Art. 12.
Fino alla data di nomina dei vincitori dei concorsi di cui alle norme previste dall'articolo 10, e di inquadramento in ruoli o trasferimento di cui allo stesso articolo, il personale civile del Ministero della difesa-aeronautica e gli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, sono messi a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.
Gli organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-aeronautica, con effetto dalla data con la quale saranno disposti i trasferimenti di cui alle norme previste dall'articolo 10, sono ridotti di un numero di posti pari, distintamente per ruoli e qualifiche, a quello dei posti coperti dal personale civile trasferito.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro sara' provveduto alla determinazione della consistenza dei nuovi organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-aeronautica, in conseguenza della riduzione verificatasi nei ruoli stessi in applicazione delle norme contenute nel precedente comma. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".
Fino alla data di nomina dei vincitori dei concorsi di cui alle norme previste dall'articolo 10, e di inquadramento in ruoli o trasferimento di cui allo stesso articolo, il personale civile del Ministero della difesa-aeronautica e gli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, sono messi a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.
Gli organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-aeronautica, con effetto dalla data con la quale saranno disposti i trasferimenti di cui alle norme previste dall'articolo 10, sono ridotti di un numero di posti pari, distintamente per ruoli e qualifiche, a quello dei posti coperti dal personale civile trasferito.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro sara' provveduto alla determinazione della consistenza dei nuovi organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-aeronautica, in conseguenza della riduzione verificatasi nei ruoli stessi in applicazione delle norme contenute nel precedente comma. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".