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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8543 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Undicesima Sezione Civile – Immigrazione
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 8543 /2023 avente ad oggetto domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da:
cittadina brasiliana, nata il [...], Parte_1
nella città di San AO, Stato di San AO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana RG. n. 18587717 , passaporto brasiliano n. rilasciato il C.F._1 Numer_1
30.03.2016, residente in [...]/SP (Brasile), Vila Leopoldina, Rua Guaipà n. 260, app.to 51, blocco A
cittadino brasiliano, nato il Parte_2
18.07.1995 nella città di Sorocaba, Stato di San AO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana Rg. n. , passaporto brasiliano n. Numer_2 Num_3 Numer_4
rilasciato il 30.03.2016, residente in [...]/SP (Brasile), Vila Leopoldina, Rua
Guaipà n. 260, app.to 51, blocco A rappresentati e difesi nel presente processo, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, tradotta e legalizzata, dall'avv. Luigi Cipolletta;
1 Ricorrenti
contro rappresentata e difesa dall' Avvocatura dello Controparte_1
Stato di Genova;
Resistente nonché con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
GENOVA
Intervenuta
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“• accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis dalla nascita in favore dei ricorrenti, stante la sussistenza dei requisiti previsti per legge;
• per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
• condannare la parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento di spese processuali e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antitstatario.
IN VIA ISTRUTTORIA - Nella denegata ipotesi di contestazione della validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente - attesa l'impossibilità per i ricorrenti di acquisizione in via privata e diretta e considerato l'onere posto dalla Circ. Min. Interno K 28.1 dell'8.04.1991 a carico dei Comuni – si chiede sin d'ora che il Giudice adito voglia ORDINARE, ex art. 210 c.p.c, al , in persona del Ministro p.t., di emettere per il tramite Controparte_1
delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei ricorrenti, né gli stessi ricorrenti hanno mai rinunciato allo status
2 civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della L. 13.06.1912, n. 555 e ss.mm.ii.”
Per il : Controparte_1
“Voglia Codesto Tribunale, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica del Brasile di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, agli ascendenti degli odierni ricorrenti, come identificati alle pagg. 2 e 3 del ricorso;
a valle, valutare la fondatezza della domanda. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
Per il Pubblico Ministero:
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti
e ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE.
1. Esposizione delle difese dei ricorrenti.
1.1 I ricorrenti indicati in epigrafe con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. convenivano in giudizio il affinché questo Tribunale accertasse e dichiarasse Controparte_1
la loro cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis dal comune avo sig.
figlio di e nato il 23 Persona_1 Per_2 Persona_3
febbraio 1944, nel comune di Albenga (SV) (cfr. certificato di nascita sub prod.doc.
3).
1.2 I ricorrenti a fondamento della dedotta discendenza da cittadino italiano allegavano che:
1.2.1 il sig. era immigrato in Brasile ove il 26 gennaio 1967, nel Persona_1
comune di Osasco, Stato di San AO (Brasile), si univa in matrimonio con la sig.ra
(che da coniugata passerà a chiamarsi Persona_4
, come emerge dall'allegato Persona_5
“Certificato di Matrimonio” (cfr. certificato di matrimonio sub doc. doc. 5);
3 1.2.2 il sig. è deceduto il 17 giugno 2018, nel comune di Persona_1
Sao Roque, Stato di San AO (Brasile) come attesta il relativo “Certificato di Morte“
(cfr. doc. 6);
1.2.3 dall'unione coniugale di cui al punto 1.2.1 nasceva, il 25 aprile 1968, nella città di San AO /SP (Brasile), la sig.ra come comprova il Parte_3
“Certificato di Nascita” depositato (cfr. erroneamente indicato nel prod.doc. 7 ma contenuto nella prod.doc. 8), odierna ricorrente;
1.2.4 il 28 agosto 1993, nella città Santa Cecilia, Stato di San AO (Brasile), la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_3 Persona_6
, passando da tale momento a chiamarsi
[...] Persona_7
, come risulta dal “Certificato di Matrimonio” depositato (erroneamente
[...]
indicato nel prod.doc. 8 ma contenuto nella prod.doc. 7);
1.2.5 da tale unione coniugale nasceva, in data 18 luglio 1994, nel comune di
Sorocaba, Stato di San AO (Brasile), il sig. Parte_2
come documentato dall'allegato “Certificato di Nascita“ (doc. 9), odierno
[...]
ricorrente.
1.2.6 I ricorrenti, ciò premesso in fatto, deducevano che stante la nota dilatazione dei tempi per ottenere in via amministrativa la cittadinanza (considerevolmente superiori a quelli previsti dalla legge) erano stati costretti ad agire le vie giudiziarie per conseguire il riconoscimento della cittadinanza trasmessagli dall'avo italiano immigrato in Brasile.
1.2.7 Il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza venivano comunicati al
Pubblico Ministero che dispiegava intervento aderendo, in sostanza, alla domanda formulata dai ricorrenti.
2. Esposizione delle difese del . Controparte_1
2.1 Nella propria comparsa di costituzione e risposta il eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, non avendo i ricorrenti minimamente documentato il tentativo di ottenere lo status richiesto per le ordinarie vie amministrative, e chiedeva – ove non si fosse ritenuto dirimente l'eccezione di
4 inammissibilità sollevata – che il Tribunale disponesse anche d'ufficio l'acquisizione dell'estratto di leva e dell'estratto contributivo dell'avo ovvero documenti ad essi equipollenti (onde poter accertare la sopravvenienza di cause di perdita della cittadinanza).
3. Sulla competenza del Tribunale adito.
3.1 Come noto l'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto la competenza territoriale “diffusa” rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto
). Controparte_1
3.2 In particolare il citato comma 36 dispone che: “all'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
3.3 In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
3.4 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del
Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
3.5 Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea istituite, con la legge 13 aprile 2017, n.
46, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
3.6 Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie
5 di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
3.7 Nel caso di specie l'avo era nato, come documentato dall'atto di nascita (cfr. prod.doc. 3 parte ricorrente), nel Comune di Albenga e da ciò discende, in virtù delle norme di legge richiamate, la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
4. Sull'interesse ad agire.
4.1 Si ritiene – in conformità ai più recenti arresti della Corte d'Appello di Genova sul punto (cfr. Sentenza n. 1203/2025 pubbl. il 07/11/2025) - che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
4.2 Tale conclusione è suffragata anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni
Unite n. 28873/2008 la quale ha rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia (nel merito) sulla domanda di accertamento dello stato di apolide (la quale – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, alla domanda di accertamento della cittadinanza), non attribuendo all'esistenza di una procedura amministrativa (sul punto), alcuna efficacia ostativa o preclusiva di una pronuncia giurisdizionale.
4.3 Si osserva, inoltre, che rispetto al riconoscimento della cittadinanza, sottendendo la cittadinanza un diritto soggettivo imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), può configurarsi una carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., tale da rendere l'azione inammissibile, solo allorché l'azione intrapresa si riveli di nessuna utilità pratica poiché il diritto è già stato soddisfatto in via amministrativa mediante il riconoscimento della cittadinanza.
6 4.4. D'altronde anche lo stesso giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza non è strutturato secondo l'archetipo del procedimento di impugnazione ma quello della cognizione piena del diritto la cui tutela non è, quindi, subordinata alla previa decisione in sede amministrativa la quale, pertanto, può radicalmente mancare.
4.5 Ne discende che la pendenza di parallela procedura amministrativa per ottenere tale status non fa venir meno l'interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza.
4.6 Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto la natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
4.7 Pertanto deve ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire.
5. Sulle istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c.
5.1 Al fine di valutare le istanze di esibizione e di documenti ex artt. 210 e 213 c.p.c. formulate dalla parte resistente (volte ad appurare eventuali cause di perdita della cittadinanza degli ascendenti degli odierni ricorrenti per aver svolto un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero) va, seppur sommariamente, illustrata l'evoluzione normativa sul punto.
5.2 L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
5.3 L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato
l'impiego o il servizio”.
7 5.4 L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
5.5 Dall'excursus storico giuridico emerge che le normative successive a quella del
1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuazione del servizio militare, ma anche dalla mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
5.6 E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo italiano.
5.7 Va aggiunto sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.”
5.8 La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
5.9 Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in
8 quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva
“permissione” del governo nazionale.
5.10 Ciò premesso sul quadro normativo di riferimento in relazione al riparto dell'onere della prova in tale materia deve osservarsi che, in base a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, è onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente - documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
5.11 Sotto tale profilo richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
5.12 Né diversa conclusione può dedursi dal c.d. principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità posto che: a) non può ritenersi con sufficiente certezza che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una
Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato;
b) parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano di cui alla normativa successiva al 1901) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova, dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
9 5.13 Da ultimo si evidenzia che l'istanza peraltro assume una connotazione del tutto esplorativa incompatibile con gli oneri allegatori e probatori gravanti sulle parti.
5.14 La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
6. Sui principi regolatori della materia.
6.1 In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis
(a partire dal Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de
1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992).
6.2 Conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
6.3 Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale e, dunque, di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318;
v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244).
6.4 Non pare che le modifiche al riparto dell'onere della prova apportate dall'art.19- bis co.
2- ter del d.lgs.n.150/2011 (come modificato dal d.l.n.36/2025) – il quale, come noto, ha posto a carico di colui che chiede l'accertamento della cittadinanza di
“allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” - possano trovare applicazione ai giudizi in corso quale quello in esame posto che:
6.4.a) come ritenuto in recente arresto della Corte d'Appello di Genova (cfr. in termini Corte D'Appello di Genova Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025)
l'applicazione sarebbe esclusa dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 1 del
D.L. 36/2025 il quale prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o
10 giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale;
6.4.b) come ritenuto dalla stessa pronuncia della Corte d'Appello di Genova e da precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 2562/2025 pubbl. il 19/11/2025) la norma richiamata non avrebbe natura puramente processuale ma incidendo direttamente sulla stessa acquisizione del diritto alla cittadinanza avrebbe anche una portata sostanziale;
6.4.c) la stessa Cassazione ha ritenuto, in sua recente pronuncia, che le norme di legge sopravvenute che modifichino, per determinate materie (nella specie tributaria), il riparto dell'onere della prova non possono ritenersi norme processuali ma sostanziali
(cfr. punto 2.7 della motivazione di Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/06/2024, n. 16493 la quale si afferma testualmente che sono “sostanziali” le norme che, come quella in esame, “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018; Cass. 23/02/2007, n. 4225)”).
7. Sulla domanda di cittadinanza.
7.1 Dall'esame dei documenti versati in atti, come indicati nel paragrafo 1, emerge che gli odierni ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_1
pacificamente avente cittadinanza italiana.
7.2 Non risultando specificamente allegate e provate cause di perdita della cittadinanza si deve ritenere che la cittadinanza sia stata trasmessa iure sanguinis, dall'avo comune italiano, alle odierne parti ricorrenti le quali, secondo i certificati di nascita e di matrimonio prodotti, sono discendenti del predetto Persona_1
.
[...]
7.3 Pertanto il ricorso merita accoglimento.
8. Spese di lite.
8.1 L'accertamento di fatti risalenti nel tempo unitamente alla complessità del quadro normativo di riferimento giustificano la compensazione delle spese di lite.
11
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettate:
1) dichiara che i sigg.ri cittadina brasiliana, nata il [...], Parte_1
nella città di San AO, Stato di San AO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana RG. n. , passaporto brasiliano n. rilasciato il NumeroDiCart_5 Numer_1
30.03.2016, residente in [...]/SP (Brasile), Vila Leopoldina, Rua Guaipà n. 260, app.to 51, blocco A
cittadino brasiliano, nato il Parte_2
18.07.1995 nella città di Sorocaba, Stato di San AO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana Rg. n. SSP , passaporto brasiliano n. Numer_2 Numer_4
rilasciato il 30.03.2016, residente in [...]/SP (Brasile), Vila Leopoldina, Rua
Guaipà n. 260, app.to 51, blocco A sono cittadini italiani;
2) ordina al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Genova in data 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Undicesima Sezione Civile – Immigrazione
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 8543 /2023 avente ad oggetto domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da:
cittadina brasiliana, nata il [...], Parte_1
nella città di San AO, Stato di San AO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana RG. n. 18587717 , passaporto brasiliano n. rilasciato il C.F._1 Numer_1
30.03.2016, residente in [...]/SP (Brasile), Vila Leopoldina, Rua Guaipà n. 260, app.to 51, blocco A
cittadino brasiliano, nato il Parte_2
18.07.1995 nella città di Sorocaba, Stato di San AO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana Rg. n. , passaporto brasiliano n. Numer_2 Num_3 Numer_4
rilasciato il 30.03.2016, residente in [...]/SP (Brasile), Vila Leopoldina, Rua
Guaipà n. 260, app.to 51, blocco A rappresentati e difesi nel presente processo, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, tradotta e legalizzata, dall'avv. Luigi Cipolletta;
1 Ricorrenti
contro rappresentata e difesa dall' Avvocatura dello Controparte_1
Stato di Genova;
Resistente nonché con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
GENOVA
Intervenuta
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“• accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis dalla nascita in favore dei ricorrenti, stante la sussistenza dei requisiti previsti per legge;
• per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
• condannare la parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento di spese processuali e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antitstatario.
IN VIA ISTRUTTORIA - Nella denegata ipotesi di contestazione della validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente - attesa l'impossibilità per i ricorrenti di acquisizione in via privata e diretta e considerato l'onere posto dalla Circ. Min. Interno K 28.1 dell'8.04.1991 a carico dei Comuni – si chiede sin d'ora che il Giudice adito voglia ORDINARE, ex art. 210 c.p.c, al , in persona del Ministro p.t., di emettere per il tramite Controparte_1
delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei ricorrenti, né gli stessi ricorrenti hanno mai rinunciato allo status
2 civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della L. 13.06.1912, n. 555 e ss.mm.ii.”
Per il : Controparte_1
“Voglia Codesto Tribunale, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica del Brasile di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, agli ascendenti degli odierni ricorrenti, come identificati alle pagg. 2 e 3 del ricorso;
a valle, valutare la fondatezza della domanda. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
Per il Pubblico Ministero:
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti
e ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE.
1. Esposizione delle difese dei ricorrenti.
1.1 I ricorrenti indicati in epigrafe con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. convenivano in giudizio il affinché questo Tribunale accertasse e dichiarasse Controparte_1
la loro cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis dal comune avo sig.
figlio di e nato il 23 Persona_1 Per_2 Persona_3
febbraio 1944, nel comune di Albenga (SV) (cfr. certificato di nascita sub prod.doc.
3).
1.2 I ricorrenti a fondamento della dedotta discendenza da cittadino italiano allegavano che:
1.2.1 il sig. era immigrato in Brasile ove il 26 gennaio 1967, nel Persona_1
comune di Osasco, Stato di San AO (Brasile), si univa in matrimonio con la sig.ra
(che da coniugata passerà a chiamarsi Persona_4
, come emerge dall'allegato Persona_5
“Certificato di Matrimonio” (cfr. certificato di matrimonio sub doc. doc. 5);
3 1.2.2 il sig. è deceduto il 17 giugno 2018, nel comune di Persona_1
Sao Roque, Stato di San AO (Brasile) come attesta il relativo “Certificato di Morte“
(cfr. doc. 6);
1.2.3 dall'unione coniugale di cui al punto 1.2.1 nasceva, il 25 aprile 1968, nella città di San AO /SP (Brasile), la sig.ra come comprova il Parte_3
“Certificato di Nascita” depositato (cfr. erroneamente indicato nel prod.doc. 7 ma contenuto nella prod.doc. 8), odierna ricorrente;
1.2.4 il 28 agosto 1993, nella città Santa Cecilia, Stato di San AO (Brasile), la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_3 Persona_6
, passando da tale momento a chiamarsi
[...] Persona_7
, come risulta dal “Certificato di Matrimonio” depositato (erroneamente
[...]
indicato nel prod.doc. 8 ma contenuto nella prod.doc. 7);
1.2.5 da tale unione coniugale nasceva, in data 18 luglio 1994, nel comune di
Sorocaba, Stato di San AO (Brasile), il sig. Parte_2
come documentato dall'allegato “Certificato di Nascita“ (doc. 9), odierno
[...]
ricorrente.
1.2.6 I ricorrenti, ciò premesso in fatto, deducevano che stante la nota dilatazione dei tempi per ottenere in via amministrativa la cittadinanza (considerevolmente superiori a quelli previsti dalla legge) erano stati costretti ad agire le vie giudiziarie per conseguire il riconoscimento della cittadinanza trasmessagli dall'avo italiano immigrato in Brasile.
1.2.7 Il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza venivano comunicati al
Pubblico Ministero che dispiegava intervento aderendo, in sostanza, alla domanda formulata dai ricorrenti.
2. Esposizione delle difese del . Controparte_1
2.1 Nella propria comparsa di costituzione e risposta il eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, non avendo i ricorrenti minimamente documentato il tentativo di ottenere lo status richiesto per le ordinarie vie amministrative, e chiedeva – ove non si fosse ritenuto dirimente l'eccezione di
4 inammissibilità sollevata – che il Tribunale disponesse anche d'ufficio l'acquisizione dell'estratto di leva e dell'estratto contributivo dell'avo ovvero documenti ad essi equipollenti (onde poter accertare la sopravvenienza di cause di perdita della cittadinanza).
3. Sulla competenza del Tribunale adito.
3.1 Come noto l'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 ha introdotto la competenza territoriale “diffusa” rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto
). Controparte_1
3.2 In particolare il citato comma 36 dispone che: “all'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
3.3 In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
3.4 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del
Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
3.5 Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea istituite, con la legge 13 aprile 2017, n.
46, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
3.6 Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie
5 di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.”
3.7 Nel caso di specie l'avo era nato, come documentato dall'atto di nascita (cfr. prod.doc. 3 parte ricorrente), nel Comune di Albenga e da ciò discende, in virtù delle norme di legge richiamate, la competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
4. Sull'interesse ad agire.
4.1 Si ritiene – in conformità ai più recenti arresti della Corte d'Appello di Genova sul punto (cfr. Sentenza n. 1203/2025 pubbl. il 07/11/2025) - che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
4.2 Tale conclusione è suffragata anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni
Unite n. 28873/2008 la quale ha rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia (nel merito) sulla domanda di accertamento dello stato di apolide (la quale – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, alla domanda di accertamento della cittadinanza), non attribuendo all'esistenza di una procedura amministrativa (sul punto), alcuna efficacia ostativa o preclusiva di una pronuncia giurisdizionale.
4.3 Si osserva, inoltre, che rispetto al riconoscimento della cittadinanza, sottendendo la cittadinanza un diritto soggettivo imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 25317 del 24/08/2022), può configurarsi una carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., tale da rendere l'azione inammissibile, solo allorché l'azione intrapresa si riveli di nessuna utilità pratica poiché il diritto è già stato soddisfatto in via amministrativa mediante il riconoscimento della cittadinanza.
6 4.4. D'altronde anche lo stesso giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza non è strutturato secondo l'archetipo del procedimento di impugnazione ma quello della cognizione piena del diritto la cui tutela non è, quindi, subordinata alla previa decisione in sede amministrativa la quale, pertanto, può radicalmente mancare.
4.5 Ne discende che la pendenza di parallela procedura amministrativa per ottenere tale status non fa venir meno l'interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza.
4.6 Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto la natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
4.7 Pertanto deve ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire.
5. Sulle istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c.
5.1 Al fine di valutare le istanze di esibizione e di documenti ex artt. 210 e 213 c.p.c. formulate dalla parte resistente (volte ad appurare eventuali cause di perdita della cittadinanza degli ascendenti degli odierni ricorrenti per aver svolto un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero) va, seppur sommariamente, illustrata l'evoluzione normativa sul punto.
5.2 L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
5.3 L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato
l'impiego o il servizio”.
7 5.4 L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
5.5 Dall'excursus storico giuridico emerge che le normative successive a quella del
1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuazione del servizio militare, ma anche dalla mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
5.6 E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo italiano.
5.7 Va aggiunto sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.”
5.8 La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
5.9 Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in
8 quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva
“permissione” del governo nazionale.
5.10 Ciò premesso sul quadro normativo di riferimento in relazione al riparto dell'onere della prova in tale materia deve osservarsi che, in base a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, è onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente - documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
5.11 Sotto tale profilo richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
5.12 Né diversa conclusione può dedursi dal c.d. principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità posto che: a) non può ritenersi con sufficiente certezza che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal Ministero resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una
Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato;
b) parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano di cui alla normativa successiva al 1901) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova, dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
9 5.13 Da ultimo si evidenzia che l'istanza peraltro assume una connotazione del tutto esplorativa incompatibile con gli oneri allegatori e probatori gravanti sulle parti.
5.14 La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
6. Sui principi regolatori della materia.
6.1 In termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis
(a partire dal Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7 del cod. civ. de
1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992).
6.2 Conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea – continua – di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
6.3 Pertanto, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale e, dunque, di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così Sez. Un. nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318;
v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/244).
6.4 Non pare che le modifiche al riparto dell'onere della prova apportate dall'art.19- bis co.
2- ter del d.lgs.n.150/2011 (come modificato dal d.l.n.36/2025) – il quale, come noto, ha posto a carico di colui che chiede l'accertamento della cittadinanza di
“allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” - possano trovare applicazione ai giudizi in corso quale quello in esame posto che:
6.4.a) come ritenuto in recente arresto della Corte d'Appello di Genova (cfr. in termini Corte D'Appello di Genova Sentenza n. 1212/2025 pubbl. il 10/11/2025)
l'applicazione sarebbe esclusa dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 1 del
D.L. 36/2025 il quale prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o
10 giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale;
6.4.b) come ritenuto dalla stessa pronuncia della Corte d'Appello di Genova e da precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 2562/2025 pubbl. il 19/11/2025) la norma richiamata non avrebbe natura puramente processuale ma incidendo direttamente sulla stessa acquisizione del diritto alla cittadinanza avrebbe anche una portata sostanziale;
6.4.c) la stessa Cassazione ha ritenuto, in sua recente pronuncia, che le norme di legge sopravvenute che modifichino, per determinate materie (nella specie tributaria), il riparto dell'onere della prova non possono ritenersi norme processuali ma sostanziali
(cfr. punto 2.7 della motivazione di Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/06/2024, n. 16493 la quale si afferma testualmente che sono “sostanziali” le norme che, come quella in esame, “consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, mentre hanno carattere processuale le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 18912 del 17/07/2018; Cass. 23/02/2007, n. 4225)”).
7. Sulla domanda di cittadinanza.
7.1 Dall'esame dei documenti versati in atti, come indicati nel paragrafo 1, emerge che gli odierni ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_1
pacificamente avente cittadinanza italiana.
7.2 Non risultando specificamente allegate e provate cause di perdita della cittadinanza si deve ritenere che la cittadinanza sia stata trasmessa iure sanguinis, dall'avo comune italiano, alle odierne parti ricorrenti le quali, secondo i certificati di nascita e di matrimonio prodotti, sono discendenti del predetto Persona_1
.
[...]
7.3 Pertanto il ricorso merita accoglimento.
8. Spese di lite.
8.1 L'accertamento di fatti risalenti nel tempo unitamente alla complessità del quadro normativo di riferimento giustificano la compensazione delle spese di lite.
11
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettate:
1) dichiara che i sigg.ri cittadina brasiliana, nata il [...], Parte_1
nella città di San AO, Stato di San AO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana RG. n. , passaporto brasiliano n. rilasciato il NumeroDiCart_5 Numer_1
30.03.2016, residente in [...]/SP (Brasile), Vila Leopoldina, Rua Guaipà n. 260, app.to 51, blocco A
cittadino brasiliano, nato il Parte_2
18.07.1995 nella città di Sorocaba, Stato di San AO (Brasile), titolare di carta d'identità brasiliana Rg. n. SSP , passaporto brasiliano n. Numer_2 Numer_4
rilasciato il 30.03.2016, residente in [...]/SP (Brasile), Vila Leopoldina, Rua
Guaipà n. 260, app.to 51, blocco A sono cittadini italiani;
2) ordina al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Genova in data 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
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