la figlia è Per_2
indipendente economicamente, nulla il SI. verserà per il di lei mantenimento. CP_1
7) Il padre si farà carico delle spese straordinarie per i figli nella misura del 60%, mentre la madre contribuirà per il 40% entrambi si impegnano a rifondere il genitore che ha sopportato la spesa entro 15 giorni dall'esborso previa consegna di copia della documentazione relativa.
8) Le spese straordinarie, che dovranno essere analiticamente documentate e che dovranno essere concordate tra le parti di volta in volta, se superiori ad € 100,00 sono le seguenti: spese mediche per visite specialistiche, tiket per medicinali, acquisto occhiali, apparecchio
5 ortodontico, dentista o ausili medici prescritti;
scolastiche: iscrizione all'Università pubblica, rette scolastiche di scuola pubblica;
spese per l'anticipo scolastico di , Per_1 spese per l'acquisto di libri non convenzionati, per le gite di istruzione, per i trasporti pubblici, l'acquisto a forfait del materiale scolastico e cancelleria ad inizio anno (previo scontrino analitico); gite e viaggi studio richiesti all'interno del percorso curriculare prescelto dal figlio, spese per alloggio universitario, spese per le colonie o centri sportivi estivi per ma ciascuno dei genitori sopporterà in via esclusiva i costi per i centri Per_1
estivi in relazione alle tre settimane di propria competenza. Le spese per le attività sportive dei figli saranno concordate se superiori ad € 150,00 annui ma con l 'impegno di favorire le potenzialità scolastiche ed almeno la frequenza ad un corso/attività sportiva degli stessi e saranno sopportate a metà dai genitori;
ogni ulteriore corso sportivo o spesa per palestra ecc su cui non vi fosse accordo tra i genitori, sarà eventualmente sopportato dal genitore che vi ha dato l'assenso.
9) Le detrazioni di cui alla dichiarazione dei redditi, relative a ciascun figlio, verranno effettuate al 50% da ciascun genitore mentre gli assegni famigliari verranno percepiti dalla madre in ragione della convivenza con i figli.
10) I genitori si fanno inoltre carico, in ragione della percentuale concordata (60% - 40%) delle spese relative a bollo, RCA manutenzione relativa allo scooter targato X76J3C intestato a , in ragione e limitatamente all'utilizzo del mezzo da parte Parte_1
dei figli;
i genitori concordano di farsi carico in ragione della percentuale concordata delle spese per il conseguimento della patente di guida del figlio minore;
Per_1
11) Le spese relative agli studi universitari di RT (tasse universitarie, affitto appartamento a Siena) continueranno ad essere sostenute da entrambi i genitori in ragione del 40% da parte della ricorrente e del 60% da parte del SI. CP_1
12) Spese rifuse”.
A fondamento della pretesa, la parte ricorrente ha rappresentato di essersi completamente dedicata alla cura e all'educazione dei figli, con particolare attenzione alle eSIenze di
, il quale è affetto da un disturbo di apprendimento che gli impedisce di essere Per_1
autonomo nello studio. La stessa ha dedotto che, al fine di garantire un'adeguata assistenza al figlio minore , ha dovuto accettare un impiego con orario ridotto, lavorando part- Per_1
time come infermiera presso l'Azienda Sanitaria con stipendio mensile di circa € 1.300,00,
6 così rinunciando ad una piena realizzazione professionale e permettendo, invece, al marito di svolgere la propria attività lavorativa a tempo pieno e senza limitazioni. In ragione di ciò, la ricorrente ha domandato riconoscersi in suo favore un assegno divorzile pari ad euro
150,00 mensili, deducendo di non aver chiesto alcun mantenimento in sede di separazione in quanto desiderosa unicamente di definire la vertenza al più presto, essendo stata vittima insieme ai figli di violenza fisica e psicologica da parte del marito.
Quanto al mantenimento del figlio , la SI.ra ha chiesto che una parte Per_3 Parte_1 del mantenimento destinato al figlio (€ 100,00) venga versato direttamente a lei atteso che ella, oltre a contribuire nella misura del 40% alle spese universitarie del ragazzo, si occupa anche del mantenimento di , della sua fidanzata e del cane di quest'ultima ogni Per_3
qualvolta il figlio ritorna a Trento.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, aderendo alla domanda di divorzio e alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie fino all'indipendenza economica ed abitativa di , con la suddivisione al 50% delle Per_1
spese relative all'immobile e con l'esclusione dell'assegno di mantenimento per la figlia
, ma opponendosi, altresì, al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della Per_2
ricorrente nonché alle richieste relative al mantenimento dei figli e . Per_3 Per_1
In particolare, la parte resistente - dando atto che attualmente versa alla moglie la somma di
€ 547,70 mensili per il mantenimento di e - ha chiesto: quanto al figlio Per_3 Per_1
, di concorrere al suo mantenimento nei limiti di € 250,00 mensili versando la cifra Per_1 alla madre fino alla maggiore età di e, successivamente, metà dell'importo alla madre Per_1
e metà dell'importo direttamente al figlio fino alla sua indipendenza economica e abitativa, domandando, inoltre, di potersi accordare liberamente con in merito al diritto di Per_1
visita; quanto al figlio , di contribuire al suo mantenimento fino alla conclusione degli Per_3
studi universitari nella misura di € 250,00 mensili come richiesto da controparte, versando, però, detto importo direttamente al figlio, atteso che la maggior parte delle volte che Per_3
è a Trento vive a casa della fidanzata e non della madre;
quanto, infine, alle spese straordinarie per i due figli, una suddivisione tra i coniugi al 50%.
A sostegno delle proprie domande il SI. ha rappresentato che i coniugi hanno vissuto CP_1
un lungo periodo di difficoltà relazionale (cercando anche un sostegno presso FI nel 2012) che è culminato nel 2015 con la scoperta di alcune relazioni virtuali (e non) intrattenute dalla
7 SI.ra tramite chat. Il resistente ha dato atto che le parti hanno congiuntamente Parte_1
deciso di separarsi e che nel mese di febbraio del 2015 egli si è trasferito in un appartamento condotto in locazione, pur continuando a farsi carico economicamente del mantenimento della casa e dei figli.
Il convenuto ha contestato che la scelta dell'orario di lavoro part-time della SI.ra
[...]
si sia resa necessaria affinché ella potesse dedicarsi alla cura e all'assistenza dei figli, Pt_1
dando atto che la moglie ha scelto un part-time verticale invece di un part-time orizzontale che, invece, le avrebbe consentito di lavorare solo poche ore al giorno ed essere più presente per i figli durante la giornata. Il SI. ha, inoltre, dedotto di essere stato sempre presente CP_1
nella vita dei ragazzi e di aver costituito per loro un punto di riferimento.
Con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. di data 27 settembre 2023 la SI.ra ha Parte_1
rappresentato che la crisi coniugale è stata causata dalla scoperta dei molteplici tradimenti da parte del resistente con donne conosciute principalmente online, oltre che dalle continue violenze subite dalla moglie e dai figli che hanno comportato gravi ripercussioni sul piano psicologico. Ella ha confermato la circostanza secondo cui i coniugi si sono rivolti ad FI nel 2012, specificando che proprio in quella sede la ricorrente è stata indirizzata al centro antiviolenza mentre al SI. fu conSIliato un percorso contro la violenza che non ha CP_1
mai seguito.
La SI.ra ha contestato quanto affermato dalla controparte in merito al proprio Parte_1
orario di lavoro part-time, sostenendo di aver domandato di aumentare le proprie ore di lavoro ma che la sua richiesta non è stata accolta.
Con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. di data 6 ottobre 2023 la parte resistente ha contestato quanto dedotto dalla parte ricorrente. In particolare, il SI. ha rappresentato di aver CP_1
iniziato a sua volta uno scambio di messaggi online con altre donne solo a seguito della scoperta delle frequentazioni della moglie in chat;
egli ha negato di essere stato violento in famiglia e che la moglie avesse timore nei suoi confronti, ribadendo come spesso sia stata proprio la SI.ra a cercare l'incontro con il marito dopo la separazione di fatto Parte_1
e che tali rappresentazioni della vita coniugale da parte della moglie sono, probabilmente, dovuti ad una situazione di fragilità personale della ricorrente.
All'udienza del 19 ottobre 2023 entrambe le parti sono comparse personalmente.
8 Con ordinanza di data 18 novembre 2023 il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con sua Per_1
collocazione prevalente presso la madre cui va assegnata la casa familiare;
dispone che il padre abbia il diritto di vedere il figlio minore secondo liberi accordi tra gli stessi, tenuto conto degli impegni scolastici del minore e, in ogni caso, a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario di
, la somma mensile di euro 350,00, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, da Per_1
corrispondersi alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario di
, la somma di euro 250,00 mensili, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, da Per_3
corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese alla SI.ra nella misura di euro Pt_1
100,00 e direttamente al figlio nella misura di euro 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che il padre nulla debba corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia
; Per_2 nulla va in questa sede disposto in punto di assegno divorzile”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con l'ascolto del figlio Per_1
(all'udienza del 26 marzo 2024) ed è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. all'udienza del 16 gennaio 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale di data 11 novembre 2015, e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Passando alle ulteriori domande, va innanzitutto osservato che, nelle more del giudizio, anche il figlio (nato il [...]) è divenuto maggiorenne, sicché nulla va in questa Per_1
9 sede disposto in punto di suo affidamento, collocazione e regime di visita con il genitore non collocatario.
Le parti in ogni caso concordano in ordine all'assegnazione della casa familiare alla SI.ra
, con la quale convive il figlio , maggiorenne ma non economicamente Parte_1 Per_1
autosufficiente.
Quanto alle domande relative al mantenimento dei figli, osserva il Collegio che le parti hanno concordemente dato atto che la figlia maggiorenne è economicamente Per_2
autosufficiente, sicché nulla va disposto al riguardo.
Quanto al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene il Per_3
Collegio che vada in questa sede confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del predetto figlio, la somma mensile di euro 250,00 – somma sulla quale le parti concordano (come precisato dal convenuto in sede di comparsa conclusionale) – disponendosi che la somma di euro 150,00 venga corrisposta direttamente al figlio e i restanti euro 100,00 vengano versati alla SI.ra , come già disposto Parte_1
con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c..
Al riguardo, giova osservare che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi
e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.” (cfr. tra le molte Cass. 34100/2021;
Cass. 25300/2013).
Va, poi, osservato che la legittimazione concorrente del genitore a percepire l'assegno di mantenimento per il figlio sussiste allorquando tale genitore conviva con il figlio, evidenziandosi al riguardo che la mera circostanza che il figlio si sia allontanato dalla casa genitoriale per ragioni di studio non determina il venir meno della convivenza ove tale luogo resti il punto di riferimento concreto ove il figlio fa ritorno in modo sistematico: “In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere
l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente
10 economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eSIenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.” (cfr. Cass. 29977/2020).
Orbene, nel caso che occupa, ritiene il Collegio che la parte convenuta non abbia assolto l'onere di dimostrare la cessazione della coabitazione tra la madre e il figlio, che non può evincersi dalla mera circostanza che frequenti l'Università a Siena (è iscritto alla Per_3
facoltà di medicina). Al riguardo, va considerato non solo che il convenuto non ha articolato capitoli di prova orale volti a dimostrare che il figlio non si reca più dalla madre quando fa rientro da Siena ma che lo stesso SI. ha di fatto riconosciuto che fa ancora CP_1 Per_3
rientro presso la casa familiare, ancorché non in modo continuativo (cfr. pag. 7 memoria depositata in data 9 ottobre 2023: “il padre desidera corrispondere la somma a Per_3
stesso, come richiesto dal ragazzo, starà poi alla madre e al figlio concordare l'effettivo apporto familiare del ragazzo, una volta chiariti gli effettivi tempi di permanenza nella casa familiare”).
Ciò posto, ed ancorché il figlio maggiorenne non abbia svolto in questa sede alcuna Per_3 domanda volta ad ottenere il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in suo favore, ritiene il Collegio che possa disporsi che il padre versi direttamente una parte del mantenimento direttamente al figlio, considerato che la madre – legittimata a percepire l'assegno di mantenimento per il figlio – ha chiesto che la somma di euro 150,00 venga versata dal padre direttamente al figlio. Va, invece, disposto che la restante somma di euro
100,00 venga corrisposta alla madre – con rigetto della domanda paterna di integrale versamento della somma direttamente al figlio – non essendo stata svolta alcuna domanda da parte del figlio e non essendovi l'accordo della madre, legittimata attiva in questa sede.
Quanto al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene il Per_1
Collegio che vada in questa sede confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 350,00, come già posta a suo carico con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c..
11 Tale somma va, infatti, ritenuta congrua tenuto conto della complessiva condizione economica delle parti. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la SI.ra
[...] ha percepito, per l'anno di imposta 2022, un reddito netto di 1.381,17 euro al mese Pt_1
(reddito imponibile di euro 17.922,04 con imposta netta di euro 1.347,99, cfr. doc. 21 ricorrente) mentre il SI. ha percepito, per l'anno d'imposta 2021 (quale ultima CP_1
dichiarazione dei redditi prodotta in atti), un reddito imponibile di euro 2.080,24 (reddito imponibile di euro 29.917,15 con imposta netta di euro 4.954,19, cfr. doc. 28 convenuto).
Va, inoltre, considerato, da un lato, che le parti sono comproprietarie della casa familiare, che in questa sede, su accordo delle parti, viene assegnata alla SI.ra ; dall'altro Parte_1
lato, che la ricorrente non è onerata dal pagamento di alcun mutuo (cfr. verbale udienza 19 ottobre 2023) mentre il convenuto è onerato dal pagamento mensile di un mutuo pari a 480,00 euro (cfr. doc. 21 convenuto e verbale udienza 19 ottobre 2023).
Alla luce di quanto sopra, ritiene altresì il Collegio che sia congruo porre le spese straordinarie per i figli e a carico dei genitori, nella misura di metà per Per_3 Per_1
ciascuno.
Passando, infine, alla domanda di assegno divorzile svolta dalla parte ricorrente, ritiene il
Collegio che tale domanda non sia fondata e vada rigettata per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della
12 unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche con la pronuncia n. 17601/2019 della Suprema Corte, evidenziandosi che in quella sede Corte di Cassazione, nel riferirsi alla
“natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non
è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi
13 all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
La Suprema Corte, inoltre, con specifico riferimento alla funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, ha di recente ribadito che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eSIenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per eSIenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.”
(cfr. Cass. 26520/2024); “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera SInificativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr. Cass. 24795/2024).
Non solo, ma va altresì osservato che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una “rilevante” disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale “ precondizione”:
“L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo- perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche
14 nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.” (cfr. Cass. 4328/2024); “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr.
Cass. 35434/2023).
Orbene, nel caso che occupa ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie, né a fini perequativi né a fini assistenziali.
Quanto al primo aspetto, va innanzitutto esclusa la sussistenza di una rilevante disparità tra le condizioni economico-reddituali delle parti.
Ed invero, seppure i redditi e la condizione patrimoniale dei coniugi siano differenti, lo squilibrio non è tale da potersi qualificare come “rilevante”: al riguardo, va osservato che il marito percepisce circa 2.080,00 euro al mese netti, è comproprietario della casa familiare ed
è pieno proprietario di altro immobile, mentre la moglie percepisce un reddito di circa
1.380,00 euro netti al mese ed è anch'essa comproprietaria della casa familiare.
In ogni caso, anche a voler opinare in senso contrario, deve escludersi che la miglior condizione economica del marito – che di fatto si sostanzia nell'essere costui (a differenza della moglie) pieno proprietario anche di altro immobile, oltre che comproprietario della casa
15 familiare – sia causalmente riconducibile a scelte nella conduzione della vita familiare che abbiano comportato un sacrificio della ricorrente. Va, infatti, considerato non solo che per l'acquisto di detto immobile il SI. ha contratto un mutuo (cfr. doc. 21) pari ad euro CP_1
100.000,00 (a fronte di un prezzo di acquisto pari a 159.000,00 euro), ma anche che l'immobile p.m. 11 p.ed. 1363 in C.C. Pergine I è stato acquistato dal marito nel mese di giugno 2021, ossia a distanza di molti anni dalla separazione dei coniugi (risalente al 2015).
Non vi sono, pertanto, elementi che consentano di correlare il detto acquisto a scelte condivise nell'organizzazione familiare, che abbiano contribuito all'incremento della formazione del patrimonio del marito, a detrimento di aspettative professionali da parte della moglie, atteso che, come detto, l'acquisto è avvenuto molti anni dopo la disgregazione del nucleo familiare e mediante l'impiego di risorse economiche che solo parzialmente erano già nella disponibilità del SI. e il cui risparmio non può necessariamente farsi risalire al CP_1
periodo matrimoniale.
Alcun assegno divorzile con funzione perequativa-compensativa può, dunque, essere riconosciuto alla ricorrente.
Quanto alla finalità assistenziale dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che la SI.ra
[...]
non sia priva di mezzi adeguati al proprio sostentamento, tenuto conto della sua Pt_1
situazione reddituale e patrimoniale, come sopra descritta.
La domanda di assegno divorzile va, pertanto, rigettata.
Considerato che le parti avevano trovato un accordo in ordine all'affidamento, collocazione e visite del figlio , nelle more divenuto maggiorenne, nonché considerato il parziale Per_1
accordo sulle spese per il figlio , sussistono giusti motivi per compensare per 1/3 le Per_3
spese di lite, ponendosi i restanti 2/3 a carico della ricorrente maggiormente soccombente
(valore della causa indeterminabile, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, ridotti per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Trento in data 22 maggio 1994, con atto trascritto nel
[...] CP_1
16 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 41,
Anno 1994;
2) assegna la casa familiare p.m. 5 p.ed. 1617 in C.C. Civezzano alla SI.ra
[...]
Parte_1
3) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario di , la somma di euro 250,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 15 di Per_3
ogni mese alla SI.ra nella misura di euro 100,00 e direttamente al figlio Parte_1
nella misura di euro 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00;
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario di la somma mensile di euro 350,00, da corrispondersi alla SI.ra Per_1 [...]
entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1
indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00;
5) rigetta la domanda di assegno divorzile;
6) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto i restanti 2/3 delle spese di lite, liquidati nella somma di euro 3.507,33, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di conSIlio del 29 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2023
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Sandra Carestia ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Elisabetta Peterlongo resistente
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “La difesa della SInora Parte_1
, confermata la sussistenza di un accordo riguardo alle condizioni relative
[...] all'affidamento, alla collocazione ed al regime di visita del figlio minore come Per_1 stabilite nell'ordinanza dd. 18.11.2023 (vedasi verbale di udienza dd. 26.03.2024), sotto
1 l'aspetto economico richiama le conclusioni precisate nel ricorso introduttivo (punti: 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10 e 11), spese rifuse.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “La difesa di richiamato CP_1 quanto dedotto e prodotto e le contestazioni svolte, • ribadito quanto già dichiarato a verbale del 26 marzo 2024 quanto all'accordo sulle condizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al regime di visita quanto al figlio minore (che compirà 18 anni il Per_1
6.12.2024 e al momento non economicamente autosufficiente), come riportate nell'ordinanza del GI dd. 18.11.2023 condizioni che già il resistente aveva precisato anche nella comparsa di costituzione e risposta • preso atto del provvedimento del Giudice Istruttore che fissa per la rimessione in decisione della causa, l'udienza del 16 ottobre 2024, nel rispetto dei termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc, precisa le CONCLUSIONI Voglia il Tribunale:
1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP_1
e in Trento in data 22.05.1994, a seguito di provvedimento di Parte_1
omologa di separazione coniugale emesso dal Tribunale di Trento dd.11.11.2005.
2.Confermare l'assegnazione in godimento alla SI. , in quanto Parte_1
convivente con il figlio minore , della casa coniugale in comproprietà fra i coniugi Per_1
e sita in Sant'Agnese di Civezzano di TN, via delle Scornie n.3, ciò fino alla indipendenza economica del figlio e sempre che lo stesso continui a convivere con la madre Per_1 nell'immobile coniugale;
con il carico delle spese straordinarie dell'immobile suddivise fra
i comproprietari come per legge.
3.Disporsi quanto al mantenimento dei figli che: -Nulla è dovuto per il mantenimento della figlia , nata il [...], ormai maggiorenne e Per_2
autosufficiente e che vive fuori della casa coniugale da tempo;
- Per quanto riguarda il figlio
, nato il [...] e frequentante la facoltà di Medicina presso l'Università di Per_3
Siena, il padre si farà carico del concorso nel mantenimento del medesimo con l'importo di
€ 350,00 mensile, che egli verserà direttamente al figlio posto che egli non vive nella casa familiare, sopportando il 50% delle spese straordinarie per il figlio medesimo, il tutto fino al completamento del corso Universitario di RT. -Quanto al figlio , nato il Per_1
6.12.2006, ancora minorenne che continuerà a vivere con la madre presso la casa già coniugale e di cui i genitori manterranno l'affido condiviso: disporsi che il padre
2 contribuisca al concorso nel mantenimento del medesimo fino al raggiungimento dell'autonomia economica con la somma di € 350,00 da versarsi alla madre fino alla maggiore età del ragazzo e successivamente da suddividersi a metà fra il figlio e la madre fino al raggiungimento dell'autonomia economica del medesimo se lo stesso continuerà a vivere con la madre. Spese straordinarie al 50%.
4. Disporsi che il padre potrà frequentare
e tenere con sé il figlio prendendo diretto accordo con il medesimo in ragione Per_1 dell'imminente maggiore età dello stesso, e ciò compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici del ragazzo;
stabilendosi di massima che il figlio starà con il padre a fine settimana alternati dal sabato al lunedì mattina, oltre ai periodi di vacanza da concordare con il ragazzo.
5. Disporre che le spese straordinarie, che dovranno essere analiticamente documentate, dovranno essere concordate fra le parti di volta in volta se superiori ad € 100,00=, e sono le seguenti: spese mediche per visite specialistiche, ticket per medicinali, acquisto occhiali, apparecchio ortodontico, dentista o ausili medici prescritti, quando non rimborsate dall'ente pubblico in ragione delle certificazioni per;
Per_1 scolastiche : iscrizione all'Università pubblica, rette scolastiche di scuola pubblica, spese per l'acquisto di libri non convenzionati, per le gite di istruzione, per i trasporti pubblici,
l'acquisto a forfait del materiale scolastico e cancelleria ad inizio anno (previo scontrino analitico); gite e viaggi studio richiesti all'interno del percorso curriculare prescelto dal figlio, spese per alloggio universitario. Inoltre le spese per le attività sportive di Per_1 saranno concordate se superiori ad € 150,00 annui ma con l'impegno a favorire le potenzialità scolastiche ed almeno la frequenza ad un corso/attività sportiva dello stesso e saranno sopportate a metà dai genitori;
ogni ulteriore corso sportivo o spesa per palestra ecc. su cui non vi fosse l'accordo fra i genitori sarà eventualmente sopportato dal genitore che vi ha dato l'assenso.
6. Disporre che le detrazioni quanto alle spese sopportate per i figli, a fini della dichiarazione dei redditi, verranno effettuate al 50% da ciascun genitore, mentre gli assegni statali e provinciali verranno percepiti dalla madre in ragione della convivenza con i figli.
7. Nessun assegno divorzile sarà previsto in favore della ricorrente
in assenza dei presupposti di legge, 8. Con vittoria delle spese, e Parte_1 condanna della ricorrente ex art 96 cpc in ragione delle pretestuose domande svolte.”
per i seguenti motivi in
3 FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Trento in data 22 maggio 1994, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie
A, N. 41, Anno 1994, e dalla loro unione sono nati i figli (il 24 gennaio 1996), Per_2
(il 27 novembre 1997) e (il 6 dicembre 2006). Per_3 Per_1
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2023, la ricorrente SI.ra ha Parte_1
domandato pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, dando atto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale di data 11 novembre 2015 (con udienza innanzi al Presidente di data 5 novembre 2015), e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
La parte ricorrente ha chiesto, altresì, l'accoglimento delle seguenti condizioni: “1) Viene pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.05.1994 tra
[...]
e ; CP_1 Parte_1
2) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori congiuntamente con Per_1
collocamento e residenza principale presso la madre;
3) la casa coniugale, sita a Sant'Agnese di Civezzano di Trento via delle Scornie 3, in comproprietà tra i SInori e rimane assegnata alla SInora con tutto CP_1 Parte_1 il mobilio che l'arreda e ciò sino a che i figli non saranno tutti autosufficienti economicamente;
4) le spese straordinarie dell'immobile coniugale, in comproprietà tra i coniugi, saranno sopportate a metà dai medesimi, come per legge, ivi compresa la polizza assicurativa dell'immobile e le decisioni al riguardo prese di comune accordo;
5) il padre, a settimane alterne, terrà con sé il figlio minore dal venerdì sera dopo Per_1
cena (ore 20.00) fino alla domenica dopo cena (ore 20.00 nel periodo scolastico ed ore 21.00 nel periodo estivo o delle vacanze scolastiche). Il padre trascorrerà con il figlio un Per_1
pomeriggio infrasettimanale dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nel periodo scolastico e sino alle
21.00 nel periodo estivo e delle vacanze scolastiche e ciò nel giorno di mercoledì o giovedì compatibilmente con le proprie eSIenze lavorative e previo avviso alla madre almeno il giorno precedente. Le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise a metà tra i genitori ed il figlio trascorrerà alternativamente il giorno di Natale e quello di Santo Stefano con
4 l'uno o l 'altro dei genitori, e così il giorno di Capodanno e quello dell'Epifania, di Pasqua
e di Pasquetta. Il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alter nati con
l'uno a l'altro dei genitori e, su richiesta dei medesimi, il giorno del compleanno di ciascun genitore con quel genitore, nonché con la madre il giorno della festa della mamma. Nel periodo estivo, indicativamente quello delle vacanze scolastiche, dal 10 giugno al 10 settembre, il padre trascorrerà con due settimane, anche non consecutive, da Per_1
concordarsi entro fine maggio di ciascun anno;
altrettante due settimane spetteranno alla madre, da trascorrere con il minore, alle stesse condizioni di cui sopra;
in ogni caso, il genitore con cui dovesse trascorrere le tre settimane non potesse trascorrere quel Per_1
tempo con il figlio, si farà carico di trovare a spese proprie una collocazione in una colonia estiva o attività assistita per l'intera giornata, per le settimane rimanenti a lui assegnate, quanto al figlio . I figli e , entrambi maggiorenni, prenderanno Per_1 Per_2 Per_3
accordi direttamente con il padre per decidere il tempo da trascorrere con lui.
6) Il SI. verserà alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di CP_1 assegno divorzile, la somma mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT; Il SI. verserà alla SInora entro il giorno CP_1 Parte_1
15 di ogni mese , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , Per_1 assegno mensile di € 400,00 rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Il SI. CP_1
contribuirà altresì al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_3 economicamente indipendente, versando mensilmente la somma di € 250,00. Detta somma verrà corrisposta direttamente la figlio per quando concerne l'importo di € 150,00 mentre i residui € 100,00 verranno versati alla SInora e ciò sino a che non Parte_1 Per_3
sarà autonomo economicamente e vivrà con la madre. Dato atto che la figlia è Per_2
indipendente economicamente, nulla il SI. verserà per il di lei mantenimento. CP_1
7) Il padre si farà carico delle spese straordinarie per i figli nella misura del 60%, mentre la madre contribuirà per il 40% entrambi si impegnano a rifondere il genitore che ha sopportato la spesa entro 15 giorni dall'esborso previa consegna di copia della documentazione relativa.
8) Le spese straordinarie, che dovranno essere analiticamente documentate e che dovranno essere concordate tra le parti di volta in volta, se superiori ad € 100,00 sono le seguenti: spese mediche per visite specialistiche, tiket per medicinali, acquisto occhiali, apparecchio
5 ortodontico, dentista o ausili medici prescritti;
scolastiche: iscrizione all'Università pubblica, rette scolastiche di scuola pubblica;
spese per l'anticipo scolastico di , Per_1 spese per l'acquisto di libri non convenzionati, per le gite di istruzione, per i trasporti pubblici, l'acquisto a forfait del materiale scolastico e cancelleria ad inizio anno (previo scontrino analitico); gite e viaggi studio richiesti all'interno del percorso curriculare prescelto dal figlio, spese per alloggio universitario, spese per le colonie o centri sportivi estivi per ma ciascuno dei genitori sopporterà in via esclusiva i costi per i centri Per_1
estivi in relazione alle tre settimane di propria competenza. Le spese per le attività sportive dei figli saranno concordate se superiori ad € 150,00 annui ma con l 'impegno di favorire le potenzialità scolastiche ed almeno la frequenza ad un corso/attività sportiva degli stessi e saranno sopportate a metà dai genitori;
ogni ulteriore corso sportivo o spesa per palestra ecc su cui non vi fosse accordo tra i genitori, sarà eventualmente sopportato dal genitore che vi ha dato l'assenso.
9) Le detrazioni di cui alla dichiarazione dei redditi, relative a ciascun figlio, verranno effettuate al 50% da ciascun genitore mentre gli assegni famigliari verranno percepiti dalla madre in ragione della convivenza con i figli.
10) I genitori si fanno inoltre carico, in ragione della percentuale concordata (60% - 40%) delle spese relative a bollo, RCA manutenzione relativa allo scooter targato X76J3C intestato a , in ragione e limitatamente all'utilizzo del mezzo da parte Parte_1
dei figli;
i genitori concordano di farsi carico in ragione della percentuale concordata delle spese per il conseguimento della patente di guida del figlio minore;
Per_1
11) Le spese relative agli studi universitari di RT (tasse universitarie, affitto appartamento a Siena) continueranno ad essere sostenute da entrambi i genitori in ragione del 40% da parte della ricorrente e del 60% da parte del SI. CP_1
12) Spese rifuse”.
A fondamento della pretesa, la parte ricorrente ha rappresentato di essersi completamente dedicata alla cura e all'educazione dei figli, con particolare attenzione alle eSIenze di
, il quale è affetto da un disturbo di apprendimento che gli impedisce di essere Per_1
autonomo nello studio. La stessa ha dedotto che, al fine di garantire un'adeguata assistenza al figlio minore , ha dovuto accettare un impiego con orario ridotto, lavorando part- Per_1
time come infermiera presso l'Azienda Sanitaria con stipendio mensile di circa € 1.300,00,
6 così rinunciando ad una piena realizzazione professionale e permettendo, invece, al marito di svolgere la propria attività lavorativa a tempo pieno e senza limitazioni. In ragione di ciò, la ricorrente ha domandato riconoscersi in suo favore un assegno divorzile pari ad euro
150,00 mensili, deducendo di non aver chiesto alcun mantenimento in sede di separazione in quanto desiderosa unicamente di definire la vertenza al più presto, essendo stata vittima insieme ai figli di violenza fisica e psicologica da parte del marito.
Quanto al mantenimento del figlio , la SI.ra ha chiesto che una parte Per_3 Parte_1 del mantenimento destinato al figlio (€ 100,00) venga versato direttamente a lei atteso che ella, oltre a contribuire nella misura del 40% alle spese universitarie del ragazzo, si occupa anche del mantenimento di , della sua fidanzata e del cane di quest'ultima ogni Per_3
qualvolta il figlio ritorna a Trento.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, aderendo alla domanda di divorzio e alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie fino all'indipendenza economica ed abitativa di , con la suddivisione al 50% delle Per_1
spese relative all'immobile e con l'esclusione dell'assegno di mantenimento per la figlia
, ma opponendosi, altresì, al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della Per_2
ricorrente nonché alle richieste relative al mantenimento dei figli e . Per_3 Per_1
In particolare, la parte resistente - dando atto che attualmente versa alla moglie la somma di
€ 547,70 mensili per il mantenimento di e - ha chiesto: quanto al figlio Per_3 Per_1
, di concorrere al suo mantenimento nei limiti di € 250,00 mensili versando la cifra Per_1 alla madre fino alla maggiore età di e, successivamente, metà dell'importo alla madre Per_1
e metà dell'importo direttamente al figlio fino alla sua indipendenza economica e abitativa, domandando, inoltre, di potersi accordare liberamente con in merito al diritto di Per_1
visita; quanto al figlio , di contribuire al suo mantenimento fino alla conclusione degli Per_3
studi universitari nella misura di € 250,00 mensili come richiesto da controparte, versando, però, detto importo direttamente al figlio, atteso che la maggior parte delle volte che Per_3
è a Trento vive a casa della fidanzata e non della madre;
quanto, infine, alle spese straordinarie per i due figli, una suddivisione tra i coniugi al 50%.
A sostegno delle proprie domande il SI. ha rappresentato che i coniugi hanno vissuto CP_1
un lungo periodo di difficoltà relazionale (cercando anche un sostegno presso FI nel 2012) che è culminato nel 2015 con la scoperta di alcune relazioni virtuali (e non) intrattenute dalla
7 SI.ra tramite chat. Il resistente ha dato atto che le parti hanno congiuntamente Parte_1
deciso di separarsi e che nel mese di febbraio del 2015 egli si è trasferito in un appartamento condotto in locazione, pur continuando a farsi carico economicamente del mantenimento della casa e dei figli.
Il convenuto ha contestato che la scelta dell'orario di lavoro part-time della SI.ra
[...]
si sia resa necessaria affinché ella potesse dedicarsi alla cura e all'assistenza dei figli, Pt_1
dando atto che la moglie ha scelto un part-time verticale invece di un part-time orizzontale che, invece, le avrebbe consentito di lavorare solo poche ore al giorno ed essere più presente per i figli durante la giornata. Il SI. ha, inoltre, dedotto di essere stato sempre presente CP_1
nella vita dei ragazzi e di aver costituito per loro un punto di riferimento.
Con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. di data 27 settembre 2023 la SI.ra ha Parte_1
rappresentato che la crisi coniugale è stata causata dalla scoperta dei molteplici tradimenti da parte del resistente con donne conosciute principalmente online, oltre che dalle continue violenze subite dalla moglie e dai figli che hanno comportato gravi ripercussioni sul piano psicologico. Ella ha confermato la circostanza secondo cui i coniugi si sono rivolti ad FI nel 2012, specificando che proprio in quella sede la ricorrente è stata indirizzata al centro antiviolenza mentre al SI. fu conSIliato un percorso contro la violenza che non ha CP_1
mai seguito.
La SI.ra ha contestato quanto affermato dalla controparte in merito al proprio Parte_1
orario di lavoro part-time, sostenendo di aver domandato di aumentare le proprie ore di lavoro ma che la sua richiesta non è stata accolta.
Con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. di data 6 ottobre 2023 la parte resistente ha contestato quanto dedotto dalla parte ricorrente. In particolare, il SI. ha rappresentato di aver CP_1
iniziato a sua volta uno scambio di messaggi online con altre donne solo a seguito della scoperta delle frequentazioni della moglie in chat;
egli ha negato di essere stato violento in famiglia e che la moglie avesse timore nei suoi confronti, ribadendo come spesso sia stata proprio la SI.ra a cercare l'incontro con il marito dopo la separazione di fatto Parte_1
e che tali rappresentazioni della vita coniugale da parte della moglie sono, probabilmente, dovuti ad una situazione di fragilità personale della ricorrente.
All'udienza del 19 ottobre 2023 entrambe le parti sono comparse personalmente.
8 Con ordinanza di data 18 novembre 2023 il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con sua Per_1
collocazione prevalente presso la madre cui va assegnata la casa familiare;
dispone che il padre abbia il diritto di vedere il figlio minore secondo liberi accordi tra gli stessi, tenuto conto degli impegni scolastici del minore e, in ogni caso, a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario di
, la somma mensile di euro 350,00, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, da Per_1
corrispondersi alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario di
, la somma di euro 250,00 mensili, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, da Per_3
corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese alla SI.ra nella misura di euro Pt_1
100,00 e direttamente al figlio nella misura di euro 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che il padre nulla debba corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia
; Per_2 nulla va in questa sede disposto in punto di assegno divorzile”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con l'ascolto del figlio Per_1
(all'udienza del 26 marzo 2024) ed è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. all'udienza del 16 gennaio 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale di data 11 novembre 2015, e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Passando alle ulteriori domande, va innanzitutto osservato che, nelle more del giudizio, anche il figlio (nato il [...]) è divenuto maggiorenne, sicché nulla va in questa Per_1
9 sede disposto in punto di suo affidamento, collocazione e regime di visita con il genitore non collocatario.
Le parti in ogni caso concordano in ordine all'assegnazione della casa familiare alla SI.ra
, con la quale convive il figlio , maggiorenne ma non economicamente Parte_1 Per_1
autosufficiente.
Quanto alle domande relative al mantenimento dei figli, osserva il Collegio che le parti hanno concordemente dato atto che la figlia maggiorenne è economicamente Per_2
autosufficiente, sicché nulla va disposto al riguardo.
Quanto al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene il Per_3
Collegio che vada in questa sede confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del predetto figlio, la somma mensile di euro 250,00 – somma sulla quale le parti concordano (come precisato dal convenuto in sede di comparsa conclusionale) – disponendosi che la somma di euro 150,00 venga corrisposta direttamente al figlio e i restanti euro 100,00 vengano versati alla SI.ra , come già disposto Parte_1
con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c..
Al riguardo, giova osservare che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi
e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.” (cfr. tra le molte Cass. 34100/2021;
Cass. 25300/2013).
Va, poi, osservato che la legittimazione concorrente del genitore a percepire l'assegno di mantenimento per il figlio sussiste allorquando tale genitore conviva con il figlio, evidenziandosi al riguardo che la mera circostanza che il figlio si sia allontanato dalla casa genitoriale per ragioni di studio non determina il venir meno della convivenza ove tale luogo resti il punto di riferimento concreto ove il figlio fa ritorno in modo sistematico: “In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere
l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente
10 economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eSIenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.” (cfr. Cass. 29977/2020).
Orbene, nel caso che occupa, ritiene il Collegio che la parte convenuta non abbia assolto l'onere di dimostrare la cessazione della coabitazione tra la madre e il figlio, che non può evincersi dalla mera circostanza che frequenti l'Università a Siena (è iscritto alla Per_3
facoltà di medicina). Al riguardo, va considerato non solo che il convenuto non ha articolato capitoli di prova orale volti a dimostrare che il figlio non si reca più dalla madre quando fa rientro da Siena ma che lo stesso SI. ha di fatto riconosciuto che fa ancora CP_1 Per_3
rientro presso la casa familiare, ancorché non in modo continuativo (cfr. pag. 7 memoria depositata in data 9 ottobre 2023: “il padre desidera corrispondere la somma a Per_3
stesso, come richiesto dal ragazzo, starà poi alla madre e al figlio concordare l'effettivo apporto familiare del ragazzo, una volta chiariti gli effettivi tempi di permanenza nella casa familiare”).
Ciò posto, ed ancorché il figlio maggiorenne non abbia svolto in questa sede alcuna Per_3 domanda volta ad ottenere il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in suo favore, ritiene il Collegio che possa disporsi che il padre versi direttamente una parte del mantenimento direttamente al figlio, considerato che la madre – legittimata a percepire l'assegno di mantenimento per il figlio – ha chiesto che la somma di euro 150,00 venga versata dal padre direttamente al figlio. Va, invece, disposto che la restante somma di euro
100,00 venga corrisposta alla madre – con rigetto della domanda paterna di integrale versamento della somma direttamente al figlio – non essendo stata svolta alcuna domanda da parte del figlio e non essendovi l'accordo della madre, legittimata attiva in questa sede.
Quanto al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene il Per_1
Collegio che vada in questa sede confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 350,00, come già posta a suo carico con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c..
11 Tale somma va, infatti, ritenuta congrua tenuto conto della complessiva condizione economica delle parti. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la SI.ra
[...] ha percepito, per l'anno di imposta 2022, un reddito netto di 1.381,17 euro al mese Pt_1
(reddito imponibile di euro 17.922,04 con imposta netta di euro 1.347,99, cfr. doc. 21 ricorrente) mentre il SI. ha percepito, per l'anno d'imposta 2021 (quale ultima CP_1
dichiarazione dei redditi prodotta in atti), un reddito imponibile di euro 2.080,24 (reddito imponibile di euro 29.917,15 con imposta netta di euro 4.954,19, cfr. doc. 28 convenuto).
Va, inoltre, considerato, da un lato, che le parti sono comproprietarie della casa familiare, che in questa sede, su accordo delle parti, viene assegnata alla SI.ra ; dall'altro Parte_1
lato, che la ricorrente non è onerata dal pagamento di alcun mutuo (cfr. verbale udienza 19 ottobre 2023) mentre il convenuto è onerato dal pagamento mensile di un mutuo pari a 480,00 euro (cfr. doc. 21 convenuto e verbale udienza 19 ottobre 2023).
Alla luce di quanto sopra, ritiene altresì il Collegio che sia congruo porre le spese straordinarie per i figli e a carico dei genitori, nella misura di metà per Per_3 Per_1
ciascuno.
Passando, infine, alla domanda di assegno divorzile svolta dalla parte ricorrente, ritiene il
Collegio che tale domanda non sia fondata e vada rigettata per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della
12 unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche con la pronuncia n. 17601/2019 della Suprema Corte, evidenziandosi che in quella sede Corte di Cassazione, nel riferirsi alla
“natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non
è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi
13 all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
La Suprema Corte, inoltre, con specifico riferimento alla funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, ha di recente ribadito che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eSIenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per eSIenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.”
(cfr. Cass. 26520/2024); “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera SInificativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr. Cass. 24795/2024).
Non solo, ma va altresì osservato che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una “rilevante” disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale “ precondizione”:
“L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo- perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche
14 nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.” (cfr. Cass. 4328/2024); “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr.
Cass. 35434/2023).
Orbene, nel caso che occupa ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie, né a fini perequativi né a fini assistenziali.
Quanto al primo aspetto, va innanzitutto esclusa la sussistenza di una rilevante disparità tra le condizioni economico-reddituali delle parti.
Ed invero, seppure i redditi e la condizione patrimoniale dei coniugi siano differenti, lo squilibrio non è tale da potersi qualificare come “rilevante”: al riguardo, va osservato che il marito percepisce circa 2.080,00 euro al mese netti, è comproprietario della casa familiare ed
è pieno proprietario di altro immobile, mentre la moglie percepisce un reddito di circa
1.380,00 euro netti al mese ed è anch'essa comproprietaria della casa familiare.
In ogni caso, anche a voler opinare in senso contrario, deve escludersi che la miglior condizione economica del marito – che di fatto si sostanzia nell'essere costui (a differenza della moglie) pieno proprietario anche di altro immobile, oltre che comproprietario della casa
15 familiare – sia causalmente riconducibile a scelte nella conduzione della vita familiare che abbiano comportato un sacrificio della ricorrente. Va, infatti, considerato non solo che per l'acquisto di detto immobile il SI. ha contratto un mutuo (cfr. doc. 21) pari ad euro CP_1
100.000,00 (a fronte di un prezzo di acquisto pari a 159.000,00 euro), ma anche che l'immobile p.m. 11 p.ed. 1363 in C.C. Pergine I è stato acquistato dal marito nel mese di giugno 2021, ossia a distanza di molti anni dalla separazione dei coniugi (risalente al 2015).
Non vi sono, pertanto, elementi che consentano di correlare il detto acquisto a scelte condivise nell'organizzazione familiare, che abbiano contribuito all'incremento della formazione del patrimonio del marito, a detrimento di aspettative professionali da parte della moglie, atteso che, come detto, l'acquisto è avvenuto molti anni dopo la disgregazione del nucleo familiare e mediante l'impiego di risorse economiche che solo parzialmente erano già nella disponibilità del SI. e il cui risparmio non può necessariamente farsi risalire al CP_1
periodo matrimoniale.
Alcun assegno divorzile con funzione perequativa-compensativa può, dunque, essere riconosciuto alla ricorrente.
Quanto alla finalità assistenziale dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che la SI.ra
[...]
non sia priva di mezzi adeguati al proprio sostentamento, tenuto conto della sua Pt_1
situazione reddituale e patrimoniale, come sopra descritta.
La domanda di assegno divorzile va, pertanto, rigettata.
Considerato che le parti avevano trovato un accordo in ordine all'affidamento, collocazione e visite del figlio , nelle more divenuto maggiorenne, nonché considerato il parziale Per_1
accordo sulle spese per il figlio , sussistono giusti motivi per compensare per 1/3 le Per_3
spese di lite, ponendosi i restanti 2/3 a carico della ricorrente maggiormente soccombente
(valore della causa indeterminabile, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, ridotti per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Trento in data 22 maggio 1994, con atto trascritto nel
[...] CP_1
16 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 41,
Anno 1994;
2) assegna la casa familiare p.m. 5 p.ed. 1617 in C.C. Civezzano alla SI.ra
[...]
Parte_1
3) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario di , la somma di euro 250,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 15 di Per_3
ogni mese alla SI.ra nella misura di euro 100,00 e direttamente al figlio Parte_1
nella misura di euro 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00;
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario di la somma mensile di euro 350,00, da corrispondersi alla SI.ra Per_1 [...]
entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1
indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00;
5) rigetta la domanda di assegno divorzile;
6) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto i restanti 2/3 delle spese di lite, liquidati nella somma di euro 3.507,33, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di conSIlio del 29 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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