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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/11/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FALLIMENTARE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel P.U. n. 43 – 1/2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro – tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Civitavecchia (RM), via Nino Bixio, 7/B, presso lo studio dell'avv. Carlo Pierantozzi, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Majocchi e dall'avv. Matteo Molinari, giusta procura rilasciata per atto di notaio del 06.05.2020 del dott. i Milano – rep. 57.747 racc. 21.937 Persona_1
– unita telematicamente al ricorso depositato il 03.06.2025.
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Roma, via Carlo Poma, 2, presso lo studio dell'avv. Ilario D'Apolito, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 30.06.2025.
Resistente
Oggetto: liquidazione giudiziale.
Conclusioni: per parte ricorrente come da verbale dell'udienza del 30.10.2025.
***
1. In rito
Con ricorso depositato il 03.06.2025 la società ha – in particolare - Parte_1 prospettato:
- di aver concesso in locazione alla società resistente beni strumentali all'esercizio dell'impresa a fronte del pagamento di un canone di locazione calcolato su base trimestrale e che a fronte del mancato adempimento del pagamento di detti canoni di aver agito nei confronti della società resistente;
- con ordinanza del 15.07.2022 resa a definizione del procedimento n.r.g. 21622/2020 il Tribunale Ordinario di Milano – Sez. XIII civile ha condannato la società resistente a pagare alla ricorrente Euro 39.641,08 oltre interessi legali e le spese di lite e munita il 20.09.2022 di formula esecutiva;
- di aver esercitato con esito negativo procedimento esecutivo individuale nei confronti della società resistente;
- l'insolvenza della società resistente.
Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di dichiarare “l'apertura della liquidazione giudiziale di: . IVA SEDE Fiumicino (RM), Via Davide Passigli n. 40, Controparte_1 P.IVA_1 (cap. 00050)”.
L'instaurazione del contraddittorio nei confronti della società resistente è stato eseguito attraverso notifica eseguita tramite la cancelleria in ragione della disposizione ex art. 40, VI co., c.c.i.i. (cfr. nota del 03.06.2025).
Con memoria presentata il 30.06.2025, la società si è costituita nell'ambito del Controparte_1 presente procedimento.
Parte resistente ha rappresentato che le difficoltà economiche sono intervenute dopo che la stessa fu destinataria di un provvedimento di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca - poi cessato nel 2023 – di talché l'organo amministrativo non ha più avuto la gestione dell'attività economica e che nel detto periodo la gestione commissariale non avrebbe esercitato l'attività economica e non avrebbe provveduto a pagare i debiti della stessa.
Pertanto, parte resistente ha domandato a questo Tribunale di “- in via preliminare, in ragione della circostanza di cui al punto III chiede potersi disporre un rinvio d'ufficio. - in via principale nel merito accertata la non sussistenza del presupposto oggettivo del credito azionato rigettare la domanda formulata da parte ricorrente. - sempre in via principale nel merito accertata la non sussistenza del presupposto soggettivo rigettare la domanda formulata da parte ricorrente”.
All'udienza del 15.07.2025, le parti hanno chiesto un rinvio della trattazione del procedimento al fine di tentare la definizione bonaria della lite, di talché il Giudice relatore disponeva il rinvio all'udienza del 23.09.2025 poi rinviata con decreto del 05.09.2025 all'udienza del 30.10.2025.
All'udienza del 30.10.2025 le parti hanno dato conto dell'esito negativo delle trattiva, parte ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso e parte resistente si è rimessa alla valutazione del Tribunale.
2. Sulla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società resistente e sulla pretesa creditoria della società ricorrente
Parte resistente – iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese - ha quale oggetto sociale
– in particolare – “l'esercizio e la gestione di bar, piano – bar, ristoranti, rosticcerie, tavole calde, dancing, alberghi, stabilimenti balneari, pensioni, spettacoli teatrali”, di talché dell'oggetto sociale si ritiene che l'attività esercitata dalla società resistente è qualificabile – ex art. 2195 c.c. – quale attività commerciale.
Parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato verosimilmente la sua pretesa creditoria nei confronti della società resistente a fronte della produzione di copia dei contratti di leasing stipulati con la società resistente e copia dell'ordinanza del 11.07.2022 resa a definizione del procedimento n.r.g. 21622/2020 del Tribunale Ordinario di Milano – Sez. XIII civile e munita il 20.09.2022 di formula esecutiva.
3. Sul superamento delle soglie previste dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i.
Le disposizioni ex art. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c. pongono in capo all'impresa resistente l'onere della prova di possedere i requisiti per essere qualificata quale impresa minore, ossia impresa non soggetta a liquidazione.
Questo Tribunale ritiene che la disciplina già prevista per il fallimento nella versione originaria del 1942 prevedeva un'esenzione dalle procedure concorsuali per ragioni dimensionali, tanto che la disposizione ex art. 1 l. fall. disponeva infatti l'esclusione, oltre che degli enti pubblici, anche dei piccoli imprenditori.
La ratio di questa disposizione era pacificamente individuata nel ritenere che in tal caso la
“medicina” (la procedura concorsuale) fosse peggiore del “male” (il dissesto del piccolo imprenditore), come riscontrabile nella giurisprudenza costituzionale che rilevava che “l'esiguo patrimonio attivo del fallito può rimanere assorbito interamente dalle spese della complessa procedura e a volte risulta persino insufficiente a coprire le spese anticipate dall'erario. Il fallimento finisce con l'essere un rimedio processuale impeditivo della tutela dei creditori e un mezzo di difesa insufficiente”.
Sennonché, attraverso la coordinazione delle disposizioni ex artt. 2083 e 2221 c.c. con la disposizione ex art. 1, II co., l. fall. risultava una definizione in termini sostanzialmente quantitativi del piccolo imprenditore: questa definizione, pur volta allo scopo di facilitare il compito del giudice nell'accertamento del presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento, non era coincidente con quella prevista dall'art. 2083 c.c., anch'essa in materia di piccolo imprenditore, ma fondata su criteri prevalentemente qualitativi. Discrasia che ha generato un prolungato dibattito sulla completa ovvero solo parziale coincidenza dell'oggetto sotteso alle due definizioni, fallimentare e codicistica, con l'ulteriore interrogativo, nel caso di coincidenza solo parziale, circa l'interpretazione da dare all'art. 1 l. fall. alternativamente in termini di regola esclusiva ovvero di presunzione semplice, come tale superabile alla luce dei criteri qualitativi previsti dall'art. 2083 c.c.
Criticità interpretativa ampliata dalla figura dell'artigiano, espressamente compresa nella definizione codicistica di piccolo imprenditore ma destinataria anche di una legislazione di settore che individuava “a tutti gli effetti di legge” l'artigiano attraverso criteri dimensionali non compatibili con la stessa definizione ex art. 2083 c.c., posto che – peraltro – la disposizione originaria ex art. 1 l. fall. prevedeva espressamente che le società commerciali non potessero essere mai piccoli imprenditori, a prescindere dalla dimensione concreta dell'impresa esercitata.
La riforma organica delle procedure concorsuali è intervenuta sul punto in due tempi, una prima volta con il d.lgs. n. 5 del 2006 e una seconda e definitiva volta con il decreto correttivo d.lgs. n. 169 del 2007.
Con il decreto correttivo del 2007 il legislatore ha nuovamente ridisegnato i primi due commi espungendone ogni riferimento al piccolo imprenditore: l'area di non fallibilità ai sensi della legge fallimentare è oggi delineata unicamente attraverso un sistema di soglie quantitative e aggiornabili dal regolatore secondario, rendendo chiara la volontà di disancorare la non assoggettabilità alle procedure ex art. 1 l. fall. in ragione delle dimensioni dell'impresa dai criteri previsti dall'art. 2083 c.c.193.
Tale intervento legislativo non ha però riguardato il codice civile e si è quindi immediatamente evidenziata l'incongruenza tra i parametri di cui al nuovo art. 1 l. fall. e l'art. 2221 c.c. che tuttora esonera il piccolo imprenditore dalle procedure concorsuali.
Nondimeno, questo Tribunale ritiene che ai fini della disciplina fallimentare spieghi efficacia unicamente la disposizione ex art. 1 l. fall., approdo questo risultante dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (che stabilisce, ai fini della dichiarazione di fallimento, la necessità del superamento di alcuni parametri dimensionali), esclude la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 c.c., che ormai ai fini della fallibilità non spiega alcuna rilevanza. In particolare, il regime concorsuale riformato ha tratteggiato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro;
ne consegue che, alla luce della riforma della L. fallimentare, non sussiste più alcun rapporto tra la condizione di piccolo imprenditore e la condizione di fallibilità, e, a maggior ragione, nessuna rilevanza può avere la eventuale natura artigiana dell'impresa (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 08.04.2022 n. 11495).
Questo Tribunale ritiene che la richiamata disciplina e giurisprudenza è applicabie – quantomeno ex analogia juris – alla disciplina vigente posta la coerenza della disciplina ex art. 1 l. fall. con la disciplina ex artt. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c.i.i.
Ne discende che per la qualificazione quale imprenditore non soggetto a liquidazione giudiziale deve essere farsi riferimento esclusivamente alle soglie individuate dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i. e che rileva anche un unico superamento di una soglia in uno dei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Questo Tribunale rileva la presenza di un credito per Euro 504.561,70 vantato dall
[...]
a titolo di debito erariale scaduto ed iscritto a ruolo e la presenza nel bilancio Controparte_2 di verifica al 31.12.2023 – prodotto da parte resistente – l'esistenza un attivo per Euro 1.959.030,91 e un passivo per Euro 1.959.030,91, di talché risulta la presenza dei criteri dimensionali – previsti dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i. – per qualificare la società resistente quale società soggetta a liquidazione giudiziale.
Peraltro, risulta la presenza di un credito per Euro 504.561,70 vantato dall Controparte_2
a titolo di debito erariale scaduto ed iscritto a ruolo che sommato a quanto vantato da
[...] parte ricorrente comporta il superamento della soglia prevista dalla disposizione ex art. 2, I co. lett.
“d” c.c.i.i. e la soglia per Euro 30.000,00 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
4. Sullo stato di insolvenza
Questo Tribunale ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 22.02.2022 n. 5856) e che lo stato di insolvenza “va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 03.03.2022 n. 7087).
Questo Collegio ritiene che parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato lo stato di insolvenza di parte resistente, in quanto:
- parte resistente non ha pagato il credito della società ricorrente;
- l'esito negativo del procedimento esecutivo individuale presentato da parte ricorrente nei confronti di parte resistente;
- l'esistenza di un rilevante debito per circa Euro 504.561,70 a titolo di debito erariale scaduto e iscritto a ruolo vantato dall . Controparte_2
In ragione di detta evidenza si ritiene che parte resistente risulta priva di un patrimonio liquido idoneo a soddisfare con regolarità e con mezzi normali le obbligazioni assunte con conseguente impossibilità di continuare l'attività di impresa esercitata, di talché risulta provato lo stato di insolvenza.
***
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 40, 41 e 49 c.c.i.i
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società (c.f. con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Fiumicino (RM), via Davide Passigli, 40; nomina
Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;
nomina
Curatore l'avv. Daniela Campus;
ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia stata tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso introduttivo il procedimento unitario n.r.g. 43 – 1/2025, nonché il deposito dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale laddove non sia stato già eseguito a norma dell'articolo 39; stabilisce
l'udienza dell'esame dello stato passivo l'udienza del 05.02.2026 h. 10.00 presso la sede del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della detta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31.05. 2010 n. 78 convertito dalla L. 30.07. 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze in ragione della disposizione ex art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115; ordina
alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ex art. 45, I co., c.c.i.i. – entro il giorno successivo il suo deposito - al debitore, al creditore ricorrente, al curatore, ed al P.M. in Sede;
ordina
alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza ex art. 45, II co., c.c.i.i., entro il giorno successivo il suo deposito, all'Ufficio del Registro delle Imprese – ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta - ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 17.11.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice
dott. Andrea Barzellotti