Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 287
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli atti presupposti da parte dell'agente della riscossione, non impugnati nei termini, rendendo gli stessi definitivi e titolo esecutivo.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica di atti interruttivi della prescrizione, avvenuta in data successiva alla notifica delle cartelle e prima della scadenza del termine prescrizionale, abbia interrotto la prescrizione. Inoltre, la mancata impugnazione degli atti prodromici ha determinato la loro definitività.

  • Inammissibile
    Vizio di notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che, data la regolarità della notifica degli atti presupposti e degli atti interruttivi della prescrizione, l'impugnazione è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 287
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 287
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo