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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8159/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 06/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8159/2018
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.ta in Saviano (NA), al Corso Parte_1
Italia n. 226, presso lo studio dell'Avv. ALFIERI SABATO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, elett.te dom.to in Saviano (NA), in Piazza Enrico De Controparte_1
Nicola presso la Casa Comunale, assistito e difeso dall'Avv. GRANATO
GIANLUCA in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
avente ad OGGETTO: lesione personale sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il onde sentir accertare la responsabilità del Controparte_1
convenuto per le lesioni subite a causa del sinistro verificatosi il giorno
23.11.2017 alle ore 17:00 circa, allorquando l'attrice, percorrendo a piedi la via
Nicola Stigliola, direzione Piazzolla di Nola, rovinava a terra a causa del cedimento dell'asfalto adiacente al terrapieno. Chiedeva, pertanto, condannarsi il al risarcimento di tutti i danni subiti. Controparte_1
Si costitutiva in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
In primo luogo, la scrivente ritiene che la odierna azione debba essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. e non nella diversa disciplina di cui all'art. 2051 c.c., atteso che parte attrice, nell'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio, non fa in alcun modo riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame ed il , sicché la Controparte_1
domanda deve essere necessariamente qualificata come una ordinaria ipotesi di responsabilità aquiliana.
Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione pag. 2/6 della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato su quanto concretamente richiesto dalle stesse all'autorità giudiziaria.
Pertanto, il giudice di merito “da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (cfr. Cass. civile, sezione III, sentenza n. 15904 del
7.07.2009; Cass. civile, sezione III, sentenza n. 13945, del 3.08.2012).
Tanto premesso, quanto ai rapporti tra artt. 2043 e 2051 c.c., è doveroso evidenziare che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051
c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Per quanto concerne le ipotesi nelle quali la domanda, come nel caso di specie, vada correttamente qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il rispetto della regola generale del neminem laedere impone a chi ha la vigilanza sul bene di far sì che lo stesso non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto. Questo del pag. 3/6 trabocchetto costituisce, pertanto, elemento costitutivo fondante la responsabilità in esame, ove per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo.
In limine, si rileva come la predetta nozione di insidia, come osservato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 156/1999, si sia storicamente affermata, nella evoluzione giurisprudenziale, “come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame”.
Ciò posto, comunque, va sempre applicato il generale principio dell'onere probatorio in base al quale spetta all'attore provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda, sicché questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della res, che viene di volta in volta in rilievo, e i danni riportati dalle cose, o persone, danneggiate.
Più di preciso, dovendo operare l'art. 2043 c.c., era onere dell'attrice dimostrare:
1) l'esistenza dell'insidia; 2) il nesso causale tra quest'ultima e il danno;
3) la colpa del convenuto. Una volta che ciò fosse stato dimostrato, la convenuta era tenuta a provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclusivamente ad un diverso fattore causale - la condotta imprudente del danneggiato - o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex pluiribus, Cass. n.
11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n.
156 del 1999).
Tanto chiarito in punto di diritto, va rilevato come, nel caso di specie, già dalla documentazione fotografica allegata alla produzione attorea, effigiante il tratto pag. 4/6 stradale ove è avvenuta la caduta, deve evincersi l'insussistenza del requisito della imprevedibilità del pericolo.
Ed, invero, il margine del tratto di strada risultante dai rilievi fotografici non può integrare una situazione di pericolo occulto, considerata la piena evidenza delle condizioni del manto stradale, ciò che vale ad escludere tout court la non visibilità e imprevedibilità, elementi imprescindibili per la qualificazione di insidia o trabocchetto.
Inoltre, l'elemento della imprevedibilità viene del tutto a mancare a seguito delle dichiarazioni rese dal teste escusso (cfr. verbale Testimone_1
udienza 01.10.2020), il quale ha dichiarato che: “Preciso che mia madre si trovava presso i luoghi di causa per fare sport con mio padre, come è sua abitudine, avendo un'attitudine sportiva. […] Preciso che, quando i miei genitori si recano presso i luoghi di causa per fare sport, approfittano dell'occasione per controllare un appezzamento di terreno, di loro proprietà, che si trova nelle vicinanze”, ciò che vale a dimostrare la piena conoscenza, da parte della Pt_1
dei luoghi del sinistro.
Pertanto può affermarsi che l' eventus damni si è dunque verificato per cause non ricollegabili alla manutenzione del tratto stradale in questione, trovando origine esclusivamente nel comportamento dell'infortunata la quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione ed evitare evidenti situazioni di pericolo perfettamente evitabili con una condotta più accorta.
A tal proposito, deve, in particolare, evidenziarsi come il comportamento poco accorto e imprudente del danneggiato possa essere idoneo ad integrare il caso fortuito, escludendo o quantomeno graduando la responsabilità del danneggiante, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1227 c.c., nell'ottica della valorizzazione del principio di autoresponsabilità, che trova fondamento nel generale dovere di solidarietà sancito nell'articolo 2 della Costituzione (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI, Ord., 3 aprile 2019, n. 9315).
pag. 5/6 In definitiva, si ribadisce, attese le caratteristiche dei luoghi per cui è causa,
l'attrice aveva modo di prevedere e, dunque, evitare uno stato di pericolo che non rappresenta, per le ragioni innanzi evidenziate, un'insidia giuridicamente rilevante.
Ne consegue, alla luce di tutto quanto illustrato, il rigetto della domanda.
Per quanto concerne le spese di giudizio seguono la soccombenza, incluse quelle di CTU, e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, I Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa Valeria Ferraro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 06/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8159/2018
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.ta in Saviano (NA), al Corso Parte_1
Italia n. 226, presso lo studio dell'Avv. ALFIERI SABATO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, elett.te dom.to in Saviano (NA), in Piazza Enrico De Controparte_1
Nicola presso la Casa Comunale, assistito e difeso dall'Avv. GRANATO
GIANLUCA in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
avente ad OGGETTO: lesione personale sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il onde sentir accertare la responsabilità del Controparte_1
convenuto per le lesioni subite a causa del sinistro verificatosi il giorno
23.11.2017 alle ore 17:00 circa, allorquando l'attrice, percorrendo a piedi la via
Nicola Stigliola, direzione Piazzolla di Nola, rovinava a terra a causa del cedimento dell'asfalto adiacente al terrapieno. Chiedeva, pertanto, condannarsi il al risarcimento di tutti i danni subiti. Controparte_1
Si costitutiva in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
In primo luogo, la scrivente ritiene che la odierna azione debba essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. e non nella diversa disciplina di cui all'art. 2051 c.c., atteso che parte attrice, nell'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio, non fa in alcun modo riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame ed il , sicché la Controparte_1
domanda deve essere necessariamente qualificata come una ordinaria ipotesi di responsabilità aquiliana.
Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione pag. 2/6 della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato su quanto concretamente richiesto dalle stesse all'autorità giudiziaria.
Pertanto, il giudice di merito “da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (cfr. Cass. civile, sezione III, sentenza n. 15904 del
7.07.2009; Cass. civile, sezione III, sentenza n. 13945, del 3.08.2012).
Tanto premesso, quanto ai rapporti tra artt. 2043 e 2051 c.c., è doveroso evidenziare che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051
c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Per quanto concerne le ipotesi nelle quali la domanda, come nel caso di specie, vada correttamente qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il rispetto della regola generale del neminem laedere impone a chi ha la vigilanza sul bene di far sì che lo stesso non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto. Questo del pag. 3/6 trabocchetto costituisce, pertanto, elemento costitutivo fondante la responsabilità in esame, ove per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo.
In limine, si rileva come la predetta nozione di insidia, come osservato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 156/1999, si sia storicamente affermata, nella evoluzione giurisprudenziale, “come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame”.
Ciò posto, comunque, va sempre applicato il generale principio dell'onere probatorio in base al quale spetta all'attore provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda, sicché questi dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della res, che viene di volta in volta in rilievo, e i danni riportati dalle cose, o persone, danneggiate.
Più di preciso, dovendo operare l'art. 2043 c.c., era onere dell'attrice dimostrare:
1) l'esistenza dell'insidia; 2) il nesso causale tra quest'ultima e il danno;
3) la colpa del convenuto. Una volta che ciò fosse stato dimostrato, la convenuta era tenuta a provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclusivamente ad un diverso fattore causale - la condotta imprudente del danneggiato - o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex pluiribus, Cass. n.
11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n.
156 del 1999).
Tanto chiarito in punto di diritto, va rilevato come, nel caso di specie, già dalla documentazione fotografica allegata alla produzione attorea, effigiante il tratto pag. 4/6 stradale ove è avvenuta la caduta, deve evincersi l'insussistenza del requisito della imprevedibilità del pericolo.
Ed, invero, il margine del tratto di strada risultante dai rilievi fotografici non può integrare una situazione di pericolo occulto, considerata la piena evidenza delle condizioni del manto stradale, ciò che vale ad escludere tout court la non visibilità e imprevedibilità, elementi imprescindibili per la qualificazione di insidia o trabocchetto.
Inoltre, l'elemento della imprevedibilità viene del tutto a mancare a seguito delle dichiarazioni rese dal teste escusso (cfr. verbale Testimone_1
udienza 01.10.2020), il quale ha dichiarato che: “Preciso che mia madre si trovava presso i luoghi di causa per fare sport con mio padre, come è sua abitudine, avendo un'attitudine sportiva. […] Preciso che, quando i miei genitori si recano presso i luoghi di causa per fare sport, approfittano dell'occasione per controllare un appezzamento di terreno, di loro proprietà, che si trova nelle vicinanze”, ciò che vale a dimostrare la piena conoscenza, da parte della Pt_1
dei luoghi del sinistro.
Pertanto può affermarsi che l' eventus damni si è dunque verificato per cause non ricollegabili alla manutenzione del tratto stradale in questione, trovando origine esclusivamente nel comportamento dell'infortunata la quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione ed evitare evidenti situazioni di pericolo perfettamente evitabili con una condotta più accorta.
A tal proposito, deve, in particolare, evidenziarsi come il comportamento poco accorto e imprudente del danneggiato possa essere idoneo ad integrare il caso fortuito, escludendo o quantomeno graduando la responsabilità del danneggiante, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1227 c.c., nell'ottica della valorizzazione del principio di autoresponsabilità, che trova fondamento nel generale dovere di solidarietà sancito nell'articolo 2 della Costituzione (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI, Ord., 3 aprile 2019, n. 9315).
pag. 5/6 In definitiva, si ribadisce, attese le caratteristiche dei luoghi per cui è causa,
l'attrice aveva modo di prevedere e, dunque, evitare uno stato di pericolo che non rappresenta, per le ragioni innanzi evidenziate, un'insidia giuridicamente rilevante.
Ne consegue, alla luce di tutto quanto illustrato, il rigetto della domanda.
Per quanto concerne le spese di giudizio seguono la soccombenza, incluse quelle di CTU, e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, I Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa Valeria Ferraro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 6/6