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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 16933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16933 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
RGAC 40212 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE RO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 40212 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 31 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 18 settembre 2024 e vertente
TRA
(cp- IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Latina n. 276, presso lo studio degli avv. Gian Luca Cardarelli e Alessandra Cignitti che la rappresentano e difendono giusta procura speciale alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, via Posillipo n. 412, presso lo studio dell'avv. Fabio
Iannuzzi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da assicurazione danni
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza del 31 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 18 settembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società aveva convenuto Controparte_1
in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma la società per Parte_1
vedere accertare il proprio diritto all'indennizzo di polizza previsto in relazione al danno cagionato all'impianto di carburante sito in Vico Equense e di proprietà della società KU
e, per l'effetto, per sentirla condannare al pagamento della somma stessa.
A sostegno della domanda ha dedotto di svolgere la attività di trasporto carburanti con propri mezzi per conto della società KU ET Service sulla base di un contratto stipulato il 19 gennaio 2017 e che il 18 gennaio 2019 aveva stipulato una polizza integrativa n. 103924947 diretta alla copertura dei danni involontariamente cagionati nel corso delle operazioni di rifornimento.
Il 18 dicembre del 2019 nel corso del rifornimento alla stazione di servizio della KU sita in Vico Equense per errore il proprio addetto aveva versato 2.023 litri di benzina all'interno del serbatorio del gasolio in quanto, come indicato nella relazione sul sinistro sottoscritta dal conducente del proprio veicolo e dal gestore della stazione di servizio, lo stesso non aveva indicato il serbatoio da rifornire.
Aveva inviato la denunzia di sinistro alla Assicurazione il 15 gennaio 2020 per il danno verificatosi in quanto danno verificatosi durante le operazioni di prelievo, consegna,
rifornimento anche presso terzi del prodotto, come indicato all'all. 4 bis della polizza.
Il 29 febbraio 2020 la società KU ET quale proprietaria della stazione di servizio aveva richiesto l'importo di euro 2.316,23 emettendo fattura per la rimessa a norma del combustibile alterato per effetto del versamento di benzina all'interno del serbatoio di gasolio.
RGAC 40212 ANNO 2023 Pag. 2 di 9 G.U. RO AR
RO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Poiché la Assicurazione non aveva provveduto al pagamento dell'indennizzo richiesto aveva provveduto alla negoziazione assistita ed aveva introdotto il giudizio innanzi al
Giudice di pace di Roma per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo ed al pagamento dello stesso ritenendo che il fatto accaduto rientrasse nella garanzia di polizza e precisando che , nel caso di specie doveva essere detratta la franchigia di polizza pari ad euro 500.
Si era costituita la società contestando l domanda attrice in Controparte_2
quanto la polizza intercorsa tra le parti escludeva espressamente dalla garanzia i danni contrattuali derivanti da obblighi contrattuali o da responsabilità vettoriali o professionali evidenziando, quindi, che era onere dell'assicurato provare il fatto che si era verificato rientrava nelle garanzie di polizza.
Nel merito ha dedotto che in relazione al sinistro erano stati svoti accertamenti in quanto nel periodo compreso tra il giorno 11 maggio 2018 ed il 3 febbraio 2020 la società
assicurata aveva denunziato quattordici sinistri tutti verificatisi nel corso delle operazioni di scarico di prodotti petroliferi presso stazioni di servizio e che, come dedotto dalla stessa società attrice la responsabilità dell'evento doveva addebitarsi al comportamento del dipendente della società assicurata che aveva versato la benzina nel serbatorio senza chiedere al gestore in quale serbatoio dovesse essere versato il carburante da consegnare.
Situazione che escludeva la indennizzabilità del fatto.
Ha contestato, infine la misura del danno richiesto in relazione all'importo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Nel corso del giudizio era stato sentito il teste , dipendente della ditta attrice che Tes_1
aveva provveduto al versamento del carburante che ha confermato di aver versato autonomamente il prodotto nel serbatoio senza chiedere indicazioni, e la causa è stata decisa dal giudice di pace con sentenza n. 6121/2023 ha ritenuto raggiunta la prova del
RGAC 40212 ANNO 2023 Pag. 3 di 9 G.U. RO AR
RO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
fatto accogliendo la domanda e condannando la Assicurazione al pagamento della somma richiesta.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società deducendo la nullità della Pt_1
stessa per carenza di motivazione non avendo il giudice fornito alcun elemento per la ricostruzione dell'iter logico che lo aveva condotto alla decisione avendo indicato solo la decisione.
Ha dedotto, inoltre, la erronea valutazione delle risultanze probatoria avendo il giudice indicato solo gli elementi documentali utilizzati, senza alcuna valutazione degli stessi considerando che tra le parti vi era contestazione in ordine alla interpretazione delle clausole contrattuali ed in particolare la esclusione dall'ambito della garanzia dei danni patrimoniale conseguenti ad obblighi contrattuali e da responsabilità vettoriali e professionali.
Inoltre non era stata valutata nella determinazione del danno la condotta del dipendente della stazione di servizio che pur vedendo l'addetto scaricare il carburante non aveva indicato dove lo stesso dovesse essere scaricato, contribuendo in questo modo alla verificazione del danno che quindi la società non poteva ripetere integralmente dalla società assicurata evidenziando come il teste non fosse stato sentito sul capitolo relativo alla mancata assistenza da parte del gestore della Stazione di servizio.
Ha chiesto, infine, la riforma della sentenza appellata.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la Controparte_1
polizza, come correttamente indicato dal Giudice di pace, copriva proprio il rischio che si era verificato trattandosi di un fatto avvenuto nel corso della operazione svolta per scaricare il carburante.
La polizza era stata integrata proprio dopo che la società aveva stipulato il contratto per il rifornimento di carburante della KU ET all'interno delle stazioni di servizio della
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stessa, aveva stipulato la polizza integrativa diretta allo scopo di garantire i possibili danni che si potevano verificare nel corso delle operazioni di scarico del carburante richiamando alcuni precedenti nei quali era stata esaminata la medesima clausola della polizza e riconosciuta dalla stessa Assicurazione in altri casi avendo provveduto ad indennizzare fatti analoghi.
Ha contestato, inoltre, che il fatto avvenuto potesse rientrare nell'inadempimento contrattuale dal momento che la somma non era stata contestata a tale titolo dalla società
appaltatrice del servizio ma come risarcimento del danno subito indicando che il fatto era consistito in un deterioramento del prodotto già in possesso della stazione di servizio ed il costo si era reso necessario per la rettificazione del carburante.
Ha dedotto, inoltre, che il numero dei sinistri avvenuto erano marginali rispetto al numero dei rifornimenti complessivamente eseguiti nell'anno e che l'importo addebitato doveva considerarsi in relazione alla operazione svolta che aveva consentito di rendere di nuovo vendibile il gasolio nel quale era stato versato il carburante.
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 31 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 18 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sicuramente la motivazione della sentenza del giudice di pace appare eccessivamente sintetica e oltre a non chiarire le ragioni per le quali ha adottato la decisione essendsi limitato ad indicare gli elementi considerati, non ha esaminato la principale contestazione proposta dalla concernente da un lato la interpretazione delle clausole di Parte_1
polizza richiamate e la valutazione in ordine al concorso di colpa da parte della società
danneggiata al fine di determinare l'importo di danno da risarcire.
Non vi è dubbio che la polizza integrativa sia stata stipulata dopo la conclusione della
RGAC 40212 ANNO 2023 Pag. 5 di 9 G.U. RO AR
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società del contratto di appalto con la società KU ET per la CP_1
distribuzione di prodotti petroliferi alle stazione di servizio e che di conseguenza le garanzie aggiuntive devono essere lette in questa ottica anche se comunque la clausola stessa deve essere interpretata sulla base delle ordinarie modalità di interpretazione del contratto.
Nella descrizione del rischio previsto nella polizza integrativa risulta indicato che si tratta di una società esercente il trasporto di liquidi infiammabili per conto terzi, compresi i danni durante e per effetto delle operazioni di carico e scarico eseguite con l'ausilio di mezzi e dispositivi meccanici rientranti nella normale dotazione dei mezzi di trasporto. La garanzia non comprende i danni patrimoniali derivanti da obblighi contrattuali e da responsabilità
vettoriale e, intendendosi per danno patrimoniale il pregiudizio economico che non sia conseguenti a morte, lesioni personali e/o deterioramento di cose.
Infatti la previsione prevede tutte le attività collegate alle attività collegate al carico trasporto e scarico dei prodotti petroliferi e prevede una specifica esclusione costituita dalla esclusione dei danni patrimoniali conseguenti ad inadempimenti contrattuali e dalla responsabilità in qualità di vettore.
Tale clausola sarebbe idonea ad escludere i danni patrimoniali cagionati al soggetto parte del rapporto contrattuale, nel caso di specie la KU Ptetroleum dal momento che il petrolio era trasportato, nel caso di specie, in relazione al rapporto contrattuale esistente ed il danno era stato scagionato per un inadempimento nelle attività da svolgere per scaricare con la diligenza richiesta per l'adempimento.
Tuttavia la limitazione non comprende tutti i possibili danni che possano essere stati causati nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale solo per i danni patrimoniali specificamente individuati come il pregiudizio economico che non sia conseguente a morte, lesioni personali e/o deterioramento di cose.
RGAC 40212 ANNO 2023 Pag. 6 di 9 G.U. RO AR
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Di conseguenza se è pacifica che la clausola comprende nella garanzia le ipotesi di morte e lesione personale, occorre valutare se quanto avvenuto possa essere inquadrato nel deterioramento di cose.
Il danno appare essere stato costituito dalla immissione in una cisterna destinata a contenere il gasolio di benzina.
Effettivamente il risultato della operazione ha determinato il deterioramento del prodotto rendendolo non idoneo alla utilizzazione diretta per la alimentazione di motori alimentati a gasolio.
Nel caso di specie il danno patrimoniale è costituito dalla spesa sostenuta per rettificare la miscela che si era formata al fine di consentire di utilizzarla di nuovo per la alimentazione dei motori diesel.
Ritiene il giudicante che tale danno rientri nella garanzia di polizza non comprendedo la esclusione della garanzia per tale tipo di danno patrimoniale.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità del fatto la stessa società assicurata ha dedotto che il fatto era avvenuto in quanto il proprio dipendente non aveva posto la necessaria attenzione nello scaricare ilo prodotto non chiedendo la assistenza del gestore della stazione di servizio per individuare il serbatoio nel quale scaricare il carburante ma ha contemporaneamente dedotto che il gestore era presente e non aveva indicato in quale serbatoio dovesse essere versato il carburante, collaborazione minima necessaria per il corretto svolgimento della operazione di scaricamento del combustibile in base all'appalto stipulato dalla società proprietaria del distributore di guisa che anche il gestore era tenuto a svolgere il suo compito per consentire il corretto adempimento dovendo essere necessariamente lui ad indicare il serbatoio nel quale scaricare il carburante.
Di conseguenza il danno risulta essere la conseguenza del comportamento negligente dell'addetto al trasporto del carburante, dipendente della ditta appellante, e il gestore del
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distributore dipendente dalla società che aveva appaltato il trasporto del gasolio.
Tale comportamento deve essere addebitato nella misura del 50% a ciascuno dei soggetti di guisa che il danno da risarcire ammonta solo al 50% del costo della rettifica del carburante e quini deve essere riconosciuto un importo di euro 908,16.
Su detta somma sono dovuti interessi nella misura legale a decorrere del 29 dicembre
2019 fino al giorno della presente sentenza.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 6121/2023 deve essere confermata la esistenza della garanzxia di polizza per il danno verificatosi ma deve essere affermato il concorso di colpa tra la società appellata e la società KU ET nella misura del 50% a testa e, di conseguenza, deve essere rideterminato l'importo dell'indennizzo in euro 908,16, oltre interessi nella misura legale a decorrere dal 29 dicembre 2019 fino alla data della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo previa compensazione nella misura del 50% tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto dalla società ed in parziale riforma della sentenza Parte_1
del giudice di pace di Roma n. 6121/2023
condanna la società a pagare alla società Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 906,16, oltre interessi nella misura di legge dal 29 dicembre 2019 fino alla data della presente sentenza;
Condanna la a rimborsare alla società le Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio del presente giudizio, spese che liquida, previa compensazione nella
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misura della metà, complessivamente in euro 487, di cui euro 400 per onorari delle fasi di giudizio, euro 87 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%,.
Così deciso in Roma, lì 4 novembre 2024.
Il Giudice
(RO AR)
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RO AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE RO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 40212 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 31 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 18 settembre 2024 e vertente
TRA
(cp- IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Latina n. 276, presso lo studio degli avv. Gian Luca Cardarelli e Alessandra Cignitti che la rappresentano e difendono giusta procura speciale alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, via Posillipo n. 412, presso lo studio dell'avv. Fabio
Iannuzzi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da assicurazione danni
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza del 31 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 18 settembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società aveva convenuto Controparte_1
in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma la società per Parte_1
vedere accertare il proprio diritto all'indennizzo di polizza previsto in relazione al danno cagionato all'impianto di carburante sito in Vico Equense e di proprietà della società KU
e, per l'effetto, per sentirla condannare al pagamento della somma stessa.
A sostegno della domanda ha dedotto di svolgere la attività di trasporto carburanti con propri mezzi per conto della società KU ET Service sulla base di un contratto stipulato il 19 gennaio 2017 e che il 18 gennaio 2019 aveva stipulato una polizza integrativa n. 103924947 diretta alla copertura dei danni involontariamente cagionati nel corso delle operazioni di rifornimento.
Il 18 dicembre del 2019 nel corso del rifornimento alla stazione di servizio della KU sita in Vico Equense per errore il proprio addetto aveva versato 2.023 litri di benzina all'interno del serbatorio del gasolio in quanto, come indicato nella relazione sul sinistro sottoscritta dal conducente del proprio veicolo e dal gestore della stazione di servizio, lo stesso non aveva indicato il serbatoio da rifornire.
Aveva inviato la denunzia di sinistro alla Assicurazione il 15 gennaio 2020 per il danno verificatosi in quanto danno verificatosi durante le operazioni di prelievo, consegna,
rifornimento anche presso terzi del prodotto, come indicato all'all. 4 bis della polizza.
Il 29 febbraio 2020 la società KU ET quale proprietaria della stazione di servizio aveva richiesto l'importo di euro 2.316,23 emettendo fattura per la rimessa a norma del combustibile alterato per effetto del versamento di benzina all'interno del serbatoio di gasolio.
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RO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Poiché la Assicurazione non aveva provveduto al pagamento dell'indennizzo richiesto aveva provveduto alla negoziazione assistita ed aveva introdotto il giudizio innanzi al
Giudice di pace di Roma per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo ed al pagamento dello stesso ritenendo che il fatto accaduto rientrasse nella garanzia di polizza e precisando che , nel caso di specie doveva essere detratta la franchigia di polizza pari ad euro 500.
Si era costituita la società contestando l domanda attrice in Controparte_2
quanto la polizza intercorsa tra le parti escludeva espressamente dalla garanzia i danni contrattuali derivanti da obblighi contrattuali o da responsabilità vettoriali o professionali evidenziando, quindi, che era onere dell'assicurato provare il fatto che si era verificato rientrava nelle garanzie di polizza.
Nel merito ha dedotto che in relazione al sinistro erano stati svoti accertamenti in quanto nel periodo compreso tra il giorno 11 maggio 2018 ed il 3 febbraio 2020 la società
assicurata aveva denunziato quattordici sinistri tutti verificatisi nel corso delle operazioni di scarico di prodotti petroliferi presso stazioni di servizio e che, come dedotto dalla stessa società attrice la responsabilità dell'evento doveva addebitarsi al comportamento del dipendente della società assicurata che aveva versato la benzina nel serbatorio senza chiedere al gestore in quale serbatoio dovesse essere versato il carburante da consegnare.
Situazione che escludeva la indennizzabilità del fatto.
Ha contestato, infine la misura del danno richiesto in relazione all'importo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Nel corso del giudizio era stato sentito il teste , dipendente della ditta attrice che Tes_1
aveva provveduto al versamento del carburante che ha confermato di aver versato autonomamente il prodotto nel serbatoio senza chiedere indicazioni, e la causa è stata decisa dal giudice di pace con sentenza n. 6121/2023 ha ritenuto raggiunta la prova del
RGAC 40212 ANNO 2023 Pag. 3 di 9 G.U. RO AR
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fatto accogliendo la domanda e condannando la Assicurazione al pagamento della somma richiesta.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società deducendo la nullità della Pt_1
stessa per carenza di motivazione non avendo il giudice fornito alcun elemento per la ricostruzione dell'iter logico che lo aveva condotto alla decisione avendo indicato solo la decisione.
Ha dedotto, inoltre, la erronea valutazione delle risultanze probatoria avendo il giudice indicato solo gli elementi documentali utilizzati, senza alcuna valutazione degli stessi considerando che tra le parti vi era contestazione in ordine alla interpretazione delle clausole contrattuali ed in particolare la esclusione dall'ambito della garanzia dei danni patrimoniale conseguenti ad obblighi contrattuali e da responsabilità vettoriali e professionali.
Inoltre non era stata valutata nella determinazione del danno la condotta del dipendente della stazione di servizio che pur vedendo l'addetto scaricare il carburante non aveva indicato dove lo stesso dovesse essere scaricato, contribuendo in questo modo alla verificazione del danno che quindi la società non poteva ripetere integralmente dalla società assicurata evidenziando come il teste non fosse stato sentito sul capitolo relativo alla mancata assistenza da parte del gestore della Stazione di servizio.
Ha chiesto, infine, la riforma della sentenza appellata.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la Controparte_1
polizza, come correttamente indicato dal Giudice di pace, copriva proprio il rischio che si era verificato trattandosi di un fatto avvenuto nel corso della operazione svolta per scaricare il carburante.
La polizza era stata integrata proprio dopo che la società aveva stipulato il contratto per il rifornimento di carburante della KU ET all'interno delle stazioni di servizio della
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stessa, aveva stipulato la polizza integrativa diretta allo scopo di garantire i possibili danni che si potevano verificare nel corso delle operazioni di scarico del carburante richiamando alcuni precedenti nei quali era stata esaminata la medesima clausola della polizza e riconosciuta dalla stessa Assicurazione in altri casi avendo provveduto ad indennizzare fatti analoghi.
Ha contestato, inoltre, che il fatto avvenuto potesse rientrare nell'inadempimento contrattuale dal momento che la somma non era stata contestata a tale titolo dalla società
appaltatrice del servizio ma come risarcimento del danno subito indicando che il fatto era consistito in un deterioramento del prodotto già in possesso della stazione di servizio ed il costo si era reso necessario per la rettificazione del carburante.
Ha dedotto, inoltre, che il numero dei sinistri avvenuto erano marginali rispetto al numero dei rifornimenti complessivamente eseguiti nell'anno e che l'importo addebitato doveva considerarsi in relazione alla operazione svolta che aveva consentito di rendere di nuovo vendibile il gasolio nel quale era stato versato il carburante.
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 31 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 18 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sicuramente la motivazione della sentenza del giudice di pace appare eccessivamente sintetica e oltre a non chiarire le ragioni per le quali ha adottato la decisione essendsi limitato ad indicare gli elementi considerati, non ha esaminato la principale contestazione proposta dalla concernente da un lato la interpretazione delle clausole di Parte_1
polizza richiamate e la valutazione in ordine al concorso di colpa da parte della società
danneggiata al fine di determinare l'importo di danno da risarcire.
Non vi è dubbio che la polizza integrativa sia stata stipulata dopo la conclusione della
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società del contratto di appalto con la società KU ET per la CP_1
distribuzione di prodotti petroliferi alle stazione di servizio e che di conseguenza le garanzie aggiuntive devono essere lette in questa ottica anche se comunque la clausola stessa deve essere interpretata sulla base delle ordinarie modalità di interpretazione del contratto.
Nella descrizione del rischio previsto nella polizza integrativa risulta indicato che si tratta di una società esercente il trasporto di liquidi infiammabili per conto terzi, compresi i danni durante e per effetto delle operazioni di carico e scarico eseguite con l'ausilio di mezzi e dispositivi meccanici rientranti nella normale dotazione dei mezzi di trasporto. La garanzia non comprende i danni patrimoniali derivanti da obblighi contrattuali e da responsabilità
vettoriale e, intendendosi per danno patrimoniale il pregiudizio economico che non sia conseguenti a morte, lesioni personali e/o deterioramento di cose.
Infatti la previsione prevede tutte le attività collegate alle attività collegate al carico trasporto e scarico dei prodotti petroliferi e prevede una specifica esclusione costituita dalla esclusione dei danni patrimoniali conseguenti ad inadempimenti contrattuali e dalla responsabilità in qualità di vettore.
Tale clausola sarebbe idonea ad escludere i danni patrimoniali cagionati al soggetto parte del rapporto contrattuale, nel caso di specie la KU Ptetroleum dal momento che il petrolio era trasportato, nel caso di specie, in relazione al rapporto contrattuale esistente ed il danno era stato scagionato per un inadempimento nelle attività da svolgere per scaricare con la diligenza richiesta per l'adempimento.
Tuttavia la limitazione non comprende tutti i possibili danni che possano essere stati causati nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale solo per i danni patrimoniali specificamente individuati come il pregiudizio economico che non sia conseguente a morte, lesioni personali e/o deterioramento di cose.
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Di conseguenza se è pacifica che la clausola comprende nella garanzia le ipotesi di morte e lesione personale, occorre valutare se quanto avvenuto possa essere inquadrato nel deterioramento di cose.
Il danno appare essere stato costituito dalla immissione in una cisterna destinata a contenere il gasolio di benzina.
Effettivamente il risultato della operazione ha determinato il deterioramento del prodotto rendendolo non idoneo alla utilizzazione diretta per la alimentazione di motori alimentati a gasolio.
Nel caso di specie il danno patrimoniale è costituito dalla spesa sostenuta per rettificare la miscela che si era formata al fine di consentire di utilizzarla di nuovo per la alimentazione dei motori diesel.
Ritiene il giudicante che tale danno rientri nella garanzia di polizza non comprendedo la esclusione della garanzia per tale tipo di danno patrimoniale.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità del fatto la stessa società assicurata ha dedotto che il fatto era avvenuto in quanto il proprio dipendente non aveva posto la necessaria attenzione nello scaricare ilo prodotto non chiedendo la assistenza del gestore della stazione di servizio per individuare il serbatoio nel quale scaricare il carburante ma ha contemporaneamente dedotto che il gestore era presente e non aveva indicato in quale serbatoio dovesse essere versato il carburante, collaborazione minima necessaria per il corretto svolgimento della operazione di scaricamento del combustibile in base all'appalto stipulato dalla società proprietaria del distributore di guisa che anche il gestore era tenuto a svolgere il suo compito per consentire il corretto adempimento dovendo essere necessariamente lui ad indicare il serbatoio nel quale scaricare il carburante.
Di conseguenza il danno risulta essere la conseguenza del comportamento negligente dell'addetto al trasporto del carburante, dipendente della ditta appellante, e il gestore del
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distributore dipendente dalla società che aveva appaltato il trasporto del gasolio.
Tale comportamento deve essere addebitato nella misura del 50% a ciascuno dei soggetti di guisa che il danno da risarcire ammonta solo al 50% del costo della rettifica del carburante e quini deve essere riconosciuto un importo di euro 908,16.
Su detta somma sono dovuti interessi nella misura legale a decorrere del 29 dicembre
2019 fino al giorno della presente sentenza.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 6121/2023 deve essere confermata la esistenza della garanzxia di polizza per il danno verificatosi ma deve essere affermato il concorso di colpa tra la società appellata e la società KU ET nella misura del 50% a testa e, di conseguenza, deve essere rideterminato l'importo dell'indennizzo in euro 908,16, oltre interessi nella misura legale a decorrere dal 29 dicembre 2019 fino alla data della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo previa compensazione nella misura del 50% tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto dalla società ed in parziale riforma della sentenza Parte_1
del giudice di pace di Roma n. 6121/2023
condanna la società a pagare alla società Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 906,16, oltre interessi nella misura di legge dal 29 dicembre 2019 fino alla data della presente sentenza;
Condanna la a rimborsare alla società le Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio del presente giudizio, spese che liquida, previa compensazione nella
RGAC 40212 ANNO 2023 Pag. 8 di 9 G.U. RO AR
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misura della metà, complessivamente in euro 487, di cui euro 400 per onorari delle fasi di giudizio, euro 87 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%,.
Così deciso in Roma, lì 4 novembre 2024.
Il Giudice
(RO AR)
RGAC 40212 ANNO 2023 Pag. 9 di 9 G.U. RO AR
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