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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 03.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4909/2023 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Luca Putignano come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso ricorrente
e
, in persona del Ministro in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato come per legge resistente
Oggetto: benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564 legge n°266/2005.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.04.2023, , premesso di aver prestato servizio Parte_1 quale Brigadiere della Guardia di Finanza, esponeva che in data 27.09.1988 alle ore 10,15 circa, durante le operazioni di messa in mare del guardiacoste G.72 Calabrese presso lo scalo di alaggio di Vibo Valenzia, restava vittima di un incidente: in particolare, “nel filare la cima di ormeggio provvisorio (…) sul pontile dello scalo, rimaneva accidentalmente impigliato con il piede destro nell'imbando del cavo”, il quale, andando in tensione, lo trascinava provocandone la caduta in mare.
Deduceva che, a seguito dell'evento, riportava lesioni quali “frattura bimalleolare destra complicata da estesa escara circolare delle parti molli (strozzamento da fune), gravi disturbi di circolo rientrati nelle prime ore” che rendevano necessario il suo ricovero in ospedale;
che con verbale n.132 del
27.04.2010 della C.M.O. di Taranto, le patologie quali “Esiti di frattura tibio-tarsica destar esagitata in artrodesi tibio-peroneo-astragalica, esiti di intervento chirurgico di craniotomia e cranioplastica in resina acrilica per ematoma sottodurale, pregressa contusione all'emicostato, pregressa sindrome depressiva in trattamento in soggetto con segni di iniziale lieve decadimento cognitivo” venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio e comportavano il seguente giudizio: “Permanentemente e 1 totalmente non idoneo al servizio, non idoneo alla riserva, da porre in congedo assoluto, non idoneo ad essere integrato nelle aree funzionali del personale civile”; di aver presentato al , in Controparte_1 data 31.05.2019 e 13.06.2022, domanda per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in relazione all'evento occorso;
che con decreto prot. n. 0000747 del 10.01.2020, la aveva rigettato la relativa Controparte_2 richiesta con la seguente motivazione: “Si rappresenta che la predetta istanza è improcedibile, in quanto tardiva, essendo stata prodotta il 27 maggio 2019, dunque oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2020, n. 388 e 23 dicembre 2005, n.
266”.
Tanto premesso, ritenuta l'illegittimità del provvedimento di diniego, chiedeva riconoscersi il suo status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato ai sensi dell'art.1, commi 563 e 564, della Legge 266/2005, con diritto al riconoscimento di tutti benefici assistenziali conseguenti.
Instaurato il contradittorio, il eccepiva preliminarmente la prescrizione Controparte_1 del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere nonché la prescrizione dei ratei degli assegni mensili;
nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
*
Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione dello status di vittima del dovere sollevata dal . CP_1
Di recente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5426 del 1° marzo 2025, si è pronunciata nuovamente sulla questione, dando continuità ad un orientamento fatto proprio da precedenti pronunce (fra cui Cass. n. 17440/2022), statuendo che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art.1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue
l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere, di cui alla legge n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, fatta eccezione per i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge soggetti in quanto tali alla prescrizione decennale;
ne consegue che, pur avendo l'istante presentato la domanda con missiva del
08.03.2021, a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge, per una patologia diagnostica sin dall'anno 2010 (v. verbale commissione medica allegato al ricorso), non può ritenersi prescritto il diritto ad essere iscritto nell'elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, e a percepire le prestazioni assistenziali nei limiti della prescrizione decennale.
2 Tanto premesso, il ricorso è comunque infondato nel merito e va pertanto rigettato.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, individuando nel comma 563 talune attività ritenute dalla legge pericolose che, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire i benefici assistenziali quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate (ritenute pericolose per loro natura), ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Ai fini dell'attribuzione dei benefici suindicati, il D.P.R. n. 243 del 2006 all'art. 1, lett. b) e c), definisce le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative come "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Nello specificare l'ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, con riferimento alle “circostanze straordinarie”, la giurisprudenza ha fatto leva sul significato dei termini “particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all'andamento regolare e corretto delle attività di servizio. Ha quindi ritenuto integrato tale requisito nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione
3 o a seguito di missioni di qualunque natura, comandate o anche solo autorizzate dall'autorità superiore, si fossero complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività; in particolare, si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare (cfr. Cass. S.U. n. 23396 del 2016; S.U. n. 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017).
Delineato il quadro normativo di riferimento si ritiene che la fattispecie oggetto dell'odierno giudizio non possa essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1 co. 563 e 564 L.
266/2005, sia perché l'evento specifico, ossia la caduta rovinosa occorsa durante l'ordinaria attività di messa in mare del si colloca nel campo del caso fortuito o della Controparte_3 mera accidentalità, sia perché difetta l'elemento determinante del rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello già di per sé connaturato al servizio ordinariamente svolto;
non vi è in atti documentazione alcuna che attesti che l'evento sia accaduto durante una specifica ed eccezionale operazione che ha esposto il militare a maggiori rischi, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
E' evidente che la caduta durante l'orario di lavoro (cfr. relazione del comando stazione navale allegato al ricorso) nulla ha a che vedere né con le attività pericolose elencate nel comma 563, né tantomeno può essere ricondotta alle particolari condizioni ambientali ed operative di cui al successivo comma 564, atteso che la legge richiede un "quid pluris" integrato da un rischio eccezionale, riconducibile a determinate circostanze del servizio, che abbia travalicato la soglia ordinaria connessa all'attività di istituto.
Né argomenti in senso contrario possono desumersi dal fatto che le patologie di cui è affetto il ricorrente, seppur abbiano comportato il congedo assoluto del lavoratore per inidoneità fisica, siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio, essendosi appunto il sinistro verificato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Al riguardo la Cassazione ha precisato che “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti
l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. Sez. Un. n. 21969 del 21.09.2017).
4 Pertanto, non vi è alcun automatismo tra il riconoscimento della causa di servizio ed il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma è necessario, al fine del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge, che l'evento sia specificamente conseguente all'adempimento di una specifica missione, ossia a un'operazione strategica volta al perseguimento di un obiettivo specifico e predeterminato, temporalmente limitato, che si segnala come di particolare importanza rispetto a quelli ordinari d'istituto.
Per le ragioni sopra evidenziate, poiché siffatte particolari circostanze non ricorrono nella specie, il ricorso deve essere rigettato.
La particolarità della questione esaminata induce alla compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 03.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4909/2023 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Luca Putignano come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso ricorrente
e
, in persona del Ministro in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato come per legge resistente
Oggetto: benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564 legge n°266/2005.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.04.2023, , premesso di aver prestato servizio Parte_1 quale Brigadiere della Guardia di Finanza, esponeva che in data 27.09.1988 alle ore 10,15 circa, durante le operazioni di messa in mare del guardiacoste G.72 Calabrese presso lo scalo di alaggio di Vibo Valenzia, restava vittima di un incidente: in particolare, “nel filare la cima di ormeggio provvisorio (…) sul pontile dello scalo, rimaneva accidentalmente impigliato con il piede destro nell'imbando del cavo”, il quale, andando in tensione, lo trascinava provocandone la caduta in mare.
Deduceva che, a seguito dell'evento, riportava lesioni quali “frattura bimalleolare destra complicata da estesa escara circolare delle parti molli (strozzamento da fune), gravi disturbi di circolo rientrati nelle prime ore” che rendevano necessario il suo ricovero in ospedale;
che con verbale n.132 del
27.04.2010 della C.M.O. di Taranto, le patologie quali “Esiti di frattura tibio-tarsica destar esagitata in artrodesi tibio-peroneo-astragalica, esiti di intervento chirurgico di craniotomia e cranioplastica in resina acrilica per ematoma sottodurale, pregressa contusione all'emicostato, pregressa sindrome depressiva in trattamento in soggetto con segni di iniziale lieve decadimento cognitivo” venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio e comportavano il seguente giudizio: “Permanentemente e 1 totalmente non idoneo al servizio, non idoneo alla riserva, da porre in congedo assoluto, non idoneo ad essere integrato nelle aree funzionali del personale civile”; di aver presentato al , in Controparte_1 data 31.05.2019 e 13.06.2022, domanda per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in relazione all'evento occorso;
che con decreto prot. n. 0000747 del 10.01.2020, la aveva rigettato la relativa Controparte_2 richiesta con la seguente motivazione: “Si rappresenta che la predetta istanza è improcedibile, in quanto tardiva, essendo stata prodotta il 27 maggio 2019, dunque oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2020, n. 388 e 23 dicembre 2005, n.
266”.
Tanto premesso, ritenuta l'illegittimità del provvedimento di diniego, chiedeva riconoscersi il suo status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato ai sensi dell'art.1, commi 563 e 564, della Legge 266/2005, con diritto al riconoscimento di tutti benefici assistenziali conseguenti.
Instaurato il contradittorio, il eccepiva preliminarmente la prescrizione Controparte_1 del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere nonché la prescrizione dei ratei degli assegni mensili;
nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
*
Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione dello status di vittima del dovere sollevata dal . CP_1
Di recente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5426 del 1° marzo 2025, si è pronunciata nuovamente sulla questione, dando continuità ad un orientamento fatto proprio da precedenti pronunce (fra cui Cass. n. 17440/2022), statuendo che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art.1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue
l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere, di cui alla legge n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, fatta eccezione per i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge soggetti in quanto tali alla prescrizione decennale;
ne consegue che, pur avendo l'istante presentato la domanda con missiva del
08.03.2021, a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge, per una patologia diagnostica sin dall'anno 2010 (v. verbale commissione medica allegato al ricorso), non può ritenersi prescritto il diritto ad essere iscritto nell'elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, e a percepire le prestazioni assistenziali nei limiti della prescrizione decennale.
2 Tanto premesso, il ricorso è comunque infondato nel merito e va pertanto rigettato.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, individuando nel comma 563 talune attività ritenute dalla legge pericolose che, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire i benefici assistenziali quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate (ritenute pericolose per loro natura), ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Ai fini dell'attribuzione dei benefici suindicati, il D.P.R. n. 243 del 2006 all'art. 1, lett. b) e c), definisce le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative come "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Nello specificare l'ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, con riferimento alle “circostanze straordinarie”, la giurisprudenza ha fatto leva sul significato dei termini “particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all'andamento regolare e corretto delle attività di servizio. Ha quindi ritenuto integrato tale requisito nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione
3 o a seguito di missioni di qualunque natura, comandate o anche solo autorizzate dall'autorità superiore, si fossero complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività; in particolare, si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare (cfr. Cass. S.U. n. 23396 del 2016; S.U. n. 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017).
Delineato il quadro normativo di riferimento si ritiene che la fattispecie oggetto dell'odierno giudizio non possa essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1 co. 563 e 564 L.
266/2005, sia perché l'evento specifico, ossia la caduta rovinosa occorsa durante l'ordinaria attività di messa in mare del si colloca nel campo del caso fortuito o della Controparte_3 mera accidentalità, sia perché difetta l'elemento determinante del rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello già di per sé connaturato al servizio ordinariamente svolto;
non vi è in atti documentazione alcuna che attesti che l'evento sia accaduto durante una specifica ed eccezionale operazione che ha esposto il militare a maggiori rischi, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
E' evidente che la caduta durante l'orario di lavoro (cfr. relazione del comando stazione navale allegato al ricorso) nulla ha a che vedere né con le attività pericolose elencate nel comma 563, né tantomeno può essere ricondotta alle particolari condizioni ambientali ed operative di cui al successivo comma 564, atteso che la legge richiede un "quid pluris" integrato da un rischio eccezionale, riconducibile a determinate circostanze del servizio, che abbia travalicato la soglia ordinaria connessa all'attività di istituto.
Né argomenti in senso contrario possono desumersi dal fatto che le patologie di cui è affetto il ricorrente, seppur abbiano comportato il congedo assoluto del lavoratore per inidoneità fisica, siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio, essendosi appunto il sinistro verificato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Al riguardo la Cassazione ha precisato che “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti
l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. Sez. Un. n. 21969 del 21.09.2017).
4 Pertanto, non vi è alcun automatismo tra il riconoscimento della causa di servizio ed il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma è necessario, al fine del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge, che l'evento sia specificamente conseguente all'adempimento di una specifica missione, ossia a un'operazione strategica volta al perseguimento di un obiettivo specifico e predeterminato, temporalmente limitato, che si segnala come di particolare importanza rispetto a quelli ordinari d'istituto.
Per le ragioni sopra evidenziate, poiché siffatte particolari circostanze non ricorrono nella specie, il ricorso deve essere rigettato.
La particolarità della questione esaminata induce alla compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)
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