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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DI MARTINO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17294/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230147000885000 BOLLO 2021
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 09720249089245337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava un ingiunzione di pagamento, in forza della quale le era stato intimato di pagare la somma di Euro 889,51 oltre accessori in riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2023 0147000885
000 presuntivamente notificata il 14.09.2023.
Eccepiva:
1) difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge 160/19,
2) l'inesistenza e/o nullità della notifica, al ricorrente, del predetto atto (cartella di pagamento).
3) il difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n 602/1973( Corte cost. 37/15), da cui l'inesistenza dei successivi atti.
4) la nullita'/inesistenza del preavviso di fermo per difetto di indicazione della data di esecutività del ruolo, nonché degli estremi del titolo esecutivo;
5) il difetto e/o nullità della notifica di qualsivoglia atto presupposto la cartella di pagamento, con conseguente manifesta illegittimità dei successivi provvedimenti.
6) l'intervenuta decadenza/prescrizione del diritto, dei diversi enti impositori, alla riscossione delle somme di cui alle cartelle di pagamento menzionate nel sollecito, stante il difetto e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento, nonché dei titoli esecutivi, ed essendo ormai ampiamente decorsi i termini prescrizionali di legge.
7) la nullità della intimazione di pagamento per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
Vinte le spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Difensore_1.
Con successive memorie insisteva per l'accoglimento in assenza di prova documentale relativa alla notifica delle cartelle intimate
Non risulta costituita in giudizio la convenuta
All'udienza del 21/10/2025 la trattazione della causa è stata rinviata per consentire alla ricorrente, in assenza della costituzione in giudizio della convenuta, di produrre i files .eml contenenti le ricevute di consegna del ricorso.
Depositato quanto richiesto nei termini concessi con breve memoria la ricorrente insisteva nelle proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati il files depositati, contenenti la ricevuta di consegna del ricorso all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, l'introduzione del giudizio risulta corretta e tempestiva. Va quindi evidenziato che permane ad oggi la mancata costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate
Riscossione che pure ha regolarmente ricevuto la notifica del ricorso.
Ne consegue che la convenuta non ha dato prova di aver correttamente notificato la cartella di pagamento n. 097 2023 0147000885 000 oggetto dell'ingiunzione opposta che pertanto, limitatamente a tale atto, va annullata.
Il ricorso viene quindi accolto.
Per quanto attiene le spese di giudizio, attesa l'integrale soccombenza della convenuta, queste vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 oltre Cut ed oneri di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in Roma il 13/01/2026
Il Giudice Dott. Giuseppe Di Martino
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DI MARTINO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17294/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230147000885000 BOLLO 2021
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 09720249089245337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava un ingiunzione di pagamento, in forza della quale le era stato intimato di pagare la somma di Euro 889,51 oltre accessori in riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2023 0147000885
000 presuntivamente notificata il 14.09.2023.
Eccepiva:
1) difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge 160/19,
2) l'inesistenza e/o nullità della notifica, al ricorrente, del predetto atto (cartella di pagamento).
3) il difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n 602/1973( Corte cost. 37/15), da cui l'inesistenza dei successivi atti.
4) la nullita'/inesistenza del preavviso di fermo per difetto di indicazione della data di esecutività del ruolo, nonché degli estremi del titolo esecutivo;
5) il difetto e/o nullità della notifica di qualsivoglia atto presupposto la cartella di pagamento, con conseguente manifesta illegittimità dei successivi provvedimenti.
6) l'intervenuta decadenza/prescrizione del diritto, dei diversi enti impositori, alla riscossione delle somme di cui alle cartelle di pagamento menzionate nel sollecito, stante il difetto e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento, nonché dei titoli esecutivi, ed essendo ormai ampiamente decorsi i termini prescrizionali di legge.
7) la nullità della intimazione di pagamento per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
Vinte le spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Difensore_1.
Con successive memorie insisteva per l'accoglimento in assenza di prova documentale relativa alla notifica delle cartelle intimate
Non risulta costituita in giudizio la convenuta
All'udienza del 21/10/2025 la trattazione della causa è stata rinviata per consentire alla ricorrente, in assenza della costituzione in giudizio della convenuta, di produrre i files .eml contenenti le ricevute di consegna del ricorso.
Depositato quanto richiesto nei termini concessi con breve memoria la ricorrente insisteva nelle proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati il files depositati, contenenti la ricevuta di consegna del ricorso all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, l'introduzione del giudizio risulta corretta e tempestiva. Va quindi evidenziato che permane ad oggi la mancata costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate
Riscossione che pure ha regolarmente ricevuto la notifica del ricorso.
Ne consegue che la convenuta non ha dato prova di aver correttamente notificato la cartella di pagamento n. 097 2023 0147000885 000 oggetto dell'ingiunzione opposta che pertanto, limitatamente a tale atto, va annullata.
Il ricorso viene quindi accolto.
Per quanto attiene le spese di giudizio, attesa l'integrale soccombenza della convenuta, queste vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 oltre Cut ed oneri di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in Roma il 13/01/2026
Il Giudice Dott. Giuseppe Di Martino