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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/09/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1861/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1861 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa: da
, elettivamente domiciliata in Locri, via Nosside snc, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonio Mittica, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attrice contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, via A.
Gramsci n. 14, presso e nello studio dell'avv. Claudia Bonaduce, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché contro
per essa nella sua qualità di AR mandataria in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rossana Buda e Giovanni Caprara, giusta pagina 1 di 14 procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Teramo presso lo studio dell'avv. Alessia De Ambrosiis. intervenuta
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “Con provvedimento del 12.01.2025, il Giudice ha comunicato le modalità di svolgimento dell'udienza fissata per il 24.09.2025, consistenti nello scambio e deposito, in via telematica, di sintetiche note di trattazione scritta, contenenti sole istanze e conclusioni. L'avv. Antonio Mittica, in ossequio al predetto provvedimento ed in linea con i propri precedenti scritti difensivi e verbali di causa, si riporta a tutte le proprie difese, eccezioni e deduzioni, domande ed istanze anche istruttorie già formulate, qui da intendersi per integralmente richiamate e trascritte, con rinvio espresso agli atti e documentazione già versata nel fascicolo di parte ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate da intendersi qui come integralmente riportate e trascritte. Salvis iuribus”;
per parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità passiva di in cui Controparte_4
si è fusa per incorporazione, Controparte_1 disponendone - per l'effetto - l'estromissione dal presente giudizio;
IN VIA PRINCIPALE,
NEL CASO NON VENISSE ACCOLTA LA DOMANDA AVANZATA IN VIA
PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: rigettare - per le motivazioni espresse nei propri scritti difensivi e, in particolare, nelle note conclusive depositate in data 11.09.2025 - tutte le richieste formulate dalla Sig.ra nei confronti di in Parte_1 Controparte_4 cui si è fusa per Controparte_1 incorporazione;
IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese di giudizio (compresi i costi per la procedura di mediazione obbligatoria - cfr. nota spese versata in atti - stante la natura di spese processuali ex art. 91 c.p.c.) oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge. Infine,
pagina 2 di 14 l'Avv. Bonaduce - nel tornare ad opporsi all'ammissione della CTU contabile invocata da parte attrice - chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Salvezze illimitate”;
per parte intervenuta: “ per essa nella AR sua qualità di mandataria la a mezzo dei sui difensori, Controparte_3 riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto, richiamate tutte le ragioni e difese espresse nella propria comparsa di risposta e successive memorie 183
c.p.c., e memorie conclusive così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza avanzata negli scritti difensivi nonché a verbale, che devono ritenersi qui tutti per intero ritrascritti e riproposti, respinta ogni richiesta avversaria chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, TE per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria:- previo accertamento e declaratoria della nullità ed inefficacia dei contratti di mutuo del 29/09/2004 (Rep. n. 10643; Racc. n. 5484), a rogito del Dott. , Persona_1
Notaio in Ceva, nonché di mutuo fondiario del 22/04/2010 (Rep. n. 22296; Racc. n. 13394),
a rogito del Dott. , Notaio in Ceva, relativamente al superamento del limite di Persona_1 finanziabilità, alla indeterminatezza, indeterminabilità del tasso, alla violazione della
Legge n. 108/1996 per superamento del tasso c.d. soglia e per tutti i motivi sopra esposti;
- stante il fatto che, per la componente interessi, il contratto de quo è da considerarsi nullo, per l'effetto, accertare e dichiarare il nuovo e diverso saldo del dare/avere tra le parti;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il diritto dell'attrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta e CP_4 conseguentemente, condannare la medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto è stato dalla stessa percepito indebitamente, nella somma di cui alla consulenza di parte allegata al presente atto (€ 47.102,10 ed € 3.826,18,
pagina 3 di 14 per un totale di € 50.928,28) o nella diversa, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa a mezzo di apposita CTU, sottraendo gli importi a qualunque titolo imputati alla mutuataria che non trovino giustificazione nelle clausole contrattuali sottoscritte dalla medesima, oltre a tutte le altre somme dovute a titolo di risarcimento - previo accertamento
e declaratoria della responsabilità della Banca convenuta - per i danni causati e subiti dall'attrice, anche in relazione alla violazione della normativa antiusura (Legge
n.108/1996), nella misura che sarà determinata in corso di causa a mezzo di apposita
CTU, o che, comunque, sarà liquidata dal Giudice adìto secondo equità; il tutto, alla luce delle censure mosse nel presente atto, con rivalutazione ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- condannare, per l'effetto, la convenuta al pagamento delle CP_4 spese, competenze ed onorari di giudizio, con spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che con contratto di mutuo del 29.09.2004 (Rep. n. 10643; Racc. n. 5484), a rogito del
Dott. , Notaio in Ceva, la concedeva un Persona_1 Controparte_6 mutuo pari ad euro 145.000,00 all'odierna attrice - nelle vesti di consumatore - la quale, a garanzia del pieno e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione, concedeva contestualmente alla banca ipoteca di secondo grado sugli immobili di sua proprietà indicati in contratto;
- che con un successivo atto di rinegoziazione mutuo del 10.07.2007 (Rep. n. 17079; Racc.
n. 9432), a rogito del Dott. , Notaio in Ceva, veniva disposta la variazione da Persona_1 tasso variabile a tasso fisso, nonché la variazione della durata del mutuo, mediante pagamento di 300 rate mensili, fisse ed eguali, a decorrere dalla data del 31.07.2007 e sino al 30.06.2032;
- che con ulteriore atto di mutuo fondiario del 22.04.2010 (Rep. n. 22296; Racc. n. 13394),
a rogito del Dott. , Notaio in Ceva, la convenuta concedeva un mutuo Persona_1 CP_4 pari ad euro 46.500,00 all'odierna attrice - sempre nelle vesti di consumatore - la quale, a garanzia del pieno e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in pagina 4 di 14 questione, concedeva contestualmente alla banca ipoteca di primo grado sull'immobile di sua proprietà indicato nel contratto;
- che i contratti dovevano ritenersi nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto in contrasto con l'art. 38 D.lgs. n. 385/1993 per violazione dei limiti di finanziabilità stabiliti dal CICR
e dalla Banca d'Italia, considerato che l'importo erogato dalla Banca mutuataria eccedeva dell'80% il valore dei beni concessi in garanzia ipotecaria in relazione ad entrambi i negozi;
- che i contratti di finanziamento presentavano criticità in tema di interessi usurari ed indeterminatezza del tasso di interesse applicato, in ragione della mancata corrispondenza tra ISC indicato ed applicato, il tutto come meglio descritto in citazione, con richiamo di giurisprudenza e riferimenti normativi;
- che parte attrice aveva diritto alla rideterminazione dei rapporti dare-avere tra le parti, alla restituzione di quanto illegittimamente versato e al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva (avendo ceduto ad ai AR sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 t.u.b., un portafoglio di contratti e crediti tra i quali era compreso quello riconducibile all'attrice), deduceva la correttezza del proprio operato in relazione ai contratti di mutuo contestati nel presente giudizio e chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, mentre, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice.
Si costituiva, altresì, in giudizio e per AR essa nella sua qualità di mandataria quale di cessionaria di Controparte_3 [...]
incorporante e titolare delle sole CP_1 Controparte_6 posizioni attive, la quale, nel contestare ogni avverso assunto, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in subordine la conversione dei mutui fondiari nulli in mutui ipotecari ordinari, con salvezza delle condizioni economiche pattuite e mantenimento delle garanzie ipotecarie, nonché la declaratoria di carenza della propria legittimazione passiva in merito alle domande restitutorie e risarcitorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito in merito ai crediti ceduti.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, rigettate le richieste di prova, la causa giungeva all'udienza in data 24.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter pagina 5 di 14 c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni provvedendo al deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
In ossequio al principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (cfr. Sezioni Unite Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014), devono essere rigettate le domande proposte da parte attrice per le ragioni di seguito esposte.
Deve essere, dapprima, ribadito il giudizio negativo sull'ammissibilità della c.t.u. richiesta da parte attrice, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto esplorativa e non avendo la parte interessata allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova poi precisare che parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo fondiario del 29.09.2004 (Rep. n. 10643; Racc. n. 5484), a rogito del
Dott. , Notaio in Ceva, nonché del mutuo fondiario del 22.04.2010 (Rep. n. Persona_1
22296; Racc. n. 13394), a rogito del Dott. , Notaio in Ceva, in ragione del Persona_1 superamento del limite di finanziabilità, dell'indeterminatezza, indeterminabilità del tasso di interesse applicato, della violazione della Legge n. 108/1996 per superamento del tasso soglia. Per contro, la convenuta e la parte intervenuta hanno contestato le avverse CP_4 pretese, deducendo la legittima applicazione di interessi e condizioni.
Orbene, va rilevato che parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, richiamando diffusamente, nell'atto di citazione e negli scritti difensivi, i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tuttavia senza offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la banca convenuta.
Venendo all'esame dei singoli motivi di doglianza, non merita accoglimento la deduzione relativa alla nullità dei contratti di mutuo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione dei limiti di finanziabilità stabiliti dal CICR e dalla Banca d'Italia, alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
pagina 6 di 14 Si osserva, infatti, che, con sentenza 16 novembre 2022, n.33719, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio
l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Del tutto infondata deve ritenersi la deduzione sull'asserita applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia usuraria.
Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass.
S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
pagina 7 di 14 Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta”.
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020
n.19597, secondo cui l'“onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, anzi e per converso la contestazione appare soltanto genericamente accennata nell'atto introduttivo, essendosi l'attrice limitata a richiamare astratti principi giurisprudenziali.
Mette conto rilevare che i contratti risultano conclusi in data 29.9.2004 e in data
22.4.2010 e risultano versati in atti i Decreti Ministeriali relativi alla rilevazione dei tassi soglia per il trimestre di riferimento (cfr. allegati alle c.t.p. di parte attrice).
Emerge, poi, ex actis che, per quanto riguarda il contratto del 2004, l'art. 2 stabilisce il tasso in ragione d'anno “variabile” pari al 1,850% semestrale, 3,700% annuale
(sommatoria tra l'Euribor 6 mesi ed uno spread di 0,750 punti percentuali), il tasso di mora
è determinato in misura pari al tasso corrispettivo aumentato di 4 punti percentuali, l'ISC indicato è pari al 3,8223%.
Quanto al contratto concluso nel 2010, l'art. 2 stabilisce il rimborso rateale con 240 mensilità con scadenza della prima con data 31.05.2010 al tasso iniziale del 1,650% in ragione d'anno e le successive al tasso “variabile” pari alla sommatoria tra l'Euribor 3 mesi divisore 360, media del mese precedente la decorrenza di ciascuna rata, l'art. 3 rinvia al pagina 8 di 14 capitolato per la fissazione del tasso di mora in caso di mancato pagamento (4,996% per il semestre in corso al momento della stipula cfr. allegato D), l'ISC (TAEG) è pari al
1,7757%.
Tanto premesso, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso può Per_2 considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso , pena, diversamente ragionando, procedere a una Per_2 comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass. 12965/2016). Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619; Tribunale Milano sez. VI,
03/07/2018, n.7465).
Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
20/06/2018, n.16303).
pagina 9 di 14 In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare l'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”
(cfr. Sez. U. - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
Posto che parte attrice non ha mai indicato il tasso soglia asseritamente superato, sulla scorta dei decreti ministeriali di riferimento per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, la soglia usuraria non risulta mai superata né con riguardo agli interessi corrispettivi né con riguardo a quelli di mora e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risulta inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faccia applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza.
Nel caso di specie, infatti, tenendo conto di tale maggiorazione, dal DM 30.9.2004 si ricava, quale tasso soglia, la percentuale del 8,955% per i “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, con la conseguenza che il tasso di mora applicato nel contratto del
29.9.2004 (7,7%) rimane sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al mutuo del 22.4.2010, atteso che dal DM
30.6.2010, tenendo conto di tale maggiorazione, emerge, quale tasso soglia, la percentuale del 7,095% per i “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, con la conseguenza che pagina 10 di 14 il tasso di mora applicato nel contratto in questione (4,996%) rimane sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione.
Non è, altresì, condivisibile la prospettazione di parte attrice basata sull'inclusione, nel calcolo dei costi od oneri rilevanti ai fini della verifica della natura usuraria, della cd. penale per estinzione anticipata del mutuo.
Osserva, infatti, il Tribunale che, nella specie, non risulta né è stata allegata la verificazione dei presupposti applicativi, indicati nel contratto di finanziamento, della predetta clausola e, quindi, la concreta applicazione della commissione di cui si discute.
In secondo luogo, deve evidenziarsi la disomogeneità tra la penale e gli interessi e spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia.
Invero, la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio che non può ritenersi concorrente nell'individuazione del tasso soglia: la sua natura è solo eventuale e correlativamente la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito. L'applicazione della penale, infatti, dipende da un inadempimento del mutuatario all'obbligo di corrispondere una rata del mutuo e dalla scelta del mutuante di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto.
Sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento, in quanto remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario;
la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura meramente eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius del mancato guadagno).
Neppure rileva, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la rinegoziazione del mutuo concluso in data 29.9.2004, atteso che potrebbe al più configurarsi un'ipotesi di usura sopravvenuta.
pagina 11 di 14 È noto, ormai, sul punto il granitico orientamento giurisprudenziale, consacrato nell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo il quale “è priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”; ciò in quanto il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 c.p., l'unica norma che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, mentre le (altre) disposizioni in tema si limitano a prevedere un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari, stabilendo, anche l'art. 1815, secondo comma, c.c. una sanzione che – pure presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove;
pertanto, risulta “impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica – di considerare il
«momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». […] Deve perciò concludersi che è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, diverse dagli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore” (cfr. Cass. S.
U. n. 24675/2017).
Sempre nell'ottica di cui si discute, afferente alla verifica dell'usurarietà dei tassi applicati ai contratti di mutuo, risultano del tutto generiche ed infondate le contestazioni relative all'incidenza di non meglio specificati costi ed oneri, in ragione della circostanza che non risulta chiaro quali siano gli elementi da considerare in concreto ai fini della determinazione della tasso soglia, nonché del richiamato principio di omogeneità e delle specifiche condizioni contrattuali risultanti dalla documentazione in atti sottoscritta dagli attori.
pagina 12 di 14 Analoga genericità e comunque infondatezza caratterizza la contestazione sulla nullità del contratto per mancanza di coincidenza tra ISC indicato e applicato, quindi per violazione dell'art. 117 comma 6 t.u.b.
Al riguardo è bene premettere che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche
Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.
Tale indicatore non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del Pt_2 finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo
(cfr. Tribunale di Salerno, 31/01/2017; Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742;
Tribunale Palermo sez. V, 03/06/2020, n.1605).
Tanto premesso, appare evidente l'assoluta inconferenza del parametro normativo invocato dall'attore a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell' . Pt_2
Invero, l'art. 117 comma 6 t.u.b. sanziona con la nullità le “clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Siffatta disposizione di legge non è, quindi, applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di Par interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell' non può essere Pt_2 sanzionata con la nullità prevista dall'art. 117 comma 6 t.u.b. come sostenuto parte attrice.
Neppure risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 t.u.b. che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.
pagina 13 di 14 Alla luce dell'infondatezza delle nullità dedotte da parte attrice devono essere, conseguentemente, rigettate le domande dirette ad ottenere la condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato dal soggetto finanziato ed il risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura della causa, della entità delle questioni controverse e dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 1861/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice a corrispondere a TE
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma
[...] di € 5.431,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- condanna parte attrice a corrispondere a e per AR essa nella sua qualità di mandataria a titolo di rimborso delle spese Controparte_3 di lite, la somma di € 5.431,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Teramo, 25.9.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1861 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa: da
, elettivamente domiciliata in Locri, via Nosside snc, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonio Mittica, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attrice contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, via A.
Gramsci n. 14, presso e nello studio dell'avv. Claudia Bonaduce, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché contro
per essa nella sua qualità di AR mandataria in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rossana Buda e Giovanni Caprara, giusta pagina 1 di 14 procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Teramo presso lo studio dell'avv. Alessia De Ambrosiis. intervenuta
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “Con provvedimento del 12.01.2025, il Giudice ha comunicato le modalità di svolgimento dell'udienza fissata per il 24.09.2025, consistenti nello scambio e deposito, in via telematica, di sintetiche note di trattazione scritta, contenenti sole istanze e conclusioni. L'avv. Antonio Mittica, in ossequio al predetto provvedimento ed in linea con i propri precedenti scritti difensivi e verbali di causa, si riporta a tutte le proprie difese, eccezioni e deduzioni, domande ed istanze anche istruttorie già formulate, qui da intendersi per integralmente richiamate e trascritte, con rinvio espresso agli atti e documentazione già versata nel fascicolo di parte ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate da intendersi qui come integralmente riportate e trascritte. Salvis iuribus”;
per parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità passiva di in cui Controparte_4
si è fusa per incorporazione, Controparte_1 disponendone - per l'effetto - l'estromissione dal presente giudizio;
IN VIA PRINCIPALE,
NEL CASO NON VENISSE ACCOLTA LA DOMANDA AVANZATA IN VIA
PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: rigettare - per le motivazioni espresse nei propri scritti difensivi e, in particolare, nelle note conclusive depositate in data 11.09.2025 - tutte le richieste formulate dalla Sig.ra nei confronti di in Parte_1 Controparte_4 cui si è fusa per Controparte_1 incorporazione;
IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese di giudizio (compresi i costi per la procedura di mediazione obbligatoria - cfr. nota spese versata in atti - stante la natura di spese processuali ex art. 91 c.p.c.) oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge. Infine,
pagina 2 di 14 l'Avv. Bonaduce - nel tornare ad opporsi all'ammissione della CTU contabile invocata da parte attrice - chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Salvezze illimitate”;
per parte intervenuta: “ per essa nella AR sua qualità di mandataria la a mezzo dei sui difensori, Controparte_3 riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto, richiamate tutte le ragioni e difese espresse nella propria comparsa di risposta e successive memorie 183
c.p.c., e memorie conclusive così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza avanzata negli scritti difensivi nonché a verbale, che devono ritenersi qui tutti per intero ritrascritti e riproposti, respinta ogni richiesta avversaria chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, TE per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria:- previo accertamento e declaratoria della nullità ed inefficacia dei contratti di mutuo del 29/09/2004 (Rep. n. 10643; Racc. n. 5484), a rogito del Dott. , Persona_1
Notaio in Ceva, nonché di mutuo fondiario del 22/04/2010 (Rep. n. 22296; Racc. n. 13394),
a rogito del Dott. , Notaio in Ceva, relativamente al superamento del limite di Persona_1 finanziabilità, alla indeterminatezza, indeterminabilità del tasso, alla violazione della
Legge n. 108/1996 per superamento del tasso c.d. soglia e per tutti i motivi sopra esposti;
- stante il fatto che, per la componente interessi, il contratto de quo è da considerarsi nullo, per l'effetto, accertare e dichiarare il nuovo e diverso saldo del dare/avere tra le parti;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il diritto dell'attrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta e CP_4 conseguentemente, condannare la medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto è stato dalla stessa percepito indebitamente, nella somma di cui alla consulenza di parte allegata al presente atto (€ 47.102,10 ed € 3.826,18,
pagina 3 di 14 per un totale di € 50.928,28) o nella diversa, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa a mezzo di apposita CTU, sottraendo gli importi a qualunque titolo imputati alla mutuataria che non trovino giustificazione nelle clausole contrattuali sottoscritte dalla medesima, oltre a tutte le altre somme dovute a titolo di risarcimento - previo accertamento
e declaratoria della responsabilità della Banca convenuta - per i danni causati e subiti dall'attrice, anche in relazione alla violazione della normativa antiusura (Legge
n.108/1996), nella misura che sarà determinata in corso di causa a mezzo di apposita
CTU, o che, comunque, sarà liquidata dal Giudice adìto secondo equità; il tutto, alla luce delle censure mosse nel presente atto, con rivalutazione ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- condannare, per l'effetto, la convenuta al pagamento delle CP_4 spese, competenze ed onorari di giudizio, con spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che con contratto di mutuo del 29.09.2004 (Rep. n. 10643; Racc. n. 5484), a rogito del
Dott. , Notaio in Ceva, la concedeva un Persona_1 Controparte_6 mutuo pari ad euro 145.000,00 all'odierna attrice - nelle vesti di consumatore - la quale, a garanzia del pieno e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione, concedeva contestualmente alla banca ipoteca di secondo grado sugli immobili di sua proprietà indicati in contratto;
- che con un successivo atto di rinegoziazione mutuo del 10.07.2007 (Rep. n. 17079; Racc.
n. 9432), a rogito del Dott. , Notaio in Ceva, veniva disposta la variazione da Persona_1 tasso variabile a tasso fisso, nonché la variazione della durata del mutuo, mediante pagamento di 300 rate mensili, fisse ed eguali, a decorrere dalla data del 31.07.2007 e sino al 30.06.2032;
- che con ulteriore atto di mutuo fondiario del 22.04.2010 (Rep. n. 22296; Racc. n. 13394),
a rogito del Dott. , Notaio in Ceva, la convenuta concedeva un mutuo Persona_1 CP_4 pari ad euro 46.500,00 all'odierna attrice - sempre nelle vesti di consumatore - la quale, a garanzia del pieno e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in pagina 4 di 14 questione, concedeva contestualmente alla banca ipoteca di primo grado sull'immobile di sua proprietà indicato nel contratto;
- che i contratti dovevano ritenersi nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto in contrasto con l'art. 38 D.lgs. n. 385/1993 per violazione dei limiti di finanziabilità stabiliti dal CICR
e dalla Banca d'Italia, considerato che l'importo erogato dalla Banca mutuataria eccedeva dell'80% il valore dei beni concessi in garanzia ipotecaria in relazione ad entrambi i negozi;
- che i contratti di finanziamento presentavano criticità in tema di interessi usurari ed indeterminatezza del tasso di interesse applicato, in ragione della mancata corrispondenza tra ISC indicato ed applicato, il tutto come meglio descritto in citazione, con richiamo di giurisprudenza e riferimenti normativi;
- che parte attrice aveva diritto alla rideterminazione dei rapporti dare-avere tra le parti, alla restituzione di quanto illegittimamente versato e al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva (avendo ceduto ad ai AR sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 t.u.b., un portafoglio di contratti e crediti tra i quali era compreso quello riconducibile all'attrice), deduceva la correttezza del proprio operato in relazione ai contratti di mutuo contestati nel presente giudizio e chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, mentre, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice.
Si costituiva, altresì, in giudizio e per AR essa nella sua qualità di mandataria quale di cessionaria di Controparte_3 [...]
incorporante e titolare delle sole CP_1 Controparte_6 posizioni attive, la quale, nel contestare ogni avverso assunto, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in subordine la conversione dei mutui fondiari nulli in mutui ipotecari ordinari, con salvezza delle condizioni economiche pattuite e mantenimento delle garanzie ipotecarie, nonché la declaratoria di carenza della propria legittimazione passiva in merito alle domande restitutorie e risarcitorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito in merito ai crediti ceduti.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, rigettate le richieste di prova, la causa giungeva all'udienza in data 24.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter pagina 5 di 14 c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni provvedendo al deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
In ossequio al principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (cfr. Sezioni Unite Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014), devono essere rigettate le domande proposte da parte attrice per le ragioni di seguito esposte.
Deve essere, dapprima, ribadito il giudizio negativo sull'ammissibilità della c.t.u. richiesta da parte attrice, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto esplorativa e non avendo la parte interessata allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova poi precisare che parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo fondiario del 29.09.2004 (Rep. n. 10643; Racc. n. 5484), a rogito del
Dott. , Notaio in Ceva, nonché del mutuo fondiario del 22.04.2010 (Rep. n. Persona_1
22296; Racc. n. 13394), a rogito del Dott. , Notaio in Ceva, in ragione del Persona_1 superamento del limite di finanziabilità, dell'indeterminatezza, indeterminabilità del tasso di interesse applicato, della violazione della Legge n. 108/1996 per superamento del tasso soglia. Per contro, la convenuta e la parte intervenuta hanno contestato le avverse CP_4 pretese, deducendo la legittima applicazione di interessi e condizioni.
Orbene, va rilevato che parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, richiamando diffusamente, nell'atto di citazione e negli scritti difensivi, i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tuttavia senza offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la banca convenuta.
Venendo all'esame dei singoli motivi di doglianza, non merita accoglimento la deduzione relativa alla nullità dei contratti di mutuo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione dei limiti di finanziabilità stabiliti dal CICR e dalla Banca d'Italia, alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
pagina 6 di 14 Si osserva, infatti, che, con sentenza 16 novembre 2022, n.33719, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio
l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Del tutto infondata deve ritenersi la deduzione sull'asserita applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia usuraria.
Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass.
S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
pagina 7 di 14 Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta”.
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020
n.19597, secondo cui l'“onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, anzi e per converso la contestazione appare soltanto genericamente accennata nell'atto introduttivo, essendosi l'attrice limitata a richiamare astratti principi giurisprudenziali.
Mette conto rilevare che i contratti risultano conclusi in data 29.9.2004 e in data
22.4.2010 e risultano versati in atti i Decreti Ministeriali relativi alla rilevazione dei tassi soglia per il trimestre di riferimento (cfr. allegati alle c.t.p. di parte attrice).
Emerge, poi, ex actis che, per quanto riguarda il contratto del 2004, l'art. 2 stabilisce il tasso in ragione d'anno “variabile” pari al 1,850% semestrale, 3,700% annuale
(sommatoria tra l'Euribor 6 mesi ed uno spread di 0,750 punti percentuali), il tasso di mora
è determinato in misura pari al tasso corrispettivo aumentato di 4 punti percentuali, l'ISC indicato è pari al 3,8223%.
Quanto al contratto concluso nel 2010, l'art. 2 stabilisce il rimborso rateale con 240 mensilità con scadenza della prima con data 31.05.2010 al tasso iniziale del 1,650% in ragione d'anno e le successive al tasso “variabile” pari alla sommatoria tra l'Euribor 3 mesi divisore 360, media del mese precedente la decorrenza di ciascuna rata, l'art. 3 rinvia al pagina 8 di 14 capitolato per la fissazione del tasso di mora in caso di mancato pagamento (4,996% per il semestre in corso al momento della stipula cfr. allegato D), l'ISC (TAEG) è pari al
1,7757%.
Tanto premesso, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso può Per_2 considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso , pena, diversamente ragionando, procedere a una Per_2 comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass. 12965/2016). Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619; Tribunale Milano sez. VI,
03/07/2018, n.7465).
Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
20/06/2018, n.16303).
pagina 9 di 14 In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare l'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”
(cfr. Sez. U. - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
Posto che parte attrice non ha mai indicato il tasso soglia asseritamente superato, sulla scorta dei decreti ministeriali di riferimento per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, la soglia usuraria non risulta mai superata né con riguardo agli interessi corrispettivi né con riguardo a quelli di mora e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risulta inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faccia applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza.
Nel caso di specie, infatti, tenendo conto di tale maggiorazione, dal DM 30.9.2004 si ricava, quale tasso soglia, la percentuale del 8,955% per i “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, con la conseguenza che il tasso di mora applicato nel contratto del
29.9.2004 (7,7%) rimane sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al mutuo del 22.4.2010, atteso che dal DM
30.6.2010, tenendo conto di tale maggiorazione, emerge, quale tasso soglia, la percentuale del 7,095% per i “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, con la conseguenza che pagina 10 di 14 il tasso di mora applicato nel contratto in questione (4,996%) rimane sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione.
Non è, altresì, condivisibile la prospettazione di parte attrice basata sull'inclusione, nel calcolo dei costi od oneri rilevanti ai fini della verifica della natura usuraria, della cd. penale per estinzione anticipata del mutuo.
Osserva, infatti, il Tribunale che, nella specie, non risulta né è stata allegata la verificazione dei presupposti applicativi, indicati nel contratto di finanziamento, della predetta clausola e, quindi, la concreta applicazione della commissione di cui si discute.
In secondo luogo, deve evidenziarsi la disomogeneità tra la penale e gli interessi e spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia.
Invero, la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio che non può ritenersi concorrente nell'individuazione del tasso soglia: la sua natura è solo eventuale e correlativamente la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito. L'applicazione della penale, infatti, dipende da un inadempimento del mutuatario all'obbligo di corrispondere una rata del mutuo e dalla scelta del mutuante di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto.
Sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento, in quanto remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario;
la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura meramente eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius del mancato guadagno).
Neppure rileva, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la rinegoziazione del mutuo concluso in data 29.9.2004, atteso che potrebbe al più configurarsi un'ipotesi di usura sopravvenuta.
pagina 11 di 14 È noto, ormai, sul punto il granitico orientamento giurisprudenziale, consacrato nell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo il quale “è priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”; ciò in quanto il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 c.p., l'unica norma che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, mentre le (altre) disposizioni in tema si limitano a prevedere un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari, stabilendo, anche l'art. 1815, secondo comma, c.c. una sanzione che – pure presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove;
pertanto, risulta “impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica – di considerare il
«momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». […] Deve perciò concludersi che è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, diverse dagli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore” (cfr. Cass. S.
U. n. 24675/2017).
Sempre nell'ottica di cui si discute, afferente alla verifica dell'usurarietà dei tassi applicati ai contratti di mutuo, risultano del tutto generiche ed infondate le contestazioni relative all'incidenza di non meglio specificati costi ed oneri, in ragione della circostanza che non risulta chiaro quali siano gli elementi da considerare in concreto ai fini della determinazione della tasso soglia, nonché del richiamato principio di omogeneità e delle specifiche condizioni contrattuali risultanti dalla documentazione in atti sottoscritta dagli attori.
pagina 12 di 14 Analoga genericità e comunque infondatezza caratterizza la contestazione sulla nullità del contratto per mancanza di coincidenza tra ISC indicato e applicato, quindi per violazione dell'art. 117 comma 6 t.u.b.
Al riguardo è bene premettere che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche
Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.
Tale indicatore non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del Pt_2 finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo
(cfr. Tribunale di Salerno, 31/01/2017; Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742;
Tribunale Palermo sez. V, 03/06/2020, n.1605).
Tanto premesso, appare evidente l'assoluta inconferenza del parametro normativo invocato dall'attore a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell' . Pt_2
Invero, l'art. 117 comma 6 t.u.b. sanziona con la nullità le “clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Siffatta disposizione di legge non è, quindi, applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di Par interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell' non può essere Pt_2 sanzionata con la nullità prevista dall'art. 117 comma 6 t.u.b. come sostenuto parte attrice.
Neppure risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 t.u.b. che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.
pagina 13 di 14 Alla luce dell'infondatezza delle nullità dedotte da parte attrice devono essere, conseguentemente, rigettate le domande dirette ad ottenere la condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato dal soggetto finanziato ed il risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura della causa, della entità delle questioni controverse e dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 1861/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice a corrispondere a TE
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma
[...] di € 5.431,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- condanna parte attrice a corrispondere a e per AR essa nella sua qualità di mandataria a titolo di rimborso delle spese Controparte_3 di lite, la somma di € 5.431,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Teramo, 25.9.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
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