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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DEANTONI GIULIO, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cremona - Piazza Del Comune N.8 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullarsi l'avviso di accertamento, con vittoria delle spese.
Resistente: Rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato a questa Corte di Giustizia Tributaria il 16 settembre 2025 la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava, nel già costituito contraddittorio con il COMUNE di Cremona, l'Avviso di accertamento n.
124/2025 notificato il 6 giugno 2025 con cui l'ente locale, ravvisata l'infedeltà della denuncia delle superfici assoggettabili a Tassa Rifiuti, chiedeva il pagamento di € 14.983,00 a titolo di TARI per gli anni di imposta
2019, 2020, 2021 e 2022.
Premetteva in fatto di operare nel settore della Grande Distribuzione di generi alimentari e di essere in particolare titolare in Comune di Cremona di un esercizio commerciale servito da un'ampia zona esterna pertinenziale. In esito ad altro contenzioso, il giudice tributario, in relazione alle stesse annualità, per l'edificio commerciale aveva ritenuto tassabile la limitata superficie di mq. 261 destinata a uffici, spogliatori e servizi riconoscendo così per la restante parte dell'edificio stesso la non tassabilità in ragione del fatto che i rifiuti in essa prodotti erano avviati al recupero dalla stessa società in via autonoma. Esponeva, altresì, di avere indicato al Comune esattamente le aree produttrici di rifiuti urbani non comprendendo in esse l'area esterna adibita a parcheggi gratuiti a uso pubblico, ad area di transito e manovra dei veicoli, ad area di carico e scarico e a impianti tecnologici. Sennonché In data 4 marzo 2025 la ricorrente aveva ricevuto dal Comune di Cremona un Invito al Contraddittorio preventivo ex art.
6-bis L. 212/2000 preordinato all'accertamento di un maggior importo TARI, riferito al periodo 2019-2022 (pari a euro 16.560,00 euro) e motivato dal fatto che la contribuente non avrebbe denunziato una superficie pari a 2.526 mq “ad uso Autorimesse, magazzini e servizi”. Alla presentazione di osservazioni era quindi seguito l'avviso di accertamento per infedele denuncia qui impugnato col quale, ridotta la superficie accertata a 2.921 mq veniva chiesto il pagamento dell'importo sopra precisato.
Tanto dunque premesso, la ricorrente sviluppava a sostegno dell'impugnazione i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 1 L. 212/2000 - Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 - Violazione dell'art. 24 Cost. - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Violazione del dovere di chiarezza e motivazione degli atti. Il provvedimento impugnato risultava carente dei requisiti minimi necessari a giustificare la pretesa tributaria in particolare non precisando quali porzioni delle aree esterne il Comune avesse inteso riprendere a tassazione, omissione questa tanto più rilevante in quanto alla diversa funzione delle aree corrisponde un diverso regime giuridico anche in relazione all'assoggettamento a TARI. Il difetto di motivazione rendeva quindi illegittimo l'avviso in quanto adottato in violazione dell'art. 7 della legge n.
212 del 2000.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 Cost. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 641 L. 147/2013, dell'art. 26 Reg. TARI 2019-2022 e dell'art. 5, c. 4, lett. j) Reg. TARIC, anche in relazione alle
Risoluzioni del Ministero delle Finanze 28 aprile 1994 n. 5/2151 e 19 ottobre 1992 n. 1258 - Illegittimità della tassazione delle aree pertinenziali. Nel caso che – come poteva evincersi dal tenore dell'atto – si fosse inteso assoggettare alla tassa le aree adibite a parcheggi pertinenziali gratuiti, evidente era per la ricorrente la violazione della normativa statale e della stessa disciplina regolamentare adottata dallo stesso Comune di Cremona. Andavano al riguardo richiamati l'art. 1, c. 641, della legge n. 147 del 2013, l'art. 26 del Regolamento TARI vigente negli anni 2019-2022 escludenti infatti la tassazione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e, soprattutto, l'art. 5, c. 4, del Regolamento TARIC attualmente vigente laddove si precisava che “nel calcolo delle superfici non sono considerate.. le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento”. In sostanza, correlato il tributo all'attività e alla produzione di rifiuti che quella comporta, la potenzialità produttiva di rifiuti delle aree pertinenziali, proprio perché scarsamente significativa, era considerata assorbita da quella delle superfici cui esse accedevano. In questo senso, poi, si era espressa la giurisprudenza di merito e, anche, lo stesso Ministero delle Finanze con risoluzione risalente al 1992.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 641, 646 e 649 L. 147/2013 sotto altro profilo - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria. Il provvedimento impugnato, rilevava la ricorrente, indicava come tassabili le superfici indicate nella 'planimetria catastale' ma la superficie imponibile, ai fini della tassa rifiuti, non era – come precisato dall'art. 1 commi 641 e 649 della legge n. 147 del 2013 - la superficie catastale, ricavabile dalla planimetria di progetto o dalle 'tavole di layout', ma quella produttiva di rifiuti urbani o assimilati.
E, in ogni caso, laddove il Comune avesse inteso fare riferimento alla superficie catastale, quest'ultima avrebbe dovuto essere computata nella misura dell'80% del totale. L'atto doveva pertanto considerarsi illegittimo anche per violazione dell'art. 1 c. 641, 646 e 649 della legge citata e per difetto di adeguata istruttoria.
4) Violazione e falsa applicazione sotto ulteriore profilo dell'art. 1, c. 641 L. 147/2013, degli artt. 26 e 28 Reg. TARI 2019-2022 e dell'art. 5, c. 4, lett. j) Reg. TARIC - Intassabilità delle aree adibite al transito dei veicoli. Al riguardo, si richiamava la giurisprudenza di merito secondo la Tassa Rifiuti non è in alcun caso dovuta per le aree destinate a spazi di manovra, che devono essere quindi scorporate da quelle assoggettate a tariffa.
5) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 1 c. 641 L. 147/2013 e dell'art. 28 Reg. TARI - Erronea determinazione della superficie tassabile - Intassabilità delle aree occupate da impianti tecnologici. Stesse considerazioni valevano per le dette aree che, per quanto era dato comprendere, erano state invece considerate tassabili nel provvedimento impugnato.
6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 cc. 641 e 649 L. 147/2013 e dell'art. 31 Reg. TARI - Erronea determinazione delle superfici tassabili - Intassabilità delle aree carico e scarico merci. La stessa censura andava formulata anche per queste aree. In queste si producevano rifiuti della stessa specie di quelli prodotti nelle aree commerciali i quali, però, venivano avviati al recupero a cura e spese della società, come già riconosciuto dallo stesso Comune.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cremona che resisteva alle avversarie deduzioni. Precisava che l'avviso di accertamento scaturiva dalla mancata denuncia, da parte della ricorrente, della disponibilità delle aree esterne le quali, peraltro, erano state quindi assoggettate a tassazione per una limitata estensione di mq.
2.291 su mq.
6.075 complessivi. In sostanza, si era considerata la sola porzione destinata a parcheggio e alle aree di transito e manovra funzionali alla sosta senza quindi considerare né le aree di carico e scarico merci né quelle occupate da servizi tecnologici.
In relazione ai motivi di impugnazione, l'amministrazione resistente replicava, innanzitutto, che l'avviso era congruamente motivato di talché il contribuente, come dimostrato dallo stesso tenore del ricorso, era stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di poter contestare l'an e il quantum. Sulla tassazione delle aree adibite a parcheggio, precisato non essere conferente il richiamo al Regolamento TARIC in quanto entrato in vigore dall'annualità 2023, assumeva che essa fosse doverosa proprio sulla base delle norme citate da controparte secondo le quali restavano infatti escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili che non fossero operative, caratteristica questa che non poteva riconoscersi, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per i parcheggi degli esercizi commerciali. Quanto al calcolo dell'area quindi assoggettabile a tassazione, ribatteva che il parametrare detta area all'80% della superficie catastale costituiva, ai sensi del comma 646 dell'art. 1 della legge istitutiva, mera facoltà dei Comuni i quali potevano quindi procedere all'esatta rilevazione della superficie calpestabile desumendola dai dati catastali. Richiamava poi il Comune l'onere, gravante sul soggetto detentore di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite, di provare, mediante apposita denuncia e documentazione, che le stesse ovvero parte di esse o sono inidonee alla produzione di rifiuti o producono rifiuti speciali autosmaltiti, non essendo sufficiente la mera presenza di situazioni di fatto in questo senso deponenti. Osservava però che, in ogni caso, la ricorrente non aveva mai prodotto alcuna dichiarazione e/
o documentazione al riguardo. Quanto infine all'erronea determinazione, nel caso concreto, delle aree riprese a tassazione, il Comune replicava che, come risultava dalle allegate planimetrie, esse erano state ricavate dalla più ampia area scoperta in regione della specifica adibizione a parcheggio.
L'Amministrazione concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione, parte ricorrente depositava memoria illustrativa a mezzo della quale: richiamava ulteriore giurisprudenza di merito favorevole alla non tassabilità dei parcheggi di esercizi commerciali e delle corsie di transito;
insisteva sul difetto di motivazione dell'atto impugnato, inemendabile a mezzo di documentazione esibita nel corso del contenzioso;
sosteneva la non necessità della dichiarazione trattandosi, nella specie, non della fruizione di un'agevolazione ma dell'oggettiva non tassabilità di determinate aree, quindi non oggetto di obblighi dichiarativi.
Le parti sono comparse (la ricorrente da remoto) all'udienza del 22 gennaio 2026. A questa hanno insistito nelle rispettive deduzioni e conclusioni. La Corte ha trattenuto la causa per la decisione e ha emesso, nel termine di legge, il dispostivo infine comunicato alle parti stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio della Corte il ricorso non è fondato.
Precisato che l'odierno contenzioso riguarda, a differenza di quello già esauritosi tra le stesse parti relativamente all'edificio sede dell'esercizio commerciale gestito dalla società ricorrente, l'area esterna in uso a quest'ultima siccome pertinenziale all'edificio stesso, risulta pacifico in atti, per stessa ammissione della società, che detta area non è stata inserita in alcune delle dichiarazioni TARI che sono state presentate per gli anni di interesse le quali, invece, hanno avuto a oggetto le sole superfici dell'edificio produttive di rifiuti solidi urbani o assimilati. La ricorrente sostiene infatti che, per quell'area, non vige alcun obbligo di dichiarazione sia perché non previsto da alcuna normativa sia perché detta area sarebbe non tassabile non già in forza di una qualche agevolazione fiscale ma perché esclusa ex lege dalle superfici oggetto di imposizione.
La tesi difensiva non può essere condivisa e il suo rigetto è decisivo per le sorti del ricorso.
Il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla mera disponibilità dell'area produttrice di rifiuti, essendo la tassa dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione juris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dei beni (cfr. Cass. n. 18054/16, Cass. n. 14037/19 e Cass. n. 6551/20). La giurisprudenza ha peraltro precisato che sia le deroghe alla tassazione, che le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo i relativi presupposti essere di volta in volta rappresentati nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass. n. 5036/10,
Cass. n. 16235/15, Cass. n. 21250/17, Cass. n. 4602/18 e Cass. n. 23059/19). Infatti, il diritto a fruire delle suddette esclusioni o esenzioni deve essere comprovato dal contribuente, costituendo un'eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 3756/12, Cass. n. 16858/14, Cass. n. 17622/16, Cass. n. 10634/19, Cass.
n. 2623/23 e Cass. n. 8595/25).
Da ultimo (Cass. n. 34269/25), si è puntualizzato che, in ogni caso, “al fine di godere di tali esclusioni o esenzioni, il contribuente, ancora prima della presentazione di idonea documentazione e, comunque, della dimostrazione della sussistenza dei presupposti all'uopo occorrenti, è obbligato a denunciare i beni tassabili e le variazioni successive, incidenti su di essi, destinate ad influire sull'applicazione del tributo. Tale obbligo, lungi dal costituire un mero formalismo burocratico, risponde a non trascurabili esigenze pubblicistiche, essendo preordinato ad un'ordinata e coerente acquisizione preventiva dei dati per la determinazione della tassa applicabile da parte dell'amministrazione, in funzione non solo della determinazione del dovuto da parte del singolo contribuente, mettendolo in condizione di corrispondere il tributo solo per le aree effettivamente possedute o detenute, con le esclusioni o esenzioni previste dalla legge, ma anche dell'interesse comune al reperimento delle risorse per il servizio reso alla collettività, attraverso la ripartizione dell'onere -previ i controlli reputati necessari- sulle categorie sociali che ne sono avvantaggiate, attesa la necessità per la mano pubblica di provvedervi”.
Confermato quindi l'obbligo, per il contribuente, di presentare, al riguardo, una dichiarazione “resa a fini esclusivamente tributari, inerente alle caratteristiche degli immobili ed all'attività in essi o tramite essi svolta”, si è poi autorevolmente – e condivisibilmente - osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la disciplina inerente alla tassazione dei rifiuti nella sua evoluzione normativa “non ha mai abrogato, nonostante le modifiche alle quali è stata via via sottoposta, l'obbligo di denuncia, quale previsto originariamente dall'articolo 70 del decreto legislativo numero 507 del 1993, che deve reputarsi norma tuttora applicabile ... né è stato mai previsto che la denuncia potesse essere sostituita da una comunicazione effettuata ad altri fini (cfr. Cass. n. 20592/25)”. La dichiarazione, si è detto, “soggiace sì alla ratio di portare a conoscenza dell'ente impositore i dati e gli elementi utili per la liquidazione della tassa, nonché di contribuire, in termini più generali, a rendere vieppiù completo il panorama della complessiva produzione di rifiuti sul territorio, nell'ottica, per un verso, dell'avvio degli opportuni controlli e, per altro verso, dell'organizzazione della gestione del servizio, ma assolve anche ad una funzione strettamente correlata alla genesi stessa ed alla concreta conformazione del rapporto tributario tra amministrazione e contribuente, incarnando la manifestazione della volontà, da parte del contribuente, di avvalersi del beneficio per i beni o per quelle parti di essi indicate come non assoggettabili a tassazione” (Cass. 34269/2025).
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la sua carenza non è emendabile, se non per il futuro e, cioè, con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione della necessaria denuncia o variazione, tanto è vero che solamente nel caso in cui il contribuente l'abbia presentata potrà fornire la prova, in caso di contestazione, in via stragiudiziale o anche in giudizio, dell'effettiva destinazione dei beni (cfr. Cass. n. 16645/22), essendo imprescindibile che l'obbligo di denuncia sia stato assolto ex ante, non essendo, viceversa, sufficiente la dimostrazione, ex post, della sussistenza dei presupposti per fruire di esclusioni o esenzioni (cfr. Cass. n. 21689/25)”. (Cass. n. 34269/2025, proprio in tema di parcheggi di un'attività commerciale).
Nel caso di specie, quindi, non essendo stata inserita l'area di cui si discute nella dichiarazione quale superficie non produttrice di rifiuti pur essendo la stessa nella disponibilità della ricorrente e da questa utilizzata, la società, raggiunta dall'avviso che ha accertato il presupposto dell'imposta (nei termini sopra chiariti) e, nel contempo, l'assenza di qualsiasi dichiarazione a detta area relativa, non può nella presente sede contenziosa predicare l'assenza delle condizioni di fatto legittimanti la non tassabilità di quella non dichiarata superficie.
Questa conclusione rileva anche per respingere l'addebito di omessa motivazione che la ricorrente ha inteso muovere all'atto impugnato. Il Comune, infatti, richiamata la dichiarazione presentata dalla contribuente ha contestato, nell'atto stesso, che “a seguito delle verifiche effettuate e della documentazione acquisita, è emerso che la superficie dichiarata risulta inferiore a quella accertata” e ha quindi applicato la tassa a una certa estensione di un determinato cespite catastale pacificamente in uso alla società stessa. In assenza di una dichiarazione che qualificasse l'area omessa quale area non produttiva di rifiuti, il Comune, preso atto dell'esistenza del presupposto d'imposta, non era tenuto a spiegare per quali ragioni essa doveva ritenersi tassabile.
Ma v'è di più. L'avviso di accertamento ha fatto seguito alla trasmissione alla contribuente di uno schema d'atto in relazione al quale la destinataria ha presentato osservazioni. Ebbene, nell'avviso l'ente locale prende atto di queste ultime, centrate sulla destinazione dell'area a parcheggio per la clientela e a transito dei veicoli e quindi sulla “non operatività dell'area” e sulla conseguente sua esclusione dal computo della superficie tassabile e replica, ritenendo le stesse “non meritevoli di accoglimento”, facendo richiamo alla giurisprudenza di legittimità.
E' dunque chiaro che l'odierna ricorrente, mediante l'avviso di accertamento, è stata resa edotta non solo della superficie recuperata a tassazione ma anche delle ragioni giustificative dell'operato dell'ente impositore.
In sostanza l'atto rendeva evidente che si intendeva recuperare la Tassa sull'area (non oggetto di dichiarazione) adibita a parcheggi e a transito dei veicoli, infatti ritenuta produttiva di rifiuti in via presuntiva e in assenza di contraria dimostrazione da parte della contribuente. L'obbligo di motivazione dell'atto deve ritenersi quindi pienamente assolto.
L'Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto una planimetria catastale sulla quale è graficamente contrassegnata la porzione (mq. 2.291) assoggettata a tassazione rispetto alla più ampia superficie esterna pertinenziale in uso alla ricorrente. Per le ragioni appena sopra dette non può convenirsi con la difesa di quest'ultima secondo la quale detta produzione equivarrebbe a un'inammissibile integrazione ex post della motivazione dell'atto in tesi ab origine inesistente. Quella produzione, infatti, ad altro non era funzionale se non a rispondere alle affermazioni della ricorrente contenute in ricorso secondo le quali sarebbero state sottoposte a tassazione anche le aree adibite a carico e scarico merci e a servizi tecnologici.
Essa, in replica, ha reso evidente che l'area “ritagliata” nella più ampia superficie riguardava solo la zona antistante l'edificio commerciale senza avere riguardo a quelle altre menzionate da controparte.
Fermo il valore assorbente delle considerazioni (relative all'omessa dichiarazione della superficie pertinenziale nella dichiarazione presentata dalla ricorrente) che precedono, la Corte intende comunque sottolineare che gli assunti circa la non tassabilità delle superfici adibite a parcheggi per la clientela sono anche infondate nel merito.
Esse, in particolare, si scontrano con l'interpretazione che delle norme in materia è data dalla giurisprudenza di legittimità con una uniformità di indirizzo che si è consolidata nel tempo e che, data l'autorevolezza della fonte e la completezza degli argomenti, non può essere inficiata dalle pur numerose pronunce di segno contrario provenienti dalla giurisprudenza di merito.
Ancora di recente, Cass. n. 29538/2024 ha infatti ribadito che “il parcheggio destinato alla clientela di un punto vendita aperto al pubblico deve, per l'appunto, ritenersi area operativa nella misura in cui – per quanto posta a servizio del bene tassabile e, dunque, in rapporto di pertinenzialità con lo stesso – concorre a quella stessa operatività della superficie cui accede, così rendendo possibile l'effettivo svolgimento dell'attività principale cui si connette la produzione di rifiuti (v. Cass., 16 luglio 2024, n. 19551)”.
La conclusione secondo cui queste aree, in quanto operative e suscettibili di produzione di rifiuti per la loro connaturata destinazione alla frequentazione antropica e veicolare, debbono ritenersi tassabili è dai giudici di legittimità ancorata all'evoluzione normativa sul punto specifico, “dalla quale emerge (a partire dall'art.21 d.P.R. 915/82) la chiara e continuativa volontà legislativa di sottoporre ad imposizione anche le aree scoperte variamente utilizzate, con la sola eccezione delle aree pertinenziali improduttive di rifiuti perché non operative” (Cass. n. 19631/2024). L'approdo di quella evoluzione si rinviene nell'art. 1 co. 641 legge 147/2013 (Tari) secondo il quale “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” con esclusione dalla tassazione solo delle “aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.(…)”. La giurisprudenza di legittimità che si è formata sul punto specifico è dunque del tutto costante ed uniforme nell'affermare la tassabilità delle aree scoperte destinate a parcheggio, in quanto almeno presuntivamente produttive di rifiuti. Infatti, i parcheggi costituiscono aree comunque frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via quantomeno presuntiva, rimanendo poi a carico dell'utente l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (Cass. n. 21335/22 e Cass. n. 8753/23).
L'accento posto dalla ricorrente sulla accessorietà e pertinenzialità dell'area rispetto all'esercizio commerciale, questo sì produttivo di rifiuti e dunque legittimamente assoggettato a tassazione, trascura di misurarsi sul concetto, parimenti essenziale, di non operatività. A quest'ultimo riguardo si deve ritenere che un'area di parcheggio a servizio di un supermercato sia senz'altro operativa perché strettamente funzionale e anzi essenziale all'esercizio dell'attività che si svolge nell'edificio, attività “il cui espletamento e la cui organizzazione, in assenza di quelle aree funzionali, neppure potrebbero concepirsi” (così Cass. n. 19631/2024 che ha riconosciuto natura operativa proprio a un'area adibita a parcheggio di un centro-vendita).
In difetto del requisito di non operatività come sopra inteso, non possono allora che venir meno – ai fini della tassazione dei rifiuti – anche i parametri esonerativi della pertinenzialità e della accessorietà (Cass. ult. cit.).
Altrettanto è a dirsi per le aree adibite al transito dei veicoli. Esse, come si esprime l'avviso di accertamento,
“ricadono all'interno dell'area del parcheggio, pertanto sono funzionali all'operatività dell'area perché necessarie per raggiungere gli stalli di accesso all'attività commerciale”. La planimetria prodotta dal Comune dà conto di questo rilievo essendo in essa evidenziata, quale area tassabile, la sola superficie antistante e per un primo tratto anche fiancheggiante l'edificio commerciale e dunque quella in cui solitamente vengono lasciati parcheggiati i veicoli dei clienti e quella necessaria per i veicoli stessi per accedere e recedere dagli stalli di sosta. Peraltro, si aggiunge, anche nelle aree di transito serventi questi ultimi normalmente si registra la presenza di persone le quali, nel tragitto pedonale tra il loro veicolo e l'esercizio commerciale, ben possono lasciare rifiuti sul sedime percorso. Anche queste aree, similmente a quelle delimitate quali stalli di sosta, devono essere considerate “operative” e quindi tassabili nonostante la loro accessorietà e pertinenzialità rispetto all'edificio già sottoposto a tassazione.
Da ultimo, va rilevato che a diverse conclusioni non può certamente portare l'invocato art. 5, IV comma, lett.
j) del Regolamento TARIC (Tariffa Rifiuti Corrispettiva) del Comune di Cremona (“Nel calcolo delle superfici non sono considerate: … j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento”). Come ha giustamente evidenziato il Comune, questa fonte normativa è applicabile a far tempo dall'esercizio 2023 - qui non in considerazione - essendo essa entrata in vigore, giusta il disposto dell'art. 34, in data 1 gennaio 2023. Per contro, l'art. 28 del
Regolamento TARI, entrato in vigore in data 1 gennaio 2018 e quindi applicabile a tutte le annualità qui in discussione, prevede che “Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione di quelle operative…” con ciò ricalcando la lettera della legge istitutiva della TARI (art. 1, comma 641). Anche in relazione a tale fonte regolamentare valgono quindi le conclusioni che sono state fatte discendere, in tema di tassabilità delle aree accessorie e pertinenziali ma operative, dalla norma primaria.
Contesta infine la ricorrente l'erroneità della misura della superficie sottoposta, nella specie, a tassazione siccome dichiaratamente desunta dalle planimetrie catastali. Essa, piuttosto, avrebbe dovuto essere misurata in ragione della superficie effettivamente produttrice di rifiuti o, comunque, avrebbe dovuto essere calcolata nella misura dell'80% della superficie catastale ai sensi dell'art. 1, commi 641 – 649 legge n. 147 del 2013. Anche quest'ultimo rilievo critico si appalesa infondato.
E' vero che il comma 647 dell'articolo 1 della legge 147/2013 prevede che la base imponibile della Tari è determinata in misura pari all'80% di quella catastale. E' però altrettanto certo che il precedente comma 645 stabilisce che, fino all'emanazione del provvedimento con il quale il direttore dell'Agenzia delle entrate attesterà il completamento delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettata alla Tari resta il 100% di quella calpestabile, quindi senza soluzione di continuità rispetto ai previgenti regimi (Tarsu, Tia e Tares). A tutt'oggi quel provvedimento non risulta ancora emanato.
Peraltro, il criterio della superficie catastale resta in ogni caso applicabile con riguardo all'attività di accertamento dei Comuni in virtù di quanto previsto dal comma 646 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Ciò significa che l'ufficio tributi può presuntivamente considerare come superficie calpestabile l'80% di quella catastale, ma, è da ritenere, solo nel caso in cui non abbia potuto effettuare delle misurazioni puntuali attraverso le planimetrie oppure accedendo direttamente ai locali.
Nel caso di specie, il Comune ha provveduto proprio a un'attività di accertamento che, dunque legittimamente, si è batata sulle planimetrie catastali e, d'altra parte, trattandosi di aree scoperta adibita agli usi che si sono precisati neppure avrebbe senso distinguere, in questo caso, tra superficie catastale e superficie calpestabile, distinzione invece pertinente nel caso di edifici.
Quanto invece all'appunto difensivo che sarebbe stato necessario prendere in considerazione l'area strettamente produttiva di rifiuti è evidente che, accertato l'utilizzo ai già precisati fini, dell'area nella specie assoggettata a tassazione, la coincidenza di quest'ultima con l'area produttiva di rifiuti è, in questo caso, in re ipsa in quanto presunta per legge. Per ottenere una riduzione della superficie ripresa a tassazione la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l'area adibita a parcheggi per la clientela e a zona di accesso e manovra dei veicoli misurava in realtà meno di quei mq.
2.291 considerati nell'avviso di accertamento. Invece la difesa si è limitata a sostenere che quell'area non andava nella sua totalità tassata in quanto non rientrante tra le superfici oggetto di tassazione. Il che non è fondato per le ragioni che si sono fin qui esposte.
Alla luce di queste concorrenti considerazioni, assorbite le ulteriori doglianze relative alla tassazione delle aree adibite a carico e scarico merci e a ospitare servizi tecnologici (in realtà non ricomprese nei mq.
2.291 considerati siccome non dichiarati nell'atto impugnato), il ricorso della società deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza. Esse si liquidano, in ragione del valore della lite, dell'attività defensionale effettivamente espletata e tenuto conto della decurtazione del 20%, in complessivi € 1.200.
P.Q.M.
La Commissione respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di causa liquidate in € 1.200.
Il Presidente est.Giulio DEANTONI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DEANTONI GIULIO, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cremona - Piazza Del Comune N.8 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullarsi l'avviso di accertamento, con vittoria delle spese.
Resistente: Rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato a questa Corte di Giustizia Tributaria il 16 settembre 2025 la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava, nel già costituito contraddittorio con il COMUNE di Cremona, l'Avviso di accertamento n.
124/2025 notificato il 6 giugno 2025 con cui l'ente locale, ravvisata l'infedeltà della denuncia delle superfici assoggettabili a Tassa Rifiuti, chiedeva il pagamento di € 14.983,00 a titolo di TARI per gli anni di imposta
2019, 2020, 2021 e 2022.
Premetteva in fatto di operare nel settore della Grande Distribuzione di generi alimentari e di essere in particolare titolare in Comune di Cremona di un esercizio commerciale servito da un'ampia zona esterna pertinenziale. In esito ad altro contenzioso, il giudice tributario, in relazione alle stesse annualità, per l'edificio commerciale aveva ritenuto tassabile la limitata superficie di mq. 261 destinata a uffici, spogliatori e servizi riconoscendo così per la restante parte dell'edificio stesso la non tassabilità in ragione del fatto che i rifiuti in essa prodotti erano avviati al recupero dalla stessa società in via autonoma. Esponeva, altresì, di avere indicato al Comune esattamente le aree produttrici di rifiuti urbani non comprendendo in esse l'area esterna adibita a parcheggi gratuiti a uso pubblico, ad area di transito e manovra dei veicoli, ad area di carico e scarico e a impianti tecnologici. Sennonché In data 4 marzo 2025 la ricorrente aveva ricevuto dal Comune di Cremona un Invito al Contraddittorio preventivo ex art.
6-bis L. 212/2000 preordinato all'accertamento di un maggior importo TARI, riferito al periodo 2019-2022 (pari a euro 16.560,00 euro) e motivato dal fatto che la contribuente non avrebbe denunziato una superficie pari a 2.526 mq “ad uso Autorimesse, magazzini e servizi”. Alla presentazione di osservazioni era quindi seguito l'avviso di accertamento per infedele denuncia qui impugnato col quale, ridotta la superficie accertata a 2.921 mq veniva chiesto il pagamento dell'importo sopra precisato.
Tanto dunque premesso, la ricorrente sviluppava a sostegno dell'impugnazione i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 1 L. 212/2000 - Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 - Violazione dell'art. 24 Cost. - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Violazione del dovere di chiarezza e motivazione degli atti. Il provvedimento impugnato risultava carente dei requisiti minimi necessari a giustificare la pretesa tributaria in particolare non precisando quali porzioni delle aree esterne il Comune avesse inteso riprendere a tassazione, omissione questa tanto più rilevante in quanto alla diversa funzione delle aree corrisponde un diverso regime giuridico anche in relazione all'assoggettamento a TARI. Il difetto di motivazione rendeva quindi illegittimo l'avviso in quanto adottato in violazione dell'art. 7 della legge n.
212 del 2000.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 Cost. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 641 L. 147/2013, dell'art. 26 Reg. TARI 2019-2022 e dell'art. 5, c. 4, lett. j) Reg. TARIC, anche in relazione alle
Risoluzioni del Ministero delle Finanze 28 aprile 1994 n. 5/2151 e 19 ottobre 1992 n. 1258 - Illegittimità della tassazione delle aree pertinenziali. Nel caso che – come poteva evincersi dal tenore dell'atto – si fosse inteso assoggettare alla tassa le aree adibite a parcheggi pertinenziali gratuiti, evidente era per la ricorrente la violazione della normativa statale e della stessa disciplina regolamentare adottata dallo stesso Comune di Cremona. Andavano al riguardo richiamati l'art. 1, c. 641, della legge n. 147 del 2013, l'art. 26 del Regolamento TARI vigente negli anni 2019-2022 escludenti infatti la tassazione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e, soprattutto, l'art. 5, c. 4, del Regolamento TARIC attualmente vigente laddove si precisava che “nel calcolo delle superfici non sono considerate.. le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento”. In sostanza, correlato il tributo all'attività e alla produzione di rifiuti che quella comporta, la potenzialità produttiva di rifiuti delle aree pertinenziali, proprio perché scarsamente significativa, era considerata assorbita da quella delle superfici cui esse accedevano. In questo senso, poi, si era espressa la giurisprudenza di merito e, anche, lo stesso Ministero delle Finanze con risoluzione risalente al 1992.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 641, 646 e 649 L. 147/2013 sotto altro profilo - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria. Il provvedimento impugnato, rilevava la ricorrente, indicava come tassabili le superfici indicate nella 'planimetria catastale' ma la superficie imponibile, ai fini della tassa rifiuti, non era – come precisato dall'art. 1 commi 641 e 649 della legge n. 147 del 2013 - la superficie catastale, ricavabile dalla planimetria di progetto o dalle 'tavole di layout', ma quella produttiva di rifiuti urbani o assimilati.
E, in ogni caso, laddove il Comune avesse inteso fare riferimento alla superficie catastale, quest'ultima avrebbe dovuto essere computata nella misura dell'80% del totale. L'atto doveva pertanto considerarsi illegittimo anche per violazione dell'art. 1 c. 641, 646 e 649 della legge citata e per difetto di adeguata istruttoria.
4) Violazione e falsa applicazione sotto ulteriore profilo dell'art. 1, c. 641 L. 147/2013, degli artt. 26 e 28 Reg. TARI 2019-2022 e dell'art. 5, c. 4, lett. j) Reg. TARIC - Intassabilità delle aree adibite al transito dei veicoli. Al riguardo, si richiamava la giurisprudenza di merito secondo la Tassa Rifiuti non è in alcun caso dovuta per le aree destinate a spazi di manovra, che devono essere quindi scorporate da quelle assoggettate a tariffa.
5) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 1 c. 641 L. 147/2013 e dell'art. 28 Reg. TARI - Erronea determinazione della superficie tassabile - Intassabilità delle aree occupate da impianti tecnologici. Stesse considerazioni valevano per le dette aree che, per quanto era dato comprendere, erano state invece considerate tassabili nel provvedimento impugnato.
6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 cc. 641 e 649 L. 147/2013 e dell'art. 31 Reg. TARI - Erronea determinazione delle superfici tassabili - Intassabilità delle aree carico e scarico merci. La stessa censura andava formulata anche per queste aree. In queste si producevano rifiuti della stessa specie di quelli prodotti nelle aree commerciali i quali, però, venivano avviati al recupero a cura e spese della società, come già riconosciuto dallo stesso Comune.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cremona che resisteva alle avversarie deduzioni. Precisava che l'avviso di accertamento scaturiva dalla mancata denuncia, da parte della ricorrente, della disponibilità delle aree esterne le quali, peraltro, erano state quindi assoggettate a tassazione per una limitata estensione di mq.
2.291 su mq.
6.075 complessivi. In sostanza, si era considerata la sola porzione destinata a parcheggio e alle aree di transito e manovra funzionali alla sosta senza quindi considerare né le aree di carico e scarico merci né quelle occupate da servizi tecnologici.
In relazione ai motivi di impugnazione, l'amministrazione resistente replicava, innanzitutto, che l'avviso era congruamente motivato di talché il contribuente, come dimostrato dallo stesso tenore del ricorso, era stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di poter contestare l'an e il quantum. Sulla tassazione delle aree adibite a parcheggio, precisato non essere conferente il richiamo al Regolamento TARIC in quanto entrato in vigore dall'annualità 2023, assumeva che essa fosse doverosa proprio sulla base delle norme citate da controparte secondo le quali restavano infatti escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili che non fossero operative, caratteristica questa che non poteva riconoscersi, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per i parcheggi degli esercizi commerciali. Quanto al calcolo dell'area quindi assoggettabile a tassazione, ribatteva che il parametrare detta area all'80% della superficie catastale costituiva, ai sensi del comma 646 dell'art. 1 della legge istitutiva, mera facoltà dei Comuni i quali potevano quindi procedere all'esatta rilevazione della superficie calpestabile desumendola dai dati catastali. Richiamava poi il Comune l'onere, gravante sul soggetto detentore di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite, di provare, mediante apposita denuncia e documentazione, che le stesse ovvero parte di esse o sono inidonee alla produzione di rifiuti o producono rifiuti speciali autosmaltiti, non essendo sufficiente la mera presenza di situazioni di fatto in questo senso deponenti. Osservava però che, in ogni caso, la ricorrente non aveva mai prodotto alcuna dichiarazione e/
o documentazione al riguardo. Quanto infine all'erronea determinazione, nel caso concreto, delle aree riprese a tassazione, il Comune replicava che, come risultava dalle allegate planimetrie, esse erano state ricavate dalla più ampia area scoperta in regione della specifica adibizione a parcheggio.
L'Amministrazione concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione, parte ricorrente depositava memoria illustrativa a mezzo della quale: richiamava ulteriore giurisprudenza di merito favorevole alla non tassabilità dei parcheggi di esercizi commerciali e delle corsie di transito;
insisteva sul difetto di motivazione dell'atto impugnato, inemendabile a mezzo di documentazione esibita nel corso del contenzioso;
sosteneva la non necessità della dichiarazione trattandosi, nella specie, non della fruizione di un'agevolazione ma dell'oggettiva non tassabilità di determinate aree, quindi non oggetto di obblighi dichiarativi.
Le parti sono comparse (la ricorrente da remoto) all'udienza del 22 gennaio 2026. A questa hanno insistito nelle rispettive deduzioni e conclusioni. La Corte ha trattenuto la causa per la decisione e ha emesso, nel termine di legge, il dispostivo infine comunicato alle parti stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio della Corte il ricorso non è fondato.
Precisato che l'odierno contenzioso riguarda, a differenza di quello già esauritosi tra le stesse parti relativamente all'edificio sede dell'esercizio commerciale gestito dalla società ricorrente, l'area esterna in uso a quest'ultima siccome pertinenziale all'edificio stesso, risulta pacifico in atti, per stessa ammissione della società, che detta area non è stata inserita in alcune delle dichiarazioni TARI che sono state presentate per gli anni di interesse le quali, invece, hanno avuto a oggetto le sole superfici dell'edificio produttive di rifiuti solidi urbani o assimilati. La ricorrente sostiene infatti che, per quell'area, non vige alcun obbligo di dichiarazione sia perché non previsto da alcuna normativa sia perché detta area sarebbe non tassabile non già in forza di una qualche agevolazione fiscale ma perché esclusa ex lege dalle superfici oggetto di imposizione.
La tesi difensiva non può essere condivisa e il suo rigetto è decisivo per le sorti del ricorso.
Il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla mera disponibilità dell'area produttrice di rifiuti, essendo la tassa dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione juris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dei beni (cfr. Cass. n. 18054/16, Cass. n. 14037/19 e Cass. n. 6551/20). La giurisprudenza ha peraltro precisato che sia le deroghe alla tassazione, che le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo i relativi presupposti essere di volta in volta rappresentati nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass. n. 5036/10,
Cass. n. 16235/15, Cass. n. 21250/17, Cass. n. 4602/18 e Cass. n. 23059/19). Infatti, il diritto a fruire delle suddette esclusioni o esenzioni deve essere comprovato dal contribuente, costituendo un'eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 3756/12, Cass. n. 16858/14, Cass. n. 17622/16, Cass. n. 10634/19, Cass.
n. 2623/23 e Cass. n. 8595/25).
Da ultimo (Cass. n. 34269/25), si è puntualizzato che, in ogni caso, “al fine di godere di tali esclusioni o esenzioni, il contribuente, ancora prima della presentazione di idonea documentazione e, comunque, della dimostrazione della sussistenza dei presupposti all'uopo occorrenti, è obbligato a denunciare i beni tassabili e le variazioni successive, incidenti su di essi, destinate ad influire sull'applicazione del tributo. Tale obbligo, lungi dal costituire un mero formalismo burocratico, risponde a non trascurabili esigenze pubblicistiche, essendo preordinato ad un'ordinata e coerente acquisizione preventiva dei dati per la determinazione della tassa applicabile da parte dell'amministrazione, in funzione non solo della determinazione del dovuto da parte del singolo contribuente, mettendolo in condizione di corrispondere il tributo solo per le aree effettivamente possedute o detenute, con le esclusioni o esenzioni previste dalla legge, ma anche dell'interesse comune al reperimento delle risorse per il servizio reso alla collettività, attraverso la ripartizione dell'onere -previ i controlli reputati necessari- sulle categorie sociali che ne sono avvantaggiate, attesa la necessità per la mano pubblica di provvedervi”.
Confermato quindi l'obbligo, per il contribuente, di presentare, al riguardo, una dichiarazione “resa a fini esclusivamente tributari, inerente alle caratteristiche degli immobili ed all'attività in essi o tramite essi svolta”, si è poi autorevolmente – e condivisibilmente - osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la disciplina inerente alla tassazione dei rifiuti nella sua evoluzione normativa “non ha mai abrogato, nonostante le modifiche alle quali è stata via via sottoposta, l'obbligo di denuncia, quale previsto originariamente dall'articolo 70 del decreto legislativo numero 507 del 1993, che deve reputarsi norma tuttora applicabile ... né è stato mai previsto che la denuncia potesse essere sostituita da una comunicazione effettuata ad altri fini (cfr. Cass. n. 20592/25)”. La dichiarazione, si è detto, “soggiace sì alla ratio di portare a conoscenza dell'ente impositore i dati e gli elementi utili per la liquidazione della tassa, nonché di contribuire, in termini più generali, a rendere vieppiù completo il panorama della complessiva produzione di rifiuti sul territorio, nell'ottica, per un verso, dell'avvio degli opportuni controlli e, per altro verso, dell'organizzazione della gestione del servizio, ma assolve anche ad una funzione strettamente correlata alla genesi stessa ed alla concreta conformazione del rapporto tributario tra amministrazione e contribuente, incarnando la manifestazione della volontà, da parte del contribuente, di avvalersi del beneficio per i beni o per quelle parti di essi indicate come non assoggettabili a tassazione” (Cass. 34269/2025).
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la sua carenza non è emendabile, se non per il futuro e, cioè, con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione della necessaria denuncia o variazione, tanto è vero che solamente nel caso in cui il contribuente l'abbia presentata potrà fornire la prova, in caso di contestazione, in via stragiudiziale o anche in giudizio, dell'effettiva destinazione dei beni (cfr. Cass. n. 16645/22), essendo imprescindibile che l'obbligo di denuncia sia stato assolto ex ante, non essendo, viceversa, sufficiente la dimostrazione, ex post, della sussistenza dei presupposti per fruire di esclusioni o esenzioni (cfr. Cass. n. 21689/25)”. (Cass. n. 34269/2025, proprio in tema di parcheggi di un'attività commerciale).
Nel caso di specie, quindi, non essendo stata inserita l'area di cui si discute nella dichiarazione quale superficie non produttrice di rifiuti pur essendo la stessa nella disponibilità della ricorrente e da questa utilizzata, la società, raggiunta dall'avviso che ha accertato il presupposto dell'imposta (nei termini sopra chiariti) e, nel contempo, l'assenza di qualsiasi dichiarazione a detta area relativa, non può nella presente sede contenziosa predicare l'assenza delle condizioni di fatto legittimanti la non tassabilità di quella non dichiarata superficie.
Questa conclusione rileva anche per respingere l'addebito di omessa motivazione che la ricorrente ha inteso muovere all'atto impugnato. Il Comune, infatti, richiamata la dichiarazione presentata dalla contribuente ha contestato, nell'atto stesso, che “a seguito delle verifiche effettuate e della documentazione acquisita, è emerso che la superficie dichiarata risulta inferiore a quella accertata” e ha quindi applicato la tassa a una certa estensione di un determinato cespite catastale pacificamente in uso alla società stessa. In assenza di una dichiarazione che qualificasse l'area omessa quale area non produttiva di rifiuti, il Comune, preso atto dell'esistenza del presupposto d'imposta, non era tenuto a spiegare per quali ragioni essa doveva ritenersi tassabile.
Ma v'è di più. L'avviso di accertamento ha fatto seguito alla trasmissione alla contribuente di uno schema d'atto in relazione al quale la destinataria ha presentato osservazioni. Ebbene, nell'avviso l'ente locale prende atto di queste ultime, centrate sulla destinazione dell'area a parcheggio per la clientela e a transito dei veicoli e quindi sulla “non operatività dell'area” e sulla conseguente sua esclusione dal computo della superficie tassabile e replica, ritenendo le stesse “non meritevoli di accoglimento”, facendo richiamo alla giurisprudenza di legittimità.
E' dunque chiaro che l'odierna ricorrente, mediante l'avviso di accertamento, è stata resa edotta non solo della superficie recuperata a tassazione ma anche delle ragioni giustificative dell'operato dell'ente impositore.
In sostanza l'atto rendeva evidente che si intendeva recuperare la Tassa sull'area (non oggetto di dichiarazione) adibita a parcheggi e a transito dei veicoli, infatti ritenuta produttiva di rifiuti in via presuntiva e in assenza di contraria dimostrazione da parte della contribuente. L'obbligo di motivazione dell'atto deve ritenersi quindi pienamente assolto.
L'Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto una planimetria catastale sulla quale è graficamente contrassegnata la porzione (mq. 2.291) assoggettata a tassazione rispetto alla più ampia superficie esterna pertinenziale in uso alla ricorrente. Per le ragioni appena sopra dette non può convenirsi con la difesa di quest'ultima secondo la quale detta produzione equivarrebbe a un'inammissibile integrazione ex post della motivazione dell'atto in tesi ab origine inesistente. Quella produzione, infatti, ad altro non era funzionale se non a rispondere alle affermazioni della ricorrente contenute in ricorso secondo le quali sarebbero state sottoposte a tassazione anche le aree adibite a carico e scarico merci e a servizi tecnologici.
Essa, in replica, ha reso evidente che l'area “ritagliata” nella più ampia superficie riguardava solo la zona antistante l'edificio commerciale senza avere riguardo a quelle altre menzionate da controparte.
Fermo il valore assorbente delle considerazioni (relative all'omessa dichiarazione della superficie pertinenziale nella dichiarazione presentata dalla ricorrente) che precedono, la Corte intende comunque sottolineare che gli assunti circa la non tassabilità delle superfici adibite a parcheggi per la clientela sono anche infondate nel merito.
Esse, in particolare, si scontrano con l'interpretazione che delle norme in materia è data dalla giurisprudenza di legittimità con una uniformità di indirizzo che si è consolidata nel tempo e che, data l'autorevolezza della fonte e la completezza degli argomenti, non può essere inficiata dalle pur numerose pronunce di segno contrario provenienti dalla giurisprudenza di merito.
Ancora di recente, Cass. n. 29538/2024 ha infatti ribadito che “il parcheggio destinato alla clientela di un punto vendita aperto al pubblico deve, per l'appunto, ritenersi area operativa nella misura in cui – per quanto posta a servizio del bene tassabile e, dunque, in rapporto di pertinenzialità con lo stesso – concorre a quella stessa operatività della superficie cui accede, così rendendo possibile l'effettivo svolgimento dell'attività principale cui si connette la produzione di rifiuti (v. Cass., 16 luglio 2024, n. 19551)”.
La conclusione secondo cui queste aree, in quanto operative e suscettibili di produzione di rifiuti per la loro connaturata destinazione alla frequentazione antropica e veicolare, debbono ritenersi tassabili è dai giudici di legittimità ancorata all'evoluzione normativa sul punto specifico, “dalla quale emerge (a partire dall'art.21 d.P.R. 915/82) la chiara e continuativa volontà legislativa di sottoporre ad imposizione anche le aree scoperte variamente utilizzate, con la sola eccezione delle aree pertinenziali improduttive di rifiuti perché non operative” (Cass. n. 19631/2024). L'approdo di quella evoluzione si rinviene nell'art. 1 co. 641 legge 147/2013 (Tari) secondo il quale “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” con esclusione dalla tassazione solo delle “aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.(…)”. La giurisprudenza di legittimità che si è formata sul punto specifico è dunque del tutto costante ed uniforme nell'affermare la tassabilità delle aree scoperte destinate a parcheggio, in quanto almeno presuntivamente produttive di rifiuti. Infatti, i parcheggi costituiscono aree comunque frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via quantomeno presuntiva, rimanendo poi a carico dell'utente l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (Cass. n. 21335/22 e Cass. n. 8753/23).
L'accento posto dalla ricorrente sulla accessorietà e pertinenzialità dell'area rispetto all'esercizio commerciale, questo sì produttivo di rifiuti e dunque legittimamente assoggettato a tassazione, trascura di misurarsi sul concetto, parimenti essenziale, di non operatività. A quest'ultimo riguardo si deve ritenere che un'area di parcheggio a servizio di un supermercato sia senz'altro operativa perché strettamente funzionale e anzi essenziale all'esercizio dell'attività che si svolge nell'edificio, attività “il cui espletamento e la cui organizzazione, in assenza di quelle aree funzionali, neppure potrebbero concepirsi” (così Cass. n. 19631/2024 che ha riconosciuto natura operativa proprio a un'area adibita a parcheggio di un centro-vendita).
In difetto del requisito di non operatività come sopra inteso, non possono allora che venir meno – ai fini della tassazione dei rifiuti – anche i parametri esonerativi della pertinenzialità e della accessorietà (Cass. ult. cit.).
Altrettanto è a dirsi per le aree adibite al transito dei veicoli. Esse, come si esprime l'avviso di accertamento,
“ricadono all'interno dell'area del parcheggio, pertanto sono funzionali all'operatività dell'area perché necessarie per raggiungere gli stalli di accesso all'attività commerciale”. La planimetria prodotta dal Comune dà conto di questo rilievo essendo in essa evidenziata, quale area tassabile, la sola superficie antistante e per un primo tratto anche fiancheggiante l'edificio commerciale e dunque quella in cui solitamente vengono lasciati parcheggiati i veicoli dei clienti e quella necessaria per i veicoli stessi per accedere e recedere dagli stalli di sosta. Peraltro, si aggiunge, anche nelle aree di transito serventi questi ultimi normalmente si registra la presenza di persone le quali, nel tragitto pedonale tra il loro veicolo e l'esercizio commerciale, ben possono lasciare rifiuti sul sedime percorso. Anche queste aree, similmente a quelle delimitate quali stalli di sosta, devono essere considerate “operative” e quindi tassabili nonostante la loro accessorietà e pertinenzialità rispetto all'edificio già sottoposto a tassazione.
Da ultimo, va rilevato che a diverse conclusioni non può certamente portare l'invocato art. 5, IV comma, lett.
j) del Regolamento TARIC (Tariffa Rifiuti Corrispettiva) del Comune di Cremona (“Nel calcolo delle superfici non sono considerate: … j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento”). Come ha giustamente evidenziato il Comune, questa fonte normativa è applicabile a far tempo dall'esercizio 2023 - qui non in considerazione - essendo essa entrata in vigore, giusta il disposto dell'art. 34, in data 1 gennaio 2023. Per contro, l'art. 28 del
Regolamento TARI, entrato in vigore in data 1 gennaio 2018 e quindi applicabile a tutte le annualità qui in discussione, prevede che “Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione di quelle operative…” con ciò ricalcando la lettera della legge istitutiva della TARI (art. 1, comma 641). Anche in relazione a tale fonte regolamentare valgono quindi le conclusioni che sono state fatte discendere, in tema di tassabilità delle aree accessorie e pertinenziali ma operative, dalla norma primaria.
Contesta infine la ricorrente l'erroneità della misura della superficie sottoposta, nella specie, a tassazione siccome dichiaratamente desunta dalle planimetrie catastali. Essa, piuttosto, avrebbe dovuto essere misurata in ragione della superficie effettivamente produttrice di rifiuti o, comunque, avrebbe dovuto essere calcolata nella misura dell'80% della superficie catastale ai sensi dell'art. 1, commi 641 – 649 legge n. 147 del 2013. Anche quest'ultimo rilievo critico si appalesa infondato.
E' vero che il comma 647 dell'articolo 1 della legge 147/2013 prevede che la base imponibile della Tari è determinata in misura pari all'80% di quella catastale. E' però altrettanto certo che il precedente comma 645 stabilisce che, fino all'emanazione del provvedimento con il quale il direttore dell'Agenzia delle entrate attesterà il completamento delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettata alla Tari resta il 100% di quella calpestabile, quindi senza soluzione di continuità rispetto ai previgenti regimi (Tarsu, Tia e Tares). A tutt'oggi quel provvedimento non risulta ancora emanato.
Peraltro, il criterio della superficie catastale resta in ogni caso applicabile con riguardo all'attività di accertamento dei Comuni in virtù di quanto previsto dal comma 646 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Ciò significa che l'ufficio tributi può presuntivamente considerare come superficie calpestabile l'80% di quella catastale, ma, è da ritenere, solo nel caso in cui non abbia potuto effettuare delle misurazioni puntuali attraverso le planimetrie oppure accedendo direttamente ai locali.
Nel caso di specie, il Comune ha provveduto proprio a un'attività di accertamento che, dunque legittimamente, si è batata sulle planimetrie catastali e, d'altra parte, trattandosi di aree scoperta adibita agli usi che si sono precisati neppure avrebbe senso distinguere, in questo caso, tra superficie catastale e superficie calpestabile, distinzione invece pertinente nel caso di edifici.
Quanto invece all'appunto difensivo che sarebbe stato necessario prendere in considerazione l'area strettamente produttiva di rifiuti è evidente che, accertato l'utilizzo ai già precisati fini, dell'area nella specie assoggettata a tassazione, la coincidenza di quest'ultima con l'area produttiva di rifiuti è, in questo caso, in re ipsa in quanto presunta per legge. Per ottenere una riduzione della superficie ripresa a tassazione la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l'area adibita a parcheggi per la clientela e a zona di accesso e manovra dei veicoli misurava in realtà meno di quei mq.
2.291 considerati nell'avviso di accertamento. Invece la difesa si è limitata a sostenere che quell'area non andava nella sua totalità tassata in quanto non rientrante tra le superfici oggetto di tassazione. Il che non è fondato per le ragioni che si sono fin qui esposte.
Alla luce di queste concorrenti considerazioni, assorbite le ulteriori doglianze relative alla tassazione delle aree adibite a carico e scarico merci e a ospitare servizi tecnologici (in realtà non ricomprese nei mq.
2.291 considerati siccome non dichiarati nell'atto impugnato), il ricorso della società deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza. Esse si liquidano, in ragione del valore della lite, dell'attività defensionale effettivamente espletata e tenuto conto della decurtazione del 20%, in complessivi € 1.200.
P.Q.M.
La Commissione respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di causa liquidate in € 1.200.
Il Presidente est.Giulio DEANTONI