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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza dell' 11.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 711/2025 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(nato a [...] – Sri Lan- Parte_1 ka - il 14.07.1991 e residente a [...]in vico Donnaregina 11/a, c.f.
, rappre-sentato e difeso dall'avv. Michelina La Bella (c.f. C.F._1
) con studio in Napoli al Viale Maria Cristina di Savoia C.F._2
n°18, e domicilio digitale all'indirizzo di pec:
[...]
giusta procura in calce al presente atto Email_1
appellante – CONTRO
Controparte_1
appellata – non costituita
NONCHE' contro
(CF , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Silvana Mariotti ( ), Mauro Elberti e Gianluca Tellone, che lo C.F._3 rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per NO Per_1
Rep. N. 37875/7313 del 22.03.2024, con domicilio eletto presso l'Ufficio
[...]
Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 che dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio E ai seguenti indirizzi PEC: - Email_2
t. Email_4
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 2175/24 pubblicata in data 25.11.2024, pronunciata sul ricorso n. Rg. 511/22, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 27/01/2022 il ricorrente -odierno appellante , premesso di avere lavorato alle dipendenze di Controparte_3
,titolare del negozio denominato "“S.O.S. Smartphone e PC”, in
[...]
Castellammare di Stabia, dal 16/04/2019 al 16/05/2021 tranne i mesi di marzo ed aprile 2020 a causa della pandemia, esercente attività di al dettaglio ed assistenza alle apparecchiature per le comunicazioni e telefonia, con mansioni di elettrotecnico inquadrabile al 3° del CCNL Pubblici Esercizi – Confcommercio, prestando la propria opera tutti i giorni con orari indicati in ricorso, lamentava di non essere mai stato regolarmente assunto e non avere ricevuto la giusta retribuzione.
Chiedeva pertanto - in applicazione del CCNL di categoria- la condanna della convenuta al pagamento della somma risultante dai conteggi allegati al ricorso o comunque alla somma ritenuta conforme a giustizia per differenze retributive, comprese le voci per 13^ mensilità, TFR, ferie, permessi e festività non retribuiti, oltre accessori come per legge, come specificatamente indicato nel prospetto analitico allegato al ricorso;
il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di lite. La convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, deferito ed espletato l'interrogatorio formale della resistente , all'esito, il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata , rigettava il ricorso , nulla statuendo in ordine alle spese stante la contumacia di parte resistente.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 3.4.2025, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva rilevato la carenza di titolarità della posizione soggettiva passiva della
, , individuando quale datore di lavoro del ricorrente il CP_1
, marito della resistente , laddove invece quest'ultima ,in sede Parte_2
d i interrogatorio formale aveva confermato il proprio ruolo di datrice di lavoro ( oltre che titolare formale dell'attività svolta nel negozio), circostanza ulteriormente comprovata dai numerosi messaggi Whatsapp, versati in atti . Ha altresì eccepito la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost. per avere il Tribunale, nella contumacia della resistente rilevato, d'ufficio, la carenza di prova in ordine al soggetto nei cui confronti era stata resa la prestazione di lavoro, escludendo la titolarità del diritto in capo alla resistente, senza aver sollecitato il contraddittorio tra le parti, in violazione dell'art. 101 c.p.c., co.
2. Ha inoltre lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto non provata la continuità del rapporto di lavoro nonché gli orari di lavoro osservati a fronte di un cospicuo numero di messaggi scritti WhatsApp prodotti ( oltre 200, docc.. 6 e 7 ns. prod.) da cui emergeva “l'inserimento stabile del lavoratore nella organizzazione produttiva dell'impresa”, “l'utilizzo di locali mezzi e struttura forniti dal datore di lavoro”, “la continuità della collaborazione”,
“l'obbligo tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative”, “l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze” come anche comprovato dell'istruttoria orale . Chiedeva pertanto all'adita Corte, , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in primo grado dal lavoratore;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva Controparte_1
.
[...]
Si costituiva l' che chiedeva , in caso di accertata e dichiarata esistenza di CP_4 un rapporto di lavoro per il periodo oggetto di causa, nei termini e modalità rivendicati dal ricorrente, di accertare la sussistenza dell'obbligo a regolarizzare la posizione contributiva da parte della convenuta datrice di lavoro e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell' delle somme dovute a titolo di CP_4 contributi previdenziali, e relativi accessori.In ogni caso condannare il datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi calcolati su qualsivoglia CP_4 importo accertato e/o pagato dallo stesso datore di lavoro in favore dell'appellante, anche a seguito di intervenuta transazione, e/o su qualsiasi emolumento erogato in favore dello stesso, con compensazione delle spese.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
DI , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata Riteniamo come sia vigente il principio del libero convincimento del Giudice, il quale può fondare il proprio convincimento su alcune prove escludendone altre e ciò accade quando la prova prescelta venga da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio contrastanti ed a condizione che egli fornisca una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria del convincimento così attinto in modo da consentire il controllo del processo logico in base al quale si è pervenuti alla decisione (ex multis Cass. n. 3553/80; n. 3353/86; n. 736/87; n. 3340/88; n. 6056/90; n. 6426/2001; n. 5231/2001; n. 3327/2002; n. 1885/2002, n. 11933/2003; n. 21412/2006; n. 1634/2007). Nella fattispecie in esame ricorrono i due su indicati elementi costitutivi, in quanto non solo dalla motivazione del Giudice di primo grado si evince una giustificazione adeguata in ordine al convincimento raggiunto ma si comprende chiaramente quale è stato l'elemento di giudizio che ha apprezzato un quadro probatorio già sufficientemente completo, non trascurando l'analisi di alcuno degli elementi di giudizio, quali nella specie le risultanze della prova testimoniale e documentale nonchè lo stesso contenuto delle difese delle parti . Quanto alle risultanze della prova testimoniale, sussistevano chiari e precisi elementi probatori così riassumibili e ben valutati dal Giudice di primo grado. Deve evidenziarsi che il ricorrente in primo grado aveva allegato di aver lavorato dal dal 16.04.2019 al 31.12.2019 dalle 9.00 18,30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, mentre il giovedì il lavoro terminava alle ore 13.30; da gennaio 2020 a febbraio 2021 – esclusi i mesi di marzo fino al 24 aprile 2020- con orario di lavoro dalle ore 09,00 alle 18,00 e dalle 09,00 alle 13,30 il giovedì, e da marzo 2021 sino alla fine del rapporto di lavoro (16.05.2021) per tre giorni, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 09,00 alle 18,00; Orbene il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provate le dedotte modalità di svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze dell'odierna appellata , all'esito di una analitica e convincente disamina dell'istruttoria orale, trascritta in sentenza e non contestata quanto ai contenuti ivi riportati delle dichiarazioni dei testi, di modo che essa può essere esaminata dal collegio. Sono stati escussi due testi per parte ricorrente – Testimone_1
, moglie del ricorrente, e , zio della
[...] Testimone_2 moglie Ora, esclusa sicuramente --e correttamente come ha fatto il primo giudice - una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dai predetti per il fatto di essere legati da un rapporto di parentela con l'odierno appellante , dette deposizione giustamente sono state giudicate dal Tribunale insufficienti ed inidonee a comprovare la domanda. Ed infatti le dichiarazioni rese dalla prima teste Testimone_1
, moglie del ricorrente, non sono frutto di diretta percezione ,avendo
[...] la stessa riferito le circostanze in ordine ai modi e tempi del lavoro per averle apprese dal marito(“tutte queste cose me le ha raccontate mio marito. Io qualche volta sono andata e gli portavo da mangiare. non sono entrata ma ho visto che c'era la moglie qualche volta, ma ho visto più il marito .”), la qual cosa Pt_2 rende la deposizione sostanzialmente nulla.
Ed infatti allorquando il teste fornisce dichiarazioni de relato ex parte actoris, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere;
i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, de relato in genere, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass., sez. II, 05-01-1998, n. 43). Quanto alla deposizione resa dall'altro teste , zio Testimone_2 della moglie , è di chiara evidenza che si tratta di dichiarazioni estremamente lacunose ,affette da evidenti profili di genericità, ed assolutamente inidonee a dimostrare le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dell' odierno appellante in un arco di tempo abbastanza esteso, secondo gli orari e i giorni indicati in ricorso . Ed infatti il teste , ha riferito di aver lavorato a Testimone_2
Napoli come badante a Castellammare di Stabia dal 2019 al 2021 e di essere andato e tornato da Napoli a Castellammare sempre con il ricorrente. Ha dichiarato “ prendevo la metro a Napoli alle 06.30 e al ritorno alle 19.00. Io finivo di lavorare alle 18 e anche;
io aspettavo alla metropolitana e lui Pt_1 Pt_1 arrivava li e tornavamo insieme. La mattina arrivavamo a Castellammare, poi prendevamo il caffè e andava al negozio alle 8. io ho lavorato da un amico di Pt_1
e iniziavo alle 9” . Pt_2
Ha riferito che il lavorava in un negozio di computer televisioni e cellulari, Pt_1 che aggiustava ,dal 2019 fino al 2021. Ha dichiarato inoltre di aver visto il ricorrente al negozio che stava vicino al supermercato presso cui si recava per la spesa e di essere entrato tantissime volte anche solo per salutarlo, di averlo visto lavorare;
di aver visto sempre “ ” nel negozio e di non aver mai visto Pt_2 la moglie.
Ebbene le circostanze riferite dal predetto teste si connotano per la loro estrema genericità :il teste non riferisce precisamente in ordine ai giorni , nè in ordine alle giornate in cui il ricorrente avrebbe lavorato solo per tre giorni a settimana né in ordine al giorno in cui lavorava solo mezza giornata (ossia il giovedì fino alle 13,30, ovvero neppure il giovedì dell'ultimo periodo). A ben vedere dalla deposizione sembrerebbe che il ricorrente lavorasse tutti i giorni dalle ore 9, alle 18.00 per tutto il periodo rivendicato, ma ciò non trova riscontro nelle allegazione di cui al ricorso in cui il ricorrente fa riferimento ad una precisa articolazione della propria prestazione lavorativa : dal 16.4.2019 al 31.12.2019 dalle 9.00 18,30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, mentre il giovedì il lavoro terminava alle ore 13.30; da gennaio 2020 a febbraio 2021 – esclusi i mesi di marzo fino al 24 aprile 2020 -con orario di lavoro dalle ore 09,00 alle 18,00 tranne il giovedì, e da marzo 2021 sino alla fine del rapporto di lavoro (16.05.2021) per tre giorni, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 09,00 alle 18,00 Stando così le cose è evidente che parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che parte ricorrente abbia prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze dell'odierna appellata per tutto il periodo di causa, con le modalità descritte in ricorso, secondo i giorni e l'orario di lavoro ivi indicati . Né tali elementi di prova si rinvengono nella messagistica whatsapp, cui parte appellante, con enfasi, pone richiamo nei motivi di gravame. Ed invero come correttamente accertato dal primo giudice con iter logico ineccepibile ,dalla messaggistica whatsapp si trae sì la conferma del fatto che il ricorrente abbia lavorato nel negozio, nel periodo indicato (16/4/19-16/5/21), e che mansioni del ricorrente erano sostanzialmente quelle di elettrotecnico, tuttavia dalla stessa non emergono elementi sufficienti per ritenere provato che l'appellante abbia svolto il lavoro allegato negli orari e nelle giornate indicate nell'atto introduttivo del giudizio e di cui si è detto e soprattutto che fosse sottoposto al potere direttivo , organizzativo e disciplinare della CP_1
.Anzi, come condivisibilmente affermato dal primo giudice emerge piuttosto un rapporto proprio con “ ” -coniuge della -con il quale Pt_2 CP_1
l'appellante si interfacciava , a cui faceva riferimento quando si assentava, a cui chiedeva i soldi e con il quale ha discusso al momento della fine del rapporto lavorativo. Ne è conferma la stessa messagistica riportata a pag 14 -15 dell'appello che è intercorsa propria con il . ( V. anche doc. 6 Parte_2
,conversazioni whatsapp tra il e il ). Pt_1 Parte_2
Di contro non v'è prova che il ricorrente abbia eseguito costantemente le disposizioni impartitegli di volta in volta dalla : mancano riscontri CP_1 pregnanti dell'esclusività dell'eterodirezione in capo all'asserita datrice di lavoro . Tanto certamente non può desumersi dalle episodiche richieste di informazioni tecniche da parte della cui parte appellante fa riferimento (pag CP_1
14 del gravame, v. anche doc. 7 prod. di parte ); anzi, dalle stesse sembra piuttosto che sia il a dare indicazioni , a far da “guida” alla Pt_1
nell'attivazione di un pc. CP_1
E non v'è dubbio che la prova dell'eterodirezione deve essere particolarmente rigorosa, dal momento che tale aspetto costituisce l'essenza, insieme ad altri aspetti, del rapporto di lavoro subordinato;
appare di tutta evidenza che il profilo inerente il vincolo della subordinazione deve essere valutato con attenzione essendo molto labile il confine tra un rapporto di lavoro qualificabile come subordinato e l'ipotesi della semplice ed autonoma collaborazione priva del requisito della eterodirezione. Ciò anche perché le istruzioni per adempiere l'obbligazione dedotta nel rapporto sono comuni anche a taluni contratti non riconducibili al lavoro dipendente, come quello di appalto (art. 1661, comma 1, art. 1662, comma 2 e 3), quello di mandato (artt. 1711, comma 2, e 1717, comma 3, cod. civ.) etc., mentre la presenza, la collaborazione e il coordinamento non sono prove di subordinazione, se non accompagnati da direttive specifiche. Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui il e la Parte_2
“alternativamente esercitavano il potere direttivo ., organizzativo CP_1
, di controllo e disciplinare sull'appellante ( così pag 19 dell'appello).
Tale prospettazione non è stata per nulla allegata nel ricorso introduttivo, tant'è che il neppure veniva citato nel processo. Parte_2
Alla luce del compendio istruttorio sopra illustrato appare evidente che si è di fronte a degli esiti probatori mancanti ed inadeguati a ritenere assolto il gravoso onere probatorio ricadente sull'istante. Giova ribadire che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata con la conseguenza che, qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto( v., al riguardo, sent. n. 21028/06 cit.), Né vale appellarsi al principio del favor prestatoris dal momento che tale principio non consente di superare preclusioni e decadenze processualmente già verificatesi né tan meno esonera il lavoratore dall'assolvimento del suo onere probatorio .
In definitiva ritiene la Corte che dall'espletata istruttoria sia orale che documentale non siano emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato nel periodo sopra indicato, secondo gli orari e le altre modalità descritte in ricorso;
nulla è emerso nulla sull'emanazione di ordini specifici e di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione dell'odierna appellante da parte della
, nulla sulla soggezione a vincoli disciplinari per l'adempimento CP_1 dell'opera; per il rispetto degli obblighi di giustificazione delle assenze e dei ritardi;
alcuna prova in ordine ai modi e ai tempi di svolgimento della prestazione lavorativa . Ritiene, dunque , il Collegio che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. La sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall' appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Nella contumacia di parte appellata nulla va statuito in ordine alle spese di lite. In ragione della posizione processuale rivestita dall' le spese Controparte_5 vengono compensate nei confronti dello stesso ( come peraltro richiesto dallo stesso ). CP_4
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- nulla per le spese del grado nei confronti di;
Controparte_1
-spese compensate nei confronti dell' . CP_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli in data 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. ssa Rosa B. Cristofano Dott.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza dell' 11.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 711/2025 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(nato a [...] – Sri Lan- Parte_1 ka - il 14.07.1991 e residente a [...]in vico Donnaregina 11/a, c.f.
, rappre-sentato e difeso dall'avv. Michelina La Bella (c.f. C.F._1
) con studio in Napoli al Viale Maria Cristina di Savoia C.F._2
n°18, e domicilio digitale all'indirizzo di pec:
[...]
giusta procura in calce al presente atto Email_1
appellante – CONTRO
Controparte_1
appellata – non costituita
NONCHE' contro
(CF , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Silvana Mariotti ( ), Mauro Elberti e Gianluca Tellone, che lo C.F._3 rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per NO Per_1
Rep. N. 37875/7313 del 22.03.2024, con domicilio eletto presso l'Ufficio
[...]
Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 che dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio E ai seguenti indirizzi PEC: - Email_2
t. Email_4
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 2175/24 pubblicata in data 25.11.2024, pronunciata sul ricorso n. Rg. 511/22, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 27/01/2022 il ricorrente -odierno appellante , premesso di avere lavorato alle dipendenze di Controparte_3
,titolare del negozio denominato "“S.O.S. Smartphone e PC”, in
[...]
Castellammare di Stabia, dal 16/04/2019 al 16/05/2021 tranne i mesi di marzo ed aprile 2020 a causa della pandemia, esercente attività di al dettaglio ed assistenza alle apparecchiature per le comunicazioni e telefonia, con mansioni di elettrotecnico inquadrabile al 3° del CCNL Pubblici Esercizi – Confcommercio, prestando la propria opera tutti i giorni con orari indicati in ricorso, lamentava di non essere mai stato regolarmente assunto e non avere ricevuto la giusta retribuzione.
Chiedeva pertanto - in applicazione del CCNL di categoria- la condanna della convenuta al pagamento della somma risultante dai conteggi allegati al ricorso o comunque alla somma ritenuta conforme a giustizia per differenze retributive, comprese le voci per 13^ mensilità, TFR, ferie, permessi e festività non retribuiti, oltre accessori come per legge, come specificatamente indicato nel prospetto analitico allegato al ricorso;
il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di lite. La convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, deferito ed espletato l'interrogatorio formale della resistente , all'esito, il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata , rigettava il ricorso , nulla statuendo in ordine alle spese stante la contumacia di parte resistente.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 3.4.2025, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva rilevato la carenza di titolarità della posizione soggettiva passiva della
, , individuando quale datore di lavoro del ricorrente il CP_1
, marito della resistente , laddove invece quest'ultima ,in sede Parte_2
d i interrogatorio formale aveva confermato il proprio ruolo di datrice di lavoro ( oltre che titolare formale dell'attività svolta nel negozio), circostanza ulteriormente comprovata dai numerosi messaggi Whatsapp, versati in atti . Ha altresì eccepito la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost. per avere il Tribunale, nella contumacia della resistente rilevato, d'ufficio, la carenza di prova in ordine al soggetto nei cui confronti era stata resa la prestazione di lavoro, escludendo la titolarità del diritto in capo alla resistente, senza aver sollecitato il contraddittorio tra le parti, in violazione dell'art. 101 c.p.c., co.
2. Ha inoltre lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto non provata la continuità del rapporto di lavoro nonché gli orari di lavoro osservati a fronte di un cospicuo numero di messaggi scritti WhatsApp prodotti ( oltre 200, docc.. 6 e 7 ns. prod.) da cui emergeva “l'inserimento stabile del lavoratore nella organizzazione produttiva dell'impresa”, “l'utilizzo di locali mezzi e struttura forniti dal datore di lavoro”, “la continuità della collaborazione”,
“l'obbligo tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative”, “l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze” come anche comprovato dell'istruttoria orale . Chiedeva pertanto all'adita Corte, , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in primo grado dal lavoratore;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva Controparte_1
.
[...]
Si costituiva l' che chiedeva , in caso di accertata e dichiarata esistenza di CP_4 un rapporto di lavoro per il periodo oggetto di causa, nei termini e modalità rivendicati dal ricorrente, di accertare la sussistenza dell'obbligo a regolarizzare la posizione contributiva da parte della convenuta datrice di lavoro e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell' delle somme dovute a titolo di CP_4 contributi previdenziali, e relativi accessori.In ogni caso condannare il datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi calcolati su qualsivoglia CP_4 importo accertato e/o pagato dallo stesso datore di lavoro in favore dell'appellante, anche a seguito di intervenuta transazione, e/o su qualsiasi emolumento erogato in favore dello stesso, con compensazione delle spese.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
DI , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata Riteniamo come sia vigente il principio del libero convincimento del Giudice, il quale può fondare il proprio convincimento su alcune prove escludendone altre e ciò accade quando la prova prescelta venga da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio contrastanti ed a condizione che egli fornisca una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria del convincimento così attinto in modo da consentire il controllo del processo logico in base al quale si è pervenuti alla decisione (ex multis Cass. n. 3553/80; n. 3353/86; n. 736/87; n. 3340/88; n. 6056/90; n. 6426/2001; n. 5231/2001; n. 3327/2002; n. 1885/2002, n. 11933/2003; n. 21412/2006; n. 1634/2007). Nella fattispecie in esame ricorrono i due su indicati elementi costitutivi, in quanto non solo dalla motivazione del Giudice di primo grado si evince una giustificazione adeguata in ordine al convincimento raggiunto ma si comprende chiaramente quale è stato l'elemento di giudizio che ha apprezzato un quadro probatorio già sufficientemente completo, non trascurando l'analisi di alcuno degli elementi di giudizio, quali nella specie le risultanze della prova testimoniale e documentale nonchè lo stesso contenuto delle difese delle parti . Quanto alle risultanze della prova testimoniale, sussistevano chiari e precisi elementi probatori così riassumibili e ben valutati dal Giudice di primo grado. Deve evidenziarsi che il ricorrente in primo grado aveva allegato di aver lavorato dal dal 16.04.2019 al 31.12.2019 dalle 9.00 18,30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, mentre il giovedì il lavoro terminava alle ore 13.30; da gennaio 2020 a febbraio 2021 – esclusi i mesi di marzo fino al 24 aprile 2020- con orario di lavoro dalle ore 09,00 alle 18,00 e dalle 09,00 alle 13,30 il giovedì, e da marzo 2021 sino alla fine del rapporto di lavoro (16.05.2021) per tre giorni, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 09,00 alle 18,00; Orbene il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provate le dedotte modalità di svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze dell'odierna appellata , all'esito di una analitica e convincente disamina dell'istruttoria orale, trascritta in sentenza e non contestata quanto ai contenuti ivi riportati delle dichiarazioni dei testi, di modo che essa può essere esaminata dal collegio. Sono stati escussi due testi per parte ricorrente – Testimone_1
, moglie del ricorrente, e , zio della
[...] Testimone_2 moglie Ora, esclusa sicuramente --e correttamente come ha fatto il primo giudice - una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dai predetti per il fatto di essere legati da un rapporto di parentela con l'odierno appellante , dette deposizione giustamente sono state giudicate dal Tribunale insufficienti ed inidonee a comprovare la domanda. Ed infatti le dichiarazioni rese dalla prima teste Testimone_1
, moglie del ricorrente, non sono frutto di diretta percezione ,avendo
[...] la stessa riferito le circostanze in ordine ai modi e tempi del lavoro per averle apprese dal marito(“tutte queste cose me le ha raccontate mio marito. Io qualche volta sono andata e gli portavo da mangiare. non sono entrata ma ho visto che c'era la moglie qualche volta, ma ho visto più il marito .”), la qual cosa Pt_2 rende la deposizione sostanzialmente nulla.
Ed infatti allorquando il teste fornisce dichiarazioni de relato ex parte actoris, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere;
i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, de relato in genere, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass., sez. II, 05-01-1998, n. 43). Quanto alla deposizione resa dall'altro teste , zio Testimone_2 della moglie , è di chiara evidenza che si tratta di dichiarazioni estremamente lacunose ,affette da evidenti profili di genericità, ed assolutamente inidonee a dimostrare le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dell' odierno appellante in un arco di tempo abbastanza esteso, secondo gli orari e i giorni indicati in ricorso . Ed infatti il teste , ha riferito di aver lavorato a Testimone_2
Napoli come badante a Castellammare di Stabia dal 2019 al 2021 e di essere andato e tornato da Napoli a Castellammare sempre con il ricorrente. Ha dichiarato “ prendevo la metro a Napoli alle 06.30 e al ritorno alle 19.00. Io finivo di lavorare alle 18 e anche;
io aspettavo alla metropolitana e lui Pt_1 Pt_1 arrivava li e tornavamo insieme. La mattina arrivavamo a Castellammare, poi prendevamo il caffè e andava al negozio alle 8. io ho lavorato da un amico di Pt_1
e iniziavo alle 9” . Pt_2
Ha riferito che il lavorava in un negozio di computer televisioni e cellulari, Pt_1 che aggiustava ,dal 2019 fino al 2021. Ha dichiarato inoltre di aver visto il ricorrente al negozio che stava vicino al supermercato presso cui si recava per la spesa e di essere entrato tantissime volte anche solo per salutarlo, di averlo visto lavorare;
di aver visto sempre “ ” nel negozio e di non aver mai visto Pt_2 la moglie.
Ebbene le circostanze riferite dal predetto teste si connotano per la loro estrema genericità :il teste non riferisce precisamente in ordine ai giorni , nè in ordine alle giornate in cui il ricorrente avrebbe lavorato solo per tre giorni a settimana né in ordine al giorno in cui lavorava solo mezza giornata (ossia il giovedì fino alle 13,30, ovvero neppure il giovedì dell'ultimo periodo). A ben vedere dalla deposizione sembrerebbe che il ricorrente lavorasse tutti i giorni dalle ore 9, alle 18.00 per tutto il periodo rivendicato, ma ciò non trova riscontro nelle allegazione di cui al ricorso in cui il ricorrente fa riferimento ad una precisa articolazione della propria prestazione lavorativa : dal 16.4.2019 al 31.12.2019 dalle 9.00 18,30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, mentre il giovedì il lavoro terminava alle ore 13.30; da gennaio 2020 a febbraio 2021 – esclusi i mesi di marzo fino al 24 aprile 2020 -con orario di lavoro dalle ore 09,00 alle 18,00 tranne il giovedì, e da marzo 2021 sino alla fine del rapporto di lavoro (16.05.2021) per tre giorni, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 09,00 alle 18,00 Stando così le cose è evidente che parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che parte ricorrente abbia prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze dell'odierna appellata per tutto il periodo di causa, con le modalità descritte in ricorso, secondo i giorni e l'orario di lavoro ivi indicati . Né tali elementi di prova si rinvengono nella messagistica whatsapp, cui parte appellante, con enfasi, pone richiamo nei motivi di gravame. Ed invero come correttamente accertato dal primo giudice con iter logico ineccepibile ,dalla messaggistica whatsapp si trae sì la conferma del fatto che il ricorrente abbia lavorato nel negozio, nel periodo indicato (16/4/19-16/5/21), e che mansioni del ricorrente erano sostanzialmente quelle di elettrotecnico, tuttavia dalla stessa non emergono elementi sufficienti per ritenere provato che l'appellante abbia svolto il lavoro allegato negli orari e nelle giornate indicate nell'atto introduttivo del giudizio e di cui si è detto e soprattutto che fosse sottoposto al potere direttivo , organizzativo e disciplinare della CP_1
.Anzi, come condivisibilmente affermato dal primo giudice emerge piuttosto un rapporto proprio con “ ” -coniuge della -con il quale Pt_2 CP_1
l'appellante si interfacciava , a cui faceva riferimento quando si assentava, a cui chiedeva i soldi e con il quale ha discusso al momento della fine del rapporto lavorativo. Ne è conferma la stessa messagistica riportata a pag 14 -15 dell'appello che è intercorsa propria con il . ( V. anche doc. 6 Parte_2
,conversazioni whatsapp tra il e il ). Pt_1 Parte_2
Di contro non v'è prova che il ricorrente abbia eseguito costantemente le disposizioni impartitegli di volta in volta dalla : mancano riscontri CP_1 pregnanti dell'esclusività dell'eterodirezione in capo all'asserita datrice di lavoro . Tanto certamente non può desumersi dalle episodiche richieste di informazioni tecniche da parte della cui parte appellante fa riferimento (pag CP_1
14 del gravame, v. anche doc. 7 prod. di parte ); anzi, dalle stesse sembra piuttosto che sia il a dare indicazioni , a far da “guida” alla Pt_1
nell'attivazione di un pc. CP_1
E non v'è dubbio che la prova dell'eterodirezione deve essere particolarmente rigorosa, dal momento che tale aspetto costituisce l'essenza, insieme ad altri aspetti, del rapporto di lavoro subordinato;
appare di tutta evidenza che il profilo inerente il vincolo della subordinazione deve essere valutato con attenzione essendo molto labile il confine tra un rapporto di lavoro qualificabile come subordinato e l'ipotesi della semplice ed autonoma collaborazione priva del requisito della eterodirezione. Ciò anche perché le istruzioni per adempiere l'obbligazione dedotta nel rapporto sono comuni anche a taluni contratti non riconducibili al lavoro dipendente, come quello di appalto (art. 1661, comma 1, art. 1662, comma 2 e 3), quello di mandato (artt. 1711, comma 2, e 1717, comma 3, cod. civ.) etc., mentre la presenza, la collaborazione e il coordinamento non sono prove di subordinazione, se non accompagnati da direttive specifiche. Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui il e la Parte_2
“alternativamente esercitavano il potere direttivo ., organizzativo CP_1
, di controllo e disciplinare sull'appellante ( così pag 19 dell'appello).
Tale prospettazione non è stata per nulla allegata nel ricorso introduttivo, tant'è che il neppure veniva citato nel processo. Parte_2
Alla luce del compendio istruttorio sopra illustrato appare evidente che si è di fronte a degli esiti probatori mancanti ed inadeguati a ritenere assolto il gravoso onere probatorio ricadente sull'istante. Giova ribadire che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata con la conseguenza che, qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto( v., al riguardo, sent. n. 21028/06 cit.), Né vale appellarsi al principio del favor prestatoris dal momento che tale principio non consente di superare preclusioni e decadenze processualmente già verificatesi né tan meno esonera il lavoratore dall'assolvimento del suo onere probatorio .
In definitiva ritiene la Corte che dall'espletata istruttoria sia orale che documentale non siano emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato nel periodo sopra indicato, secondo gli orari e le altre modalità descritte in ricorso;
nulla è emerso nulla sull'emanazione di ordini specifici e di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione dell'odierna appellante da parte della
, nulla sulla soggezione a vincoli disciplinari per l'adempimento CP_1 dell'opera; per il rispetto degli obblighi di giustificazione delle assenze e dei ritardi;
alcuna prova in ordine ai modi e ai tempi di svolgimento della prestazione lavorativa . Ritiene, dunque , il Collegio che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. La sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall' appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Nella contumacia di parte appellata nulla va statuito in ordine alle spese di lite. In ragione della posizione processuale rivestita dall' le spese Controparte_5 vengono compensate nei confronti dello stesso ( come peraltro richiesto dallo stesso ). CP_4
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- nulla per le spese del grado nei confronti di;
Controparte_1
-spese compensate nei confronti dell' . CP_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli in data 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. ssa Rosa B. Cristofano Dott.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.