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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5169 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 18/09/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. 1 ), domiciliato in Roma, Via del Parte_1
Casale Strozzi 31, presso lo studio degli Avv.ti CRESCENZI VALERIO C.F. 2 ) e PALAMENGHI VITTORIO ( C.F. 3 che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente;
APPELLANTE
E
P.IVA_1 ) in persona del Sindaco pro tempore, CP_1
domiciliata in VIA TEMPIO DI GIOVE 21 00100 ROMA presso l'Avvocatura dall'Avv. RASPINI MASSIMO Capitolina, rappresentata e difesa
C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14920/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 12.10.2022.
Conclusioni dell'appellante: "affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ad integrale riforma della sentenza impugnata, voglia, - In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, -e 283 c.pc. Nel merito, dichiarare nulla/inefficace/Annullare/Disapplicare, anche parzialmente (con contestuale riduzione degli importi richiesti) la determinazione n. 13104/2020/8/1/1 del dirigenziale d'ingiunzione emessa da CP_1
23.05.2020 - prot. N. 271133 - del 23/05/2020 ed ogni altro atto/provvedimento che risulti ad essa connesso e/o funzionale, con ogni conseguente statuizione. In via
-
subordinata, in caso di rigetto del presente appello, disporre il pagamento della sanzione nella misura ridotta;
- In ogni caso, con il favore di spese ed onorari di lite." Conclusioni di CP_1 "Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento delle sopra esposte difese, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di sospensione o comunque previo suo rigetto per mancanza dei presupposti, rigettare integralmente l'impugnazione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza nr. 14920/2022, resa dal Tribunale Ordinario di Roma e, dunque, la legittimità della Determina
Dirigenziale Ingiuntiva nr. 13104/2020/8/1/1 del 23.05.2020. Con vittoria di spese, onorari di giudizio e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80% (art. 1, comma 208, legge 266/2005)."
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
Parte_1 ha proposto opposizione allaCon ricorso ex art 22 l. 689/81
determinazione dirigenziale n 13104/2020/8/1/1 del 23 maggio 2020 con la quale [...]
CP_1 ha ingiunto all'istante il pagamento di euro 26.028,49 in favore della CP_2
[...] a fronte della violazione ex art 15 della legge Regione Lazio n 12/99. L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n. 73100029191 del 21
CP_1 eluglio 2015 redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di precisamente l' in cui veniva contestato al ricorrente la Controparte_3
violazione di cui all'art. 15 della L.R. Lazio n.12/1999, per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Roma, via Monte Severo 12 sc O int 13. A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione, la specialità della norma penale evidenziando nel merito l'efficacia estintiva della regolarizzazione ai sensi della legge regionale n 1/2020. Costituitasi CP_1 ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda.>>. All'esito del giudizio il tribunale ha ridotto al minimo edittale la sanzione e compensato le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. ha ritenuto assolto l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 18 1. 689/81 giacché la condotta descritta nel verbale di accertamento, richiamato nella determina impugnata,
è pacificamente riferibile alla normativa richiamata che si assume violata;
2. ha ritenuto non sussistere, nel caso di specie, il concorso apparente tra norme poiché la norma penale (art. 633 c.p.) e l'art. 15 Legge Regionale del CP_2 n. 12/1999 sono poste a tutela di beni giuridici e interessi pubblici differenti;
3. nel merito, ha ritenuto sussistere l'illecito amministrativo in quanto il ricorrente non avrebbe dato neppure astrattamente prova di possedere i requisiti necessari per occupare l'alloggio tali da legittimare la regolare permanenza nell'immobile. Ha inoltre osservato che la presentazione dell'istanza di regolarizzazione non esclude l'illecito commesso anteriormente (21.07.2015) né incide sulla relativa sanzione;
4. ha ritenuto vigente, nonostante la pendenza della procedura di regolarizzazione e indipendentemente dall'esito della stessa, la sanzione di cui al co. 2 della l. 12/1999 per l'illecito commesso in precedenza. Tuttavia, in applicazione dell'art. 111. 689/81, e tenuto conto dei fatti rappresentati dal ricorrente, ha reputato congrua la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Ha proposto appello Parte_1 al quale resiste CP_1
All'udienza del giorno 18/09/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello principale contiene tre motivi:
I) con il primo motivo si sostiene che la sentenza è viziata sotto quattro profili. In primis, si sostiene che il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle deduzioni formulate dal ricorrente in ordine all'ingiusta duplicazione delle sanzioni amministrative a carico del Sig. Pt_1 (derivante dall'applicazione tanto della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione quanto di quella discendente dall'adesione alla procedura di regolarizzazione dell'occupazione). Sul punto, l'appellante lamenta che il giudice si è limitato a pronunciarsi circa l'assenza, nel caso di specie, di ne bis in idem tra reato e procedimento amministrativo, mai articolato nel ricorso introduttivo e trattata esclusivamente dalla resistente nella memoria difensiva. Similmente, il tribunale non avrebbe risposto a quanto articolato dal ricorrente circa l'esistenza di vizi motivazionali nell'atto impugnato (nello specifico, l'assenza di riscontro dell'amministrazione agli scritti difensivi presentati, l'incomprensibilità della somma indicata nell'ordinanza- ingiunzione e la contraddittorietà dell'atto nella parte in cui viene applicata una maggiorazione del 20% "per mancata presentazione di scritti difensivi") limitandosi ad affermare la liceità della motivazione per relationem. Sotto altro aspetto, l'appellante sostiene che la sentenza sarebbe altresì carente di motivazione circa l'affermata impossibilità di ritenere estinta la sanzione comminata a fronte della regolarizzazione dell'occupazione. Da ultimo, si sostiene che la sentenza pecca per eccesso laddove, pronunciandosi ultra petita, il giudice riduce al minimo edittale la sanzione comminata.
Nello specifico, l'appellante sostiene che la sanzione inizialmente comminata era già inferiore al minimo edittale e, pertanto, il tribunale, nell'intento di alleggerire la posizione del Sig. Pt 1 avrebbe in realtà aggravato la sanzione inflitta (portandola da 26.000 euro a 40.000 euro);
II) con il secondo motivo si sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui non riconosce l'estinzione della sanzione per intervenuta regolarizzazione ex L.R. Lazio n.
1/2020, qualificando la procedura sanzionatoria come “autonoma” rispetto alla regolarizzazione operata in base alla normativa regionale. Sul punto, l'appellante afferma che le due procedure, sanzionatoria e di regolarizzazione, non sono autonome e che, pertanto, l'avvenuta regolarizzazione deve necessariamente comportare effetti estintivi per tutte le conseguenze dell'illecito ab origine, o provocare, quantomeno, una rideterminazione delle sanzioni nella misura indicata dalla stessa sanatoria;
III) con il terzo motivo si sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice omette di pronunciarsi sui vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione articolati dal ricorrente (ovvero il mancato riscontro, nell'atto impugnato, agli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 L. 689/81 nonché la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur dando atto a pag. 1 della presentazione da parte del
Sig. Pt 1 i scritti difensivi, nel prosieguo finisce con il determinare l'ammontare della sanzione applicando l'art. 18 lett. b), il quale prevede un incremento della sanzione inflitta in caso di mancata presentazione degli scritti difensivi). L'appello risulta infondato.
Sulla dedotta duplicazione delle sanzioni.
Premesso che il provvedimento sanzionatorio si basa sul verbale di accertamento del luglio 2015 ed è quindi riferibile a condotte consumate entro quella data, non hanno ragione di porsi le perplessità dell'appellante dal momento che la disciplina regionale della regolarizzazione alla quale egli fa riferimento si occupa del quinquennio antecedente alla presentazione della relativa domanda, nella fattispecie avvenuta il 1° settembre 2020.
Nessuna duplicazione di sanzioni, pertanto, è astrattamente ipotizzabile.
Sulla portata estintiva della regolarizzazione.
Per le medesime ragioni l'ipotizzata efficacia estintiva della regolarizzazione non potrebbe coprire illeciti risalenti ad oltre un quinquennio prima della domanda.
Sulla maggiorazione per la "mancata" presentazione degli scritti difensivi e sull'entità della sanzione
L'appellante non ha colto che l'autorità amministrativa ha applicato la maggiorazione (del 20%) perché lo scritto difensivo, pur presentato, "non ha sufficiente valore giuridico utile a destituire di validità l'atto di accertamento" (notazione espressamente richiamata nel provvedimento sanzionatorio per giustificare la maggiorazione).
Come dedotto dall'appellata "Sono mancati del tutto scritti difensivi riguardanti la contestazione dell'accertamento dell'occupazione abusiva.".
Di qui la maggiorazione della sanzione, che l'opponente non aveva contestato nel merito, vale a dire sconfessando il giudizio di inutilità dello scritto difensivo ai fini della violazione che gli venne contestata.
Tuttavia, il tribunale aveva ritenuto "Ciò posto in applicazione dell'art 11 legge
689/81 tenuto conto dei fatti rappresentati da parte ricorrente si ritiene congrua la riduzione della sanzione al minimo edittale." e quindi disposto "Riduce al minimo edittale la sanzione di cui alla determinazione dirigenziale n n 13104/2020/8/1/1 del 23 maggio 2020 con la quale CP_1 ha ingiunto all'istante il pagamento di euro 26.028,49". Deve quindi ritenersi - a pena di privarlo di significato - che tale dispositivo abbia inciso esclusivamente sulla maggiorazione del 20% da momento che la sanzione era stata irrogata in via amministrativa nel minimo edittale, col solo aumento per l'omessa presentazione di scritti difensivi.
Ne dà conto la stessa appellata alla pagina 5 del suo atto di costituzione laddove precisa "Ciò va letto in combinato disposto con l'art. 16 co. 1 della legge n. 689 del 1981:
"È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".
Pertanto, in considerazione del fatto che il doppio del minimo edittale sarebbe stato pari a 90 mila euro, è stata applica la sanzione ridotta (come espressamente riportato sul verbale) pari alla terza parte del massimo previsto (65 mila euro) corrispondente ad euro
21.666,66. Quest'ultima somma è stata, infine, aumentata del 20% dalla D.D. impugnata, come viene esplicitato nella medesima, ex art. 14 co. 2 lett. b) del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689" (approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020).".
Va pertanto solo precisato che per effetto della pronuncia impugnata la sanzione era stata ridotta al minimo editale di euro 21.666,66.
Le spese del grado vanno compensate per via della non immediata comprensibilità del significato del dispositivo sopra analizzato ed anche alla scarsa chiarezza del provvedimento sanzionatorio circa la maggiorazione operata.
Sussistono i presupposti per il recupero del CU.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
respinge l'appello, nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese;
- si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (applicabile per i processi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore - 1 gennaio 2013 - della legge 24 dicembre
2012, n. 228: v. art. 1, comma 18, della legge n. 228 citata).
Così deciso in Roma il giorno 18/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 18/09/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. 1 ), domiciliato in Roma, Via del Parte_1
Casale Strozzi 31, presso lo studio degli Avv.ti CRESCENZI VALERIO C.F. 2 ) e PALAMENGHI VITTORIO ( C.F. 3 che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente;
APPELLANTE
E
P.IVA_1 ) in persona del Sindaco pro tempore, CP_1
domiciliata in VIA TEMPIO DI GIOVE 21 00100 ROMA presso l'Avvocatura dall'Avv. RASPINI MASSIMO Capitolina, rappresentata e difesa
C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14920/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 12.10.2022.
Conclusioni dell'appellante: "affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ad integrale riforma della sentenza impugnata, voglia, - In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, -e 283 c.pc. Nel merito, dichiarare nulla/inefficace/Annullare/Disapplicare, anche parzialmente (con contestuale riduzione degli importi richiesti) la determinazione n. 13104/2020/8/1/1 del dirigenziale d'ingiunzione emessa da CP_1
23.05.2020 - prot. N. 271133 - del 23/05/2020 ed ogni altro atto/provvedimento che risulti ad essa connesso e/o funzionale, con ogni conseguente statuizione. In via
-
subordinata, in caso di rigetto del presente appello, disporre il pagamento della sanzione nella misura ridotta;
- In ogni caso, con il favore di spese ed onorari di lite." Conclusioni di CP_1 "Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento delle sopra esposte difese, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di sospensione o comunque previo suo rigetto per mancanza dei presupposti, rigettare integralmente l'impugnazione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza nr. 14920/2022, resa dal Tribunale Ordinario di Roma e, dunque, la legittimità della Determina
Dirigenziale Ingiuntiva nr. 13104/2020/8/1/1 del 23.05.2020. Con vittoria di spese, onorari di giudizio e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80% (art. 1, comma 208, legge 266/2005)."
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
Parte_1 ha proposto opposizione allaCon ricorso ex art 22 l. 689/81
determinazione dirigenziale n 13104/2020/8/1/1 del 23 maggio 2020 con la quale [...]
CP_1 ha ingiunto all'istante il pagamento di euro 26.028,49 in favore della CP_2
[...] a fronte della violazione ex art 15 della legge Regione Lazio n 12/99. L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n. 73100029191 del 21
CP_1 eluglio 2015 redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di precisamente l' in cui veniva contestato al ricorrente la Controparte_3
violazione di cui all'art. 15 della L.R. Lazio n.12/1999, per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Roma, via Monte Severo 12 sc O int 13. A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione, la specialità della norma penale evidenziando nel merito l'efficacia estintiva della regolarizzazione ai sensi della legge regionale n 1/2020. Costituitasi CP_1 ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda.>>. All'esito del giudizio il tribunale ha ridotto al minimo edittale la sanzione e compensato le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. ha ritenuto assolto l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 18 1. 689/81 giacché la condotta descritta nel verbale di accertamento, richiamato nella determina impugnata,
è pacificamente riferibile alla normativa richiamata che si assume violata;
2. ha ritenuto non sussistere, nel caso di specie, il concorso apparente tra norme poiché la norma penale (art. 633 c.p.) e l'art. 15 Legge Regionale del CP_2 n. 12/1999 sono poste a tutela di beni giuridici e interessi pubblici differenti;
3. nel merito, ha ritenuto sussistere l'illecito amministrativo in quanto il ricorrente non avrebbe dato neppure astrattamente prova di possedere i requisiti necessari per occupare l'alloggio tali da legittimare la regolare permanenza nell'immobile. Ha inoltre osservato che la presentazione dell'istanza di regolarizzazione non esclude l'illecito commesso anteriormente (21.07.2015) né incide sulla relativa sanzione;
4. ha ritenuto vigente, nonostante la pendenza della procedura di regolarizzazione e indipendentemente dall'esito della stessa, la sanzione di cui al co. 2 della l. 12/1999 per l'illecito commesso in precedenza. Tuttavia, in applicazione dell'art. 111. 689/81, e tenuto conto dei fatti rappresentati dal ricorrente, ha reputato congrua la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Ha proposto appello Parte_1 al quale resiste CP_1
All'udienza del giorno 18/09/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello principale contiene tre motivi:
I) con il primo motivo si sostiene che la sentenza è viziata sotto quattro profili. In primis, si sostiene che il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle deduzioni formulate dal ricorrente in ordine all'ingiusta duplicazione delle sanzioni amministrative a carico del Sig. Pt_1 (derivante dall'applicazione tanto della sanzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione quanto di quella discendente dall'adesione alla procedura di regolarizzazione dell'occupazione). Sul punto, l'appellante lamenta che il giudice si è limitato a pronunciarsi circa l'assenza, nel caso di specie, di ne bis in idem tra reato e procedimento amministrativo, mai articolato nel ricorso introduttivo e trattata esclusivamente dalla resistente nella memoria difensiva. Similmente, il tribunale non avrebbe risposto a quanto articolato dal ricorrente circa l'esistenza di vizi motivazionali nell'atto impugnato (nello specifico, l'assenza di riscontro dell'amministrazione agli scritti difensivi presentati, l'incomprensibilità della somma indicata nell'ordinanza- ingiunzione e la contraddittorietà dell'atto nella parte in cui viene applicata una maggiorazione del 20% "per mancata presentazione di scritti difensivi") limitandosi ad affermare la liceità della motivazione per relationem. Sotto altro aspetto, l'appellante sostiene che la sentenza sarebbe altresì carente di motivazione circa l'affermata impossibilità di ritenere estinta la sanzione comminata a fronte della regolarizzazione dell'occupazione. Da ultimo, si sostiene che la sentenza pecca per eccesso laddove, pronunciandosi ultra petita, il giudice riduce al minimo edittale la sanzione comminata.
Nello specifico, l'appellante sostiene che la sanzione inizialmente comminata era già inferiore al minimo edittale e, pertanto, il tribunale, nell'intento di alleggerire la posizione del Sig. Pt 1 avrebbe in realtà aggravato la sanzione inflitta (portandola da 26.000 euro a 40.000 euro);
II) con il secondo motivo si sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui non riconosce l'estinzione della sanzione per intervenuta regolarizzazione ex L.R. Lazio n.
1/2020, qualificando la procedura sanzionatoria come “autonoma” rispetto alla regolarizzazione operata in base alla normativa regionale. Sul punto, l'appellante afferma che le due procedure, sanzionatoria e di regolarizzazione, non sono autonome e che, pertanto, l'avvenuta regolarizzazione deve necessariamente comportare effetti estintivi per tutte le conseguenze dell'illecito ab origine, o provocare, quantomeno, una rideterminazione delle sanzioni nella misura indicata dalla stessa sanatoria;
III) con il terzo motivo si sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice omette di pronunciarsi sui vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione articolati dal ricorrente (ovvero il mancato riscontro, nell'atto impugnato, agli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 L. 689/81 nonché la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur dando atto a pag. 1 della presentazione da parte del
Sig. Pt 1 i scritti difensivi, nel prosieguo finisce con il determinare l'ammontare della sanzione applicando l'art. 18 lett. b), il quale prevede un incremento della sanzione inflitta in caso di mancata presentazione degli scritti difensivi). L'appello risulta infondato.
Sulla dedotta duplicazione delle sanzioni.
Premesso che il provvedimento sanzionatorio si basa sul verbale di accertamento del luglio 2015 ed è quindi riferibile a condotte consumate entro quella data, non hanno ragione di porsi le perplessità dell'appellante dal momento che la disciplina regionale della regolarizzazione alla quale egli fa riferimento si occupa del quinquennio antecedente alla presentazione della relativa domanda, nella fattispecie avvenuta il 1° settembre 2020.
Nessuna duplicazione di sanzioni, pertanto, è astrattamente ipotizzabile.
Sulla portata estintiva della regolarizzazione.
Per le medesime ragioni l'ipotizzata efficacia estintiva della regolarizzazione non potrebbe coprire illeciti risalenti ad oltre un quinquennio prima della domanda.
Sulla maggiorazione per la "mancata" presentazione degli scritti difensivi e sull'entità della sanzione
L'appellante non ha colto che l'autorità amministrativa ha applicato la maggiorazione (del 20%) perché lo scritto difensivo, pur presentato, "non ha sufficiente valore giuridico utile a destituire di validità l'atto di accertamento" (notazione espressamente richiamata nel provvedimento sanzionatorio per giustificare la maggiorazione).
Come dedotto dall'appellata "Sono mancati del tutto scritti difensivi riguardanti la contestazione dell'accertamento dell'occupazione abusiva.".
Di qui la maggiorazione della sanzione, che l'opponente non aveva contestato nel merito, vale a dire sconfessando il giudizio di inutilità dello scritto difensivo ai fini della violazione che gli venne contestata.
Tuttavia, il tribunale aveva ritenuto "Ciò posto in applicazione dell'art 11 legge
689/81 tenuto conto dei fatti rappresentati da parte ricorrente si ritiene congrua la riduzione della sanzione al minimo edittale." e quindi disposto "Riduce al minimo edittale la sanzione di cui alla determinazione dirigenziale n n 13104/2020/8/1/1 del 23 maggio 2020 con la quale CP_1 ha ingiunto all'istante il pagamento di euro 26.028,49". Deve quindi ritenersi - a pena di privarlo di significato - che tale dispositivo abbia inciso esclusivamente sulla maggiorazione del 20% da momento che la sanzione era stata irrogata in via amministrativa nel minimo edittale, col solo aumento per l'omessa presentazione di scritti difensivi.
Ne dà conto la stessa appellata alla pagina 5 del suo atto di costituzione laddove precisa "Ciò va letto in combinato disposto con l'art. 16 co. 1 della legge n. 689 del 1981:
"È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".
Pertanto, in considerazione del fatto che il doppio del minimo edittale sarebbe stato pari a 90 mila euro, è stata applica la sanzione ridotta (come espressamente riportato sul verbale) pari alla terza parte del massimo previsto (65 mila euro) corrispondente ad euro
21.666,66. Quest'ultima somma è stata, infine, aumentata del 20% dalla D.D. impugnata, come viene esplicitato nella medesima, ex art. 14 co. 2 lett. b) del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689" (approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020).".
Va pertanto solo precisato che per effetto della pronuncia impugnata la sanzione era stata ridotta al minimo editale di euro 21.666,66.
Le spese del grado vanno compensate per via della non immediata comprensibilità del significato del dispositivo sopra analizzato ed anche alla scarsa chiarezza del provvedimento sanzionatorio circa la maggiorazione operata.
Sussistono i presupposti per il recupero del CU.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
respinge l'appello, nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese;
- si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (applicabile per i processi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore - 1 gennaio 2013 - della legge 24 dicembre
2012, n. 228: v. art. 1, comma 18, della legge n. 228 citata).
Così deciso in Roma il giorno 18/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino