Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sommario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento emesso dalla Questura di Cosenza, Commissariato di P.S. -OMISSIS---OMISSIS- in data 07/02/2022, cat. -OMISSIS-, notificato in data 108/02/2022, con cui si è provveduto al rifiuto del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo a -OMISSIS-;
- nonché, l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa NA HA, nessuno presente per le parti, preso atto che hanno depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente è insorta avverso il rifiuto al rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo in quanto sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli art. 581, 582, 594 c.p.. Tale procedimento penale si è in seguito concluso con una dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. Il provvedimento oggetto di gravame valuta e considera il contesto familiare all’interno del quale è stata sporta querela per i reati contestati nel seguente modo: “ un clima di conflittualità all’interno del nucleo familiare e che potrebbe sfociare in qualsiasi momento in atti inconvenienti” e inoltre “sulla base delle risultanze esistenti… sono venuti meno i requisiti posti alla base del rinnovo del Titolo di polizia richiesto poiché lo stesso non dà più sicuro affidamento di no abusare delle armi ”.
2. L’impugnazione è affidata al seguente motivo di gravame: “ Violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, art. 10, 11, 42, 43 del T.U.L.P.S.; eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti ”. Parte ricorrente deduce la carenza di motivazione del provvedimento che non avrebbe considerato l’interlocuzione dialettica avuta tra le parti. Inoltre, parte ricorrente afferma la propria idoneità al possesso delle armi poiché non avrebbe mai subito condanne ostative al rinnovo, oltre ad essere la valutazione operata in punto di conflittualità familiare “ abusiva della dignità e libertà dell’individuo ” in assenza di prove.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e con una memoria ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigetto per le seguenti ragioni.
Come inquadramento generale delle questioni sottoposte all’attenzione di questoTribunale, il Collegio vuole dare seguito, condividendolo, al consolidato indirizzo giurisprudenziale che non attribuisce la natura di diritto assoluto al possesso del porto d’armi, poiché esso rappresenta una eccezione al normale divieto di detenere armi, il cui apprezzamento è interamente demandato alla discrezionalità dell’autorità amministrativa alla quale viene imposto di motivare le proprie
decisioni in modo congruo, ponendo a fondamento del decidere un apprezzamento che non sia irrazionale. E in relazione a quest’ultimo aspetto, il Collegio ritiene di aderire, condividendolo, all’orientamento che vede all’intero delle conflittualità familiari valide ragioni per non concedere il porto d’armi, ovvero revocare quello in precedenza rilasciato. In relazione al primo aspetto si veda, tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 20/01/2023, n.726: << Il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività .>>; Consiglio di Stato sez. III, 28/12/2022, n.11474: << L'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di 'non affidabilità' del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla "buona condotta" dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati .>>. E in relazione al secondo aspetto si veda Consiglio di Stato sez. III - 22/01/2025, n. 478: “ Il divieto di detenzione delle armi si fonda esclusivamente su una valutazione discrezionale circa l'affidabilità del soggetto che le detiene, che può venire meno anche qualora non vi siano condanne per reati o denunce, ma sia comunque nota una situazione di conflittualità; l'autorità può dunque vietare la detenzione come misura preventiva e cautelare senza dover dimostrare abusi. ”; T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 11/11/2024, n. 20043: “ L'eccessiva conflittualità tra il ricorrente e la moglie al momento dell'adozione del provvedimento di annullamento del porto d'armi può rappresentare un indicatore della mancanza di affidabilità del soggetto. ”; T.A.R. Sicilia sez. IV - Palermo, 21/11/2023, n. 3435 “In riferimento alla licenza di porto d'armi, la situazione di conflittualità familiare nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione ”; T.A.R. Toscana sez. II - Firenze, 14/11/2022, n. 1305 “ Una situazione di conflittualità familiare nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi in riferimento alla detenzione di armi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione ”.
Alla luce di quanto premesso, il motivo di gravame presentato è infondato. Il provvedimento considera sia le memorie del ricorrente, sia la circostanza dell’intervenuta sentenza di doversi procedere e reputa tali circostanze entrambe inadeguate a sostenere del diritto del ricorrente al porto d’armi richiesto. In tal senso il procedimento penale a monte, generato dalla litigiosità tra coniugi, è stato il motivo di rigetto del porto richiesto poiché, si legge in punto di valutazione prognostica in tema di bilanciamento dell’interesse pubblico e privato, “ un clima di conflittualità all’interno del nucleo familiare e che potrebbe sfociare in qualsiasi momento in atti inconvenienti ” e inoltre “ sulla base delle risultanze esistenti… sono venuti meno i requisiti posti alla base del rinnovo del Titolo di polizia richiesto poiché lo stesso non dà più sicuro affidamento di no abusare delle armi ”. Tale valutazione, all’interno dell’alveo di discrezionalità della P.A., deve dirsi immune da alcuna critica di illogicità o irrazionalità. E’ stato infatti correttamente motivato in punto di bilanciamento dell’interesse primario, secondario e privato, sulla prevalenza dei primi sull’ultimo e tale giudizio è stato tratto dalla valutazione dalle risultanze fattuali. Queste, in definitiva, hanno portano la P.A. a ritenere in termini né illogici, né irrazionali, né arbitrari che l’ambito di forte litigiosità familiare, dimostrato dalla querela sporta, è motivo adeguato e sufficiente per ritenere pericoloso l’affido delle armi al ricorrente, non avendo più, né lui né il contesto in cui familiare in cui vive, quella imprescindibile serenità che costituisce presupposto indispensabile per affidamento della armi ed è anche garanzia per un loro prognostico utilizzo in modo non abusivo.
2. Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Amministrazione resistente in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, con l'intervento dei magistrati:
GE IN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
NA HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA HA | GE IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.