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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/08/2025, n. 4795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4795 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1733/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere estensore Edoardo Mancini Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1733 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA (C.F. Parte_1
, in persona dell'RE p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 149, presso lo studio dell'Avv. Iole Ferranti che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Lungotevere delle Armi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Calamoneri che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado espreSAmente estesa a ogni stato e grado del giudizio appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2781/2021
–risarcimento danni e ripetizione indebito.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il ON nn. si rivolgeva al Parte_2 Pt_1
Tribunale di Roma, convenendo in giudizio l'ex RE
1 condominiale . Esponeva che, a seguito di Persona_1 contestazioni mosse dai condomini nei confronti del (tra le _1 quali: mancata convocazione dell'assemblea straordinaria per i lavori effettuati in caldaia, affidamento dei lavori di contabilizzazione del calore in base a una delibera assembleare adottata con quorum inferiore rispetto a quello legislativamente previsto;
errori nelle colonne delle ripartizioni), nel corso dell'assemblea del 26.5.2017, si era _1 dimesso;
alla successiva assemblea condominiale del 22.6.2017 era stata nominata, quale nuova amministratrice, e, Controparte_2 nella steSA sede, era stato approvato, tra l'altro, il bilancio condominiale del 2017 dal quale emergeva un saldo attivo in favore del pari a euro 17.874,72, importo del quale, però, secondo il Parte_1
ON, non vi sarebbe stata traccia nelle casse condominiali;
in data 10.7.2017, in sede di paSAggio di consegne, la documentazione condominiale consegnata dal alla nuova amministratrice _1
risultava parziale e in gran parte fotocopiata;
con riferimento CP al periodo 1.1.2017-10.7.2017, nel quale era ancora RE
, l'esame degli estratti conto del c/c condominiale avrebbe _1 rivelato uscite e prelievi di denaro contante non giustificati per complessivi euro 3.264,65, oltre che la somma di euro 462,50 per ritenuta d'acconto non dovuta;
in data 26.4.2018, consegnava _1 alla ulteriore documentazione condominiale, la quale ultima CP tuttavia rimaneva incompleta;
era tentata la procedura di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Roma, con esito negativo. Ciò premesso, il deduceva la violazione da parte Parte_1 dell'ex RE degli obblighi di restituzione, _1 rendicontazione, conservazione e custodia della documentazione condominiale, con conseguente obbligo di risarcire il danno patrimoniale e non, lamentando la rilevanza penale della condotta tenuta dal , stante l'appropriazione indebita di somme rimesse _1 dai condomini. Nelle conclusioni, il ON chiedeva: in via principale, di accertare e dichiarare il diritto del ON di
[...] nn. 183/227 al risarcimento dei danni patrimoniali e Parte_1 non, ex artt. 1129, 1130, 1130 bis, 1713, 2059 c.c. e art. 185 c.p., e, per l'effetto, di condannare a risarcire al ON tutti Controparte_1
i danni arrecati, quantificati nella somma di euro 20.000,00 e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come dovuti per legge;
sempre in via principale, di accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione dell'indebito, ex artt. 2033 ss. c.c., del di tutte Controparte_3 le somme indebitamente trattenute dal vecchio RE _1
, derivanti dall'incasso di importi maggiori versati dai
[...]
2 condomini rispetto agli esborsi effettivamente sostenuti per la gestione condominiale e, per l'effetto, condannare a Controparte_1 corrispondere al ON la somma di euro 3.727,15 e/o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
in via subordinata, previo accertamento della nullità della delibera assembleare del 22.6.2017, di accertare e dichiarare il diritto del
[...]
alla restituzione di tutte le somme Controparte_3 indebitamente percepite dal vecchio RE , Controparte_1 derivanti dall'incasso di importi maggiori versati dai condomini rispetto agli esborsi effettivamente sostenuti per la gestione condominiale ex art. 2033 ss. c.c. e il diritto al risarcimento dei danni (patrimoniali e non), ex artt. 1129, 1130, 1130 bis, 1713, 2059 c.c. e art. 185 c.p., del nn. e, per l'effetto, Controparte_3 Pt_1 condannare alla restituzione di tutte le somme Controparte_1 indebitamente percepite, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, e a risarcire tutti i danni (patrimoniali e non) arrecati al . Con Parte_1 vittoria delle spese di lite. In via istruttoria, chiedeva: di ordinare a di esibire in giudizio (ex artt. 210 ss. c.c.) gli originali Controparte_1 dei seguenti documenti: “i. le Fatture delle imprese che hanno svolto servizi per il ON, per es. CP_4 CP_5
UNOgas, TE (tranne la contabile pagamento di euro 41.566,14 con allegata fattura TE e prospetto ripartizione), Fatture dei lavori della Centrale termica (tranne: le fatture Ditta Carbone Stefano n. 41 del 20/6/2016, n. 56 del 3/8/2016, n. 84 del 20/12/2016 e n. 86 del 27/12/2016; le fatture Studio Cerulli n. 57/16 e 33/16, Deso Termica srl n. 159/16, S.I.A.M. srls n. 96/16; le fatture Edilteco 2009 srl n. 82/16, 90/16, 99/16, 128/16, 136/16 e 158/16); ii. i Modelli 770 precedenti al 2013, le Certificazioni Uniche, le detrazioni fiscali, le ricevute dei pagamenti relativi alla registrazione contratto di affitto immobile ex portiere e Imu/tasi; iii. i bilanci condominiali approvati precedenti al 2013; iv. i bollettini di versamento degli oneri condominiali, che , invia periodicamente all'IN, CP_6 come riscontro dell'avvenuto accredito sul conto corrente intestato al ; in via subordinata, in caso di mancata ottemperanza Parte_3 all'ordine di esibizione eventualmente disposto, di disporre C.T.U. contabile sui documenti prodotti in giudizio al fine di ricostruire i rapporti dare/avere tra il ON e l'ex RE . _1
Si costituiva in giudizio , contestando quanto dedotto in Controparte_1 citazione e chiedendo di rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che generiche e non provate. In particolare, affermava: di avere
3 consegnato al nuovo RE la documentazione, in più occasioni, “tante è vero che, nelle conclusioni, parte attrice non ha chiesto la condanna alla consegna della documentazione condominiale ma si è limitata a chiedere il risarcimento del danno dovuto per l'incompletezza della documentazione”; con delibera del 22.6.2017, l'assemblea aveva approvato il bilancio 2017 presentato dallo stesso convenuto, pertanto, “il condominio era decaduto dalla possibilità di muovere contestazioni in merito alle risultanze contabili del rendiconto approvato”; non era vero che il saldo attivo di € 17.874,72, risultante dall'ultimo bilancio, non trovava riscontro nelle casse condominiali posto che, al paSAggio delle consegne con il nuovo RE, risultava un saldo attivo sul c/c condominiale pari ad € 29.290,70; parimenti non erano vere, risultando smentite documentalmente, anche le ulteriori contestate “uscite non giustificate”. Con vittoria di spese di lite. All'udienza di trattazione del 23.4.2019, il Giudice di prime cure concedeva alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. Con la memoria istruttoria depositata in data 21.6.2019, produceva: la Pt_4 documentazione richiesta dalla controparte ex artt. 210 c.p.c. (in particolare, i bilanci precedenti al 2013); le dichiarazioni fiscali depositate per conto del , pure richieste da controparte (che Parte_1 aveva lamentato di aver ricevuto solo quelle successive al 2013). All'udienza del 1.10.2019, il chiedeva di essere Parte_1 autorizzato al deposito tardivo “degli estratti conto 2013/2014, che sono stati consegnati da dopo la scadenza dei termini CP_7 per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2”, deposito autorizzato dal Giudice il quale, con contestuale ordinanza, ammetteva la C.T.U. contabile richiesta dal per “acquisire elementi di Parte_1 valutazione in ordine al lamentato ammanco di € 3.727,15”. All'udienza del 15.1.2020, il C.T.U. dott. Persona_2 assumeva l'incarico di rispondere al seguente quesito: “preso esame della documentazione in atti accerti se il convenuto abbia distratto somme di denaro del ON del quale era in possesso”, con inizio delle operazioni peritali al 28.1.2020. L'elaborato del CTU depositato il 2.7.2020 rappresentava “che nell'atto di citazione parte attrice contesta la somma complessiva di € 3.727,15 indebitamente trattenuta dall'IN” (…) “ , RE dal Controparte_1
2006”; “l'arco temporale di indagine estesa per i 12 anni da esercizio 2006 all'esercizio 2017 compreso (…) in un condominio che movimenta circa 180.000,00 euro annui porta alla verifica complessiva di spese (bilancio in pareggio) per euro circa 2.160.000,00 (duemilionicentoseSAntamila,00)”; il CTU, “pur evidenziando
4 l'accertamento di somme prelevate dal conto corrente condominiale che non hanno avuto apparentemente alcuna valida giustificazione per complessivi € 2.778,50 (…) non ritiene sufficienti le prove documentate in atti in grado di attestare con ragionevole certezza che il convenuto abbia distratto somme di denaro del condominio del quale era in possesso, come richiesto esplicitamente dal Quesito peritale. Ad eccezione dell'importo prelevato in data 17/06/2017 a titolo di ritenuta d'acconto di € 462,50 (…)”. All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2781/2021, dapprima rilevava che parte attrice “pur avendo lamentato, nel corso dell'esposizione dei fatti in seno all'atto introduttivo, la riconsegna solo parziale, da parte del convenuto, della documentazione condominiale all'esito del mandato, non ha tuttavia avanzato alcuna domanda diretta, appunto, a conseguire un ordine giudiziale di riconsegna dei documenti che asserisce di non avere rivenuto”, limitandosi la steSA ad avanzare istanza istruttoria di esibizione ex art. 210 c.p.c., con la conseguenza che “alcuna pronuncia può essere emeSA al riguardo” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). Rilevava altresì che, nel caso di esame, parte attrice avrebbe dovuto esercitare l'azione contrattuale di adempimento, in quanto “la violazione del duplice obbligo – di restituire tutto il danaro non utilizzato per l'esercizio del mandato, che il convenuto deteneva per conto del alla ceSAzione del mandato (Cass. Parte_1
1186719 e Cass. 10815/00), e di compiere, una volta ceSAto l'incarico, solo l'attività urgente al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni 'senza diritto ad ulteriori compensi' (v. art. 1129 comma 8 cc) – costituisce violazione contrattuale commeSA in regime di prorogatio” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata). Concludeva rigettando le domande avanzate dal e condannandolo a rifondere le spese di lite Parte_1 in favore del convenuto , liquidate in complessivi euro 5.100,00 _1 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali. Poneva le spese di C.T.U. a carico del attore. Parte_1
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, il
[...]
contestava le conclusioni cui era Controparte_3 addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) mancata considerazione dell'avvenuta restituzione di una parte della documentazione condominiale. Il Giudice di prime cure non avrebbe preso in considerazione la circostanza della restituzione di una parte della documentazione condominiale nelle more del primo grado di giudizio (precisamente, in data 21.6.2019) e, sulla base di tale presupposto, avrebbe erroneamente ritenuto che “il non Parte_1
5 Parte_5 abbia provato i fatti costitutivi della domanda risarcitoria e i danni subiti” (cfr. pag. 25 atto di citazione in appello) e, conseguentemente, avrebbe rigettato la domanda di risarcimento del danno;
2.b) mancata indicazione della normativa che prevedeva l'obbligo per l'attore di avanzare domanda diretta a conseguire un ordine giudiziale di riconsegna dei documenti ai fini del risarcimento del danno. Secondo il ON appellante, “la mancata proposizione di una domanda di condanna alla restituzione dei documenti è irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento del diritto del EN al risarcimento per equivalente e la conseguente richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di danni” (pag. 28 citazione in appello);
2.c) erronea valutazione della relazione peritale. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrata la sottrazione di denaro operata dal vecchio RE . Tuttavia, nelle _1 conclusioni formulate dal C.T.U. emergerebbe chiaramente l'illecito addebito da parte del relativamente alla somma pari a euro _1
462,50 (“Ad eccezione dell'importo prelevato in data 17/06/2017 a titolo di ritenuta d'acconto di € 462,50, per il quale si ha prova certa che sia stato distratto dalle casse del condominio del quale il convenuto era in possesso, avendone riscontrato in atti l'illecito addebito da parte del Sig. ”, pag. 13 C.T.U.); _1
2.d) erronea valutazione dei bilanci approvati. La sentenza oggetto di impugnazione farebbe riferimento a una asserita “approvazione, da parte dell'assemblea, dei bilanci (in particolare del consuntivo 2017: l'ultimo portato all'approvazione sulla base dei rendiconti presentati dal EN)” (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado). Tuttavia, tale circostanza non corrisponderebbe al vero e sarebbe altresì smentita dagli atti e documenti di causa, in quanto nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi in data 22.6.2017 sarebbero stati approvati il bilancio consuntivo riscaldamento relativo all'anno 2015/2016 e il bilancio consuntivo condominio relativo all'anno 2016. Pertanto – rilevava l'appellante – “l'approvazione predetta non può pregiudicare la domanda di risarcimento avanzata dal
contro
Parte_1
l'Appellato per la violazione di obblighi contrattuali realizzata nel periodo gennaio-giugno 2017 (oltre che ex delicto), mai “approvati” da nessuna assemblea condominiale” (cfr. pag. 29 citazione in appello);
2.e) mancata considerazione della contemporanea violazione del diritto assoluto di proprietà. La parte attrice concludeva, nell'atto di appello (pagg. 29-30) per l'accertamento del “diritto del al Parte_1 risarcimento dei danni (patrimoniali e non) sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità
6 extracontrattuale, perché la condotta del EN (consistita non solo nell'appropriazione indebita di documenti condominiali ma anche di denaro dei MI …) viola contemporaneamente: a) le obbligazioni di restituzione derivanti dal contratto di mandato (…); b) il diritto assoluto di proprietà del ON, tutelato dall'art. 42 Cost. e dall'art. 646 c.p. (…)”. Il Giudicante non avrebbe considerato la violazione del diritto assoluto di proprietà ex art. 646 c.p., per la rilevanza penale della condotta del;
_1
2.f) erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che l'attore avrebbe dovuto esercitare l'azione contrattuale di adempimento. Non risultano indicate dal Giudice di prime cure la norma di legge o l'orientamento giurisprudenziale che imponeva al di Parte_1 esercitare una azione contrattuale di adempimento e non già un'azione risarcitoria contrattuale ed extracontrattuale come quella esercitata nel caso di specie. Rilevava che il contratto di mandato intercorso fra il e il si era estinto a far data dal 26.5.2017 per _1 Parte_1 recesso unilaterale del vecchio RE e che “la violazione di una obbligazione nascente da un contratto obbliga sempre al risarcimento del danno (ex art. 1218 ss. c.c.), a prescindere dall'esperimento o meno delle azioni previste dalla disciplina codicistica in materia di risoluzione del contratto (artt. 1453-1462 c.c.)” (pag. 31 citazione in appello). Il ON avrebbe potuto legittimamente chiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali gravanti sul vecchio RE stante la violazione di diritti assoluti;
_1
2.g) mancata approvazione da parte dell'assemblea condominiale. Nel caso di specie – rilevava l'appellante – l'assemblea condominiale non avrebbe mai approvato “le distrazioni occultate dal vecchio IN , di cui non v'è mai stata alcuna traccia nei _1 bilanci condominiali (i quali, altrimenti, non sarebbero mai stati approvati …)” (cfr. pagg. 32-33 atto di citazione in appello).
2.h) sull'azione di ripetizione dell'indebito. Il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove riteneva che il fosse decaduto dalla Parte_1 possibilità di esperire azione di responsabilità contrattuale e non potesse avanzare domanda ex art. 2033 c.c. Il qualora fosse stato Parte_1 ritenuto decaduto dalla possibilità di esperire qualsiasi azione di tipo contrattuale, avrebbe comunque potuto esperire azione di ripetizione dell'indebito;
2.i) sulla sussistenza del reato di appropriazione indebita commeSA dal vecchio RE . La sentenza impugnata sarebbe errata _1 laddove riteneva che “la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno (v. capo A) è stata invece avanzata solo rappresentando il
7 danno come conseguenza della mancata restituzione della documentazione” (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado). Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il “ha Parte_1 esposto chiaramente che il vecchio IN , oltre ad _1 aver violato gli obblighi contrattuali, ha anche commesso il reato di appropriazione indebita aggravata (ex artt. 646 e 61 n. 11 c.p.) sia appropriandosi di denaro dei MI (v. pp. 10-11 e 25-26) sia appropriandosi di una parte dei documenti condominiali” (pag. 34 citazione in appello). Concludeva con le stesse domande articolate nel primo grado di giudizio. Con condanna dell'appellato al rimborso Controparte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite.
4. A seguito dello scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 22.7.2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 3.4.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato. In ordine alle censure 2.a), 2.b), 2.c), 2.f), 2.h), esaminate congiuntamente perché strettamente connesse (e, in parte, sovrapponibili), va ribadito che non risulta, dalla lettura della citazione in primo grado notificata in data 12.12.2018, che il abbia Parte_1 chiesto al Tribunale la condanna dell'ex RE alla _1 riconsegna della documentazione condominiale mancante, per violazione del contratto di mandato concluso tra le parti nel 2006 e rinnovato fino a quando, nel 2017, il rapporto negoziale veniva meno per le dimissioni del . _1
La sola parte narrativa della citazione lamentava -tra l'altro- che l'RE non aveva consegnato alla nuova amministratrice tutta la documentazione, circostanza in ordine alla quale, però, nulla si chiedeva nelle successive conclusioni a pagg. 28-29 (“voglia codesto Tribunale civile di Roma, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: nel merito: A. in via principale: accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni (patrimoniali e non), ex artt. 1129, 1130, 1130 bis, 1713, 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p., del
[...]
nella persona Controparte_8 dell'IN pro tempore, Dr.SA , e, per Controparte_2
8 l'effetto, condannare il Sig. a risarcire al Controparte_1 [...]
nella persona Controparte_8 dell'IN pro tempore, Dr.SA , tutti i Controparte_2 danni arrecati quantificati nella somma di euro 20.000,00 e/o nella maggiore o minor somma che il Sig. Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come dovuti per legge, con ogni altro previo accertamento e/o consequenziale provvedimento, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
B. in via principale: accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione dell'indebito, ex artt. 2033 c.c. ss. CP_3 nn. 183/227, nella persona dell'IN pro tempore,
[...]
Dr.SA , di tutte le somme indebitamente trattenute Controparte_2 dal vecchio IN, Sig. , derivanti Controparte_1 dall'incasso di importi maggiori versati dai MI rispetto agli esborsi effettivamente sostenuti per la gestione condominiale, e per l'effetto, condannare il Sig. a corrispondere al Controparte_1
, nella persona Controparte_8 Pa dell'IN pro tempore, Dr. , la Controparte_2 somma di euro 3.727,15 e/o della maggiore o minor somma accertata in corso di causa e/o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia dal Sig. Giudice, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, con ogni altro previo accertamento e/o consequenziale provvedimento, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
C. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Sig. Giudice non ritenga di poter accogliere le domande sub A. e B., previo accertamento della nullità della delibera assembleare 22.6.2017, accertare e dichiarare il diritto del
, nella persona Controparte_8 Part dell'IN pro tempore, sa , alla Controparte_2 restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dal vecchio IN Sig. derivanti dall'incasso di importi Controparte_1 maggiori versati dai MI rispetto agli esborsi effettivamente sostenuti per la gestione condominiale, ex art. 2033 ss. c.c., e il diritto al risarcimento dei danni (patrimoniali e non), ex artt. 1129, 1130, 1130 bis, 1713, 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p., (…)e, per l'effetto, condannare il vecchio IN, Sig. , alla Controparte_1 restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, e a risarcire tutti i danni (patrimoniali e non) arrecati al , Controparte_8 nella persona dell'IN pro tempore, Dr.SA CP
, quantificati nella somma di euro 25.000,00 (…”). La
[...] citazione terminava con le richieste istruttorie, rappresentate dalla richiesta al Giudice di ordinare a l'esibizione in originale, ex Pt_4 art. 210 c.c., di fatture di utenze del 2016, bilanci precedenti al 2013
9 oltre che di alcuni bollettini di pagamento dei condomini;
in via subordinata, il chiedeva CTU contabile. Parte_1
In sostanza, il non concludeva l'atto introduttivo con Parte_1
l'esercizio dell'azione contrattuale per violazione degli artt. 1713 e 1129 comma 8 cc., con riguardo agli obblighi dell'RE alla scadenza del mandato di restituire tutto ciò che ha ricevuto, bensì chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale/non patrimoniale e la ripetizione dell'indebito richiamando, in tal modo, la disciplina sull'illecito extracontrattuale. Tale aspetto risulta specificamente rimarcato dal convenuto -già con la comparsa depositata in _1 data 22.4.2019- ed è stato correttamente segnalato dal Tribunale. Anche a giudizio della Corte, il avrebbe dovuto, in via Parte_1 prioritaria, esercitare l'azione tipica, in quanto le condotte contestate al ai fini risarcitori sono tutte causalmente riconducibili al _1 contratto ex art. 1703 c.c. del 2006; diversamente, l'azione risarcitoria presuppone un fatto illecito ex art. 2043 c.c., quella restitutoria ex art. 2033 c.c. richiede “un pagamento non dovuto”, quella ex art. 2059 c.c. un reato, tutte condizioni estranee al caso in esame (come di seguito meglio chiarito). Secondo il principio generale di cui all'art. 112 c.p.c. (con particolare riguardo alla doglianza sub 2.b), il Giudice non può che individuare il contenuto e la portata delle domande della parte attrice pronunciandosi entro i margini delimitati dalla parte, senza poter attribuire un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Per non incorrere in una pronuncia extrapetita, quindi, il Tribunale non si poteva pronunciare su un'azione come quella di adempimento mai esercitata dal . Parte_1
La censura sub 2.d) è smentita da quanto acquisito al fascicolo processuale. Nella citazione di primo grado, lo stesso Parte_1 produce il verbale assembleare del 22.6.2017 -dopo averlo richiamato più volte nell'atto introduttivo- nel quale si approvava “all'unanimità” il bilancio 2017; , nel predisporre detto bilancio, vi aveva _1 apportato alcune correzioni a seguito dei rilievi sollevati dai condomini nelle due precedenti assemblee condominiali tenutesi nel maggio 2017. Relativamente alle doglianze residue (fino a 2.i), la richiesta risarcitoria svolta nei confronti del non è meritevole di accoglimento. Come Pt_4 anticipato, il ON avrebbe dovuto esercitare, preventivamente, l'azione contrattuale;
per altro profilo, non risulta allegato e provato alcun pregiudizio derivante dalla ritardata consegna dei documenti prodotti, da ultimo, in sede giudiziale, in ottemperanza dell'ordine ex art. 210 c.p.c. disposto dal Giudice nei confronti del , dovendosi _1 precisare, peraltro, che la documentazione contabile dell'ultimo quinquennio con il rendiconto erano stati regolarmente messi a
10 disposizione dal alla nuova amministratrice già nel _1 CP
2017 e che, all'instaurazione del giudizio, residuava la sola consegna della documentazione più risalente. Quanto alla doglianza 2.h), come anticipato, la azione di ripetizione richiede un pagamento non dovuto mentre sarebbe stato tenuto _1 alla restituzione per una violazione contrattuale, circostanza incompatibile con la natura residuale dell'azione ex art. 2033 c.c. PaSAndo alla asserita appropriazione indebita, la prova di tale addebito non è agli atti. La CTU del dott. -che si condivide, perché Per_3 logica e documentata-, all'esito di un'indagine eseguita su movimentazioni svolte dal in oltre un decennio (12 anni), per _1 un ingente ammontare (complessivamente, € 2.160.000,00, trattandosi di un ampio condominio, composto da ben 108 abitazioni, 6 negozi oltre posti auto), ha ritenuto non giustificata esclusivamente l'uscita di € 462,50, relativa alla ritenuta d'acconto sul compenso lordo dell'RE. Somma che, come preme evidenziare, risulta riportata in bilancio con la specifica causale, dovendosi escludere, quindi, alcuna condotta distrattiva (che presuppone la c. d. interversio possessionis, ovvero la volontà del soggetto che detiene somme di titolarità altrui di utilizzarle come se fossero proprie per scopi diversi ed incompatibili con il mandato ricevuto: cfr. Cass. penale, sez. II, 31/05/2017, sent. n. 31322). Soprattutto, al termine della lunga gestione del , il verbale _1 sottoscritto da quest'ultimo e dalla (la nuova CP amministratrice) il 10.7.2017 (prodotto in giudizio proprio dal
, insieme al verbale dell'assemblea del giugno 2017 che Parte_1 approvava il bilancio 2017), al momento del paSAggio di consegne, riporta la disponibilità liquida sul conto corrente condominiale di € 29.290,70 (somma corrispondente alla differenza tra le entrate e le uscite- comprensive della somma € 462,50 addebitata dal al _1 per il periodo dal 1.1.2017 al 7.7.2017) senza che, Parte_1 sull'importo di fine gestione, sia mai sorta alcuna contestazione da parte del e della nuova amministratrice. Parte_1
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate Parte_1 in dispositivo, secondo i valori medi/massimi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.200,00 e inferiore a euro 26.000,00 (stante il tenore della domanda risarcitoria svolta dal
), in ragione dell'eccessiva prolissità degli atti processuali Parte_1 dell'appellante, in violazione del principio di sinteticità degli atti processuali (che, anche prima della riforma del 2022, era stato
11 enunciato più volte dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ. Sez. V sent. 30.04.2020 n. 8424).
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto dal Controparte_3
, nei confronti di , avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Roma n. 2781/2021. Condanna l'appellante al pagamento delle spese Parte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 6.550,00 per compensi, oltre spese generali _1 al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante , Parte_1 dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 4.8.2025. La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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