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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 949/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 465/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Germaneto 88100 Catanzaro CZ elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200010183473000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6179/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 20.12.2024 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09420200010183473000, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 466,32, a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2015, in favore della Regione Calabria;
la ricorrente esponeva che la cartella di pagamento impugnata costituiva il primo atto con il quale le veniva comunicata l'asserita pretesa tributaria;
deduceva, pertanto, la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, ed in particolare dell'avviso di accertamento n. 533003029000 del 21.08.2017, indicato nella cartella come notificato in data 04.05.2018; la sig.ra Ricorrente_1 deduceva, altresì, la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per mancata allegazione degli atti richiamati, nonché l'omessa e insufficiente motivazione dell'atto impugnato, in quanto privo degli elementi necessari a consentire la piena comprensione delle ragioni della pretesa tributaria, con particolare riferimento ai dati identificativi del veicolo ed ai criteri di determinazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi;
la ricorrente eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito per decorso del termine triennale previsto per la tassa automobilistica, rilevando l'assenza di atti interruttivi idonei;
deduceva, altresì, la violazione del diritto al contraddittorio, in quanto il primo atto portato a sua conoscenza risultava essere la cartella di pagamento;
si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale depositava controdeduzioni ex art. 23 del d.lgs. 546/1992; la parte resistente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti la debenza del tributo ed alla notifica degli atti presupposti, trattandosi di profili riconducibili alla competenza esclusiva dell'ente impositore Regione Calabria;
deduceva la regolarità formale della cartella di pagamento e della propria attività di riscossione;
la Regione Calabria, pur evocata in giudizio, non risultava costituita;
all'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. In forza del principio della ragione più liquida e della circostanza che il ruolo sia stato trasmesso dalla Regione Calabria all'Agente per la riscossione nel 2020 (n. 2020/002675) difettando l'allegazione di qualunque ulteriore (precedente o successivo) atto interruttivo, antecedente alla notifica della cartella impugnata, deve dichiararsi la prescrizione triennale del credito azionato.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ER mette conto osservare con riguardo alla sua ricaduta anche sulle spese di lite che, quantunque risulti evidente la circostanza per cui entrambi i resistenti devono ritenersi responsabili della soccombenza, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (Cassazione sez. 6-3, n. 3105 del 06/02/2017; sez.
6-3 n. 3154 del 07/02/2017; sez. 2, n.14125 del 11/07/2016; sez. 3, n. 15390 del 13/06/2018 e sez. 6-2, n. 23459 del 10/11/2011) che tra Ente impositore e concessionario non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l'onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti, ove non intenda rispondere in proprio dell'esito della lite (cfr. Cassazione sez. unite n. 16412 del 25/07/2007 e, da ultimo, 22/11/2021 n. 36044);
ora, una siffatta domanda trasversale è stata esercitata da ER, per cui essa deve essere accolta come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti intimate in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 180.00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 Cpc;
condanna la Regione Calabria a manlevare AdER da quanto abbia a corrispondere alla parte ricorrente in forza della presente pronuncia. (firmato digitalmente)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 465/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Germaneto 88100 Catanzaro CZ elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200010183473000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6179/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 20.12.2024 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09420200010183473000, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 466,32, a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2015, in favore della Regione Calabria;
la ricorrente esponeva che la cartella di pagamento impugnata costituiva il primo atto con il quale le veniva comunicata l'asserita pretesa tributaria;
deduceva, pertanto, la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, ed in particolare dell'avviso di accertamento n. 533003029000 del 21.08.2017, indicato nella cartella come notificato in data 04.05.2018; la sig.ra Ricorrente_1 deduceva, altresì, la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per mancata allegazione degli atti richiamati, nonché l'omessa e insufficiente motivazione dell'atto impugnato, in quanto privo degli elementi necessari a consentire la piena comprensione delle ragioni della pretesa tributaria, con particolare riferimento ai dati identificativi del veicolo ed ai criteri di determinazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi;
la ricorrente eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito per decorso del termine triennale previsto per la tassa automobilistica, rilevando l'assenza di atti interruttivi idonei;
deduceva, altresì, la violazione del diritto al contraddittorio, in quanto il primo atto portato a sua conoscenza risultava essere la cartella di pagamento;
si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale depositava controdeduzioni ex art. 23 del d.lgs. 546/1992; la parte resistente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti la debenza del tributo ed alla notifica degli atti presupposti, trattandosi di profili riconducibili alla competenza esclusiva dell'ente impositore Regione Calabria;
deduceva la regolarità formale della cartella di pagamento e della propria attività di riscossione;
la Regione Calabria, pur evocata in giudizio, non risultava costituita;
all'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. In forza del principio della ragione più liquida e della circostanza che il ruolo sia stato trasmesso dalla Regione Calabria all'Agente per la riscossione nel 2020 (n. 2020/002675) difettando l'allegazione di qualunque ulteriore (precedente o successivo) atto interruttivo, antecedente alla notifica della cartella impugnata, deve dichiararsi la prescrizione triennale del credito azionato.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ER mette conto osservare con riguardo alla sua ricaduta anche sulle spese di lite che, quantunque risulti evidente la circostanza per cui entrambi i resistenti devono ritenersi responsabili della soccombenza, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (Cassazione sez. 6-3, n. 3105 del 06/02/2017; sez.
6-3 n. 3154 del 07/02/2017; sez. 2, n.14125 del 11/07/2016; sez. 3, n. 15390 del 13/06/2018 e sez. 6-2, n. 23459 del 10/11/2011) che tra Ente impositore e concessionario non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l'onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti, ove non intenda rispondere in proprio dell'esito della lite (cfr. Cassazione sez. unite n. 16412 del 25/07/2007 e, da ultimo, 22/11/2021 n. 36044);
ora, una siffatta domanda trasversale è stata esercitata da ER, per cui essa deve essere accolta come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti intimate in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 180.00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 Cpc;
condanna la Regione Calabria a manlevare AdER da quanto abbia a corrispondere alla parte ricorrente in forza della presente pronuncia. (firmato digitalmente)