TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/12/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. PU 163-1/ /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Prima Sezione Civile – Area Concorsuale
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI EX ART. 70 CCII nella procedura di ristrutturazione dei debiti iscritta al n. PU 163-1/ /2025 promossa da:
Sig.ra (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Scuro del Foro di Roma (C.F. ; p.e.c.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata, presso il Email_1
suo studio in Roma, via Abruzzi 25, (il predetto difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni di segreteria al fax 06/42001346 e/o al sovra indicato indirizzo di posta elettronica certificata), -
In punto di ammissibilità della procedura, si richiamano le considerazioni svolte con il proprio decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 29.10.25, comunicato ai creditori che di seguito si riportano: “Vista la proposta del ricorrente ex art. 67 CCII avente ad oggetto:
“un piano di ristrutturazione che prevede il soddisfacimento integrale di tutti i suoi debiti, senza alcuna falcidia, attraverso l'utilizzo di una parte dei flussi reddituali derivanti dai canoni di locazione. Le risorse mensili da destinare al piano sono pari a €
2.260,78, calcolate come differenza tra le entrate nette mensili (€ 4.110,78) e le spese necessarie per il mantenimento di un dignitoso tenore di vita (€ 1.850,00, ritenute pagina 1 di 3 congrue dall'OCC). Il piano prevede il pagamento integrale del passivo di € 76.914,37 in 34 rate mensili, secondo la seguente tabella:
” esaminata la documentazione allegata ed i chiarimenti resi dalla difesa della Ricorrente e dal Gestore della Crisi, considerato che risultano superate, allo stato dell'istruttoria, le criticità rilevate in ordine alla qualifica di consumatore rivestita dalla Ricorrente, la quale, infatti, stando a quanto riferito dalla medesima tramite il proprio Difensore e dall'OCC, pur essendo stata socia (fino al 2011) della società in favore della quale ha rilasciato la fideiussione da cui origina il sovraindebitamento, è rimasta sempre estranea alla attività di impresa, gestita invece dal marito e poi dai figli, ed attualmente in liquidazione;
rilevato che la circostanza trova riscontro dalla visura storica della società, ritenuto dunque che ricorrano le condizioni di ammissibilità del piano”.
All'esito delle comunicazioni ex art. 70 comma 3 non ci sono state osservazioni.
Il piano va pertanto omologato.
Quanto alla richiesta di vietare espressamente ai creditori “di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della debitrice per tutta la durata di pagina 2 di 3 esecuzione del piano, al fine di non pregiudicare la corretta esecuzione dello stesso”, riserva ogni provvedimento di competenza ex art. 71 CCII, in caso di insorgenza di difficoltà in corso di esecuzione.
PQM
Omologa il piano di ristrutturazione debiti come sopra riepilogato.
Per l'effetto dichiara chiusa la procedura.
Velletri, 28/11/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Prima Sezione Civile – Area Concorsuale
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI EX ART. 70 CCII nella procedura di ristrutturazione dei debiti iscritta al n. PU 163-1/ /2025 promossa da:
Sig.ra (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Scuro del Foro di Roma (C.F. ; p.e.c.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata, presso il Email_1
suo studio in Roma, via Abruzzi 25, (il predetto difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni di segreteria al fax 06/42001346 e/o al sovra indicato indirizzo di posta elettronica certificata), -
In punto di ammissibilità della procedura, si richiamano le considerazioni svolte con il proprio decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 29.10.25, comunicato ai creditori che di seguito si riportano: “Vista la proposta del ricorrente ex art. 67 CCII avente ad oggetto:
“un piano di ristrutturazione che prevede il soddisfacimento integrale di tutti i suoi debiti, senza alcuna falcidia, attraverso l'utilizzo di una parte dei flussi reddituali derivanti dai canoni di locazione. Le risorse mensili da destinare al piano sono pari a €
2.260,78, calcolate come differenza tra le entrate nette mensili (€ 4.110,78) e le spese necessarie per il mantenimento di un dignitoso tenore di vita (€ 1.850,00, ritenute pagina 1 di 3 congrue dall'OCC). Il piano prevede il pagamento integrale del passivo di € 76.914,37 in 34 rate mensili, secondo la seguente tabella:
” esaminata la documentazione allegata ed i chiarimenti resi dalla difesa della Ricorrente e dal Gestore della Crisi, considerato che risultano superate, allo stato dell'istruttoria, le criticità rilevate in ordine alla qualifica di consumatore rivestita dalla Ricorrente, la quale, infatti, stando a quanto riferito dalla medesima tramite il proprio Difensore e dall'OCC, pur essendo stata socia (fino al 2011) della società in favore della quale ha rilasciato la fideiussione da cui origina il sovraindebitamento, è rimasta sempre estranea alla attività di impresa, gestita invece dal marito e poi dai figli, ed attualmente in liquidazione;
rilevato che la circostanza trova riscontro dalla visura storica della società, ritenuto dunque che ricorrano le condizioni di ammissibilità del piano”.
All'esito delle comunicazioni ex art. 70 comma 3 non ci sono state osservazioni.
Il piano va pertanto omologato.
Quanto alla richiesta di vietare espressamente ai creditori “di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della debitrice per tutta la durata di pagina 2 di 3 esecuzione del piano, al fine di non pregiudicare la corretta esecuzione dello stesso”, riserva ogni provvedimento di competenza ex art. 71 CCII, in caso di insorgenza di difficoltà in corso di esecuzione.
PQM
Omologa il piano di ristrutturazione debiti come sopra riepilogato.
Per l'effetto dichiara chiusa la procedura.
Velletri, 28/11/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 3 di 3