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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11671 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dr.
FR TO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7197 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, decisa il giorno 16/11/2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura allegata al Parte_1
ricorso, dall'Avv. Franco Brugnano, presso il cui studio in Roma, Via Palestro n. 95,
è elettivamente domiciliato
RICORRENTE E
e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.te pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Muzzioli come da procure allegate alle memorie difensive ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Roma, Via Emilio dè Cavalieri n. 7
RESISTENTI
OGGETTO: richiesta inquadramento superiore e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.3.2023 adiva il tribunale Parte_1
di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze di e di presso il ristorante da Controparte_1 Controparte_2
esse gestito sito in Roma, Via Novara 11-23. Il rapporto si era protratto dal 13.3.2018 1 al 6.10.2022 e il ricorrente aveva svolto mansioni di aiuto cuoco. Precisava inoltre di aver lavorato per dall'11.11.2017 all'1.8.2022. Precisava di aver Controparte_3
lavorato dall'11.11.2017 all'1.8.2022 alle dipendenze della (d'ora in Controparte_3
avanti anche D.P. srl e dal 2.8.2022 al 10.12.2022 alle dipendenze di CP_4
(d'ora in avanti menzionata anche solo come DPR srl) a seguito di per
[...]
cessione/affitto d'azienda dalla prima alla seconda delle convenute.
Il ricorrente esponeva di essere stato assunto con fittizio contratto inizialmente a tempo determinato, trasformato in seguito trasformato a tempo indeterminato (doc. 1,
2 all. al ricorso). Deduceva che altrettanto fittizie erano le 35 buste paga che gli erano state consegnate nel corso del rapporto di lavoro (doc. 3).
Deduceva di essere stato sottoposto alle direttive ed agli orari fissati dall'amministratore pro tempore delle resistenti e che avrebbe dovuto svolgere le mansioni di commis di cucina come ordinatogli dal predetto amministratore. Dette mansioni erano previste dal contratto e comportavano, come in effetti stabilito,
l'inquadramento del ricorrente al livello 6S. Il in particolare preparava a CP_5
mani i ravioli, tagliava le carote, metteva l'acqua nel pentolone che poi poneva sui fornelli per farla bollire e poi, giunta ad ebollizione, metteva dentro la pasta, metteva l'olio nella padella, tagliava il pollo in tanti pezzi per poi metterli in padella a friggere, tagliava ogni tipo di carne e di pesce, lavava e puliva i gamberi e gli toglieva il carapace, preparava il , impiattava le pietanze in modo da risultare Per_1
accattivati alla vista dei clienti aggiungendo salmone, spigola, tonno, varie salse, pane e in genere tutto quanto era a lui richiesto dai datori di lavoro e/o dal cuoco.
Lo stesso ricorrente era inoltre sottoposto alle direttive ed agli orari fissati dall'amministratore pro tempore delle resistenti. Doveva svolgere le mansioni di commis di cucina ordinategli dal predetto amministratore, relative al livello 6S e previste dal contratto, ed in particolare preparava a mani i ravioli, tagliava le carote, metteva l'acqua nel pentolone che poi poneva sui fornelli per farla bollire e poi giunta ad ebollizione metteva dentro la pasta, metteva l'olio nella padella, tagliava il pollo in tanti pezzi per poi metterli in padella a friggere, tagliava ogni tipo di carne e di pesce,
2 lavava e puliva i gamberi e gli toglieva il carapace, preparava il carpaccio, impiattava con maestria accattivanti agli occhi dei clienti mettendo salmone, spigola, tonno, varie salse, e pane, ed in genere tutto quanto era a lui richiesto dai datori di lavoro e/o dal cuoco. Affermava che il ristorante, di grandi dimensioni, era aperto tutti i giorni e svolgeva anche attività di delivery. Il servizio per le prenotazioni era attivo tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 00:30 (doc. 4).
Il aggiungeva che oltre ad eseguire gli ordini e le direttive imposte Pt_1
dall'amministratore, era tenuto anche all'osservanza di un preciso orario di lavoro così che si su sei giorni a settimana dalle ore 11:00 alle ore 15:30 e dalle ore 18:00 alle ore 23:30. Il riposo era previsto in un giorno infrasettimanale.
Affermava di aver percepito per il periodo lavorativo le somme risultanti dai conteggi inseriti nel ricorso (doc. 5). Assumeva di non aver mai percepito quanto spettante a titolo di TFR, così come mai gli erano state corrisposte esattamente le somme relative alla 13^, alla 14^, allo straordinario, alle festività, ai permessi e quant'altro risultante dai conteggi stessi.
Osservava che al rapporto di lavoro intercorso con le convenute si applica il CCNL
Settore Pubblici Esercizi in forza del quale gli era stato riconosciuto inquadramento al livello 6S con le mansioni indicate nel contratto individuale.
Il ricorrente deduceva poi di essere stato in cassa integrazione dal 9.3.2020 al
9.5.2020, dal 26.10.2020 al 13.6.2021, percependo in relazione a tali periodi di CIG la complessiva somma di € 2.342,64 (come da estratto conto Inps allegato quale doc.
7).
Sulla base della vigente contrattazione collettiva di settore, applicabile nella fattispecie, delle tabelle retributive e dell'indennità di contingenza, deduce di vantare credito nei confronti delle società resistenti in relazione al periodo di lavoro svolto, la complessiva somma di euro 93.732,97 (di cui € 9.285,62 per TFR) a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, ferie, permessi, festività, lavoro straordinario e TFR, come meglio precisato nel conteggio inserito nel ricorso.
3 Esponeva infine che il 6.10.2022 aveva rassegnato le dimissioni (cfr. doc. 8) dal posto di lavoro a causa dei continui rifiuti verbali da parte del datore di lavoro di riconoscergli le differenze retributive vantate.
Svolte articolate considerazioni in diritto, formulava le seguenti conclusioni:
A) accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con livello
6S dal 13.3.2018 al 6.10.2022, tra il ricorrente e le resistenti come meglio specificato al cap. 1, con qualifica di operaio di cui al CCNL Settore Pubblici Esercizi,
B) condannare, in solido, le resistenti, nella persona dei propri legali rappresentanti pro tempore al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, ferie, permessi e festività non goduti, straordinario e TFR dall'inizio del rapporto
(13.3.2018) alla data delle dimissioni (6.10.2022) pari a euro 93.732,97 (di cui euro
9.285,62 per TFR), come risultante dagli allegati conteggi, ai sensi di legge, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
C) condannare, in solido, le resistenti al pagamento delle spese di lite, compensi professionali, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ex lege.
Si costituivano tempestivamente in giudizio le società convenute, che preliminarmente contestavano le produzioni documentali prodotte in copia dal ricorrente trattandosi di mere copie fotostatiche non utilizzabili ai fini della decisione in quanto di incerta provenienza e genuinità.
Le convenute rilevavano quindi che in data 21.6.2018 aveva Parte_1
sottoscritto un contratto di tirocinio (di 40 ore settimanali con indennità di euro
800,00), con la con scadenza prevista per il giorno 21.12.2018 Controparte_3
(doc.2). Con tale contratto il si era impegnato a svolgere mansioni di commis Pt_1
di cucina ossia ad aiutare i camerieri nel servizio ai tavoli, aiutare il cuoco nella preparazione dei pasti, oltre a lavare stoviglie e pentolame. Alla scadenza del contratto di tirocinio, in data 28.12.2018, il aveva poi sottoscritto un Pt_1
contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni di livello 6S nel quale si
4 prevedeva una prestazione lavorativa suddivisa in ore 20 settimanali a fronte di turni di 4 ore indicati in contratto (doc.5).
Il 21.3.2019 aveva poi comunicato al ricorrente la variazione del Controparte_3
contratto che diveniva a tempo indeterminato, fermo restando il numero di ore di lavoro. Il 20.6.2022 la aveva poi comunicato al lavoratore l'aumento Controparte_3
delle ore di lavoro da svolgere da 20 a 30 a decorrere dall'1.7.2022 (doc. 9 all. alla memoria difensiva) e il successivo 1.9.2022 la cessione del contratto di lavoro a ferme restando le altre condizioni contrattuali (doc. 10). Il Controparte_4
6.10.2022 il ricorrente rassegnava le dimissioni e il successivo 19.12.2022 tramite il suo legale aveva inviato missiva a mezzo pec alla Controparte_4
manifestando l'intento di tutelare le proprie ragioni nel modo ritenuto più opportuno, adducendo di aver volontariamente rassegnato le dimissioni il 6.10.2022 a causa della mancata corresponsione nel corso dell'intero rapporto di lavoro di quanto previsto dal
CCNL e dalla normativa vigente (cfr. docc. 12 e 13). Le resistenti non avevano aderito alle richieste del Pt_1
Premesse numerose contestazioni di quanto esposto in ricorso, le convenute deducevano che l'onere di dimostrare la natura fittizia dei contratti e delle loro pattuizioni incombe sul ricorrente. Precisavano che il contratto di tirocinio (doc. 2) non ebbe inizio il 13.3.2018, come sostiene il ricorrente, ma il 21.6.2018. Il contratto prevedeva 40 ore di lavoro settimanali poi effettivamente svolte dal ricorrente. Il secondo rapporto di lavoro, ossia quello a tempo determinato, sorto per effetto del contratto sottoscritto il 28.12.2018 e avente decorrenza dall'1.1.2019 (docc. 5 e 6), venne in seguito modificato in rapporto a tempo indeterminato dal 21.3.2019 (doc. 7).
Ulteriore modifica era apportata al rapporto di lavoro allorchè con nota del 20.6.2022 era stato comunicato al lavoratore che le ore di lavoro settimanale che era chiamato a svolgere sarebbero passate da 20 a 30 a partire dal 1.7.2022 con orario articolato su tre turni dalle 10:00 alle 16:00, dalle 16:00 alle 22:00 e dalle 17:30 alle 23:30.
A fronte delle ore lavorative pattuite tra le parti e svolte dal (docc. 4 e 9) – le Pt_1
società convenute avevano regolarmente emesso per tutta la durata del rapporto
5 lavorativo, cedolini paga (comprensivi di ferie, tredicesima, quattordicesima, straordinari, rol goduti e TFR) dai quali si evince non solo il numero delle ore lavorative effettivamente svolte, ma anche la conformità ai parametri del CCNL applicato (doc. 4, cit.). In relazione all'orario del lavoro svolto, deducevano inoltre che sempre sul lavoratore grava l'onere di provare di aver svolto lavoro straordinario.
Le convenute contestavano inoltre i conteggi allegati al ricorso e precisavano che anche aveva regolarmente emesso per tutta la durata del Controparte_4
rapporto lavorativo (protrattosi dal 1.9.2022 al 6.10.2022, giorno delle dimissioni) cedolini paga, comprensivi di ferie, TFR, Ferie e Rol residui, recanti il numero delle ore effettivamente lavorative e la corrispondenza anche in questo caso della retribuzione sulla scorta dei parametri indicati dal CCNL applicato dal datore di lavoro (doc.12).
Contestati integralmente per le ragioni si qui evidenziate anche i conteggi allegati al ricorso, sia con riferimento agli importi, sia con riferimento a orari di lavoro e durata del rapporto di lavoro, le convenute concludevano negando che a loro carico residuino somme a credito del per qualsivoglia titolo e chiedevano pronuncia Pt_1
di condanna di quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 cpc. Formulavano pertanto le seguenti conclusioni, chiedendo:
in via preliminare prendere atto della espressa e specifica impugnazione della avversaria documentazione ai sensi degli articoli 2712 e 2719; nel merito, rigettare integralmente l'avversario ricorso poiché nullo ed infondato in fatto ed in diritto, con ogni pronunzia consequenziale.
- Condannare l'odierno ricorrente alla responsabilità aggravata di cui all'articolo
96 c.p.c.;
Per ogni ipotesi, con vittoria di compensi professionali, oltre IVA e CPA cui adde il rimborso forfettario del 15% per il grado di giudizio.
6 Fallito il tentativo di conciliazione ed espletata l'istruttoria orale mediante escussione di testimoni, all'udienza del 15.10.2025, tenuta in forma cartolare, la causa era trattenuta in decisione e viene definita con la presente sentenza.
*****
Preliminarmente il Tribunale ritiene di dover respingere l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia dal ricorrente. L'art. 2712
c.c. dispone che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. A fronte di ciò, la contestazione avversaria non può essere generica incombendo sulla parte l'onere di specificare sotto quale profilo si assuma un'eventuale non corrispondenza all'originale della copia prodotta (v. Cass.
27633/2018). Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma deve essere effettuata in modo circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. n.
7775 del 2014; Cass. n. 127 del 2019; Cass. n. 23426 del 2020).
Nella fattispecie, non risulta che le parti resistenti abbiano evidenziato in modo specifico gli aspetti di difformità della documentazione prodotta dal ricorrente, avendo genericamente contestato la genuinità delle copie depositate.
Ciò posto, il Tribunale rileva che è noto che la prova dei fatti costitutivi della domanda - rapporto di lavoro, durata, mansioni e orario – incombe su colui che agisce in giudizio (art. 2697 c.c.).
Nella specie il ricorrente, all'esito dell'istruttoria orale, non ha fornito una persuasiva prova di quanto dedotto in ricorso.
7 Occorre preliminarmente dare conto del fatto che il giudice, con l'ordinanza istruttoria del 20.2.2024 ammetteva la prova testimoniale con due testi per parte rinviando all'udienza del 17.2.2024 allo scopo di assumere le testimonianze ammesse. Tuttavia, all'udienza del 17.4.2024 nessuno dei testi citati dalle parti compariva. Alla successiva udienza del 9.7.2024, non comparsi i testi citati dalla parte ricorrente, era assunta la testimonianza di una teste addotta dalle convenute.
All'udienza del 20.11.2024, esaminato un ulteriore teste addotto dalle convenute, si imponeva nuovo rinvio al 12.3.2025 perché i testi citati da parte ricorrente, nonostante la lunga permanenza in Italia, dichiaravano di non comprendere e parlare la lingua italiana. Nuovo rinvio era disposto il 12.3.2025 per mancato reperimento di interprete. All'udienza del 13.5.2025 erano infine esaminati i due testi addotti dal ricorrente e veniva infine disposto rinvio all'udienza cartolare del 15.10.2025 in relazione alla quale entrambe le parti depositavano note sostitutive dell'udienza.
Tanto premesso, previo richiamo dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa, i nodi controversi della presente vertenza attengono non tanto alla natura subordinata o meno del rapporto, pacificamente riconosciuto come rapporto di lavoro subordinato da tutte le parti, quanto alla sua durata, all'orario di lavoro osservato dal ricorrente e alle conseguenze economiche derivanti da un eventuale riconoscimento di quanto prospettato dal ricorrente in termini di durata del rapporto di lavoro e di orari lavorativi osservati.
Quanto alle mansioni svolte da la teste addotta da parte Parte_1
resistente dipendente sin dal 2019 ed anche nell'attualità di Parte_2
con mansioni di general manager, occupandosi in tale veste Controparte_4
dell'amministrazione e dell'assunzione del personale, ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente così come i ricorrenti nelle cause n. 40751/22 R.G. e n.
4236/23 R.G. La teste dichiarava che tutto il personale di D.P. srl e di D.P.R. srl, teste compresa, lavorava su turni e così avveniva e avviene anche per gli addetti alla cucina. Precisava che i suoi turni andavano dalle 9:30 alle 12:30 o dalle 12:30 alle
8 16:30, orario di chiusura, oppure la sera dalle 17:30 alle 21:30 o dalle 19.30 alle
21:30.
Il personale addetto alla cucina lavorava su turni, come tuttora avviene. I turni possono essere effettuati in relazione al pranzo o alla cena. Quello del pranzo va dalle
11:30 alle 15:30, quello della cena dalle 18:30 alle 22:30. I turni erano alternati nel senso che ciascun dipendente effettuava sia gli uni che gli altri e non entrambi nello stesso giorno. Gli addetti alla cucina lavoravano e lavorano mediamente tra le 20 e le
30 ore settimanali. La teste aggiungeva che quando era di turno concomitante con il pranzo o con la cena, era sua cura all'arrivo recarsi anzitutto nella cucina, che era ubicata in un locale separato dal corridoio per mezzo di una bassa parete che permetteva di vedere l'interno della cucina.
Precisava che i turni possono essere effettuati in relazione al pranzo o alla cena e che quello del pranzo va dalle 11:30 alle 15:30, mentre quello della cena dalle 18:30 alle
22:30. I turni erano alternati nel senso che ciascun dipendente effettuava sia gli uni che gli altri e non entrambi nello stesso giorno. Gli addetti alla cucina lavorano mediamente tra le 20 e le 30 ore settimanali.
Con riferimento specifico al la teste dichiarava che il ricorrente nel corso del Pt_1
rapporto di lavoro presso il ristorante delle convenute aveva svolto mansioni di commis di cucina ed era inquadrato al livello 6S del CCNL. Come addetto alla cucina lavorava tra le 20 e le 30 ore a settimana secondo le turnazioni già descritte e valevoli per tutto il personale, in concomitanza con il pranzo o con la cena.
Scarso rilievo il Tribunale riconduce alla testimonianza resa da
[...]
commercialista delle convenute, che ha dichiarato di occuparsi sia Tes_1
della parte contabile che della parte di assistenza consulenziale in materia fiscale e di strategia aziendale a fini di sviluppo dell'azienda. Il teste riferiva che il suo studio non si occupa degli aspetti attinenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle convenute perché di tale materia si occupa lo studio del che segue gli Pt_3
adempimenti legati ai rapporti di lavoro e con il quale lo studio collabora Tes_1
9 da anni. Dichiarava pertanto di non essere a conoscenza delle mansioni materialmente svolte dal ricorrente, potendo solo fare riferimento ai contratti di lavoro stilati dallo studio (di cui al doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva Pt_3
delle resistenti), per quanto riguarda il ricorrente In caso di Parte_4
difetto di corrispondenza tra quanto esposto nel prospetto del costo del lavoro mensile e quanto risulta come costo annuale in relazione al con-tratto individuale di lavoro vengono chiesti chiarimenti allo studio Precisava inoltre che la Pt_3 [...]
è affittuaria del ramo di azienda di avente ad Controparte_4 Controparte_3
oggetto il ristorante omonimo con decorrenza dal mese di settembre 2022 (cfr. doc. 6 all. alla mem. dif.)
Il teste , dipendente di anche nell'attualità Tes_2 Controparte_4
con mansioni di aiuto cuoco addetto ai fritti, affermava di essere stato assunto presso il locale delle resistenti nel 2019. Riferiva che il ristorante è dotato di una cucina divisa in settori, ognuno dei quali addetto a specifiche preparazioni sotto la direzione dello chef e il controllo del titolare. Un certo di origine bengalese, dava Per_2
disposizioni su ciò che doveva essere fatto. era posto in posizione Per_2
immediatamente inferiore a quella dello chef, che era di nazionalità cinese e che ER veniva comunemente chiamato con il nome di (in cinese . conosceva Per_4 Per_2
l'italiano e pertanto fungeva anche da interprete tra gli addetti alla cucina che parlavano il bengalese e non conoscevano l'italiano. Il teste riferiva inoltre che in si lavora su 5 o 6 giorni a settimana e che gli orari di ciascuno dipendevano da CP_4
ciò che era stato pattuito nel contratto individuale. Il contratto del teste Tes_2
prevedeva sei ore di lavoro al giorno e lo stesso dichiarava di lavorare trenta/trentasei ore a settimana. Quanto agli orari di apertura e chiusura del ristorante, il teste riferiva che esso apre alle 11:00 e chiude alle 15:00 e poi apre nuovamente alle 18:00 per chiudere alle 23:00/23:30.
Dichiarava di aver conosciuto e di aver lavorato insieme a lui. Il Parte_1
teste riferiva che il lavorava presso la da prima del e Pt_1 CP_4 Tes_2
10 affermava che se ne era andato nel 2024. Lo descriveva come un tuttofare addetto alla cucina e che interveniva in tutti i settori. Il si occupava di preparare pietanze Pt_1
e anche delle pulizie. Allo scopo di meglio precisare quali compiti fosse chiamato a svolgere il ricorrente, il teste affermava che poteva essere chiamato a tagliare la verdura, così come potevano essergli affidate altre incombenze di varia tipologia. Il teste affermava tuttavia di non essere a conoscenza di quali orari di lavoro osservasse il che vedeva soprattutto al mattino a partire dalle 11:00 sino alle ore 15:00 e Pt_1
talora anche nel pomeriggio. Il teste aggiungeva inoltre che il non aveva Pt_1
turni fissi perché poteva lavorare la mattina come la sera a seconda delle richieste del titolare e di non sapere quante ore di lavoro svolgesse al giorno.
Il teste , dipendente di dalla apertura del Tes_3 Controparte_4
locale avvenuta nel 2017 e tuttora dipendente della stessa società presso la quale è inquadrato come aiuto cuoco, dichiarava che, collocato in posizione immediatamente inferiore rispetto a quella dello chef vi era quella del responsabile della cucina, ruolo assegnato a certo persona che verosimilmente è la medesima indicata dal teste CP_6
con il nome di in ragione della assonanza dei nomi e tenuto Tes_2 Per_2
conto della identità di mansioni ad essa attribuite) che, in ragione della sua conoscenza sia dell'italiano che del bengalese, svolgeva anche il ruolo di interprete tra il datore di lavoro e i dipendenti bengalesi che non conoscevano l'italiano. Quanto agli orari di lavoro, il dichiarava che il ristorante apre tra le 11:00 e le 11:30 e Tes_3
chiude verso le 15:00 e poi riapre tra le 18:00 e le 18:30 e chiude tra le 23:00 e le
23:30. Affermava che l'orario medio di lavoro presso la è di circa otto ore al CP_4
giorno, ma poi precisava che i dipendenti hanno ognuno il proprio orario a seconda del loro contratto individuale e di non sapere quali orari di lavoro osservasse il conosciuto presso il ristorante della ove era stato assunto un anno Pt_1 CP_4
dopo il e verosimilmente nel corso del 2018, in relazione al quale si limitava ad Tes_3
affermare che anch'egli osservava gli orari previsti dal suo contratto di lavoro, precisando tuttavia di non conoscere cosa prevedesse il contratto del ricorrente. Il
11 teste affermava che il era un tuttofare e prestava aiuto a chiunque ne avesse Pt_1
bisogno e quindi si occupava un po' di tutto. Il teste affermava infine che il si Pt_1
era assentato per recarsi in Bangladesh ma non era in grado di dire quante volte ciò fosse avvenuto e neppure per quanto tempo egli fosse rimasto assente.
Passando alla valutazione degli esiti dell'istruttoria svolta, il Tribunale osserva che il teste , pur cogliendo nel segno (alla luce della documentazione in atti) Tes_2
allorché ha affermato che quando egli fu assunto presso la il già vi CP_4 Pt_1
lavorava, ha mostrato però di non ricordare affatto quando il lasciò quel Pt_1
posto di lavoro, posto che il ricorrente non rassegnò le dimissioni nel 2024 ma il 6 ottobre del 2022 e quindi notevolmente prima di quanto ricordi il teste.
Conformemente al teste il ha riferito che il era un tuttofare che Tes_3 Tes_2 Pt_1
svolgeva i compiti che di volta in volta e all'occorrenza gli venivano assegnati. Sia il teste che il teste nulla di rilevante hanno saputo riferire Tes_2 Tes_3
circa gli orari di lavoro effettivamente osservati dal ricorrente. Nessuno dei testi ha poi affermato di essere a conoscenza di periodi di lavoro svolti dal ricorrente alle dipendenze delle resistenti, senza che la sua posizione fosse regolarizzata.
Altrettanto generiche le risultanze delle prove orali assunte, riguardo alla decorrenza del rapporto del ricorrente con Di quanto riferito in merito dal Controparte_3
già si è detto. Al riguardo, il teste ha saputo riferire solamente di Tes_2 Tes_3
essere stato assunto da nel 2017, allorché venne aperto il ristorante e Controparte_3
che il venne assunto dopo di lui, probabilmente nel 2018. Pt_1
A fronte del quadro descritto in ricorso, l'istruttoria svolta mediante prova orale non ha fornito riscontri a nessuna delle rivendicazioni avanzate dal Nulla ha Pt_1
confortato la tesi secondo la quale il rapporto di lavoro sarebbe sorto il 13.3.2018 come sostenuto in ricorso. Piuttosto, come già visto, le resistenti hanno fornito prova documentale che il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della
[...]
ebbe inizio con contratto di tirocinio del 21.6.2018. Indimostrato è rimasto CP_3
anche l'assunto secondo il quale il ricorrente avrebbe svolto lavoro straordinario
12 come invece risulta dai conteggi allegati al ricorso. Infine, priva di supporto probatorio è rimasta anche la allegazione del ricorrente secondo la quale egli avrebbe svolto un numero maggiore di ore di lavoro ordinario superiore a quanto risultante dai contratti prodotti in giudizio. Evidente genericità connota le dichiarazioni dei testi esaminati in ordine a tutti gli aspetti sopra evidenziati.
Tanto premesso, rilevata la mancanza di prove in ordine a tutte le questioni sopra elencate poste dal ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.
Sulla scorta di quanto emerso all'esito dell'istruttoria e in particolare della documentazione prodotta dalle resistenti, tra cui si trovano anche le buste paga dell'intero periodo lavorativo (da giugno 2018 sino a ottobre 2022 – cfr. docc. 4 e 11 allegati alla memoria difensiva) il Tribunale rileva che il ricorrente non ha fornito alcun riscontro probatorio alle sue tesi, tale da indurre a ritenere che da parte delle convenute gli siano ancora dovute somme di denaro.
Il soccombente deve dunque essere condannato al pagamento in ERona_5
favore delle resistenti delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e con precisazione che, considerata la sostanziale identità delle posizioni delle convenute, vengono disposti una unica liquidazione e un aumento in misura minimale ai sensi dell'art. 4 co. 2
D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 1 lett. c) D.M. 37/18 e dall'art. 2 D.M.
147/2022.
Non si ravvisano invece i presupposti della mala fede o della colpa grave in capo al ricorrente per fare luogo a pronuncia di condanna nei suoi confronti ai sensi dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso;
13 - condanna al rimborso in favore delle parti resistenti delle spese ERona_5
di lite che quantifica in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Roma, 17.11.2025 Il Giudice del Lavoro
FR TO
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Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dr.
FR TO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7197 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, decisa il giorno 16/11/2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura allegata al Parte_1
ricorso, dall'Avv. Franco Brugnano, presso il cui studio in Roma, Via Palestro n. 95,
è elettivamente domiciliato
RICORRENTE E
e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.te pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Muzzioli come da procure allegate alle memorie difensive ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Roma, Via Emilio dè Cavalieri n. 7
RESISTENTI
OGGETTO: richiesta inquadramento superiore e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.3.2023 adiva il tribunale Parte_1
di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze di e di presso il ristorante da Controparte_1 Controparte_2
esse gestito sito in Roma, Via Novara 11-23. Il rapporto si era protratto dal 13.3.2018 1 al 6.10.2022 e il ricorrente aveva svolto mansioni di aiuto cuoco. Precisava inoltre di aver lavorato per dall'11.11.2017 all'1.8.2022. Precisava di aver Controparte_3
lavorato dall'11.11.2017 all'1.8.2022 alle dipendenze della (d'ora in Controparte_3
avanti anche D.P. srl e dal 2.8.2022 al 10.12.2022 alle dipendenze di CP_4
(d'ora in avanti menzionata anche solo come DPR srl) a seguito di per
[...]
cessione/affitto d'azienda dalla prima alla seconda delle convenute.
Il ricorrente esponeva di essere stato assunto con fittizio contratto inizialmente a tempo determinato, trasformato in seguito trasformato a tempo indeterminato (doc. 1,
2 all. al ricorso). Deduceva che altrettanto fittizie erano le 35 buste paga che gli erano state consegnate nel corso del rapporto di lavoro (doc. 3).
Deduceva di essere stato sottoposto alle direttive ed agli orari fissati dall'amministratore pro tempore delle resistenti e che avrebbe dovuto svolgere le mansioni di commis di cucina come ordinatogli dal predetto amministratore. Dette mansioni erano previste dal contratto e comportavano, come in effetti stabilito,
l'inquadramento del ricorrente al livello 6S. Il in particolare preparava a CP_5
mani i ravioli, tagliava le carote, metteva l'acqua nel pentolone che poi poneva sui fornelli per farla bollire e poi, giunta ad ebollizione, metteva dentro la pasta, metteva l'olio nella padella, tagliava il pollo in tanti pezzi per poi metterli in padella a friggere, tagliava ogni tipo di carne e di pesce, lavava e puliva i gamberi e gli toglieva il carapace, preparava il , impiattava le pietanze in modo da risultare Per_1
accattivati alla vista dei clienti aggiungendo salmone, spigola, tonno, varie salse, pane e in genere tutto quanto era a lui richiesto dai datori di lavoro e/o dal cuoco.
Lo stesso ricorrente era inoltre sottoposto alle direttive ed agli orari fissati dall'amministratore pro tempore delle resistenti. Doveva svolgere le mansioni di commis di cucina ordinategli dal predetto amministratore, relative al livello 6S e previste dal contratto, ed in particolare preparava a mani i ravioli, tagliava le carote, metteva l'acqua nel pentolone che poi poneva sui fornelli per farla bollire e poi giunta ad ebollizione metteva dentro la pasta, metteva l'olio nella padella, tagliava il pollo in tanti pezzi per poi metterli in padella a friggere, tagliava ogni tipo di carne e di pesce,
2 lavava e puliva i gamberi e gli toglieva il carapace, preparava il carpaccio, impiattava con maestria accattivanti agli occhi dei clienti mettendo salmone, spigola, tonno, varie salse, e pane, ed in genere tutto quanto era a lui richiesto dai datori di lavoro e/o dal cuoco. Affermava che il ristorante, di grandi dimensioni, era aperto tutti i giorni e svolgeva anche attività di delivery. Il servizio per le prenotazioni era attivo tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 00:30 (doc. 4).
Il aggiungeva che oltre ad eseguire gli ordini e le direttive imposte Pt_1
dall'amministratore, era tenuto anche all'osservanza di un preciso orario di lavoro così che si su sei giorni a settimana dalle ore 11:00 alle ore 15:30 e dalle ore 18:00 alle ore 23:30. Il riposo era previsto in un giorno infrasettimanale.
Affermava di aver percepito per il periodo lavorativo le somme risultanti dai conteggi inseriti nel ricorso (doc. 5). Assumeva di non aver mai percepito quanto spettante a titolo di TFR, così come mai gli erano state corrisposte esattamente le somme relative alla 13^, alla 14^, allo straordinario, alle festività, ai permessi e quant'altro risultante dai conteggi stessi.
Osservava che al rapporto di lavoro intercorso con le convenute si applica il CCNL
Settore Pubblici Esercizi in forza del quale gli era stato riconosciuto inquadramento al livello 6S con le mansioni indicate nel contratto individuale.
Il ricorrente deduceva poi di essere stato in cassa integrazione dal 9.3.2020 al
9.5.2020, dal 26.10.2020 al 13.6.2021, percependo in relazione a tali periodi di CIG la complessiva somma di € 2.342,64 (come da estratto conto Inps allegato quale doc.
7).
Sulla base della vigente contrattazione collettiva di settore, applicabile nella fattispecie, delle tabelle retributive e dell'indennità di contingenza, deduce di vantare credito nei confronti delle società resistenti in relazione al periodo di lavoro svolto, la complessiva somma di euro 93.732,97 (di cui € 9.285,62 per TFR) a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, ferie, permessi, festività, lavoro straordinario e TFR, come meglio precisato nel conteggio inserito nel ricorso.
3 Esponeva infine che il 6.10.2022 aveva rassegnato le dimissioni (cfr. doc. 8) dal posto di lavoro a causa dei continui rifiuti verbali da parte del datore di lavoro di riconoscergli le differenze retributive vantate.
Svolte articolate considerazioni in diritto, formulava le seguenti conclusioni:
A) accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con livello
6S dal 13.3.2018 al 6.10.2022, tra il ricorrente e le resistenti come meglio specificato al cap. 1, con qualifica di operaio di cui al CCNL Settore Pubblici Esercizi,
B) condannare, in solido, le resistenti, nella persona dei propri legali rappresentanti pro tempore al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, ferie, permessi e festività non goduti, straordinario e TFR dall'inizio del rapporto
(13.3.2018) alla data delle dimissioni (6.10.2022) pari a euro 93.732,97 (di cui euro
9.285,62 per TFR), come risultante dagli allegati conteggi, ai sensi di legge, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
C) condannare, in solido, le resistenti al pagamento delle spese di lite, compensi professionali, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ex lege.
Si costituivano tempestivamente in giudizio le società convenute, che preliminarmente contestavano le produzioni documentali prodotte in copia dal ricorrente trattandosi di mere copie fotostatiche non utilizzabili ai fini della decisione in quanto di incerta provenienza e genuinità.
Le convenute rilevavano quindi che in data 21.6.2018 aveva Parte_1
sottoscritto un contratto di tirocinio (di 40 ore settimanali con indennità di euro
800,00), con la con scadenza prevista per il giorno 21.12.2018 Controparte_3
(doc.2). Con tale contratto il si era impegnato a svolgere mansioni di commis Pt_1
di cucina ossia ad aiutare i camerieri nel servizio ai tavoli, aiutare il cuoco nella preparazione dei pasti, oltre a lavare stoviglie e pentolame. Alla scadenza del contratto di tirocinio, in data 28.12.2018, il aveva poi sottoscritto un Pt_1
contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni di livello 6S nel quale si
4 prevedeva una prestazione lavorativa suddivisa in ore 20 settimanali a fronte di turni di 4 ore indicati in contratto (doc.5).
Il 21.3.2019 aveva poi comunicato al ricorrente la variazione del Controparte_3
contratto che diveniva a tempo indeterminato, fermo restando il numero di ore di lavoro. Il 20.6.2022 la aveva poi comunicato al lavoratore l'aumento Controparte_3
delle ore di lavoro da svolgere da 20 a 30 a decorrere dall'1.7.2022 (doc. 9 all. alla memoria difensiva) e il successivo 1.9.2022 la cessione del contratto di lavoro a ferme restando le altre condizioni contrattuali (doc. 10). Il Controparte_4
6.10.2022 il ricorrente rassegnava le dimissioni e il successivo 19.12.2022 tramite il suo legale aveva inviato missiva a mezzo pec alla Controparte_4
manifestando l'intento di tutelare le proprie ragioni nel modo ritenuto più opportuno, adducendo di aver volontariamente rassegnato le dimissioni il 6.10.2022 a causa della mancata corresponsione nel corso dell'intero rapporto di lavoro di quanto previsto dal
CCNL e dalla normativa vigente (cfr. docc. 12 e 13). Le resistenti non avevano aderito alle richieste del Pt_1
Premesse numerose contestazioni di quanto esposto in ricorso, le convenute deducevano che l'onere di dimostrare la natura fittizia dei contratti e delle loro pattuizioni incombe sul ricorrente. Precisavano che il contratto di tirocinio (doc. 2) non ebbe inizio il 13.3.2018, come sostiene il ricorrente, ma il 21.6.2018. Il contratto prevedeva 40 ore di lavoro settimanali poi effettivamente svolte dal ricorrente. Il secondo rapporto di lavoro, ossia quello a tempo determinato, sorto per effetto del contratto sottoscritto il 28.12.2018 e avente decorrenza dall'1.1.2019 (docc. 5 e 6), venne in seguito modificato in rapporto a tempo indeterminato dal 21.3.2019 (doc. 7).
Ulteriore modifica era apportata al rapporto di lavoro allorchè con nota del 20.6.2022 era stato comunicato al lavoratore che le ore di lavoro settimanale che era chiamato a svolgere sarebbero passate da 20 a 30 a partire dal 1.7.2022 con orario articolato su tre turni dalle 10:00 alle 16:00, dalle 16:00 alle 22:00 e dalle 17:30 alle 23:30.
A fronte delle ore lavorative pattuite tra le parti e svolte dal (docc. 4 e 9) – le Pt_1
società convenute avevano regolarmente emesso per tutta la durata del rapporto
5 lavorativo, cedolini paga (comprensivi di ferie, tredicesima, quattordicesima, straordinari, rol goduti e TFR) dai quali si evince non solo il numero delle ore lavorative effettivamente svolte, ma anche la conformità ai parametri del CCNL applicato (doc. 4, cit.). In relazione all'orario del lavoro svolto, deducevano inoltre che sempre sul lavoratore grava l'onere di provare di aver svolto lavoro straordinario.
Le convenute contestavano inoltre i conteggi allegati al ricorso e precisavano che anche aveva regolarmente emesso per tutta la durata del Controparte_4
rapporto lavorativo (protrattosi dal 1.9.2022 al 6.10.2022, giorno delle dimissioni) cedolini paga, comprensivi di ferie, TFR, Ferie e Rol residui, recanti il numero delle ore effettivamente lavorative e la corrispondenza anche in questo caso della retribuzione sulla scorta dei parametri indicati dal CCNL applicato dal datore di lavoro (doc.12).
Contestati integralmente per le ragioni si qui evidenziate anche i conteggi allegati al ricorso, sia con riferimento agli importi, sia con riferimento a orari di lavoro e durata del rapporto di lavoro, le convenute concludevano negando che a loro carico residuino somme a credito del per qualsivoglia titolo e chiedevano pronuncia Pt_1
di condanna di quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 cpc. Formulavano pertanto le seguenti conclusioni, chiedendo:
in via preliminare prendere atto della espressa e specifica impugnazione della avversaria documentazione ai sensi degli articoli 2712 e 2719; nel merito, rigettare integralmente l'avversario ricorso poiché nullo ed infondato in fatto ed in diritto, con ogni pronunzia consequenziale.
- Condannare l'odierno ricorrente alla responsabilità aggravata di cui all'articolo
96 c.p.c.;
Per ogni ipotesi, con vittoria di compensi professionali, oltre IVA e CPA cui adde il rimborso forfettario del 15% per il grado di giudizio.
6 Fallito il tentativo di conciliazione ed espletata l'istruttoria orale mediante escussione di testimoni, all'udienza del 15.10.2025, tenuta in forma cartolare, la causa era trattenuta in decisione e viene definita con la presente sentenza.
*****
Preliminarmente il Tribunale ritiene di dover respingere l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia dal ricorrente. L'art. 2712
c.c. dispone che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. A fronte di ciò, la contestazione avversaria non può essere generica incombendo sulla parte l'onere di specificare sotto quale profilo si assuma un'eventuale non corrispondenza all'originale della copia prodotta (v. Cass.
27633/2018). Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma deve essere effettuata in modo circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. n.
7775 del 2014; Cass. n. 127 del 2019; Cass. n. 23426 del 2020).
Nella fattispecie, non risulta che le parti resistenti abbiano evidenziato in modo specifico gli aspetti di difformità della documentazione prodotta dal ricorrente, avendo genericamente contestato la genuinità delle copie depositate.
Ciò posto, il Tribunale rileva che è noto che la prova dei fatti costitutivi della domanda - rapporto di lavoro, durata, mansioni e orario – incombe su colui che agisce in giudizio (art. 2697 c.c.).
Nella specie il ricorrente, all'esito dell'istruttoria orale, non ha fornito una persuasiva prova di quanto dedotto in ricorso.
7 Occorre preliminarmente dare conto del fatto che il giudice, con l'ordinanza istruttoria del 20.2.2024 ammetteva la prova testimoniale con due testi per parte rinviando all'udienza del 17.2.2024 allo scopo di assumere le testimonianze ammesse. Tuttavia, all'udienza del 17.4.2024 nessuno dei testi citati dalle parti compariva. Alla successiva udienza del 9.7.2024, non comparsi i testi citati dalla parte ricorrente, era assunta la testimonianza di una teste addotta dalle convenute.
All'udienza del 20.11.2024, esaminato un ulteriore teste addotto dalle convenute, si imponeva nuovo rinvio al 12.3.2025 perché i testi citati da parte ricorrente, nonostante la lunga permanenza in Italia, dichiaravano di non comprendere e parlare la lingua italiana. Nuovo rinvio era disposto il 12.3.2025 per mancato reperimento di interprete. All'udienza del 13.5.2025 erano infine esaminati i due testi addotti dal ricorrente e veniva infine disposto rinvio all'udienza cartolare del 15.10.2025 in relazione alla quale entrambe le parti depositavano note sostitutive dell'udienza.
Tanto premesso, previo richiamo dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa, i nodi controversi della presente vertenza attengono non tanto alla natura subordinata o meno del rapporto, pacificamente riconosciuto come rapporto di lavoro subordinato da tutte le parti, quanto alla sua durata, all'orario di lavoro osservato dal ricorrente e alle conseguenze economiche derivanti da un eventuale riconoscimento di quanto prospettato dal ricorrente in termini di durata del rapporto di lavoro e di orari lavorativi osservati.
Quanto alle mansioni svolte da la teste addotta da parte Parte_1
resistente dipendente sin dal 2019 ed anche nell'attualità di Parte_2
con mansioni di general manager, occupandosi in tale veste Controparte_4
dell'amministrazione e dell'assunzione del personale, ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente così come i ricorrenti nelle cause n. 40751/22 R.G. e n.
4236/23 R.G. La teste dichiarava che tutto il personale di D.P. srl e di D.P.R. srl, teste compresa, lavorava su turni e così avveniva e avviene anche per gli addetti alla cucina. Precisava che i suoi turni andavano dalle 9:30 alle 12:30 o dalle 12:30 alle
8 16:30, orario di chiusura, oppure la sera dalle 17:30 alle 21:30 o dalle 19.30 alle
21:30.
Il personale addetto alla cucina lavorava su turni, come tuttora avviene. I turni possono essere effettuati in relazione al pranzo o alla cena. Quello del pranzo va dalle
11:30 alle 15:30, quello della cena dalle 18:30 alle 22:30. I turni erano alternati nel senso che ciascun dipendente effettuava sia gli uni che gli altri e non entrambi nello stesso giorno. Gli addetti alla cucina lavoravano e lavorano mediamente tra le 20 e le
30 ore settimanali. La teste aggiungeva che quando era di turno concomitante con il pranzo o con la cena, era sua cura all'arrivo recarsi anzitutto nella cucina, che era ubicata in un locale separato dal corridoio per mezzo di una bassa parete che permetteva di vedere l'interno della cucina.
Precisava che i turni possono essere effettuati in relazione al pranzo o alla cena e che quello del pranzo va dalle 11:30 alle 15:30, mentre quello della cena dalle 18:30 alle
22:30. I turni erano alternati nel senso che ciascun dipendente effettuava sia gli uni che gli altri e non entrambi nello stesso giorno. Gli addetti alla cucina lavorano mediamente tra le 20 e le 30 ore settimanali.
Con riferimento specifico al la teste dichiarava che il ricorrente nel corso del Pt_1
rapporto di lavoro presso il ristorante delle convenute aveva svolto mansioni di commis di cucina ed era inquadrato al livello 6S del CCNL. Come addetto alla cucina lavorava tra le 20 e le 30 ore a settimana secondo le turnazioni già descritte e valevoli per tutto il personale, in concomitanza con il pranzo o con la cena.
Scarso rilievo il Tribunale riconduce alla testimonianza resa da
[...]
commercialista delle convenute, che ha dichiarato di occuparsi sia Tes_1
della parte contabile che della parte di assistenza consulenziale in materia fiscale e di strategia aziendale a fini di sviluppo dell'azienda. Il teste riferiva che il suo studio non si occupa degli aspetti attinenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle convenute perché di tale materia si occupa lo studio del che segue gli Pt_3
adempimenti legati ai rapporti di lavoro e con il quale lo studio collabora Tes_1
9 da anni. Dichiarava pertanto di non essere a conoscenza delle mansioni materialmente svolte dal ricorrente, potendo solo fare riferimento ai contratti di lavoro stilati dallo studio (di cui al doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva Pt_3
delle resistenti), per quanto riguarda il ricorrente In caso di Parte_4
difetto di corrispondenza tra quanto esposto nel prospetto del costo del lavoro mensile e quanto risulta come costo annuale in relazione al con-tratto individuale di lavoro vengono chiesti chiarimenti allo studio Precisava inoltre che la Pt_3 [...]
è affittuaria del ramo di azienda di avente ad Controparte_4 Controparte_3
oggetto il ristorante omonimo con decorrenza dal mese di settembre 2022 (cfr. doc. 6 all. alla mem. dif.)
Il teste , dipendente di anche nell'attualità Tes_2 Controparte_4
con mansioni di aiuto cuoco addetto ai fritti, affermava di essere stato assunto presso il locale delle resistenti nel 2019. Riferiva che il ristorante è dotato di una cucina divisa in settori, ognuno dei quali addetto a specifiche preparazioni sotto la direzione dello chef e il controllo del titolare. Un certo di origine bengalese, dava Per_2
disposizioni su ciò che doveva essere fatto. era posto in posizione Per_2
immediatamente inferiore a quella dello chef, che era di nazionalità cinese e che ER veniva comunemente chiamato con il nome di (in cinese . conosceva Per_4 Per_2
l'italiano e pertanto fungeva anche da interprete tra gli addetti alla cucina che parlavano il bengalese e non conoscevano l'italiano. Il teste riferiva inoltre che in si lavora su 5 o 6 giorni a settimana e che gli orari di ciascuno dipendevano da CP_4
ciò che era stato pattuito nel contratto individuale. Il contratto del teste Tes_2
prevedeva sei ore di lavoro al giorno e lo stesso dichiarava di lavorare trenta/trentasei ore a settimana. Quanto agli orari di apertura e chiusura del ristorante, il teste riferiva che esso apre alle 11:00 e chiude alle 15:00 e poi apre nuovamente alle 18:00 per chiudere alle 23:00/23:30.
Dichiarava di aver conosciuto e di aver lavorato insieme a lui. Il Parte_1
teste riferiva che il lavorava presso la da prima del e Pt_1 CP_4 Tes_2
10 affermava che se ne era andato nel 2024. Lo descriveva come un tuttofare addetto alla cucina e che interveniva in tutti i settori. Il si occupava di preparare pietanze Pt_1
e anche delle pulizie. Allo scopo di meglio precisare quali compiti fosse chiamato a svolgere il ricorrente, il teste affermava che poteva essere chiamato a tagliare la verdura, così come potevano essergli affidate altre incombenze di varia tipologia. Il teste affermava tuttavia di non essere a conoscenza di quali orari di lavoro osservasse il che vedeva soprattutto al mattino a partire dalle 11:00 sino alle ore 15:00 e Pt_1
talora anche nel pomeriggio. Il teste aggiungeva inoltre che il non aveva Pt_1
turni fissi perché poteva lavorare la mattina come la sera a seconda delle richieste del titolare e di non sapere quante ore di lavoro svolgesse al giorno.
Il teste , dipendente di dalla apertura del Tes_3 Controparte_4
locale avvenuta nel 2017 e tuttora dipendente della stessa società presso la quale è inquadrato come aiuto cuoco, dichiarava che, collocato in posizione immediatamente inferiore rispetto a quella dello chef vi era quella del responsabile della cucina, ruolo assegnato a certo persona che verosimilmente è la medesima indicata dal teste CP_6
con il nome di in ragione della assonanza dei nomi e tenuto Tes_2 Per_2
conto della identità di mansioni ad essa attribuite) che, in ragione della sua conoscenza sia dell'italiano che del bengalese, svolgeva anche il ruolo di interprete tra il datore di lavoro e i dipendenti bengalesi che non conoscevano l'italiano. Quanto agli orari di lavoro, il dichiarava che il ristorante apre tra le 11:00 e le 11:30 e Tes_3
chiude verso le 15:00 e poi riapre tra le 18:00 e le 18:30 e chiude tra le 23:00 e le
23:30. Affermava che l'orario medio di lavoro presso la è di circa otto ore al CP_4
giorno, ma poi precisava che i dipendenti hanno ognuno il proprio orario a seconda del loro contratto individuale e di non sapere quali orari di lavoro osservasse il conosciuto presso il ristorante della ove era stato assunto un anno Pt_1 CP_4
dopo il e verosimilmente nel corso del 2018, in relazione al quale si limitava ad Tes_3
affermare che anch'egli osservava gli orari previsti dal suo contratto di lavoro, precisando tuttavia di non conoscere cosa prevedesse il contratto del ricorrente. Il
11 teste affermava che il era un tuttofare e prestava aiuto a chiunque ne avesse Pt_1
bisogno e quindi si occupava un po' di tutto. Il teste affermava infine che il si Pt_1
era assentato per recarsi in Bangladesh ma non era in grado di dire quante volte ciò fosse avvenuto e neppure per quanto tempo egli fosse rimasto assente.
Passando alla valutazione degli esiti dell'istruttoria svolta, il Tribunale osserva che il teste , pur cogliendo nel segno (alla luce della documentazione in atti) Tes_2
allorché ha affermato che quando egli fu assunto presso la il già vi CP_4 Pt_1
lavorava, ha mostrato però di non ricordare affatto quando il lasciò quel Pt_1
posto di lavoro, posto che il ricorrente non rassegnò le dimissioni nel 2024 ma il 6 ottobre del 2022 e quindi notevolmente prima di quanto ricordi il teste.
Conformemente al teste il ha riferito che il era un tuttofare che Tes_3 Tes_2 Pt_1
svolgeva i compiti che di volta in volta e all'occorrenza gli venivano assegnati. Sia il teste che il teste nulla di rilevante hanno saputo riferire Tes_2 Tes_3
circa gli orari di lavoro effettivamente osservati dal ricorrente. Nessuno dei testi ha poi affermato di essere a conoscenza di periodi di lavoro svolti dal ricorrente alle dipendenze delle resistenti, senza che la sua posizione fosse regolarizzata.
Altrettanto generiche le risultanze delle prove orali assunte, riguardo alla decorrenza del rapporto del ricorrente con Di quanto riferito in merito dal Controparte_3
già si è detto. Al riguardo, il teste ha saputo riferire solamente di Tes_2 Tes_3
essere stato assunto da nel 2017, allorché venne aperto il ristorante e Controparte_3
che il venne assunto dopo di lui, probabilmente nel 2018. Pt_1
A fronte del quadro descritto in ricorso, l'istruttoria svolta mediante prova orale non ha fornito riscontri a nessuna delle rivendicazioni avanzate dal Nulla ha Pt_1
confortato la tesi secondo la quale il rapporto di lavoro sarebbe sorto il 13.3.2018 come sostenuto in ricorso. Piuttosto, come già visto, le resistenti hanno fornito prova documentale che il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della
[...]
ebbe inizio con contratto di tirocinio del 21.6.2018. Indimostrato è rimasto CP_3
anche l'assunto secondo il quale il ricorrente avrebbe svolto lavoro straordinario
12 come invece risulta dai conteggi allegati al ricorso. Infine, priva di supporto probatorio è rimasta anche la allegazione del ricorrente secondo la quale egli avrebbe svolto un numero maggiore di ore di lavoro ordinario superiore a quanto risultante dai contratti prodotti in giudizio. Evidente genericità connota le dichiarazioni dei testi esaminati in ordine a tutti gli aspetti sopra evidenziati.
Tanto premesso, rilevata la mancanza di prove in ordine a tutte le questioni sopra elencate poste dal ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.
Sulla scorta di quanto emerso all'esito dell'istruttoria e in particolare della documentazione prodotta dalle resistenti, tra cui si trovano anche le buste paga dell'intero periodo lavorativo (da giugno 2018 sino a ottobre 2022 – cfr. docc. 4 e 11 allegati alla memoria difensiva) il Tribunale rileva che il ricorrente non ha fornito alcun riscontro probatorio alle sue tesi, tale da indurre a ritenere che da parte delle convenute gli siano ancora dovute somme di denaro.
Il soccombente deve dunque essere condannato al pagamento in ERona_5
favore delle resistenti delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e con precisazione che, considerata la sostanziale identità delle posizioni delle convenute, vengono disposti una unica liquidazione e un aumento in misura minimale ai sensi dell'art. 4 co. 2
D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 1 lett. c) D.M. 37/18 e dall'art. 2 D.M.
147/2022.
Non si ravvisano invece i presupposti della mala fede o della colpa grave in capo al ricorrente per fare luogo a pronuncia di condanna nei suoi confronti ai sensi dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso;
13 - condanna al rimborso in favore delle parti resistenti delle spese ERona_5
di lite che quantifica in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Roma, 17.11.2025 Il Giudice del Lavoro
FR TO
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