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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/09/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 17 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2859/2022 R.G. vertente
fra
rappresentata e difesadall'Avv. Antonio Vito Vertone Parte_1
RICORRENTE
e
, (C.F. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, dalla Dott.ssa
Debora Infante (C.F. ), Dirigente dell' C.F._1 Controparte_3
giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di alla
[...] CP_3 trattazione diretta e delega dell' (con nota prot. 8180 del 10/6/2021), Controparte_2 domiciliato presso l' Controparte_4
, Piazza delle Regioni n.1 ;
[...] CP_3
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 09.11.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, domandava di dichiarare e statuire che, per le causali innanzi esposte e per effetto della sentenza del Tribunale di Potenza-Giudice del Lavoro n.
669/2013 del 05/04/2013, la ricorrente aveva diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù della diversa e superiore posizione stipendiale (seconda posizione stipendiale
- anzianità 3/8 anni) a far data dal 28/02/2005 e con gli aggiornamenti previsti dai CCNL
Scuola che si sono susseguiti, da quantificarsi complessivamente in euro 21.491,61 (come sommatoria delle differenze annuali analiticamente indicate nel prospetto allegato al ricorso) e Contr per l'effetto, condannare il , in persona del suo legale rappresentante p.t., ed il in CP_5 persona del suo legale rappresentante p.t.,in solido, ovvero ciascuno per quanto di rispettiva competenza al pagamento in favore della prof.ssa della somma Parte_1 complessiva di euro 21.491,61 (ed analiticamente specificata per gli anni nel prospetto del ricorso), ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia anche a seguito di eventuale CTU a disporsi, oltre rivalutazione o interessi legali come per legge trattandosi di pubblico dipendente;
2) in ogni caso, condannare il , in persona del suo CP_5
Contr legale rappresentante p.t., ed il in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido, ovvero ciascuno per quanto di rispettiva competenza al pagamento delle spese generali e dei compensi
Si costituiva il , in persona, in Controparte_7 persona del Ministro in carica, e per l' Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, e, nel
[...] merito, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza nonché la carenza probatorio delle allegazioni avversarie.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale, CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso merita accoglimento.
2 La ricorrente ha dedotto di essere docente di ruolo a tempo indeterminato presso l' CP_8
di in Vulture a far data dall'1.09. 2015 e che prima di entrare nei ruoli
[...] CP_9 dell'Amministrazione scolastica, sin dal 2007 veniva individuata e stipulava annualmente con il numerosi contratti di lavoro a Tempo Determinato (senza soluzione di continuità) CP_5 per incarichi annuali, in qualità di Docente di Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione; nel 2011, ritenendo che tale pratica violasse il disposto del DLgs. 368/2001, la ricorrente impugnava ex art 32 Dlgs 183/2010, i diversi contratti sottoscritti con l'Amministrazione scolastica. Il Tribunale di Potenza-Giudice del Lavoro con la sentenza n. 669/2013 del
05/04/2013, accoglieva parzialmente le richieste della ricorrente e così si pronunciava “….- dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità di servizio Parte_1 maturata per i servizi non di ruolo prestati a far data da settembre 2007 a giugno 2011, secondo la progressione riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale di ruolo a tempo indeterminato;
- condanna il resistente, in persona del Ministro p.t., ad CP_1 attribuire a la posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di Parte_1 servizio maturata ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive con riferimento all'attività effettivamente prestata, oltre interessi o rivalutazione, se maggiore, dal dovuto al saldo…..” Il Tribunale, anche sulla base della giurisprudenza formatasi, ritenendo qualitativamente identica la prestazione lavorativa della Docente a tempodeterminato (nella specie della ) con quella dei Docenti con contratto a tempo indeterminato, Parte_1 dichiarava che non sussistevano ragioni oggettive che giustificassero la mancataapplicazione nei confronti della ricorrente della disciplina prevista dalla contrattazionecollettiva in materia di scatti di anzianità ed adeguamenti retributivi (in applicazione anche delprincipio di non discriminazione posto dalla Clausola 4.1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE). La sentenza passava in giudicato, tuttavia, la ricorrente , ha dedotto che la statuizione giudiziale non veniva eseguita dall'Amministrazione: infatti, la ricorrente provvedeva alla notifica in forma esecutiva della sentenza maotteneva solo un provvedimento dell'Istituto Scolastico presso il quale la presta servizio, che elaborava la Parte_1 sequenza degli aggiornamenti previsti dai CCNL “Scuola” succedutisi nel tempo e trasmetteva il relativo Decreto al affinché Controparte_10
Contr fosse disposto il pagamento delle differenze retributive maturate, ma senza che il provvedesse alla liquidazione e pagamento delle somme dovute.
Ritenuto integrato l'an del diritto della ricorrente, in forza della sentenza allegata (cfr. allegato
2 parte ricorrente), ai fini della quantificazione degli importi riconosciuti è stata disposta la
CTU.
3 Orbene, il consulente nominato ha provveduto ad elaborare un foglio di calcolo, contrapponendo, il trattamento economico che la ricorrente avrebbe dovuto percepire in forza del Decreto di Progressione di carriera n.2867 e quanto invece ha percepito in forza dei contratti individuali di lavoro stipulati, giungendo alla conclusione secondo la quale il totale delle differenze retributive lorde ancora dovute ammonta ad euro 12.601,33 .
Il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione tale consulenza, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata dalla documentazione in atti.D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte ricorrente che conduca il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna del al pagamento della somma di CP_1 euro 12.601,33, oltre accessori come per legge in favore della ricorrente . Parte_1
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia i contrasti giurisprudenziali in materia impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 09.11.2022, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e condanna il al pagamento, Controparte_1 in favore della ricorrente, della somma di euro €12.601,33, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 17 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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