Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2441/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( , rappresentata e difesa da avv. RT C.F._1
Pamela Spedicato,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da OP C.F._2 avv. Mauro De Pascalis,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di RT essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 22/06/2017. Ha precisato che dalla loro unione è nato il figlio (Scorrano, 17/07/2018). Persona_1
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di lavorare quale O.S.S. con contratto a tempo determinato e di percepire uno stipendio pari ad € 900,00 circa. Ha, altresì, dichiarato di godere di una limitata capacità lavorativa nella misura pari al 50%, a causa di RCU colite ulcerosa con calo ponderale e crisi diarroiche ed ematiche.
Ha domandato: a) in via indifferibile, l'autorizzazione al di lei trasferimento in Copertino, alla via Carlo del Prete n. 97 nonché il versamento da parte dell'altro genitore di € 450,00 per il mantenimento del figlio;
b) la separazione personale;
c)
l'affidamento condiviso della prole;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) un contributo mensile del coniuge al suo mantenimento pari ad € 100,00; g) il riconoscimento per l'intero dell'A.U.U.; h) il collocamento principale della prole presso l'abitazione locata a Copertino;
i) l'assegnazione a sé degli arredi della casa familiare, con condanna del coniuge alla consegna degli stessi;
l) un contributo del coniuge al pagamento del 50% delle utenze dell'immobile locato;
m) la restituzione della somma di
€ 6.000,00, a titolo forfettario, per il contributo economico apportato all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione presso la casa familiare. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
10/04/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte si è costituita in giudizio non OP opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di percepire uno stipendio pari a circa € 1.270,00. Ha, altresì, dedotto di pagare mensilmente la somma di € 477,00 a titolo di rata del mutuo relativo alla costruzione della casa familiare, nonché € 200,00 relativi ad un prestito personale con cessione del quinto dello stipendio e di essere pertanto in una situazione di grave ristrettezza finanziaria.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b)
l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso l'altro genitore;
c) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
d) un contributo mensile al mantenimento della prole pari ad € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) nulla a titolo di mantenimento per la coniuge;
f) il rigetto della richiesta avanzata dalla parte attrice in merito alla previsione di un contributo per l'affitto e per le utenze relative alla nuova abitazione;
g) la condanna della coniuge al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario
(comparsa di risposta depositata il 23/08/2024).
I.4.- In occasione dell'udienza del 23/09/2024, tentata invano la conciliazione, il giudice delegato ha proposto alle parti di
2 R.G. 2441/2024
conciliare la lite regolando la loro separazione secondo le seguenti condizioni:
a) il figlio minore della coppia (Scorrano, Persona_1
17/07/2018) resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocato in via prevalente presso la madre;
b) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
c) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) per due pomeriggi a settimana, da individuarsi in mancanza di accordo, nel martedì e nel giovedì, dall'ora di uscita da scuola (ovvero dalle 13:30 in caso in vi sia scuola) alle 20:00 (ovvero alle 21:00 nel periodo estivo extra-scolastico), e, a settimane alterne, dalle 15:00 del venerdì alle 19:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il
05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il
31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi – eventualmente da suddividere in periodi più brevi – in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 20 giugno di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno del figlio sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
d) le parti di danno atto che il calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
e) si impegna a versare a favore di OP RT
, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma
[...] mensile di € 50,00. Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro 5 giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per mensilità successive;
f) si impegna a versare a favore di OP RT
, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento della prole. Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI –
3 R.G. 2441/2024
dovrà avvenire entro 5 giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per mensilità successive;
g) le spese straordinarie per la prole saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 ss. mm.;
h) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito da entrambi i coniugi come per legge;
i) rinuncerà alle ulteriori pretese azionate nel RT giudizio;
si impegna entro il 10/10/2024 a terminare il trasloco dalla casa familiare e a riconsegnare le chiavi a . CP_1
Il giudice delegato, preso atto dell'accettazione della proposta da parte dei coniugi, ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
I.5.- Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le sue determinazioni.
II.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento in conformità all'intesa conciliativa intervenuta tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 22/06/2017 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Copertino al n. 15, parte II, serie A, anno 2017).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 23/09/2024.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2441/2024 introdotto con ricorso del
10.04.2024 da nei confronti di RT OP con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra RT
(Copertino (LE), 13/12/1984) e (Scorrano (LE), OP
13/05/1984) alle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta all'udienza del 23/09/2024;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato,
4 R.G. 2441/2024
all'ufficiale dello stato civile del Comune di Copertino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 22/01/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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