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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2598/2024
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598 /2024 promossa da:
(C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. SERANI ELISA Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via San Email_1
Francesco n. 37, Pisa
e da con il patrocinio dell'avv. ORSATTI (C.F. C.F._2 Parte_2
dell'avv. REGOLI GIANNA GIULIA Email_2 e ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti Email_3
difensori, via Nino Pisano n. 6, Pisa
con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso all'udienza del 10 dicembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1 ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 2 giugno 2011 in Pisa con Parte_2 PE Per_ dall'unione con la quale sono nati due figli, il 15 dicembre 2014 e il 3 settembre 2017. A fondamento della domanda proposta, Parte_1 ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza resa da questo Tribunale in data 22 giugno 2023.
In punto di condizioni accessorie, il ricorrente ha chiesto in via urgente, ai sensi dell'art. 473bis.15
c.p.c., il collocamento dei minori presso il padre, regolamentando il diritto di visita madre-figli con le modalità ritenute più opportune, attivando i Servizi sociali per la presa in carico del nucleo familiare. Nel merito, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo dei minori al padre, con collocamento prevalente dei figli presso di lui e regolamentazione del diritto di visita della madre, nonché porsi a carico della resistente un contributo per il mantenimento dei figli, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
In considerazione della richiesta del ricorrente, è stato aperto un subprocedimento, rubricato col n.
r.g. 2598-1/24, in seno al quale si è proceduto all'audizione dei due figli minori e, all'esito, alla presa in carico da parte dei Servizi sociopsicologici territorialmente competenti, nonché alla nomina di un curatore speciale dei minori nella persona dell'avv. Berretti Sandra, che si è costituita in data 15 giugno 2025.
In data 13 dicembre 2024, si è costituita Parte_2 la quale, nulla opponendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio, ha chiesto in via preliminare, nel merito, il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente e autorizzarsi la scelta congiunta o, in subordine, della signora di uno specialista infantile per far intraprendere un percorso di supporto ai minori. In subordine, ha chiesto che, all'esito delle valutazioni dei Servizi sociali disposte, laddove permangano criticità in ordine alle capacità genitoriali delle parti, procedersi a mezzo CTU, disponendo l'affido esclusivo dei minori alla madre ove la consulenza accerti l'inidoneità genitoriale del ricorrente. In via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dello Pt_1 agli obblighi scaturenti dalla sentenza di separazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c., ha chiesto ammonirsi lo Pt_1 individuando ex art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva e condannando il ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa, nonché di una somma liquidata in via equitativa alla resistente a titolo di risarcimento del danno subito dalla stessa e dai figli.
All'esito di taluni rinvii per trattative, all'udienza del 10 dicembre 2025 le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione bonaria della presente controversia. La causa, a questo punto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da in data 2 giugno 2011 in Pisa e iscritto nei registri dello statoParte_1 e Parte_2 civile del comune di Pisa, al n. 22, parte II, serie A, anno 2011.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. PE Alla pronuncia di scioglimento devono seguire i provvedimenti opportuni relativi ai figli, e
Per_ ancora minorenni.
Il Collegio prende, quindi, atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli ancora minorenni;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Collegio ritiene, altresì, opportuno prevedere, così come suggerito dal curatore nella sua nota datata 7.12.2025, il collocamento ai (soli) fini della residenza in conformità a quello attualmente di fatto in essere, prevedendo, dunque, il collocamento del minore presso il padre e il collocamento della figlia minore presso la madre.Pers Per_
PE Per Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe, Pt_1
celebrato in Pisa, in data 2 giugno 2011, iscritto nel registro degli atti
[...] e Parte_2
,
di matrimonio del comune di Pisa, al n. 22, parte II, serie A, anno 2011, ufficio 1.
In punto di condizioni accessorie,
DISPONE che i minori rimangano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con PE collocamento, ai fini della residenza, del figlio minore, presso il padre e della figlia minore,
Per_ presso la madre;
la responsabilità genitoriale è, e sarà esercitata, così come previsto dal regime di affidamento condiviso, da entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per i figli, relative
PE in particolare all'istruzione, all'educazione, alla cura, alla salute ed a quant'altro rilevante per e
Per_ saranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente quanto alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti i minori.
DISPONE che i genitori frequenteranno i figli (salvo quanto si dirà per Yan) secondo il seguente calendario:
I settimana: dal lunedì a mercoledì con la madre, da mercoledì a venerdì mattina con il padre, da venerdì a domenica sera con la madre;
II settimana da lunedì a mercoledì con il padre, da mercoledì a venerdì con la madre, da venerdì a domenica sera con il padre;
i genitori potranno in ogni caso concordare una frequentazione diversa che tenga in ogni caso conto degli interessi e delle esigenze dei minori;
il genitore che ha con sé i figli dovrà impegnarsi a garantire che gli stessi parlino telefonicamente, in autonomia, con l'altro genitore secondo una routine di almeno due/tre volte al giorno;
c)le festività natalizie e pasquali seguiranno il principio dell'alternanza impegnandosi i genitori a concordare un tempo paritario di frequentazione dei figli, tenuto conto delle loro tradizioni e della loro cultura, anche religiosa;
d) per le vacanze estive i figli rimarranno con l'uno o l'altro genitore per due settimane anche non consecutive;
e) per il trasferimento dei ragazzi dall'uno all'altro dei genitori, colui o colei che non ha i bambini con sé andrà a prenderli dall'altro genitore quando è previsto che stiamo con lui o con lei Per (ex: se i bambini - o soltanto - sono rimasti due giorni dalla madre, sarà il padre ad andarli a prendere quando è previsto che restino con lui per i giorni successivi, e viceversa). PE Con riferimento al figlio il Tribunale prende atto dell'impegno che i genitori consapevolmente e reciprocamente assumono di favorire i rapporti madre/figlio, favorendo incontri con cadenza PE almeno bisettimanale tra e la madre per un tempo che consenta a madre e figlio di rimanere Per- insieme, e ciò sino a quando sarà possibile applicare il medesimo calendario di frequentazione di
PE anche per
DISPONE che la casa coniugale sia assegnata al padre, Parte_1 e che la resistente,
lasci l'abitazione entro e non oltre il termine del 30 aprile 2026. signora Parte_2
DISPONE che l'assegno unico e universale relativo ai figli minori sarà integralmente corrisposto e percepito dalla madre, signora Parte_2
DISPONE che le spese straordinarie, concordate e documentate, siano ripartite tra le parti (genitori dei minori interessati) nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre;
per spese straordinarie si intendono le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive
(iscrizione e attrezzatura), salvi diversi accordi tra le parti. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio di posta elettronica;
l'altro genitore, nel termine di 10 giorni, deve esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa. Se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni;
a tal fine, nel termine di 10 giorni, le parti comunicheranno a mezzo dei loro difensori l'indirizzo di posta elettronica che intendono utilizzare.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
i genitori si faranno parti diligenti, quando Yan verrà ritenuto pronto e disponibile dagli stessi, di contattare uno specialista (psicologo o neuropsichiatra infantile) per aiutarlo nel superare lo stallo emotivo che gli impedisce di rimanere liberamente con la madre;
i genitori si faranno parti diligenti di contattare la dr.ssa Per_3 per avere notizie, indicazioni e
-
Per_ tempi per l'inserimento di nell'ambito del percorso presso la Stella Maris.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pisa di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 11.12.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598 /2024 promossa da:
(C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. SERANI ELISA Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via San Email_1
Francesco n. 37, Pisa
e da con il patrocinio dell'avv. ORSATTI (C.F. C.F._2 Parte_2
dell'avv. REGOLI GIANNA GIULIA Email_2 e ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti Email_3
difensori, via Nino Pisano n. 6, Pisa
con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso all'udienza del 10 dicembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1 ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 2 giugno 2011 in Pisa con Parte_2 PE Per_ dall'unione con la quale sono nati due figli, il 15 dicembre 2014 e il 3 settembre 2017. A fondamento della domanda proposta, Parte_1 ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza resa da questo Tribunale in data 22 giugno 2023.
In punto di condizioni accessorie, il ricorrente ha chiesto in via urgente, ai sensi dell'art. 473bis.15
c.p.c., il collocamento dei minori presso il padre, regolamentando il diritto di visita madre-figli con le modalità ritenute più opportune, attivando i Servizi sociali per la presa in carico del nucleo familiare. Nel merito, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo dei minori al padre, con collocamento prevalente dei figli presso di lui e regolamentazione del diritto di visita della madre, nonché porsi a carico della resistente un contributo per il mantenimento dei figli, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
In considerazione della richiesta del ricorrente, è stato aperto un subprocedimento, rubricato col n.
r.g. 2598-1/24, in seno al quale si è proceduto all'audizione dei due figli minori e, all'esito, alla presa in carico da parte dei Servizi sociopsicologici territorialmente competenti, nonché alla nomina di un curatore speciale dei minori nella persona dell'avv. Berretti Sandra, che si è costituita in data 15 giugno 2025.
In data 13 dicembre 2024, si è costituita Parte_2 la quale, nulla opponendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio, ha chiesto in via preliminare, nel merito, il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente e autorizzarsi la scelta congiunta o, in subordine, della signora di uno specialista infantile per far intraprendere un percorso di supporto ai minori. In subordine, ha chiesto che, all'esito delle valutazioni dei Servizi sociali disposte, laddove permangano criticità in ordine alle capacità genitoriali delle parti, procedersi a mezzo CTU, disponendo l'affido esclusivo dei minori alla madre ove la consulenza accerti l'inidoneità genitoriale del ricorrente. In via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dello Pt_1 agli obblighi scaturenti dalla sentenza di separazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c., ha chiesto ammonirsi lo Pt_1 individuando ex art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva e condannando il ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa, nonché di una somma liquidata in via equitativa alla resistente a titolo di risarcimento del danno subito dalla stessa e dai figli.
All'esito di taluni rinvii per trattative, all'udienza del 10 dicembre 2025 le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione bonaria della presente controversia. La causa, a questo punto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da in data 2 giugno 2011 in Pisa e iscritto nei registri dello statoParte_1 e Parte_2 civile del comune di Pisa, al n. 22, parte II, serie A, anno 2011.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. PE Alla pronuncia di scioglimento devono seguire i provvedimenti opportuni relativi ai figli, e
Per_ ancora minorenni.
Il Collegio prende, quindi, atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli ancora minorenni;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Il Collegio ritiene, altresì, opportuno prevedere, così come suggerito dal curatore nella sua nota datata 7.12.2025, il collocamento ai (soli) fini della residenza in conformità a quello attualmente di fatto in essere, prevedendo, dunque, il collocamento del minore presso il padre e il collocamento della figlia minore presso la madre.Pers Per_
PE Per Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe, Pt_1
celebrato in Pisa, in data 2 giugno 2011, iscritto nel registro degli atti
[...] e Parte_2
,
di matrimonio del comune di Pisa, al n. 22, parte II, serie A, anno 2011, ufficio 1.
In punto di condizioni accessorie,
DISPONE che i minori rimangano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con PE collocamento, ai fini della residenza, del figlio minore, presso il padre e della figlia minore,
Per_ presso la madre;
la responsabilità genitoriale è, e sarà esercitata, così come previsto dal regime di affidamento condiviso, da entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per i figli, relative
PE in particolare all'istruzione, all'educazione, alla cura, alla salute ed a quant'altro rilevante per e
Per_ saranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente quanto alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti i minori.
DISPONE che i genitori frequenteranno i figli (salvo quanto si dirà per Yan) secondo il seguente calendario:
I settimana: dal lunedì a mercoledì con la madre, da mercoledì a venerdì mattina con il padre, da venerdì a domenica sera con la madre;
II settimana da lunedì a mercoledì con il padre, da mercoledì a venerdì con la madre, da venerdì a domenica sera con il padre;
i genitori potranno in ogni caso concordare una frequentazione diversa che tenga in ogni caso conto degli interessi e delle esigenze dei minori;
il genitore che ha con sé i figli dovrà impegnarsi a garantire che gli stessi parlino telefonicamente, in autonomia, con l'altro genitore secondo una routine di almeno due/tre volte al giorno;
c)le festività natalizie e pasquali seguiranno il principio dell'alternanza impegnandosi i genitori a concordare un tempo paritario di frequentazione dei figli, tenuto conto delle loro tradizioni e della loro cultura, anche religiosa;
d) per le vacanze estive i figli rimarranno con l'uno o l'altro genitore per due settimane anche non consecutive;
e) per il trasferimento dei ragazzi dall'uno all'altro dei genitori, colui o colei che non ha i bambini con sé andrà a prenderli dall'altro genitore quando è previsto che stiamo con lui o con lei Per (ex: se i bambini - o soltanto - sono rimasti due giorni dalla madre, sarà il padre ad andarli a prendere quando è previsto che restino con lui per i giorni successivi, e viceversa). PE Con riferimento al figlio il Tribunale prende atto dell'impegno che i genitori consapevolmente e reciprocamente assumono di favorire i rapporti madre/figlio, favorendo incontri con cadenza PE almeno bisettimanale tra e la madre per un tempo che consenta a madre e figlio di rimanere Per- insieme, e ciò sino a quando sarà possibile applicare il medesimo calendario di frequentazione di
PE anche per
DISPONE che la casa coniugale sia assegnata al padre, Parte_1 e che la resistente,
lasci l'abitazione entro e non oltre il termine del 30 aprile 2026. signora Parte_2
DISPONE che l'assegno unico e universale relativo ai figli minori sarà integralmente corrisposto e percepito dalla madre, signora Parte_2
DISPONE che le spese straordinarie, concordate e documentate, siano ripartite tra le parti (genitori dei minori interessati) nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre;
per spese straordinarie si intendono le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive
(iscrizione e attrezzatura), salvi diversi accordi tra le parti. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio di posta elettronica;
l'altro genitore, nel termine di 10 giorni, deve esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa. Se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni;
a tal fine, nel termine di 10 giorni, le parti comunicheranno a mezzo dei loro difensori l'indirizzo di posta elettronica che intendono utilizzare.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
i genitori si faranno parti diligenti, quando Yan verrà ritenuto pronto e disponibile dagli stessi, di contattare uno specialista (psicologo o neuropsichiatra infantile) per aiutarlo nel superare lo stallo emotivo che gli impedisce di rimanere liberamente con la madre;
i genitori si faranno parti diligenti di contattare la dr.ssa Per_3 per avere notizie, indicazioni e
-
Per_ tempi per l'inserimento di nell'ambito del percorso presso la Stella Maris.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pisa di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 11.12.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Santa Spina