Articolo 69 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
Articolo 68Articolo 70
Versione
1 gennaio 1992
Art. 69.
Per l'anno 1992 le entrate derivanti dalle disposizioni del titolo VI della presente legge sono iscritte nell'entrata del bilancio dello stato per una quota di lire 10.000 miliardi; il gettito eccedente tale importo sara' icritto in bilancio in relazione alle risultanze delle dichiarazioni integrative presentate.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992