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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 4913/2022
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4913/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 03/08/2022 da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. BERNARDI FEDERICA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. MACCARRONE TINO ex art. 85 c.p.c.
- resistente -
e con l'intervento dell'AVV. AL IO, Curatrice speciale delle minori, ammesse al beneficio del gratuito patrocinio
e con l'intervento altresì del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.11.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “In via principale e nel merito:
Voglia il Tribunale di Treviso, respinta ogni diversa domanda ed eccezione formulate in via principale e riconvenzionale da controparte, dichiarare la Separazione Personale dei coniugi e come identificati in atti, Parte_1 CP_1 alle seguenti condizioni:
1
1. Dichiararsi l'addebito della Separazione in capo al marito CP_1
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
3. A conferma dell'Ordinanza emessa dal Giudice in data 27.9.2024, affidarsi le figlie minori nata Per_1
a Oderzo (TV) il 11.11.2010, nata a [...] il [...], nata a [...]_2 Pt_2
(TV) il 1.2.2015, in via esclusiva c.d. rafforzata, alla madre con la quale vivranno, che potrà prendere anche le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale per le stesse;
4. A conferma di quanto disposto dal Giudice con Ordinanze 6.10.2023 e 29.4.2024, disporre che le visite del padre alle figlie minori avvengano esclusivamente con modalità protette ed alla presenza di un Operatore presso i locali dei
Servizi di riferimento, nel rispetto delle modalità più tutelanti per le minori stesse e delle prescrizioni emesse in sede penale, e siano interrotte o sospese in caso di pregiudizio per le minori;
5. A conferma di quanto disposto dal Giudice con Ordinanze 6.10.2023 e 29.4.2024, disporre che gli incontri delle minori con il padre – nel rispetto di quanto indicato al punto sub 4) – siano effettuati previa presentazione – da parte del padre ai Servizi – di tre test del capello senza criticità, effettuati a distanza l'uno dall'altro di almeno quaranta giorni (esami da effettuarsi presso il laboratorio pubblico o convenzionato);
6. A conferma di quanto disposto dal Giudice con Ordinanza 27.9.2024, disporsi per il Servizio il compito di continuare nel monitoraggio del nucleo e di garantire la prosecuzione degli incontri educativi per le minori, ed il sostegno psicologico per le stesse;
7. Ordinare a di far cessare ogni condotta pregiudizievole per l'incolumità fisica e per la libertà fisica e morale CP_1 delle figlie e della signora;
Parte_1
8. Confermarsi per il divieto di avvicinarsi alla signora;
CP_1 Parte_1
9. Disporsi che la casa coniugale sita in Vazzola (TV), Via Borgo Bellussi n.29 - in considerazione del recente trasferimento delle minori e della mamma in un nuovo appartamento sito in Vazzola, Via Piave n.73, che è stato considerato dal Servizio luogo idoneo ed adeguato per la residenzialità del nucleo - sia definitivamente assegnata al marito che provvederà autonomamente ed in via esclusiva al pagamento dei consumi e delle utenze domestiche;
10. Disporsi che il signor – atteso il trasferimento della moglie e delle figlie minori in altra casa di abitazione CP_1 con onere di affitto a carico esclusivo della moglie - si faccia carico, in via esclusiva, delle rate del mutuo acceso per
l'acquisto della casa coniugale sita in Vazzola (TV), Via Borgo Bellussi n.29 (doc.2 di controparte);
11. Disporsi che il signor corrisponda mensilmente alla signora , a titolo di concorso nel CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie minori, un assegno di € 600,00= (seicento//00) mensili (€ 200,00= per ciascuna figlia) che verrà automaticamente adeguato ogni anno secondo gli indici ISTAT, ovvero la somma che sarà ritenuta equa dal
Tribunale; e ciò sino al momento in cui le stesse diverranno economicamente autosufficienti;
12. Ordinare a di pagare a gli assegni arretrati dovuti per il mantenimento delle figlie, oltre alle CP_1 Parte_1 spese documentate sostenute dalla madre nella misura del 50%, dal mese di Agosto 2022 e sino al saldo dovuto;
2 13. Porre a carico di entrambi i genitori il pagamento per la giusta metà delle spese straordinarie per le figlie di tipo: scolastico (da intendersi comprensive di: assicurazione e tasse scolastiche ed universitarie;
libri di testo dalla scuola media fino al termine degli studi;
corredo scolastico di inizio anno;
eventuali ripetizioni;
spese di trasporto per raggiungere la sede scolastica); di carattere medico non mutuabili, nonché relative alle attività parascolastiche, sportive, artistiche e ricreative. Le spese straordinarie, se anticipate da un genitore, andranno rimborsate all'altro genitore. E ciò nel rispetto del Protocollo vigente a riguardo presso questo Tribunale;
14. Disporsi che l'Assegno Unico per le figlie sia erogato integralmente ed in via esclusiva a;
Parte_1
15. Condannarsi il signor attese le inadempienze e le violazioni poste in essere nei confronti delle figlie minori CP_1
e della moglie , sia condannato al pagamento del risarcimento del danno in favore delle stesse, nella misura Parte_1 che sarà ritenuta equa dal Tribunale;
16. Disporsi che l'autovettura tipo “SEAT IBIZA” tg. DA788ZJ, in proprietà comune dei coniugi ed in uso esclusivo del signor sia assegnata in via esclusiva a questi, con obbligo di provvedere in via immediata al trasferimento CP_1 formale a sé della proprietà;
17. Autorizzare il rilascio od il rinnovo dei documenti di identità personale delle figlie minori e della moglie. CP Con rifusione di ogni spesa e condanna di LL al pagamento esclusivo delle spese di CTU, con conseguente rimborso del dovuto alla ricorrente per la somma già da questa anticipata.”
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“IN VIA PRELIMINARE: a modifica dell'Ordinanza Presidenziale del 22.12.2022, voglia il G.I. disporre a Per_ Pa carico del sig. un assegno di mantenimento a favore delle minori e per l'importo complessivo CP_1 Per_1 di € 225,00 mensili (€ 75,00 a figlia).
NEL MERITO ed in modifica dei provvedimenti provvisori:
1) SEPARAZIONE: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) CASA CONIUGALE: assegnarsi la casa coniugale in Vazzola (TV) Borgo Bellussi 20, con tutti i relativi Per_ Pa arredi e suppellettili, al sig. affinche ci viva assieme alle figlie minori e CP_1 Per_1
Per_ Pa 3) AFFIDAMENTO FIGLIO MINORE: disporsi l'affidamento condiviso delle minori e Per_1 con collocamento prevalente presso il padre, presso la casa familiare;
4) DIRITTO DI VISITA DEL MINORE: disporre che la madre possa vedere e tenere con se le figlie minori, nel rispetto delle esigenze e degli impegni delle medesime:
- a week-end alternati, da venerdi alle 18.00 alla domenica alle 18.00, con pernotto subordinato all'esistenza di idonea abitazione per le minori;
- un giorno infrasettimanale nelle settimane in cui non e previsto il week-end, dall'uscita da scuola alla mattina successiva quando le riportera a scuola, con pernotto subordinato all'esistenza di idonea abitazione per le minori;
- per meta delle vacanze natalizie, alternandosi negli anni con il padre, per meta delle vacanze pasquali, alternandosi negli anni con il padre, e per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
3 5) MANTENIMENTO DELLA PROLE: disporre a carico della sig.ra e a favore delle figlie Parte_1
Per_ Pa minori e un contributo di mantenimento di € 600,00 (€ 200,00 cadauna) mensili, da versarsi al sig. Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT. CP_1
7) SPESE STRAORDINARIE: le spese straordinarie saranno individuate secondo il Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso e saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
8) ASSEGNO UNICO: assegno unico sara percepito interamente dal padre quale genitore collocatario delle minori.
IN SUBORDINE:
Confermare i provvedimenti provvisori e urgenti come modificati con provvedimento del 05.10.2023 emesso a definizione del procedimento incidentale R.G. n. 4913 / 22-sub. 1 e richiamato integralmente nel presente procedimento come da provvedimento del 05.10.2023 che si riporta pedissequamente di seguito: Per_ Pa 1) dispone l'affidamento delle minori e ai Servi Sociali di riferimento territoriale, con collocamento Per_1 presso la madre, ovvero attualmente nella casa sita in Cimadolmo, presso la sorella, ma con facolta di successivo trasferimento presso la casa familiare in Vazzola (TV) o presso altra idonea soluzione abitativa del territorio provinciale;
2) rigetta la richiesta di trasferimento delle minori in Toscana;
3) conferma i provvedimenti emessi ex art. 709 ultimo comma c.c. in data 20 marzo 2023, a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti presidenziali del 6 dicembre 2022, al punto a) (ovvero: “dispone che le visite del padre alle figlie minorenni avvengano con modalita esclusivamente protette ed alla presenza di un operatore, presso i locali dei
Servizi, i quali individueranno le modalita piu tutelanti per la frequentazione delle minori con il padre, avendo cura di evitare contatti tra i genitori e comunque dovendo essere rispettate le prescrizioni emesse in sede penale”);
4) dispone altresi: - che i Servizi possano interrompere e/o sospendere gli incontri in caso di pregiudizio per le minori;
- che gli incontri al di fuori dello Spazio Neutro possano avvenire, previa positiva valutazione del Servizio, ove compatibili con le risultanze penali, con gradualita ed in assenza di pregiudizio per le minori, oltre che previa presentazione – da parte del padre ai Servizi - di tre test del capello senza criticita, effettuati a distanza l'uno dall'altro di almeno quaranta giorni (esami da effettuarsi presso il laboratorio pubblico o convenzionato); dispone che i Servizi forniscano supporto alla genitorialità, provvedendo ad attivare un percorso di sostegno psicologico individuale per la minore e per la minore Per_1
Per_
5) esorta le parti ad intraprendere, anche presso la struttura pubblica, un percorso psicologico individuale di elaborazione della fine della storia di coppia ed un percorso disgiunto di sostegno alla genitorialita, come prospettato in sede di c.t.u.;
6) assegna termine sino al 29 marzo 2024 ai Servizi per relazionare sugli sviluppi;
7) revoca i provvedimenti emessi ex art. 709 ultimo comma c.c. in data 20 marzo 2023, a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti presidenziali del 6 dicembre 2022, con limitato riferimento al punto b) essendo emerso che il resistente non presta piu attivita lavorativa presso la Ditta “Casa Edile Dal Col” di Vazzola (TV);
8) dispone l'acquisizione della c.t.u. al procedimento principale;
4 9) dispone la definizione del procedimento incidentale, essendo riservata ogni ulteriore valutazione sulla prosecuzione nell'alveo del fascicolo principale e alla fase decisionale ogni ulteriore valutazione ex art. 709 ter c.p.c. […]
Si chiede infine che tutte le condotte tenute dalla sig.ra e meglio descritte in atti vengano valutate ai sensi Parte_1 dell'art. 116 e 96 c.p.c.”
Per la Curatrice speciale delle minori: “La sottoscritta si riporta integralmente al contenuto delle relazioni datate
30.01.2024, 22.03.2024 e 13.08.2024.
In particolare, con riferimento a quest'ultima relazione, si richiamano le conclusioni cui questa Curatrice speciale è giunta in merito alla situazione abitativa e scolastica delle tre minori.
In generale, si ritiene che le condizioni di affidamento delle minori così come ad oggi stabilite nell'ordinanza datata Pa Per_ 27.09.2024 siano atte a garantire il best interest di ed e vadano, pertanto, confermate. Per_1
Con riferimento al contributo paterno al mantenimento delle figlie minori, invece, questo dovrà essere quantificato alla CP luce della documentazione fiscale che il Signor dovrebbe depositare entro il 7.11.2024.
In caso di mancato deposito, occorrerà che il Tribunale valuti anche tale contegno desumendone i dovuti argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. Pa Per_ Con l'occasione, la sottoscritta, richiamate le delibere di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per ed
(in atti), chiede, altresì, che l'Ecc.mo Tribunale intestato voglia, all'esito del procedimento, disporre la Per_1 liquidazione delle sue competenze nella misura ritenuta di giustizia, tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri:
- pluralità delle parti rappresentate (tre minori) ;
- complessità e importanza delle problematiche affrontate;
- ulteriori questioni insorte nel corso del procedimento, CP aggravandolo (in primis, allontanamento da parte del Signor;
rilascio dei documenti d'identità delle minori); - incombenze svolte, così come dettagliate nelle suddette relazioni.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso per separazione depositato il 3.8.2022 , cittadina italiana (doc. 2), agiva per Parte_1 ottenere la separazione dal marito con cui aveva contratto matrimonio a EZ (Albania) CP_1 il 7.3.2002. Allegava:
- che dal matrimonio nascevano quattro figlie: (il 14.1.2002), (l'11.11.2010), (il Per_4 Per_1 Per_2
Par 18.6.2013) e (l'1.2.2015), nessuna delle quali economicamente indipendente;
- essere la casa coniugale sita a Vazzola (TV), in comproprietà dei coniugi al 50 % con mutuo intestato esclusivamente al resistente con rata di € 420,00 mensili;
- svolgere il marito attività di muratore presso la Ditta “Casa edile Dal Col” di Vazzola con reddito medio netto mensile di circa € 1.600,00 ed essere lei operaia presso la “Sanremo Kofee Machine” di
SC (TV) con guadagno medio netto mensile di circa € 1.250,00; 5 - essere venuta meno l'unione coniugale a causa di reiterate e numerose violenze sia verbali che fisiche del marito nei suoi confronti, anche alla presenza delle figlie;
- di aver lasciato la casa coniugale il 9.7.2022 a seguito dell'ultimo dei tanti episodi di violenza, portando con sé le figlie e trasferendosi dalla sorella e producendo certificato del Pronto Soccorso
(doc. 5) e denuncia (doc. 6);
- aver il marito interrotto qualsiasi rapporto con lei e le figlie dopo l'uscita dalla casa coniugale, salvo un unico incontro alla presenza dei Carabinieri, disinteressandosi completamente delle figlie e lasciandole l'onere di farsi carico in via esclusiva del loro mantenimento.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione dal marito con affido condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita del padre, statuizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento delle figlie € 200,00 mensili a figlia, con rivalutazione annuale ISTAT e con spese straordinarie al 50 % in capo a ciascun genitore, come da Protocollo del Tribunale di Treviso e con rate del mutuo al 100 % a carico del resistente.
- Si costituiva il 18.11.2022 e allegando CP_1
- avere la ricorrente violato i doveri di cui all'art. 143 e ss. c.c. per non aver lavorato nella costanza della convivenza coniugale – tranne nell'ultimo periodo – omettendo di occuparsi delle figlie e della gestione domestica;
- essere le aggressioni verbali e fisiche reciproche, e, comunque, di averla solo strattonata nell'episodio del 9.1.22;
- svilirlo la moglie anche davanti alle minori;
- aver la moglie intrattenuto una relazione extraconiugale con un cittadino italiano “facendo inesorabilmente precipitare la situazione e spezzare il vincolo coniugale ormai compromesso”;
- avere la moglie abbondonato la casa coniugale con le minori senza informarlo del loro nuovo domicilio e rifiutandosi di fargliele vedere;
- di aver denunciato la moglie per aver portato con sé nel trasloco alcuni documenti non suoi.
Chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con affido condiviso delle minori, collocamento delle stesse presso di sé, assegnazione della casa familiare e regolamentazione del diritto di visita della madre, con statuizione a carico di questa dell'obbligo di versare € 600,00 mensili a titolo di mantenimento delle minori, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, disponendo il monitoraggio dei Servizi Sociali.
- All'udienza del 29.11.2022 i coniugi comparivano personalmente e venivano sentiti.
- Con ordinanza del 6.12.2022 il Presidente, ex art. 708 c.c., autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie a entrambi, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del
6 diritto di visita del padre e con statuizione a carico di questi, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie di € 100,00 a figlia (€ 400,00 totali), con rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza da agosto 2022, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso e con assegno unico come per legge.
- Il 25.1.2023 proponeva ricorso urgente in corso di causa allegando Parte_3
- che il 18.12.2022, pochi giorni dopo l'udienza presidenziale – in cui la ricorrente dava atto di aver aderito alla proposta dal Presidente per cercare di favorire una ripresa del rapporto padre-figlie –
, il resistente si recava presso la residenza delle figlie per prenderle e passare con loro il fine settimana, presentandosi ubriaco, obbligandola di fatto a impedire alle figlie di salire in auto con lui e che nell'occasione lei e la figlia , divenuta nel frattempo maggiorenne, venivano colpite Per_4 con un pugno e minacciate di morte e di aver sporto denuncia il giorno successivo (doc. 12) per tale episodio;
- che da quel momento il resistente si disinteressava nuovamente delle minori, salvo appostarsi talvolta vicino all'abitazione, e di essersi rivolta al centro antiviolenza di Treviso;
- non aver il ricorrente ottemperato al versamento del contributo di cui all'ordinanza presidenziale, adducendo la necessità di scalare da quanto da lui dovuto la metà dell'assegno unico, ammontante a € 700,00 ma non versando nemmeno la pretesa minore cifra di € 50,00, oltre a continuare a occupare gratuitamente l'immobile in comproprietà;
- di aver bisogno di un sostegno economico e nell'accudimento delle minori e di poterlo avere dalla propria famiglia di origine (padre, madre, fratello, cognata) residente a Rosignano marittimo (LI); di aver già reperito un'occupazione a Cecina (LI) per il caso di proprio trasferimento.
Chiedeva quindi: ordine al resistente di cessazione di ogni condotta pregiudizievole per l'incolumità fisica e la libertà fisica e morale propria e delle figlie;
il divieto di avvicinamento alla residenza delle stesse e ai luoghi dalle stesse frequentati, in particolare le scuole delle minori;
l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del mantenimento concordato per le minori;
l'affido esclusivo delle minori;
l'autorizzazione al trasferimento immediato con le minori, con modifica urgente dei provvedimenti presidenziali;
l'ordine ai Servizi di monitorare la situazione e stabilire in caso il regime delle visite.
- Con ordinanza del 20.3.2023 il Giudice istruttore, nell'ambito del sub procedimento incardinato, in ragione di quanto emerso, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali del 6 dicembre 2022, provvedeva in via provvisoria ed urgente ex art. 709 c.p.c., evidenziando anche le evidenze penali (R.G.
G.I.P. 975/2023 ove si dava atto di quadro indiziario serio e univoco in relazione al reato di maltrattamenti, con emissione di misura cautelare) e la relazione dei Servizi del 2.3.2023, così provvedendo:
“a) dispone che le visite del padre alle figlie minorenni avvengano con modalità esclusivamente protette ed alla presenza di un operatore, presso i locali dei Servizi, i quali individueranno le modalità più tutelanti per la frequentazione delle 7 minori con il padre, avendo cura di evitare contatti tra i genitori e comunque dovendo essere rispettate le prescrizioni emesse in sede penale;
b) fermo quanto previsto in punto di mantenimento ordinario, ordina al datore di lavoro di Kita IL, Ditta “Casa Edile
Dal Col” di Vazzola (TV), ex art. 156 comma VI C.C., di corrispondere direttamente a la somma di Parte_1
€ 400,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, detraendola dallo stipendio di nato a [...]
Tirana (Albania) il 1.7.1973 (c.f. ), residente in [...]
29, obbligato al pagamento dell'assegno, sino a quanto questi percepirà lo stipendio da Casa Edile Dal Col” di Vazzola
(TV); con decorrenza della decurtazione dalla prima mensilità non ancora corrisposta al momento della notifica di questo provvedimento, da effettuarsi a cura della ricorrente;
dispone che i Servizi depositino relazione di aggiornamento entro il 30 giugno 2023 o anticipatamente in caso di criticità meritevoli di segnalazione; nomina C.T.U. la dott.ssa ”. Persona_5
Il giudizio incidentale veniva poi così definito il 5.10.2023: Per_ Pa
“1) dispone l'affidamento delle minori e ai Servi Sociali di riferimento territoriale, con collocamento Per_1 presso la madre, ovvero attualmente nella casa sita in Cimadolmo, presso la sorella, ma con facoltà di successivo trasferimento presso la casa familiare in Vazzola (TV) o presso altra idonea soluzione abitativa del territorio provinciale;
2) rigetta la richiesta di trasferimento delle minori in Toscana;
3) conferma i provvedimenti emessi ex art. 709 ultimo comma c.c. in data 20 marzo 2023, a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti presidenziali del 6 dicembre 2022, al punto a) (ovvero: “dispone che le visite del padre alle figlie minorenni avvengano con modalità esclusivamente protette ed alla presenza di un operatore, presso i locali dei
Servizi, i quali individueranno le modalità più tutelanti per la frequentazione delle minori con il padre, avendo cura di evitare contatti tra i genitori e comunque dovendo essere rispettate le prescrizioni emesse in sede penale”);
4) dispone altresì: - che i Servizi possano interrompere e/o sospendere gli incontri in caso di pregiudizio per le minori;
- che gli incontri al di fuori dello Spazio Neutro possano avvenire, previa positiva valutazione del Servizio, ove compatibili con le risultanze penali, con gradualità ed in assenza di pregiudizio per le minori, oltre che previa presentazione – da parte del padre ai Servizi - di tre test del capello senza criticità, effettuati a distanza l'uno dall'altro di almeno quaranta giorni (esami da effettuarsi presso il laboratorio pubblico o convenzionato); dispone che i Servizi forniscano supporto alla genitorialità, provvedendo ad attivare un percorso di sostegno psicologico individuale per la minore e per la minore Per_1
Per_
5) esorta le parti ad intraprendere, anche presso la struttura pubblica, un percorso psicologico individuale di elaborazione della fine della storia di coppia ed un percorso disgiunto di sostegno alla genitorialità, come prospettato in sede di c.t.u.;
6) assegna termine sino al 29 marzo 2024 ai Servizi per relazionare sugli sviluppi;
7) revoca i provvedimenti emessi ex art. 709 ultimo comma c.c. in data 20 marzo 2023, a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti presidenziali del 6 dicembre 2022, con limitato riferimento al punto b) essendo emerso che il resistente non presta più attività lavorativa presso la Ditta “Casa Edile Dal Col” di Vazzola (TV);
8 8) dispone l'acquisizione della c.t.u. al procedimento principale;
9) dispone la definizione del procedimento incidentale, essendo riservata ogni ulteriore valutazione sulla prosecuzione nell'alveo del fascicolo principale e alla fase decisionale ogni ulteriore valutazione ex art. 709 ter c.p.c.”
- All'udienza del 20.4.2023, fissata nell'ambito del procedimento principale, il giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.
- Il 6.10.2023 il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “1) pronuncia sullo status;
2) conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti attuali, per come modificati in data 5 ottobre 2023 con separato provvedimento;
3) spese compensate” e fissava nuova udienza per la verifica del raggiungimento di un accordo.
- Con relazione del 29.12.23 i Servizi di Oderzo davano atto di varie criticità:
- assenza di soluzione abitativa stabile, vista la protratta convivenza forzata con la zia e l'intenzione di questa di vendere la casa;
- indisponibilità del padre a un ritorno della madre nell'immobile di Vazzola, essendo disponibile al solo ritorno delle minori con collocamento delle stesse presso di sé.
Segnalavano, quindi, la necessità della nomina di un curatore speciale per le minori, con poteri sostanziali.
- Con ordinanza del 12.1.2024 il Giudice, vista la richiesta dei Servizi e sentite le parti, nominava una
Curatrice speciale alle minori “attribuendole – allo stato, ed in via d'urgenza, tenuto conto invece del consenso di entrambi i genitori al percorso di sostegno psicologico – poteri di rappresentanza sostanziale con riferimento alla scelta della residenza (ed ai connessi aspetti legati alle esigenze abitative) e alle scelte scolastiche”.
- Si costituiva il 30.1.2024 la Curatrice speciale delle minori dando atto:
- di aver interloquito con la dott.ssa la quale rispetto alle proprie conclusioni evidenziava Per_5 essere le soluzioni A e B) da rivalutarsi verificando l'effettivo interesse del padre alla vicinanza territoriale alle minori;
mentre la soluzione C) idonea ad essere definitiva;
- di aver sentito le dott.sse e dei Servizi Sociali e la Dott.ssa di CP_2 CP_3 CP_4
Rosignano Marittimo (LI) che confermava sia l'idoneità dell'immobile, sia la validità del nucleo famigliare, peraltro ben inserito anche a livello sociale, e con buone scuole nei pressi;
- di aver proceduto all'ascolto delle minori.
La Curatrice depositava ulteriore relazione il 22.3.2024.
- Con ordinanza del 29.4.2024, sentiti i difensori, la parte comparsa e la Curatrice speciale all'udienza del 18.4.2024 ed esaminata la relazione nel frattempo depositata dai Servizi Sociali, il Giudice ordinava il deposito di documentazione penale ed economica aggiornata e chiedeva ai Servizi e alla Curatrice relazione di aggiornamento fissando udienza per l'esame di quanto sopra.
9 - All'esito dell'udienza del 26.9.2024, il Giudice con ordinanza, a parziale modifica dei provvedimenti in essere, così disponeva:
“- affida in via c.d. esclusiva rafforzata le minori nata a [...] il [...], Per_1 Per_2
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], alla madre che potrà
[...] Pt_2 prendere anche le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale per le stesse;
- fermo per il Servizio il compito di continuare nel monitoraggio del nucleo come da incarico già affidato e in particolare di garantire la prosecuzione degli incontri educativi per le minori, il sostegno psicologico per e l'inserimento di Per_1
Per_ in un laboratorio espressivo;
- fermi inoltre per il Servizio gli ulteriori incarichi di cui all'ordinanza del 29.4.2024, già trasmessa agli stessi, in caso di ritorno del padre;” fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e successivamente assegnando alle parti i richiesti termini ex art. 190 c.p.c. e riservandosi di riferire al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
- Il 4.11.2024 il difensore di parte resistente formalizzava rinuncia al mandato, senza che intervenisse però nomina di nuovo difensore, con i conseguenti effetti ex art. 85 c.p.c.
***
Sulla domanda di separazione
- Considerati gli elementi di internazionalità della controversia, si precisa preliminarmente che sussiste la giurisdizione del giudice italiano ex Regolamento UE 2019/1111 (applicabile ratione temporis essendo stata la presente azione proposta dopo il 1° agosto 2022).
- In base agli artt. 1, 3, e 7 del Regolamento UE n. 2019/1111 sussiste la giurisdizione italiana sia sulla domanda di separazione che sulla domanda di affidamento delle minori considerato che l'ultima residenza abituale dei coniugi era a Treviso (TV).
- La legge sostanziale applicabile alla separazione ex art. 8 Reg. UE n. 1259/2010 (che ex art. 2 L.
218/1995 prevale sull'art. 31 di tale legge), in assenza di diversa scelta delle parti, è quella italiana vista l'ultima residenza abituale dei coniugi.
- Per quanto attiene, invece, alla disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti delle minori, la stessa in base agli artt. 5 e 15 della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, ratificata dall'Italia con L. 18.6.2015 n. 101, risulta essere quella italiana in quanto legge dell'Autorità dello Stato contraente di residenza abituale delle minori.
- Con riguardo, infine, alla determinazione della disciplina sostanziale da applicare al mantenimento nei confronti delle figlie minori, si deve aver riguardo all'art. 45 L. 218/1995 e agli artt. 3, 5 e 15 del
Regolamento CE n. 4/2009, per cui la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è individuata
10 secondo gli artt. 3, 4 e 5 del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, in quella dello Stato di residenza abituale del creditore alimentare.
Non è revocabile in dubbio, pertanto, l'applicabilità, nel caso concreto, della legge italiana.
- Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
- I coniugi risultano essersi sposati il 7.3.2002 (doc. 3), atto iscritto all'Ufficio dello stato civile di Tirana
(Repubblica d'Albania), al n. 47 del 7.3.2002.
- La ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una convivenza fra i coniugi.
- A detta domanda il resistente ha aderito.
- Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma primo, c.c. per addivenire ad una pronuncia di separazione personale giudiziale fra i coniugi.
- Il matrimonio non risulta trascritto in Italia.
***
Sulla domanda di addebito proposta dalla ricorrente
- Quanto alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, va evidenziato quanto segue.
- Preliminarmente deve osservarsi che ai sensi dell'art. 156 c.c. il Giudice, con la sentenza che definisce il giudizio di separazione, può dichiarare “a quale dei coniugi è addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
- A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dalle parti comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
- La pronunzia di addebito della separazione, quindi, non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale
(Cassazione civile, sez. I, 09/05/2024, n. 12662; Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n.18725;
Cassazione civile sez. I, 10/08/2022, n. 24610).
- Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
- La ricorrente ha allegato che l'unione coniugale sarebbe entrata in crisi a causa dei comportamenti gravemente contrari ai doveri derivanti dal matrimonio posti in essere dal resistente nei confronti della moglie, talvolta in presenza delle figlie, lamentando numerose e reiterate violenze sia verbali che fisiche.
- La stessa, inoltre, ha allegato di essersi da ultimo allontanata con le figlie dalla casa coniugale – acquistata in comproprietà con il marito – trasferendosi dalla sorella, proprio in seguito all'ennesimo episodio di violenza verbale e fisica verificatosi il 9 Luglio 2022 alla presenza della figlia maggiore.
11 - Le allegazioni della ricorrente hanno trovato riscontro documentale in atti: dal Referto di Pronto soccorso all'Autorità giudiziaria (doc. 5 ricorrente) risulta che la stessa in data 9.7.2022 alle 15:35 si è recata presso l'Ospedale di Conegliano (TV), dove le veniva diagnosticato “Dolore e iperemia del collo, del fianco e dell'emivolto sx causata da aggressione”, con prognosi di 6 giorni, salve complicazioni.
Nell'occasione intervenivano anche i Carabinieri.
- Quanto riferito dalla ricorrente ai sanitari nell'occasione (“Il marito l'avrebbe afferrata al collo e sferrato due pugni, uno alla guancia sx e uno al fianco sx”), trovava riscontro negli accertamenti dei sanitari:
“Obiettivamente si rileva iperemia al collo e al di sotto dello zigomo sx con lieve dolore evocabile in tali sedi” (doc. 5 ricorrente).
- A seguito dell'episodio, la ricorrente presentava denuncia il giorno successivo (doc. 6 ricorrente).
- L'episodio del 9 luglio 2022 – a seguito del quale la ricorrente si allontanava da casa con le figlie – ha trovato riscontro anche in quanto dichiarato dalla figlia maggiorenne della coppia in sede di C.T.U.:
“il 9 luglio (2022) volevo spiegare quell'episodio lì che io ho fatto l'esame, sono passata (…) in cuor mio avevo una brutta sensazione, avevo mandato la foto della patente a entrambi e lui mi fa – Brava…cosi – e poi mi fa – Dov'è la patente?- io dico la patente la devo ritirare lunedi (…) il titolare mi aveva detto – Fai l'esame e poi il pagamento lo fai lunedi!- io non ho pensato di portare i soldi …(…) ha iniziato a insultarmi – Sei stupida…- (…) lui alzava la voce
(…) lui avrebbe voluto che avessi la patente lo stesso giorno e che avessi fatto il pagamento lo stesso giorno , a parte che io avevo un po' di timori a chiederglieli perché lui era contrario che io ho fatto la patente a San Polo e non a Vazzola, perché secondo lui era meglio Vazzola poi anche chiedere soldi mi è sempre sembrato un motivo di zizzania, ma io quella volta non li ho chiesti perché dovevo andare a ritirarla lunedi, non mi sembrava un problema (…) eravamo in cucina, ci siamo spostati in cucina io ho insistito perché non mi sembrava giusto che mi prendessi insulti per niente, e lui dice – non ti stavo insultando! –(…) non so se sia un meccanismo di difesa è come se quelle cose non le avesse mai fatte e mai dette, lui nega, anche che magari ha alzato le mani su mia mamma e lui fa – Ma io non ho alzato le mani contro tua mamma! – quando io l'ho visto (…) forse per negarle più a se stesso che a me, non so…(…) la mamma è venuta giù (…) io sono emotiva e avevo iniziato a piangere, lui si è alzato e poi diceva a mia mamma di andare via dal soggiorno, come se il soggiorno fosse suo, ma a mia mamma non andava giù di vedermi in quella situazione lì e quindi è iniziato il tutto, quindi lui l'ha spinta, poi ha iniziato a tiragli dei pugni, allora io in quel momento sono intervenuta, però era diverso dalle altre volte perché non si stava fermando e quindi ho fatto di tutto…”(Relazione
C.T.U., pag. 29).
- Le ripetute violenze del resistente nei confronti della ricorrente nel corso del rapporto coniugale hanno trovato riscontro anche in quanto emerso in sede di C.T.U. dall'ascolto delle altre figlie della coppia.
- Come noto, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
12 l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il Giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante l'eventuale posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (ex multis
Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
- Ancora: in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa anche qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cassazione civile sez. VI,
14/01/2016, n.433).
- Alla luce di quanto sopra e dell'istruttoria condotta, la domanda di addebito della ricorrente risulta quindi fondata e meritevole di accoglimento.
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Sull'affido, il collocamento e le visite alle minori
- La primogenita delle parti, , è nel frattempo divenuta maggiorenne: le parti non hanno, quindi, Per_4 formulato conclusioni relativamente ad affido e collocamento della stessa.
- La ricorrente, inoltre, ha riconosciuto l'intervenuta autosufficienza economica acquisita da Per_4 nelle more, non coltivando la domanda relativa al mantenimento.
- Quanto alle tre figlie minorenni, va rilevato quanto segue.
- L'affidamento al padre è risultato contrario all'interesse delle stesse in base all'istruttoria condotta, mentre sussistono i presupposti per confermare l'affido super esclusivo e il collocamento presso la madre.
- La figlia maggiorenne ha dichiarato in sede di C.T.U.: “lui vuole che le cose tornino come prima (…) Per_4 lui non riesce a capire che c'era qualcosa che non andava perché lui stava bene così (…) lui voleva delle serve non voleva una famiglia (…) c'è stato un periodo in cui lui tornava dal lavoro e noi eravamo così (si irrigidisce) cioè saltavamo, speravamo che non veniva a casa con la luna storta, si stava come in una guerra fredda appunto…(…) questa guerra
c'è sempre stata in realtà, non mi ricordo quando c'è stato un inizio, c'è sempre stata questa paura (…) tu sai che sta per tornare a casa e tu sei in una modalità di sopravvivenza che devi stare attenta a tutto quello che fai perché quella cosa che fai potrebbe scatenare anche …un bicchiere messo fuori posto…è un clima un po' di terrore” “La ragazza racconta il benessere delle sorelle quando sono uscite dalla casa e hanno vissuto in autonomia a Spresiano, anche a livello scolastico” (Relazione C.T.U., pag. 29).
- La stessa ha anche confermato gli appostamenti del padre fuori dalla casa di (“noi a Pt_4 Pt_4 ci eravamo un attimo stabilite ma vedendo che lui girava, loro, le mie sorelle che piangevano, stavano male”) spiegando come proprio a causa di tale comportamento del ricorrente fosse sorta l'idea di trasferirsi in Toscana, nonostante il dispiacere di lasciare i rapporti costruiti qui (Relazione C.T.U. pag. 31).
13 - , inoltre ha dichiarato: “per 9 anni (…) ho avuto esperienza di aver vissuto da figlia unica (…) da piccola Per_4 mi ricordo che stavo abbastanza, ero una bambina guardavamo i cartoni insieme…robe così…forse vedendo alcune scene, mi ricordo quando i miei si sono lasciati la prima volta, quando avevo 7 anni, delle scene di violenza che …nei confronti di mia mamma che io poi ho assimilato e essendo io protettiva nei confronti di mia mamma penso che sia stato un po' quello a rompere il rapporto. Però non solo quello (…) dato che io sono sempre stata una bambina…no timida, un po' chiusa, quindi io quello l'ho visto un po' come un segnale d'allarme (…) poi crescendo….lui è una persona che ti svaluta, Ad esempio se io faccio un qualcosa molte volte mi sento delle offese, cioè se io non faccio una cosa come va bene a lui …- Non sei in grado, sei un incapace, ce la faiii?-” (Relazione C.T.U., pag. 26).
- Significativo anche il racconto fatto da circa l'episodio del 18.12.2022 in cui il padre – pochi Per_3 giorni dopo l'ordinanza presidenziale - avrebbe provato a prelevarle da casa per passare il weekend con loro (visita poi non avvenuta per l'opposizione della ricorrente che riteneva che l'uomo Pa nell'occasione fosse ubriaco): “ continuava a piangere e noi ..traumatizzate da lui, perché noi avevamo fatto un incontro senza nessuno dove lui ci doveva portare il weekend, è sceso dalla macchina, ha minacciato mia mamma di Pa morte, e prima ha preso e l'ha messa in macchina con la forza, poi ha preso anche me con la forza e mi ha messo in macchina e si era messa indietro… (durante la narrazione continua a disegnare il papà, si Per_1 Per_3 ferma e sorride quando gli sta disegnando la rotondità dell'addome, su cui sta molto tempo ) e ha dato Per_ un colpo in testa a e a mamma e poi ha detto a di chiamare la polizia (…) era sabato mattina. (…) era Per_1 un appuntamento che aveva detto non so chi il Giudice boh non so e poi noi siamo scese (…) lui ha minacciato di morte mia mamma ci ha picchiato (…) cioè ci ha messo in macchina con forza (…) ha dato un colpo forte sulla testa che gli
è venuto un bernoccolo a mia mamma e a mia sorella e poi ci ha messo in macchina con la forza (…) no lui viene non
a casa, davanti a una pizzeria (…) era un incontro deciso dai poliziotti e dal giudice, la mamma ci ha incoraggiato ad andare perché io non volevo proprio andarci.” (relazione C.T.U., pag. 48).
- I limiti genitoriali del resistente nel rapporto con le figlie hanno trovato conferma anche nelle relazioni dei Servizi Sociali in cui, peraltro, significativamente si dà atto che lo stesso, richiesto di permettere alle figlie di recuperare alcuni oggetti dall'ex casa familiare per un maggior benessere delle stesse, avrebbe rifiutato, confermando così il permanere di un atteggiamento rivendicativo e non collaborante dello stesso, financo illegittimamente condizionando l'assenso al rilascio dei documenti d'identità necessari alle figlie al collocamento delle stesse presso di sé (Relazione Servizi del 26.4.2024:
“Rispetto alla casa di proprietà e quanto lasciato presso l'abitazione dalle figlie, le scriventi hanno raccontato al Sig. CP Per_
come durante un incontro avuto con le stesse in data 18/01/2024 abbia espresso il desiderio di riavere alcuni giochi e oggetti personali rimasti presso l' abitazione paterna. Il Servizio ha cercato di favorire un dialogo con il CP Sig. cercando di spiegare come da tale richiesta si potesse lavorare insieme al fine di ripristinare un dialogo con loro nei momenti d'incontro in contesto di Spazio Neutro. Il papà ha affermato contrariato di non essere disposto a portare CP le cose lasciate dalle figlie negli incontri, rispetto ai quali continua a dirsi scettico. Il Sig. riferisce che quanto rimasto presso la propria casa “resterà lì” in attesa che le bambine facciano rientro, non mostrandosi quindi disponibile a
14 collaborare rispetto all'idea proposta dal Servizio. Rispetto alla documentazione necessaria al rilascio della carta CP d'identità delle figlie in Sig. ha continuato a porsi con chiusura dichiarando “...io firmerò e sarò favorevole a farlo solo quando torneranno a vivere da me…””).
- Nelle proprie conclusioni la C.T.U., pur evidenziando un legame affettivo delle minori con entrambi i genitori, ha dato atto, quanto al resistente che: “Dai dati raccolti si sospettano degli aspetti di problematicità legati all'assunzione di alcool in capo al padre che devono trovare il giusto approfondimento clinico ed essere esclusi, poiché se acclarati e non risolti potrebbero compromettere la genitorialità. Il padre è un uomo sicuramente sofferente, tendenzialmente insicuro con degli aspetti emotivi che lo pervadono difficilmente controllabili, si evidenziano dalle narrazioni degli elementi che richiamano a tendenze antisociali. Durante le operazioni peritali si sono acclarati degli aspetti di impulsività e discontrollo. A fronte degli elementi racconti, il periziando dimostra di non aver accettato la separazione non solo dalla moglie, ma anche dalle figlie per il legame affettivo che reciprocamente esiste e per la ricaduta che l'evento ha avuto nella sua famiglia d'origine, poiché si teme possa averne compromesso la sua immagine soprattutto agli occhi del proprio padre. Non si esclude che tale evento, a fronte della sua struttura di personalità, possa indurlo a reazioni di impulso.” (Relazione C.T.U., pag. 73).
- Quanto alla ricorrente, invece, la C.T.U. pur rilevando alcune problematicità ha evidenziato “La madre se sostenuta e accompagnata mostra di possedere la capacità di attivarsi per il cambiamento e la risoluzione del conflitto”
(Relazione C.T.U. 12.9.2023, pag. 73), specificando in risposta alle osservazioni di parte “Sul punto si rimanda ai colloqui intrattenuti con la sig.ra che lasciano spazio all' autocritica in relazione all'improprio Pt_1
Per_ coinvolgimento della figlia nel conflitto, per una sua difficoltà emotiva a staccarsi dal marito e per un vincolo CP culturale che la voleva dedita alla sopportazione. I colloqui con il sig. lo vedono assumere un ruolo di vittima degli accadimenti, nonostante i tentativi della scrivente di sollecitarlo sulla necessità di attivarsi in termini riflessivi e di sottoporre anche se stesso a revisione critica. Tale evidente posizione diviene un ' “oggettività” ostativa al cambiamento!”
(Relazione C.T.U., pag. 80).
- In seguito all'affidamento delle minori al Servizio sociale, disposto all'esito della C.T.U. in base a quanto emerso dalla stessa – che suggeriva una rivalutazione trascorso un anno – il Giudice, con ordinanza del 27.9.2024, disponeva successivamente una modifica dei provvedimenti in essere, disponendo l'affido c.d. super esclusivo delle minori alla madre, prendendo atto dell'evolvere della situazione nel frattempo e di quanto rappresentato in merito dai Servizi Sociali e dalla Curatrice speciale.
Il Giudice, in particolare, prendeva atto della piena e comprovata capacità genitoriale materna essendosi la ricorrente nel frattempo dimostrata pienamente in grado di occuparsi delle figlie, accettando e mettendo in atto le indicazioni dei Servizi.
- Quanto al padre, invece, con la relazione del maggio 2024 i Servizi davano atto che “Nel mese di Aprile
2024 si è venuti a conoscenza tramite la Curatrice delle minori che il Sig. si trova in stato di fermo in Albania CP_1
15 a seguito di un episodio avvenuto con la sua famiglia di origine. Ad oggi non è dato conoscere la durata di tale detenzione: CP inoltre, il telefono del Sig. è costantemente staccato.”
- Il resistente, quindi, si è reso di fatto irreperibile.
Peraltro, in base agli elementi raccolti, tale prolungata lontananza dal territorio italiano e dalle figlie sarebbe dovuta alla commissione da parte dello stesso in Albania di fatti di rilevanza penale.
*
- Nel frattempo, quanto alla residenza della madre e delle minori, la ricorrente dopo l'allontanamento del luglio 2022, aveva reperito una casa in locazione a Spresiano, Piazza della Repubblica n. 1, con canone di affitto di € 600,00 mensili (doc. 10 ricorrente).
Nell'ambito del sub procedimento dava poi atto di essersi trasferita dalla sorella a San Michele di Piave
(TV) a gennaio 2023 non riuscendo più a far fronte al canone di affitto.
Attualmente, la ricorrente risulta essersi nuovamente trasferita con le figlie in abitazione presa in locazione, rispetto alla quale il Servizio Sociale e la Curatrice speciale hanno dato atto dell'idoneità dell'alloggio ad accogliere le minori (Relazione Servizi 3.9.2024 “Il Servizio scrivente ritiene che ad oggi il nucleo familiare abbia trovato finalmente una stabilità abitativa che permetta alle minori di poter costruire con maggiore serenità e continuità una progettualità sia personale che familiare”).
- Con la relazione del 3.9.2024 i Servizi Sociali incaricati hanno dato atto, inoltre:
- di non aver più alcun contatto con il padre delle minori da alcuni mesi;
- della necessità della prosecuzione degli incontri educativi per le minori, del sostegno psicologico per e dell'inserimento di in un laboratorio espressivo;
Per_1 Per_3
- delle capacità genitoriali della ricorrente rilevando il venir meno della necessità dell'affido delle minori ai Servizi.
- La stessa Curatrice speciale delle minori, nella relazione depositata il 13.9.2024, ha confermato che l'attuale immobile di residenza delle minori è idoneo e ha confermato l'irreperibilità del resistente durante il periodo estivo - con determinarsi di concreto rischio di mancato tempestivo avvio dell'anno scolastico per le minori.
- Alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato e di quanto evidenziato da parte dei Servizi
Sociali e della Curatrice speciale, va confermato l'affido c.d. super esclusivo delle minori alla madre.
- Di conseguenza, quanto alla specifica domanda di autorizzare il rilascio di documenti per le minori proposta dalla ricorrente – fermo il rilievo della competenza del Giudice Tutelare – va evidenziato che la madre risulta già autonomamente titolare di tale potere a fronte dell'affido super esclusivo delle minori alla stessa.
*
16 - Quanto alle visite del padre alle minori, in considerazione delle criticità sopra rilevate, anche nel corso degli incontri organizzati dai Servizi, oltre che della duratura assenza del padre dalla vita delle figlie negli ultimi mesi, vanno confermate le visite in spazio neutro con modalità che possano essere tutelanti per le minori.
- Tale statuizione si giustifica non solo in base a quanto emerso in sede di C.T.U. circa la personalità del resistente ma anche in base a quanto riferito dai Servizi quanto all'andamento degli incontri effettuati: in particolare, nella relazione urgente del 22.6.2023 i Servizi davano atto che all'incontro del 18.5.2023 il resistente, di fronte alle difficoltà manifestate dalle figlie minori nell'incontrarlo nuovamente, avrebbe reagito in modo non appropriato, peraltro cercando poi di rientrare nella stanza forzando la porta (“L'educatrice invita il papà in più occasioni ad aspettare prima di intervenire nuovamente alla ricerca di un possibile contatto con le figlie vista la chiusura delle stesse sinora dimostrata. Il Sig. IL, non prestando ascolto all'indicazione dell'operatrice, sembra non essere in grado di sopportare il tono provocatorio della figlia più grande e continuando a udire la figlia più piccola piangere ininterrottamente dal momento del suo arrivo, si alza rapidamente dalla postazione muovendosi in direzione della porta d'uscita affermando “Basta, vado via, non vo0glio vederle così.
Stanno troppo male. La mamma ha messo tropee cose in testa”. Invitato dall'Educatrice ad offrire spazio e tempo alle figlie, ignorando il consiglio di non dirigersi verso la porta e di attendere, tra il padre ed inizia uno scambio verbale Per_1 di accuse reciproche, al termine del quale la figlia esclama “Devi darci i soldi”. All'udire tale affermazione il padre, già uscito all'esterno della sede, tenta di rientrare, ma la porta si era già chiusa alle sue spalle senza possibilità di riapertura CP dall'esterno: si specifica che nonostante la porta chiusa, il Sig. abbia intenzionalmente cercato di aprire con forza in due momenti la maniglia”).
- Non sussistono invece i presupposti per condizionare gli incontri in spazio neutro all'effettuazione da parte del resistente del test del capello: a tale adempimento il Giudice aveva subordinato solo l'eventuale apertura a incontri liberi per cui però al momento, visto quanto sopra, non risultano sussistere in ogni caso i presupposti.
Il Giudice aveva infatti previsto la possibilità di una graduale evoluzione delle modalità degli incontri a seguito di valutazione positiva circa gli esiti di quelli in spazio neutro che però non è avvenuta, non essendo quindi nemmeno ipotizzabili allo stato – per tutto quanto sopra - diverse modalità di incontro tra padre e minori (Relazione 3.9.2024. “A causa dell'irreperibilità del padre, il Servizio non ha potuto dare atto al mandato ricevuto: si sottolinea inoltre, che, pur non conoscendo ad oggi la situazione personale del signor IL, lo stesso CP non abbia mai cercato di contattare il Servizio chiedendo delle figlie. Vista l'irreperibilità del signor , che di fatto rende impossibile poter continuare una progettualità volta ad un possibile riavvicinamento padre-bambine, visto quanto sopra riportato, Codesto Servizio ritiene non vi siano più i presupposti per poter adempiere al mandato di Codesto
Tribunale”).
- Si dispone, inoltre, conformemente alle indicazioni date dai Servizi con la relazione del settembre
2024, la prosecuzione dell'incarico ai Servizi di continuare la presa in carico del nucleo, sia per 17 organizzare e gestire eventuali incontri del padre con le minori – con le modalità sopra indicate – in caso di ritorno in Italia dello stesso, che di prosecuzione degli incontri educativi per le minori, oltre che di adeguato sostegno psicologico per le stesse.
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Sugli ordini di protezione richiesti
- Il resistente era stato sottoposto in data 16.2.2023, con ordinanza del G.I.P. (acquisita il 7.3.2023 nell'ambito del sub procedimento R.G. 4913-1/2022) ad allontanamento dalla casa famigliare con divieto di avvicinarsi a moglie e alle figlie (in seguito modificato con applicazione del divieto di Per_ avvicinamento alla sola figlia maggiore e alla moglie . Parte_1
- La ricorrente nelle proprie conclusioni ha chiesto di “
7. Ordinare a di far cessare ogni condotta CP_1 pregiudizievole per l'incolumità fisica e per la libertà fisica e morale delle figlie e della signora;
8. Parte_1
Confermarsi per il divieto di avvicinarsi alla signora ”. CP_1 Parte_1
- Il Tribunale in questa sede non può che limitarsi a prendere atto dei provvedimenti già precedentemente emanati in sede penale, con invito alla ricorrente - nel caso di sussistenza dei presupposti per adozione di ordine di protezione – ad avviare apposito procedimento ex art. 473 bis.69
e ss. c.p.c.
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Sulle statuizioni economiche e sulla domanda ex art. 709 ter c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) avanzata dalla ricorrente
- Preliminarmente va rilevato che non sussistono i presupposti per procedere all'assegnazione della ex casa coniugale al resistente e alla ripartizione tra le parti delle relative spese e nemmeno all'assegnazione dell'autovettura Seat Ibiza tg. DA788ZJ, in proprietà comune dei coniugi, trattandosi di domande inammissibili nel presente giudizio.
- Quanto alle domande di mantenimento, va revocato con decorrenza dalla pronuncia l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne, , Per_4 divenuta nel frattempo economicamente indipendente. Par
- Quanto, infine, al mantenimento per le tre figlie minori - e - va rilevato quanto Per_1 Per_3 segue.
- Come visto, la ricorrente risulta aver nel frattempo reperito immobile in locazione per sé e per le figlie essendo rimasta l'ex casa coniugale - seppur formalmente cointestata - nella esclusiva disponibilità del resistente.
La stessa ha documentato di sostenere canone di locazione di € 550,00 mensili (€ 600,00 dal luglio
2025) (doc. 3, 26.9.2024 ricorrente).
18 La ricorrente percepisce in via esclusiva l'Assegno unico per le figlie che ammonta a € 800,00 mensili circa (doc. 3, 26.9.2024).
Risulta inoltre disoccupata percependo NASPI per circa € 850,00 mensili.
La ricorrente ha documentato (all. a) e b)), di essere nel frattempo stata destinataria di pignoramento per debiti del marito per l'ammontare di € 32.212,40.
- Non è noto al momento il reddito del resistente – che non risulta occupato - che è però dotato di capacità lavorativa, seppur con alcune limitazioni per la movimentazione di carichi superiori ai 15 kg e per l'uso di scale (doc. 16 ricorrente).
Il resistente risultava titolare di reddito medio netto mensile di circa € 1.000,00 netti nel 2021 e di €
1.600 netti nel 2022, in base all'ultima documentazione economica dallo stesso depositata (docc. 2, 14,
15).
Il resistente, inoltre, è gravato da quota mensile di mutuo per la casa coniugale – che, come visto, si trova nella disponibilità dello stesso - per circa € 450,00 mensili oltre che da rata di ulteriori finanziamenti (doc. 2 resistente).
- Considerate le attuali condizioni economiche delle parti come sopra ricostruite, il rapporto tra le rispettive situazioni delle stesse risulta nel complesso sostanzialmente invariato.
- Viene tuttavia disposto un aumento del contributo al mantenimento ordinario posto in capo al padre considerato il cessare nel frattempo a carico dello stesso dell'obbligo di contribuzione per la figlia maggiorenne oltre che il fisiologico aumento delle necessità delle figlie minori e il fatto che la gestione diretta delle stesse risulta essere sostanzialmente a totale carico della madre.
- Alla luce di tutto quanto sopra esposto viene stabilito, con decorrenza dalla data della sentenza, Par l'aumento del contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori e in € 150,00 Per_1 Per_3 mensili a figlia (per un totale di € 450,00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50 % tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
- Sono inammissibili in questa sede le domande proposte dalla ricorrente di condannare il resistente al versamento degli assegni arretrati dovuti per il mantenimento delle figlie, oltre alle spese documentate sostenute dalla madre nella misura del 50%, dal mese di Agosto 2022 e sino al saldo dovuto.
*
- Infine, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento avanzata dalla ricorrente ex art. 709 ter c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis). CP_
- La domanda è stata fondata allegando il comportamento inadempiente del signor nei confronti delle figlie minori rispetto agli obblighi stabiliti in sede di udienza presidenziale.
19 - Ritenuto preliminarmente che la norma – che ha carattere cautelare e sanzionatorio – non si applichi alle inadempienze di carattere economico, per cui sussistono altri rimedi specifici (C. cost. n.
145/2020), quanto alle ulteriori allegate inadempienze del resistente, si evidenzia quanto segue.
- Le misure stabilite nell'art. 709 ter c.p.c. hanno la funzione di indurre l'obbligato al rispetto delle prescrizioni giudiziali emesse a suo carico e ad astenersi in futuro da condotte qualificabili in termini di inottemperanza all'ordine impostogli in sede giudiziale, e, per quanto concerne la misura del risarcimento del danno, tali provvedimenti sono caratterizzati da duplice natura e finalità, trattandosi sia di mezzo di coazione volto a far cessare il comportamento illecito del genitore sia di mezzo di reintegrazione di un grave pregiudizio, posto che non può darsi risarcimento senza una lesione nella sfera personale. Pertanto, per l'adozione di tale misura devono sussistere i presupposti tipici del rimedio risarcitorio, e cioè la sussistenza di un concreto pregiudizio, e il nesso di causalità tra la condotta illecita e il pregiudizio stesso;
diversamente, un determinato comportamento lesivo potrà essere sì sanzionato, ma attraverso i rimedi dell'ammonizione e della sanzione pecuniaria.
- Si tratta, dunque, di misure coercitive che sono anche volte all'esecuzione indiretta di obblighi infungibili, quali quelli relativi all'affidamento della prole: il giudice, quindi, nella quantificazione del danno, deve tenere in considerazione anche l'idoneità del risarcimento a far desistere la parte dall'inadempimento.
- Nella valutazione e liquidazione dei danni trova ampio spazio la discrezionalità del giudice, al fine di recuperare gli elementi di singolarità della fattispecie rispetto all'obiettività della violazione della regola imposta, e a fornire il giusto peso al ruolo delle rispettive condotte - sia dei coniugi, sia degli stessi figli
– e al contesto familiare in cui tale inadempimento si colloca.
- Nel caso di specie, va considerata la complessiva evoluzione della situazione del nucleo familiare nel tempo e, in particolare, vanno considerate le difficoltà e le complessità dei rapporti familiari emerse in sede di C.T.U. che in un primo momento avevano determinato l'affido ai Servizi delle minori, e che hanno determinato un graduale allontanamento tra il padre e le figlie e una forte difficoltà nella ripresa del rapporto, come dimostrato anche dagli esiti dell'incontro tentato con la mediazione dei Servizi.
- Tali difficoltà – ferma la stigmatizzabilità delle condotte che hanno determinato l'addebito al resistente della separazione – si collocano in un contesto di forte conflittualità reciproca tra i coniugi con atteggiamenti di rigidità di entrambe le parti e di forte rivendicazione.
- Alla luce di quanto sopra si ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento avanzata dalla ricorrente sia per l'assenza dei presupposti sotto il profilo reintegrativo, per quanto sopra considerato, sia perché sotto il profilo dello stimolo alla ripresa dei rapporti tra padre e minori – che viene auspicata – la stessa risulterebbe semmai controproducente.
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20 Sulle spese di lite
- Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod.
(causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, valori minimi per la fase decisionale attesa l'attività effettivamente espletata).
- Il compenso della Curatrice speciale delle minori viene determinato ex D.M. 55/2014 e ss. mod. tenuto conto dei poteri anche sostanziali alla stessa attribuiti, della difesa di tre soggetti, della nomina in corso di causa, per le fasi di studio, di trattazione/istruttoria e decisionale.
Il compenso, liquidato come in dispositivo – con dimidiazione ex art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 -è posto a carico di , con onere di versamento a favore dello Stato, atteso che la nomina CP_1 della Curatrice e la necessità di attribuzione alla stessa anche di poteri sostanziali nell'interesse delle minori, risulta dovuta al comportamento del padre delle stesse che, come da relazioni dei Servizi acquisite, ha ostacolato di fatto l'assunzione delle scelte necessarie nell'interesse delle minori, tra cui quelle relative al rilascio dei documenti e all'iscrizione scolastica.
- Le spese per la C.T.U. effettuata dalla dott.ssa liquidate con decreto del 5.10.2023 nell'ambito Per_5 del sub procedimento R.G. 4913-1/2022 - vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno considerato che tale attività istruttoria è stata espletata nell'interesse delle minori coinvolte.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4913 /2022 R.G.:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...], DU (Repubblica Parte_1
d'Albania) il 20.1.1983) e (nato a [...], l'[...]), che hanno CP_1 contratto matrimonio il 7.3.2002 a EZ (Repubblica d'Albania), atto n. 47, Ufficio dello stato civile
EZ (Repubblica d'Albania);
2. dichiara l'addebito della separazione a;
CP_1
3. revoca con decorrenza dalla data della pronuncia l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne, , divenuta nel frattempo Per_4 economicamente indipendente;
4. affida in via c.d. esclusiva rafforzata le minori , e , alla madre che Per_1 Per_2 Pt_2 potrà prendere anche le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale per le stesse, compresa, quindi, la richiesta di rilascio del passaporto e di documenti validi per l'espatrio;
5. dispone il collocamento delle minori presso la madre;
21 6. dispone che le visite del padre alle figlie minorenni – in caso di ritorno dello stesso in Italia - avvengano con modalità esclusivamente protette e alla presenza di un operatore, presso i locali dei Servizi, i quali individueranno le modalità più tutelanti per la frequentazione delle minori con il padre, avendo cura di evitare contatti tra i genitori e comunque dovendo essere rispettate le prescrizioni emesse in sede penale;
7. dispone che con decorrenza dalla data della sentenza, versi a a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario delle tre figlie minori l'importo mensile di € 150,00 a figlia (€
450,00 totali), oltre rivalutazione annuale ISTAT, e oltre al 50 % delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Treviso.
8. Assegno Unico al 100 % a favore di , come per legge, dato l'affido super esclusivo delle Parte_1 figlie alla stessa.
9. Dichiara inammissibili in questa sede le domande proposte dalla ricorrente di condannare il resistente al versamento degli assegni arretrati dovuti per il mantenimento delle figlie, oltre alle spese documentate sostenute dalla madre nella misura del 50%, dal mese di Agosto 2022 e sino al saldo dovuto.
10. Dichiara inammissibile la domanda di assegnazione dell'ex casa coniugale al resistente e di ripartizione delle relative spese, oltre che di assegnazione dell'autovettura “SEAT ” tg. DA788ZJ. CP_5
11. Condanna a rimborsare a le spese del giudizio che liquida in € 4.960,00 per CP_1 Parte_1 compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
12. Con riguardo alla posizione della Curatrice speciale delle minori, Avv. AL IO, le spese di lite – quantificate nella somma di € 1.610,00, oltre accessori, già dimidiata ai sensi dell'art. 130 d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115 - sono poste a carico di , con onere di versamento a favore dello CP_1
Stato.
13. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna le spese di C.T.U. come già liquidate con decreto del 5.10.2023 emesso nell'ambito del sub procedimento R.G. 4913-
1/2022.
14. Dispone la prosecuzione dell'incarico ai Servizi di monitoraggio del nucleo per 18 mesi, sia per organizzare e gestire eventuali incontri del padre con le minori – con le modalità sopra indicate – in caso di ritorno in Italia dello stesso, che per la prosecuzione degli incontri educativi per le minori, oltre che per fornire sostegno psicologico per le stesse come da relazioni depositate, con onere di relazione al G.T. ogni 6 mesi o prima in caso di necessità.
Dispone la comunicazione del presente provvedimento da parte della Cancelleria ai Servizi Sociali territorialmente competenti per le minori nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...]. Pt_2
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 25/02/2025
22 Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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