Decreto cautelare 16 febbraio 2021
Decreto cautelare 16 febbraio 2021
Decreto presidenziale 23 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2021
Sentenza 12 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/10/2021, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2021
N. 01209/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato Popolare "Lasciateci Respirare Onlus" Monselice, ON OI, SC OI, MA SS, FR OI, AM SS, rappresentati e difesi dagli avvocati SC Maracino, Eva Vigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Padova, rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, Avepa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Botteon, Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lozzo Atestino (Pd), Arpav, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Padova – Min. Interno, non costituiti in giudizio;
Azienda Ulss n. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola Fattorie SE di IM SE e C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento n. 275/VIA/2020 adottato dalla Provincia di Padova in data 25-11-2020, a firma del dirigente dell'Area del Territorio – Servizio Ambiente, con cui veniva espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con condizioni, sul progetto presentato dalla Società Agricola Fattorie SE di IM SE e C. S.S., denominato “Fattorie SE Ampliamento allevamento galline ovaiole”, in Comune di Lozzo Atestino, e dei relativi allegati;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comitato Popolare "Lasciateci Respirare Onlus" Monselice il 21/4/2021:
per l’annullamento
della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, espressa nella seduta dell'11-11-2020, di cui al verbale protocollo provinciale n. 65611 del 25-11-2020, conosciuta il 22-12-2020, (conoscenza intervenuta tramite accesso agli atti prot. 71418/2020 del 22-12-2020), in cui venivano acquisiti il “parere preventivo favorevole” con condizioni del Comune di Lozzo Atestino prot. n. 8020 del 26-09-2019, acquisito agli atti con prot. n. 1321 del 10-01-2020 e con D.C.C. n. 18 del 22-07-2020 acquisita agli atti con prot. n. 48762 del 09-09-2020, il parere igienico sanitario preventivo favorevole con condizioni della ULSS 6 Euganea espresso in data 09-09-2019 prot. n. 1399-9-38-19, acquisito agli atti con prot. n. 1321 del 10-01-2020, confermato durante la prima seduta del 21-09-2020, l'approvazione del piano aziendale di AVEPA, n. fasc. 2019-232, acquisito al prot. prov. n. 1333 del 10-01-2020, il parere positivo con prescrizione sull'invarianza idraulica del Consorzio Adige Euganeo prot. n. 7131 del 18-06-2019 acquisito con prot. prov. n. 1321del 10-01-2020, il provvedimento di conformità positivo condizionato del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Padova prot n. 13361 del 23-08-2019 acquisito con prot. prov. n. 1321 del 10-01-2020, con cui veniva espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con condizioni (VIA) sul progetto presentato dalla Società Agricola Fattorie SE di IM SE e C. S.S., denominato “Fattorie SE Ampliamento allevamento galline ovaiole”, in Comune di Lozzo Atestino, e con cui veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al progetto menzionato, e in cui il Comune di Lozzo Atestino si impegnava al rilascio del permesso di costruire entro il 31-11-2020, e con cui veniva rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico per il progetto menzionato;
dei verbali e gli allegati delle altre sedute della Conferenza di Servizi decisoria menzionata;
del Permesso di Costruire n. 96/16 rilasciato dal Comune di Lozzo Atestino, alla menzionata Società Agricola Fattorie SE di IM SE e C. Sdel Comune per i giorni consecutivi dal 30-11-2020 al 15-12-2020;
del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Tecnico VIA espresso nella seduta del 16-10-2020 prot. n. 58366 del 23-10-2020 (rettificato con prot. n. 64354 del 19/11/2020), e i relativi allegati;
della relazione istruttoria del Comitato Tecnico VIA prot. n. 57192 del 19-10-2020, presentata alla riunione del 16-10-2020, e i relativi allegati;
del menzionato parere preventivo favorevole del Comune di Lozzo Atestino;
del menzionato parere igienico sanitario della ULSS 6 Euganea;
della menzionata approvazione del piano aziendale di AVEPA;
del menzionato parere positivo del Consorzio Adige Euganeo;
del menzionato provvedimento di conformità positivo condizionato del Comando Provinciale di Padova dei Vigili del Fuoco;
di tutti gli atti endoprocedimentali relativi al rilascio della VIA, dell'AIA e del PAU menzionati, anche non conosciuti;
dell'AIA n. 445/IPPC/2020, allegata al PAU n. 278/PAU/2020 del 17-12-2020, conosciuta il 22-02-2021, e i relativi allegati;
del Provvedimento Autorizzatorio Unico n. 278/PAU/2020 del 17-12-2020, conosciuto il 22-02-2021 (e, solo nei suoi estremi, il 12-02-2021), relativo al menzionato progetto, ricomprensivo della VIA n. 275/VIA/2020 del 25-11-2020, dell'AIA e di tutti gli atti supra menzionati, e i relativi allegati;
di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Padova, della Regione Veneto, della Società Agricola Fattorie SE di IM SE e C. S.S. e dell’Azienda Ulss n. 6 Euganea e di Avepa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Comitato Lasciateci Respirare di Monselice e alcuni cittadini, in proprio e in qualità di soci e/o legali rappresentati delle rispettive aziende agricole, hanno impugnato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (VIA), l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e il provvedimento autorizzatorio unico (PAU) relativi al progetto presentato dalla società agricola controinteressata, Fattorie SE, per l’ampliamento della propria attività di allevamento intensivo di galline ovaiole nel Comune di Lozzo Atestino, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Con successivi motivi aggiunti il Comitato Lasciateci Respirare e i sig.ri OI ON e SC, SS MA OI FR e SO AM hanno formulato nuove doglianze avverso gli atti già gravati col ricorso introduttivo nonché impugnato atti connessi.
Si sono costituiti in giudizio gli enti pubblici resistenti e la ditta controinteressata, svolgendo articolate difese e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza delle impugnative avversarie.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276 secondo comma, c.p.c., occorre previamente scrutinare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso collettivo formulata dalla ASL e dalla ditta controinteressata.
L’eccezione è fondata e merita accoglimento.
Nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è ammessa soltanto allorchè i ricorrenti facciano valere identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.
Tali requisiti non sono riscontrabili nel presente giudizio.
Il Comitato, infatti, agisce a tutela dell’interesse diffuso e superindividuale alla tutela della qualità dell’aria, lamentando l’eccessivo impatto odorigeno che subirebbe la comunità locale per effetto dell’ampliamento dell’attività della controinteressata.
I singoli ricorrenti, sig.ri OI ON e SC, SS MA OI FR e SO AM agiscono invece in qualità di titolari o soci di aziende agricole concorrenti e proprietari ed affittuari di terreni agricoli, facendo valere il loro interesse individuale a non subire il danno patrimoniale che l’ampliamento sub iudice arrecherebbe alle proprie coltivazioni ed al valore economico delle proprie aziende agricole o dei propri terreni(pag 8 ric).
Le posizioni sostanziali fatte valere dai ricorrenti sono dunque disomogenee, considerato che il Comitato agisce per finalità di tutela dell’ambiente, mentre i privati cittadini e le aziende agricole concorrenti fanno essenzialmente valere un interesse di tipo patrimoniale (in particolare le aziende agricole concorrenti agiscono a tutela dell’interesse personale-patrimoniale a conservare la propria posizione sul mercato e a non subire ulteriore concorrenza da parte della controinteressata).
La disomogeneità degli interessi fatti valere dai ricorrenti - che, a seconda dei casi, agiscono a tutela dell’ambiente, della proprietà o dell’impresa - si riflette anche sul versante processuale, imponendo al Collegio di svolgere accertamenti differenziati in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione in capo ai singoli ricorrenti, con la possibilità di esiti diversificati della lite in relazione ai diversi istanti.
Ad es. al fine di riscontrare la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere avverso le autorizzazioni ambientali rilasciate alla controinteressata per alcuni dei ricorrenti potrebbe essere ritenuto sufficiente il requisito della vicinitas all’area dell’intervento, mentre per altri - come ad es. per il ricorrente AM LL, che risulta risiedere in altra città (Este) - occorrerebbe interrogarsi sulla sussistenza della legittimazione e dell’interesse al ricorso; per altri ancora potrebbe sorgere la necessità di verificare la sussistenza di specifici pregiudizi derivanti dall'ampliamento dell’attività della controinteressata. Tutte circostanze che, però, rischiano di arrecare un grave nocumento alla funzionalità del processo e finiscono, a ben vedere, per vanificare e tradire la ratio di semplificazione sottesa al ricorso collettivo.
Le posizioni soggettive azionate dai ricorrenti, oltre che disomogenee sotto il profilo sostanziale e processuale, presentano anche profili di contraddittorietà e potenziale confliggenza in quanto anche le aziende agricole ricorrenti, al pari della controinteressata, sono dedite all’allevamento e hanno concorso a generare sul territorio gli impatti odorigeni che il Comitato mira a contrastare, come accertato dall’Aulss resistente.
Che le posizioni soggettive azionate presentino aspetti di contraddittorietà e potenziale confliggenza è circostanza desumibile dalle stesse difese svolte dai ricorrenti, i quali, a pag. 8 del ricorso, affermano che “nel Comune menzionato e nei paesi limitrofi sono già presenti decine di allevamenti intesivi di varie dimension[i] che ospitano centinaia di migliaia di capi...” e che tale situazione va a ledere “gli interessi diffusi (in primis ambientali) della comunità locale...” dei quali si dichiara portatore il Comitato ricorrente; dall’altro lato gli stessi ricorrenti dichiarano espressamente (sempre a pag. 8 del ricorso) e documentano (cfr. docc. 12, 13, 14 e 17 ricorrenti) che alcuni di loro agiscono in qualità di titolari e soci della “Società agricola OI ON e SC” e della “Società agricola OI FR e SS MA”, ossia di allevamenti che annoverano “... migliaia di capi” (cfr. pag. 4 memoria conclusionale ricorrenti).
Sussiste, dunque, contraddittorietà e potenziale conflitto tra l’interesse diffuso dichiarato e fatto valere dal Comitato ricorrente – volto a contrastare l’asserito danno ambientale provocato dagli allevamenti presenti nel territorio – e la posizione delle aziende agricole parimenti ricorrenti che – per loro stessa ammissione e come da loro stessi documentato in atti – hanno concorso a generare sul territorio gli impatti odorigeni che il Comitato mira oggi a contrastare.
Dell’assenza dei requisiti che consentono il cumulo soggettivo sono in qualche modo consapevoli gli stessi ricorrenti, al punto che, nella camera di consiglio del 25.2.2021, il loro difensore, a fronte dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso collettivo ex adverso proposta, dichiarava “la rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti in qualità di soci e/o legali rappresentanti delle aziende agricole, mentre permane la volontà di proseguire il ricorso come ricorrenti in proprio” (v. verbale di udienza). Ciò al fine di conservare il ricorso collettivo in capo al “Comitato popolare Lasciateci Respirare” e ai ricorrenti solamente in proprio e non già più nella loro qualità di soci e/o di legali rappresentanti delle aziende agricole concorrenti sul territorio.
La (irrituale) rinunzia parziale al ricorso formulata dal patrocinio dei ricorrenti nella camera di consiglio del 25.2.2021 non è, tuttavia, idonea a sanare il vizio genetico qui riscontrato.
Se infatti è pacifico che, anche per il ricorso collettivo, è ammessa la rinuncia all’impugnazione da parte di alcuni dei ricorrenti (TAR Veneto, III, 20.11.2020 n. 1101; Cons. Stato, IV, 28.1.2011 n. 678), occorre tuttavia precisare che l’esercizio di tale facoltà è possibile soltanto a condizione che il ricorso introduttivo risulti ab origine ammissibile, e non anche nel caso in cui – come nella fattispecie scrutinata – l’atto introduttivo del giudizio sia affetto dal vizio genetico consistente nella diversità delle posizioni sostanziali e processuali dei singoli ricorrenti, che non può essere in alcun modo sanato a posteriori attraverso la rinunzia al giudizio da parte di alcuni ricorrenti, come peraltro precisato dalla giurisprudenza (“il ricorso collettivo proposto da una pluralità di soggetti contro più atti amministrativi di esclusione è da ritenersi inammissibile se non rappresenta carattere di identità delle situazioni sostanziali e processuali in esso espresse, non potendosi ammettere sanatoria neanche con la rinuncia da parte di taluno di questi”; TAR Calabria, II, 21.2.2018 n. 512).
Si evidenzia infine che l’assenza dei requisiti per la proposizione del presente ricorso collettivo non potrebbe nemmeno ritenersi sanata dal fatto che soltanto alcuni dei ricorrenti hanno presentato in seguito motivi aggiunti di ricorso contro (gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo ed altresì contro) il PAUR n. 278/PAU/2020 del 17.12.2020: tali motivi aggiunti, infatti, sono stati notificati alle amministrazioni intimate soltanto presso il loro procuratore costituito in giudizio (e non presso la loro rispettiva sede legale o il rispettivo domicilio digitale) e quindi non potrebbero comunque essere convertiti in un ricorso ordinario per mancato rispetto delle forme prescritte per la notifica del ricorso introduttivo (TAR Lazio, Latina, I, 14.1.2021 n. 1; Cons. Stato, III, 9.4.2019 n. 2312).
Alla luce delle suesposte considerazione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti di ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Daria Valletta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO