Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 949
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    Il ricorso è fondato in forza del principio della ragione più liquida e della circostanza che il ruolo sia stato trasmesso dalla Regione Calabria all'Agente per la riscossione nel 2020, difettando l'allegazione di qualunque ulteriore atto interruttivo antecedente alla notifica della cartella impugnata. Pertanto, deve dichiararsi la prescrizione triennale del credito azionato.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il ricorso è fondato in forza del principio della ragione più liquida e della circostanza che il ruolo sia stato trasmesso dalla Regione Calabria all'Agente per la riscossione nel 2020 (n. 2020/002675) difettando l'allegazione di qualunque ulteriore (precedente o successivo) atto interruttivo, antecedente alla notifica della cartella impugnata, deve dichiararsi la prescrizione triennale del credito azionato.

  • Accolto
    Violazione del diritto al contraddittorio

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per prescrizione triennale del credito, accogliendo implicitamente anche le doglianze relative alla mancata notifica degli atti presupposti e alla violazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 949
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 949
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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