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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/10/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1120 / 2023
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott.ssa Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 791/2023 emessa dal Tribunale della Spezia e pubblicata in data 08/11/2023 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. PIERPAOLO ZAMBELLA, e dell'avv. RAFFAELLA PONARI, come da mandato in atti
appellante
e
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MARCO DI VITA e dell'avv. VALENTINA BELLETTI, come da mandato in atti
appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
“la Corte adita voglia, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 791/23 emessa dal Tribunale della Spezia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa A. Gherardi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2411/2016, depositata in cancelleria in data 08/11/2023 e notificata in data 10/11/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel presente atto e riconoscere una corresponsabilità della società nel ritardo alla riapertura del locale con conseguente CP_1 rideterminazione delle somme dovute a titolo di danno, nonché, in ogni caso, le somme dovute a titolo di spese processuali, per tutte le ragioni esposte, qui da intendersi integralmente ritrascritte. - In via istruttoria, in considerazione delle contestazioni tutte mosse all'elaborato peritale e alla documentazione tutta utilizzata e posta alla base delle conclusioni ivi trascritte, si insiste affinché venga disposta la remissione in istruttoria della presente vertenza, se ritenuto necessario ai fini del decidere, affinché si possa procedere al rinnovo della C.T.U. contabile, per le ragioni esposte in narrativa, qui da intendersi integralmente ritrascritte. Vinte le spese del presente grado”.
*
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis reiectis: in via pregiudiziale: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata in quanto carente dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris per i motivi già esposti in narrativa;
in via principale: nel merito ivi compresa la richiesta di rimessione in istruttoria del procedimento: rigettare l'appello proposto e confermare sentenza n. 791/2023 resa dal Tribunale della Spezia nel procedimento r.g. n. 2411/2016 e le statuizioni ivi contenute anche in punto di liquidazione delle spese per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa ed il processo di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto in giudizio i CP_1 sigg. e dinnanzi al Tribunale della Spezia per Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentirli condannare al risarcimento dei danni da essa patiti a causa del sinistro occorso in data 22- 10-2015. Risulta pacificamente dagli atti che i tre convenuti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 erano comproprietari dell'immobile sito nel comune di Portovenere (SP), loc. Le Grazie, in
[...] via libertà 79, e che lo avevano concesso in locazione alla Cooperativa a la quale lo Parte_4 aveva sub-locato all'attrice per esercitarvi l'attività di supermercato. In data 22-10-2015 i tre proprietari si erano recati sul sito per compiere personalmente delle attività di manutenzione straordinaria (segnatamente, l'incapsulamento di alcune componenti di amianto) sul tetto del fabbricato. In tale occasione, il sig. era caduto rovinosamente in prossimità delle Parte_2 casse a causa di un cedimento strutturale, provocando numerosi detriti e la dispersione nell'ambiente interno di polveri. Il locale era diventato immediatamente inservibile, ed era chiuso come ordinato dalla locale autorità sanitaria intervenuta. In particolare, l' aveva Parte_5 proceduto ad un sopralluogo dell'immobile disponendone l'interdizione al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata e stabilendo che la riapertura sarebbe potuta avvenire solo previa bonifica dei locali. A tal fine i sigg. incaricavano un'impresa di loro fiducia per tale Pt_2 incombente. In data 04-11-2015, il personale dell' aveva provveduto ad ulteriore Parte_5 sopralluogo constatando l'avvenuta sanificazione straordinaria della sola zona del crollo, evidenziando però la necessità di eseguire ulteriori interventi di pulizia dei banchi di vendita, dei frigoriferi e delle porzioni di scaffalature e delle attrezzature collocate nel reparto gastronomia. Parte A conclusione di tale accesso gli agenti accertatori dell' avevano concesso due giorni entro i quali completare i lavori di pulizia e produrre della documentazione tecnica inerente, fissando il successivo sopralluogo per la verifica degli adempimenti in data 09-11-2015. 2 Con verbale del 09-11-2015 la stessa amministrazione, rilevando che tutte le prescrizioni imposte erano state adempiute, ivi compresa la bonifica del locale e la produzione dei documenti richiesti, aveva autorizzato la riapertura dell'esercizio, la quale effettivamente aveva luogo in data 11-11- 2015 per via del necessario ripristino della fornitura per la vendita al pubblico. Tanto premesso, l'attrice chiesto il risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita degli incassi nel periodo di chiusura, nel minor incasso nel periodo immediatamente successivo alla riapertura, nelle spese vive sostenute per il ripristino e nel valore della merce, nonché il danno da lesione dell'immagine dell'impresa e da perdita di chance. I convenuti si sono costituiti nulla eccependo sulla loro responsabilità per il periodo di chiusura dal 22-10-2015 al 02-11-2015, ma contestandola, invece con riferimento al periodo successivo, e contestando altresì il quantum delle pretese attoree, opponendo di aver tenuto un comportamento collaborativo e di aver assunto ogni iniziativa per limitare le conseguenze dannose del fatto. Essi hanno contestato la richiesta di danni da lesione dell'immagine o da perdita di chance in quanto non sussistenti e non provati, e hanno rilevato che il protrarsi del periodo di chiusura non era a Parte loro imputabile poiché le criticità via via riscontrate dall' nei sopralluoghi successivi al primo riguardavano zone non interessate dal crollo. I convenuti hanno quindi chiesto il rigetto della domanda avversaria o, in via subordinata, la condanna ad un risarcimento più contenuto del richiesto.
*
2. La sentenza impugnata
Il Tribunale, esaurita l'istruttoria, ha deciso la vertenza così statuendo:
“Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
-accerta la responsabilità di , e per i Parte_1 Parte_6 Parte_3 danni subiti da quantificati nella somma complessiva di € 56.337,29 e, per l'effetto, CP_1
-condanna , e in solido al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
a favore di della somma di € 56.337,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria CP_1 dalla data del sinistro al saldo effettivo;
-condanna , e in solido al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
a favore di delle spese del presente giudizio pari ad € 9.000,00 per compenso CP_1 professionale, € 786,00 per spese, oltre accessori di legge, con spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti”. Il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti per l'intero periodo di chiusura, considerato che l'impresa da loro incaricata di ripristinare il locale non aveva adempiuto in modo Parte completo, tanto da costringere l' a prorogare la chiusura e a prescrivere specifiche misure ulteriori;
inoltre, non sono risultate criticità preesistenti al sinistro;
pertanto le cause ostative all'apertura del locale sono state poste interamente a carico dei convenuti. Il Tribunale ha altresì riconosciuto i danni per la perdita della merce, ma ha rigettato la domanda inerente al danno da immagine e da perdita di chance. In merito alla quantificazione, ha liquidato il danno in misura pari al mancato incasso parametrando l'importo al medesimo periodo degli anni precedenti, così procedendo anche per quantificare la diminuzione nel periodo successivo alla riapertura.
*
3. L'appello
Propongono appello i sigg. e formulando tre Parte_1 Parte_2 Parte_3 motivi. Con il primo motivo (rubricato “a1”) denunciano illogicità ed erroneità della sentenza laddove ha loro attribuito l'esclusiva responsabilità per il protrarsi della chiusura oltre il primo periodo Parte imposto dall'autorità sanitaria. La il 04-11-2015 aveva certificato il compimento dei lavori
3 di pulizia e ripristino a carico degli appellanti, e al contempo aveva prescritto un ulteriore periodo di chiusura per via di altre criticità riscontrate su aree non interessate dal crollo e per tanto non ascrivibili alla responsabilità degli appellanti stessi (ulteriori interventi di pulizia a carico dei banchi vendita, dei frigoriferi e porzioni di scaffalature e delle attrezzature collocate nel reparto gastronomia). Con il secondo motivo (rubricato “a2”) lamentano l'erronea quantificazione del risarcimento riconosciuto in favore dell'appellata. Un primo profilo attiene ai pregiudizi maturati nel periodo di protratta chiusura dopo il 04-11-2015, che hanno già dedotto non essere a loro ascrivibile in virtù del primo motivo. Un secondo profilo riguarda il contraddittorio riconoscimento del danno consistente nella perdita della merce presente nel supermercato e deperita durante il periodo di chiusura, danno che non è stato sufficientemente provato per via della mancata indicazione delle date di acquisto e di scadenza dei beni, nonché per non esservi traccia dell'avvenuta distruzione. Con il terzo motivo (rubricato “b”) censurano la decisione sulle spese di lite, evidenziando che la domanda avversaria sul danno da perdita di chance e da lesione dell'immagine è stata integralmente rigettata, e che la stessa era ontologicamente diversa da quella di danno patrimoniale accolta. Inoltre, osservano che gli stessi non hanno contestato la responsabilità per la chiusura nel periodo dal 22-10 al 02-11. Tanto premesso, chiedono la riforma della statuizione delle spese con il riconoscimento della soccombenza parziale dell'appellata. Si è costituita contestando nel merito i motivi dell'appello avversario e CP_1 chiedendone l'integrale rigetto perché infondati, con conferma della gravata sentenza.
*
4. I motivi della decisione
Risulta pacifico tra le parti l'accadimento in fatto che ha originato la vicenda, la responsabilità degli appellanti per lo stesso e per il periodo di chiusura dal 22-10-2015 al 04-11-2015, il criterio di calcolo del danno patrimoniale parametrato al mero dato dell'incasso (sia per il periodo di perdita totale, sia per quello di contrazione differenziale rispetto agli anni precedenti), nonché le consistenze del danno stesso riferite almeno al periodo dal 22-10-2015 al 04-11-2015 (l'ammontare del mancato incasso e del differenziale negativo dopo la riapertura) o Parte istantaneamente provocati dall'evento sinistroso (consulenza sostituzione ventilatore). Tali circostanze sono oggetto di giudicato e non devolute alla cognizione di questo giudice. Il primo motivo di appello verte sull'attribuzione di responsabilità del periodo di proroga della Parte chiusura dopo il sopralluogo del 04-11-2015, in cui la ha riscontrato criticità diverse da quelle originariamente attribuite al crollo. Parte Gli appellanti sostengono che la avrebbe accertato la completa bonifica in data 04-11-2015, omettendo di considerare che il verbale del 04-11-2015 fa riferimento alla zona di vendita, mentre la bonifica è stata ritenuta necessaria per l'intero supermercato. Vero è che le criticità riscontrate il 04-11-2015 sono diverse da quelle rilevate in data 22-10-2015, ma ciò non depone affatto a favore della tesi degli appellanti. Come correttamente motivato dal Tribunale, i nuovi rilievi non erano certamente preesistenti al 22-10-2015 perché non sono stati rilevati nell'accesso di tale data;
quindi, i problemi igienici nei reparti diversi dalla zona del crollo sono sorti nel periodo di chiusura forzata, in cui sicuramente il personale di non ha potuto curare l'igiene del CP_1 locale. Inoltre, va osservato che la natura del crollo, apprezzabile anche dal video prodotto in atti, ha ragionevolmente provocato la dispersione nell'ambiente del supermercato di polveri di amianto o comunque residui di muratura che rientrano nella sfera di responsabilità degli appellanti. Per tali ragioni la Corte ritiene di attribuire l'intero periodo di chiusura alla responsabilità degli appellanti, con ciò rigettando il motivo e confermando la sentenza gravata sul punto.
4 Il secondo motivo di appello verte sulla quantificazione dei danni. Il primo profilo sollevato riguarda i danni maturati durante il periodo successivo al 04-11-2015 e pertanto è assorbito dal rigetto del primo motivo di appello. Il secondo profilo attiene al danno da perdita della merce deperibile presente nel supermercato il giorno della caduta, e persa per via della protratta chiusura dell'esercizio. Gli appellanti, con ragione, lamentano la mancata prova del danno. In particolare, risulta una locupletazione rispetto al danno da perdita di incasso, il quale essendo per sua natura calcolato al lordo delle spese, comprende necessariamente il valore di acquisto della merce in vendita. Infatti, il risarcimento del danno sotto forma di mancato incasso pone i danneggiati in una perfetta curva di indifferenza tra l'ipotesi fattuale di accadimento del sinistro e quella controfattuale del non accadimento. L'appellata ha conseguito a mezzo del risarcimento tutto l'incasso che avrebbe ottenuto se il danno non si fosse verificato, ma nel normale andamento dei fatti avrebbe dovuto vendere la merce esposta per conseguirlo. Pertanto, ritiene questa Corte che riconoscere sia il mancato incasso sia il valore della merce persa costituisca una duplicazione, che gli appellanti protestano sotto forma di omessa prova del danno. Infatti, la società appellata producendo gli inventari dei beni non ha dimostrato alcun pregiudizio diverso e ulteriore rispetto al mancato incasso, perché ha chiesto di ripristinare la posta attiva di uno scambio commerciale in cui i beni suddetti avrebbero costituito la posta passiva. L'appello è pertanto accolto sul punto, e la sentenza gravata è riformata laddove condanna i sigg. pagare € 5.630,73 a titolo di ristoro per la merce distrutta. Pt_2
Il terzo motivo verte sulle spese del giudizio di primo grado. Gli appellanti denunciano l'omessa compensazione delle spese – almeno in misura parziale – per via della soccombenza della su alcune domande svolte, ossia il danno da perdita CP_1 di chance e da lesione dell'immagine. La censura è fondata e accoglibile nei limiti che seguono, per via della riforma che viene operata in questa sede dell'ammontare del risarcimento complessivo, e per la limitata soccombenza in primo grado sulle domande appena dette. Tanto premesso, la Corte riforma la sentenza gravata disponendo la compensazione delle spese di lite per il 25%, fermo restando il resto a carico degli odierni appellanti. Inoltre, alla riduzione del risarcimento segue la rettifica dello scaglione tariffario (da € 26.001,00 a € 52.000,00) per cui i compensi sono liquidati in complessivi € 7.616,00 (di cui il 75% a carico dei sigg. è € Pt_2
5.712,00).
*
5. Le spese del grado
Le spese di questo grado di giudizio ne seguono l'esito complessivo. Considerato l'integrale rigetto del primo motivo, il quale certamente rappresentava la maggior parte della pretesa impugnatoria avanzata dagli appellanti, sulla quale si è concentrato il maggiore sforzo defensionale, si compensano le spese per il 25% del totale, con condanna degli appellanti a rifondere il resto in favore dell'appellata. La liquidazione segue nel dispositivo e viene effettuata secondo i parametri del Decreto Ministeriale 55/2014 con riferimento ai medi delle tariffe, con esclusione della fase istruttoria perché non tenuta.
5
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, in parziale riforma della Parte_3 sentenza in epigrafe: DICHIARA tenuti e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento di complessivi € 50.706,56 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a oggi, e soli interessi legali da oggi all'effettivo saldo;
DICHIARA tenuti e al pagamento del 75% delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese del primo grado in favore di per l'importo (già ridotto) di € 5.712,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori come per legge, oltre al 75% delle spese documentate e di CTU, compensando il resto;
CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
CONDANNA e al pagamento del 75% delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 del presente grado in favore di per l'importo (già ridotto) di € 5.209,50, oltre Controparte_1 accessori come per legge, compensando il resto.
Così deciso in Genova, 22/07/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
(firme digitali)
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario aUPP dr. Matteo Laganaro.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1120 / 2023
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott.ssa Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 791/2023 emessa dal Tribunale della Spezia e pubblicata in data 08/11/2023 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. PIERPAOLO ZAMBELLA, e dell'avv. RAFFAELLA PONARI, come da mandato in atti
appellante
e
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MARCO DI VITA e dell'avv. VALENTINA BELLETTI, come da mandato in atti
appellato
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
“la Corte adita voglia, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 791/23 emessa dal Tribunale della Spezia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa A. Gherardi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2411/2016, depositata in cancelleria in data 08/11/2023 e notificata in data 10/11/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel presente atto e riconoscere una corresponsabilità della società nel ritardo alla riapertura del locale con conseguente CP_1 rideterminazione delle somme dovute a titolo di danno, nonché, in ogni caso, le somme dovute a titolo di spese processuali, per tutte le ragioni esposte, qui da intendersi integralmente ritrascritte. - In via istruttoria, in considerazione delle contestazioni tutte mosse all'elaborato peritale e alla documentazione tutta utilizzata e posta alla base delle conclusioni ivi trascritte, si insiste affinché venga disposta la remissione in istruttoria della presente vertenza, se ritenuto necessario ai fini del decidere, affinché si possa procedere al rinnovo della C.T.U. contabile, per le ragioni esposte in narrativa, qui da intendersi integralmente ritrascritte. Vinte le spese del presente grado”.
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Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis reiectis: in via pregiudiziale: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata in quanto carente dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris per i motivi già esposti in narrativa;
in via principale: nel merito ivi compresa la richiesta di rimessione in istruttoria del procedimento: rigettare l'appello proposto e confermare sentenza n. 791/2023 resa dal Tribunale della Spezia nel procedimento r.g. n. 2411/2016 e le statuizioni ivi contenute anche in punto di liquidazione delle spese per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa ed il processo di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto in giudizio i CP_1 sigg. e dinnanzi al Tribunale della Spezia per Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentirli condannare al risarcimento dei danni da essa patiti a causa del sinistro occorso in data 22- 10-2015. Risulta pacificamente dagli atti che i tre convenuti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 erano comproprietari dell'immobile sito nel comune di Portovenere (SP), loc. Le Grazie, in
[...] via libertà 79, e che lo avevano concesso in locazione alla Cooperativa a la quale lo Parte_4 aveva sub-locato all'attrice per esercitarvi l'attività di supermercato. In data 22-10-2015 i tre proprietari si erano recati sul sito per compiere personalmente delle attività di manutenzione straordinaria (segnatamente, l'incapsulamento di alcune componenti di amianto) sul tetto del fabbricato. In tale occasione, il sig. era caduto rovinosamente in prossimità delle Parte_2 casse a causa di un cedimento strutturale, provocando numerosi detriti e la dispersione nell'ambiente interno di polveri. Il locale era diventato immediatamente inservibile, ed era chiuso come ordinato dalla locale autorità sanitaria intervenuta. In particolare, l' aveva Parte_5 proceduto ad un sopralluogo dell'immobile disponendone l'interdizione al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata e stabilendo che la riapertura sarebbe potuta avvenire solo previa bonifica dei locali. A tal fine i sigg. incaricavano un'impresa di loro fiducia per tale Pt_2 incombente. In data 04-11-2015, il personale dell' aveva provveduto ad ulteriore Parte_5 sopralluogo constatando l'avvenuta sanificazione straordinaria della sola zona del crollo, evidenziando però la necessità di eseguire ulteriori interventi di pulizia dei banchi di vendita, dei frigoriferi e delle porzioni di scaffalature e delle attrezzature collocate nel reparto gastronomia. Parte A conclusione di tale accesso gli agenti accertatori dell' avevano concesso due giorni entro i quali completare i lavori di pulizia e produrre della documentazione tecnica inerente, fissando il successivo sopralluogo per la verifica degli adempimenti in data 09-11-2015. 2 Con verbale del 09-11-2015 la stessa amministrazione, rilevando che tutte le prescrizioni imposte erano state adempiute, ivi compresa la bonifica del locale e la produzione dei documenti richiesti, aveva autorizzato la riapertura dell'esercizio, la quale effettivamente aveva luogo in data 11-11- 2015 per via del necessario ripristino della fornitura per la vendita al pubblico. Tanto premesso, l'attrice chiesto il risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita degli incassi nel periodo di chiusura, nel minor incasso nel periodo immediatamente successivo alla riapertura, nelle spese vive sostenute per il ripristino e nel valore della merce, nonché il danno da lesione dell'immagine dell'impresa e da perdita di chance. I convenuti si sono costituiti nulla eccependo sulla loro responsabilità per il periodo di chiusura dal 22-10-2015 al 02-11-2015, ma contestandola, invece con riferimento al periodo successivo, e contestando altresì il quantum delle pretese attoree, opponendo di aver tenuto un comportamento collaborativo e di aver assunto ogni iniziativa per limitare le conseguenze dannose del fatto. Essi hanno contestato la richiesta di danni da lesione dell'immagine o da perdita di chance in quanto non sussistenti e non provati, e hanno rilevato che il protrarsi del periodo di chiusura non era a Parte loro imputabile poiché le criticità via via riscontrate dall' nei sopralluoghi successivi al primo riguardavano zone non interessate dal crollo. I convenuti hanno quindi chiesto il rigetto della domanda avversaria o, in via subordinata, la condanna ad un risarcimento più contenuto del richiesto.
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2. La sentenza impugnata
Il Tribunale, esaurita l'istruttoria, ha deciso la vertenza così statuendo:
“Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
-accerta la responsabilità di , e per i Parte_1 Parte_6 Parte_3 danni subiti da quantificati nella somma complessiva di € 56.337,29 e, per l'effetto, CP_1
-condanna , e in solido al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
a favore di della somma di € 56.337,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria CP_1 dalla data del sinistro al saldo effettivo;
-condanna , e in solido al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
a favore di delle spese del presente giudizio pari ad € 9.000,00 per compenso CP_1 professionale, € 786,00 per spese, oltre accessori di legge, con spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti”. Il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti per l'intero periodo di chiusura, considerato che l'impresa da loro incaricata di ripristinare il locale non aveva adempiuto in modo Parte completo, tanto da costringere l' a prorogare la chiusura e a prescrivere specifiche misure ulteriori;
inoltre, non sono risultate criticità preesistenti al sinistro;
pertanto le cause ostative all'apertura del locale sono state poste interamente a carico dei convenuti. Il Tribunale ha altresì riconosciuto i danni per la perdita della merce, ma ha rigettato la domanda inerente al danno da immagine e da perdita di chance. In merito alla quantificazione, ha liquidato il danno in misura pari al mancato incasso parametrando l'importo al medesimo periodo degli anni precedenti, così procedendo anche per quantificare la diminuzione nel periodo successivo alla riapertura.
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3. L'appello
Propongono appello i sigg. e formulando tre Parte_1 Parte_2 Parte_3 motivi. Con il primo motivo (rubricato “a1”) denunciano illogicità ed erroneità della sentenza laddove ha loro attribuito l'esclusiva responsabilità per il protrarsi della chiusura oltre il primo periodo Parte imposto dall'autorità sanitaria. La il 04-11-2015 aveva certificato il compimento dei lavori
3 di pulizia e ripristino a carico degli appellanti, e al contempo aveva prescritto un ulteriore periodo di chiusura per via di altre criticità riscontrate su aree non interessate dal crollo e per tanto non ascrivibili alla responsabilità degli appellanti stessi (ulteriori interventi di pulizia a carico dei banchi vendita, dei frigoriferi e porzioni di scaffalature e delle attrezzature collocate nel reparto gastronomia). Con il secondo motivo (rubricato “a2”) lamentano l'erronea quantificazione del risarcimento riconosciuto in favore dell'appellata. Un primo profilo attiene ai pregiudizi maturati nel periodo di protratta chiusura dopo il 04-11-2015, che hanno già dedotto non essere a loro ascrivibile in virtù del primo motivo. Un secondo profilo riguarda il contraddittorio riconoscimento del danno consistente nella perdita della merce presente nel supermercato e deperita durante il periodo di chiusura, danno che non è stato sufficientemente provato per via della mancata indicazione delle date di acquisto e di scadenza dei beni, nonché per non esservi traccia dell'avvenuta distruzione. Con il terzo motivo (rubricato “b”) censurano la decisione sulle spese di lite, evidenziando che la domanda avversaria sul danno da perdita di chance e da lesione dell'immagine è stata integralmente rigettata, e che la stessa era ontologicamente diversa da quella di danno patrimoniale accolta. Inoltre, osservano che gli stessi non hanno contestato la responsabilità per la chiusura nel periodo dal 22-10 al 02-11. Tanto premesso, chiedono la riforma della statuizione delle spese con il riconoscimento della soccombenza parziale dell'appellata. Si è costituita contestando nel merito i motivi dell'appello avversario e CP_1 chiedendone l'integrale rigetto perché infondati, con conferma della gravata sentenza.
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4. I motivi della decisione
Risulta pacifico tra le parti l'accadimento in fatto che ha originato la vicenda, la responsabilità degli appellanti per lo stesso e per il periodo di chiusura dal 22-10-2015 al 04-11-2015, il criterio di calcolo del danno patrimoniale parametrato al mero dato dell'incasso (sia per il periodo di perdita totale, sia per quello di contrazione differenziale rispetto agli anni precedenti), nonché le consistenze del danno stesso riferite almeno al periodo dal 22-10-2015 al 04-11-2015 (l'ammontare del mancato incasso e del differenziale negativo dopo la riapertura) o Parte istantaneamente provocati dall'evento sinistroso (consulenza sostituzione ventilatore). Tali circostanze sono oggetto di giudicato e non devolute alla cognizione di questo giudice. Il primo motivo di appello verte sull'attribuzione di responsabilità del periodo di proroga della Parte chiusura dopo il sopralluogo del 04-11-2015, in cui la ha riscontrato criticità diverse da quelle originariamente attribuite al crollo. Parte Gli appellanti sostengono che la avrebbe accertato la completa bonifica in data 04-11-2015, omettendo di considerare che il verbale del 04-11-2015 fa riferimento alla zona di vendita, mentre la bonifica è stata ritenuta necessaria per l'intero supermercato. Vero è che le criticità riscontrate il 04-11-2015 sono diverse da quelle rilevate in data 22-10-2015, ma ciò non depone affatto a favore della tesi degli appellanti. Come correttamente motivato dal Tribunale, i nuovi rilievi non erano certamente preesistenti al 22-10-2015 perché non sono stati rilevati nell'accesso di tale data;
quindi, i problemi igienici nei reparti diversi dalla zona del crollo sono sorti nel periodo di chiusura forzata, in cui sicuramente il personale di non ha potuto curare l'igiene del CP_1 locale. Inoltre, va osservato che la natura del crollo, apprezzabile anche dal video prodotto in atti, ha ragionevolmente provocato la dispersione nell'ambiente del supermercato di polveri di amianto o comunque residui di muratura che rientrano nella sfera di responsabilità degli appellanti. Per tali ragioni la Corte ritiene di attribuire l'intero periodo di chiusura alla responsabilità degli appellanti, con ciò rigettando il motivo e confermando la sentenza gravata sul punto.
4 Il secondo motivo di appello verte sulla quantificazione dei danni. Il primo profilo sollevato riguarda i danni maturati durante il periodo successivo al 04-11-2015 e pertanto è assorbito dal rigetto del primo motivo di appello. Il secondo profilo attiene al danno da perdita della merce deperibile presente nel supermercato il giorno della caduta, e persa per via della protratta chiusura dell'esercizio. Gli appellanti, con ragione, lamentano la mancata prova del danno. In particolare, risulta una locupletazione rispetto al danno da perdita di incasso, il quale essendo per sua natura calcolato al lordo delle spese, comprende necessariamente il valore di acquisto della merce in vendita. Infatti, il risarcimento del danno sotto forma di mancato incasso pone i danneggiati in una perfetta curva di indifferenza tra l'ipotesi fattuale di accadimento del sinistro e quella controfattuale del non accadimento. L'appellata ha conseguito a mezzo del risarcimento tutto l'incasso che avrebbe ottenuto se il danno non si fosse verificato, ma nel normale andamento dei fatti avrebbe dovuto vendere la merce esposta per conseguirlo. Pertanto, ritiene questa Corte che riconoscere sia il mancato incasso sia il valore della merce persa costituisca una duplicazione, che gli appellanti protestano sotto forma di omessa prova del danno. Infatti, la società appellata producendo gli inventari dei beni non ha dimostrato alcun pregiudizio diverso e ulteriore rispetto al mancato incasso, perché ha chiesto di ripristinare la posta attiva di uno scambio commerciale in cui i beni suddetti avrebbero costituito la posta passiva. L'appello è pertanto accolto sul punto, e la sentenza gravata è riformata laddove condanna i sigg. pagare € 5.630,73 a titolo di ristoro per la merce distrutta. Pt_2
Il terzo motivo verte sulle spese del giudizio di primo grado. Gli appellanti denunciano l'omessa compensazione delle spese – almeno in misura parziale – per via della soccombenza della su alcune domande svolte, ossia il danno da perdita CP_1 di chance e da lesione dell'immagine. La censura è fondata e accoglibile nei limiti che seguono, per via della riforma che viene operata in questa sede dell'ammontare del risarcimento complessivo, e per la limitata soccombenza in primo grado sulle domande appena dette. Tanto premesso, la Corte riforma la sentenza gravata disponendo la compensazione delle spese di lite per il 25%, fermo restando il resto a carico degli odierni appellanti. Inoltre, alla riduzione del risarcimento segue la rettifica dello scaglione tariffario (da € 26.001,00 a € 52.000,00) per cui i compensi sono liquidati in complessivi € 7.616,00 (di cui il 75% a carico dei sigg. è € Pt_2
5.712,00).
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5. Le spese del grado
Le spese di questo grado di giudizio ne seguono l'esito complessivo. Considerato l'integrale rigetto del primo motivo, il quale certamente rappresentava la maggior parte della pretesa impugnatoria avanzata dagli appellanti, sulla quale si è concentrato il maggiore sforzo defensionale, si compensano le spese per il 25% del totale, con condanna degli appellanti a rifondere il resto in favore dell'appellata. La liquidazione segue nel dispositivo e viene effettuata secondo i parametri del Decreto Ministeriale 55/2014 con riferimento ai medi delle tariffe, con esclusione della fase istruttoria perché non tenuta.
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PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, in parziale riforma della Parte_3 sentenza in epigrafe: DICHIARA tenuti e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento di complessivi € 50.706,56 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a oggi, e soli interessi legali da oggi all'effettivo saldo;
DICHIARA tenuti e al pagamento del 75% delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese del primo grado in favore di per l'importo (già ridotto) di € 5.712,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori come per legge, oltre al 75% delle spese documentate e di CTU, compensando il resto;
CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
CONDANNA e al pagamento del 75% delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 del presente grado in favore di per l'importo (già ridotto) di € 5.209,50, oltre Controparte_1 accessori come per legge, compensando il resto.
Così deciso in Genova, 22/07/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
(firme digitali)
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario aUPP dr. Matteo Laganaro.
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