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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4935 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1368/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ANDREOLI ROMINA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. LUSSIGNOLI ALESSANDRA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.7.2024 le parti hanno trovato un accordo a definizione della lite in quanto parte resistente si è associata alle conclusioni rassegnate in ricorso introduttivo da parte ricorrente a spese compensate, conclusioni che di seguito di riportano: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la signora ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla relativa annotazione;
b) confermare le condizioni della separazione, conformemente agli accordi all'epoca assunti e di cui alla Sentenza
N.2945/2021 pubblicata in data 01/12/2021, passata in giudicato”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AG d'IS (BS) in data 20.5.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2000.
Dal matrimonio sono nate le figlie e (21.9.2000) oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2945/2021 pubblicata il 1.12.2021, emessa dal
Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 18.11.2021, passata in giudicato.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
All'udienza del 16.7.2024, come da verbale, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso introduttivo a spese compensate.
Il Giudice, dato atto dell'accordo raggiunto tra le parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione di termine per il deposito degli atti conclusivi.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi alla legge.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473-bis.21 c.p.c.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 28/11/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1368/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ANDREOLI ROMINA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. LUSSIGNOLI ALESSANDRA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.7.2024 le parti hanno trovato un accordo a definizione della lite in quanto parte resistente si è associata alle conclusioni rassegnate in ricorso introduttivo da parte ricorrente a spese compensate, conclusioni che di seguito di riportano: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la signora ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla relativa annotazione;
b) confermare le condizioni della separazione, conformemente agli accordi all'epoca assunti e di cui alla Sentenza
N.2945/2021 pubblicata in data 01/12/2021, passata in giudicato”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AG d'IS (BS) in data 20.5.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2000.
Dal matrimonio sono nate le figlie e (21.9.2000) oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2945/2021 pubblicata il 1.12.2021, emessa dal
Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 18.11.2021, passata in giudicato.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
All'udienza del 16.7.2024, come da verbale, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso introduttivo a spese compensate.
Il Giudice, dato atto dell'accordo raggiunto tra le parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione di termine per il deposito degli atti conclusivi.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi alla legge.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473-bis.21 c.p.c.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 28/11/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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