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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5990 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9083/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione Europea
in persona DE giudice unico dott. Emanuele Alcidi – magistrato applicato a distanza con DEibera DE CSM ex art.
3 d.l. 117/2025;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 9083/2025;
avente a oggetto: “Diritti DEla cittadinanza”;
TRA
(C.F. , nato in Parte_1 C.F._1
Brasile il 17.06.1958, residente a [...](RS,
Brasile), Rua José NT DU n. 403; Parte_2
(C.F. , nata in [...] il
[...] C.F._2
17.01.1990, residente a [...](RS, Brasile), Rua
José NT DU n. 403; Parte_3
(C.F. ), nato in [...] il [...], C.F._3
residente a [...](RS, Brasile), Rua José NT
DU n. 403, rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero
NI (C.F. ) e dall'Avv. Ana Paula C.F._4
BE TO (C.F. ), e presso il C.F._5
loro studio sito in Velletri alla Via V. Marandola n. 5 elett.te domiciliano;
ricorrenti
E
, in persona DE Ministro p.t., Controparte_1 domiciliato ex lege presso gli uffici di Piazza San Marco n.
63;
resistente contumace
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI
ZI
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da ricorso e nota di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo DEl'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione.
- 2 -
Con ricorso i ricorrenti domandavano di accertare e dichiarare il loro stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita e di ordinare al e, Controparte_1 per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
Non si costituiva il e, stante la Controparte_1
regolarità DEla notifica, se ne deve dichiarare la contumacia.
Sul fatto
I ricorrenti si soffermano sulla discendenza dall'avo
. Affermano che trasmetteva Persona_1 Persona_1
la cittadinanza italiana al figlio , che la Persona_2
trasmetteva al figlio , il quale a sua volta la Persona_3
trasmetteva al figlio , che la trasmetteva Parte_1
ai figli e . Parte_2 Parte_3
Rappresentano di aver presentato domanda di inserimento in lista di attesa presso il a Porto Alegre, Parte_4 ottenendone l'inserimento con il n. 35.479 ma che il sta ancora evadendo le domande inserite nella Parte_4 lista di attesa fino al n. 16.000, non garantendo il rispetto DE termine massimo di legge per il completamento DEl'iter amministrativo. Sviluppano le loro difese in tema di competenza, arresti giurisprudenziali, violazione dei termini per la conclusione DE procedimento
- 3 -
amministrativo e sulla c.d. “grande naturalizzazione” brasiliana.
In diritto
Deve premettersi che, in relazione al presente giudizio, la presentazione DEla domanda in via amministrativa non è condizione di procedibilità. Né, in proposito, sarebbe possibile invocare l'art. 3 D.P.R. 362/1994 che si limita a indicare il termine di 750 giorni per la definizione dei relativi procedimenti senza null'altro statuire, specie in punto di procedibilità o proponibilità e, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi presente una condizione di procedibilità o proponibilità.
Tanto premesso la domanda è fondata.
In primis, per quanto riguarda l'avo, è stato depositato il certificato di battesimo di da cui risulta che Persona_1
il medesimo è dato a SE DE AP (BL) il 29.10.1863.
In proposito occorre solo osservare come tale documento sia, nel caso di specie, sufficiente in quanto il certificato di battesimo può sostituire la certificazione di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima DEl'attivazione DE servizio di stato civile comunale, divenuta obbligatoria solo in data
01.09.1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato il [...].
- 4 -
E' provato, poi, che l'avo, emigrato in Brasile, non è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione.
Né vi sono problemi riguardanti la c.d. “grande naturalizzazione” di cui al Decreto n. 58 A emanato il
15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano (in forza DE quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data DE 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini DEla nazione di origine) in quanto non solo la giurisprudenza risalente ha già chiarito che, in coerenza con la natura stessa DE diritto di cittadinanza, personale e assoluto, essa può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita (sicché dal fatto negativo DE mancato esercizio DEla rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l'automatica perdita DEla cittadinanza italiana) ma proprio di recente le Sezioni
Unite hanno chiarito che “l'istituto DEla perdita DEla cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile DE 1865
e dalla l. n. 555 DE 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine DEl'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva DEle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza
- 5 -
italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte DEla persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DEla cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge DE luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva DElo "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (cfr. SSUU 25317/2022) e la prova DE compimento, da parte DEla persona emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DEla cittadinanza straniera spettava al in quanto “in CP_1
tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema DEineato dal codice civile DE 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 DE 1912 e dall'attuale l. n. 91 DE 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento DEla cittadinanza spetta di provare solo il
- 6 -
fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova DEl'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. SSUU
25317/2022).
I ricorrenti, poi, hanno dimostrato la loro discendenza mediante il deposito dei certificati di nascita e di matrimonio, documentazione apostillata e tradotta.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione DEla cittadinanza per via materna prima DEl'entrata in vigore DEla Carta
Costituzionale, sicché nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione DEla cittadinanza italiana sulla base DEla legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. Non occorre, conseguentemente, soffermarsi sugli arresti DEla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione DEla cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima DEl'entrata in vigore DEla Costituzione.
In definitiva, dunque, la domanda va accolta e va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Si deve, conseguentemente, procedere anche all'ordine al
(e, per esso, all'ufficiale DElo stato civile CP_1
competente) di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e
- 7 -
annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Sulle spese
Ai fini DEle spese deve tenersi conto DEla circostanza che il presente giudizio non è stato instaurato a causa di un diniego di carattere amministrativo al riconoscimento DEla cittadinanza, con la conseguenza che possono ritenersi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione DEle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia DE;
Controparte_1
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
DElo stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Compensa le spese DE giudizio.
Così deciso;
Venezia, lì 02.12.2025.
- 8 -
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione Europea
in persona DE giudice unico dott. Emanuele Alcidi – magistrato applicato a distanza con DEibera DE CSM ex art.
3 d.l. 117/2025;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 9083/2025;
avente a oggetto: “Diritti DEla cittadinanza”;
TRA
(C.F. , nato in Parte_1 C.F._1
Brasile il 17.06.1958, residente a [...](RS,
Brasile), Rua José NT DU n. 403; Parte_2
(C.F. , nata in [...] il
[...] C.F._2
17.01.1990, residente a [...](RS, Brasile), Rua
José NT DU n. 403; Parte_3
(C.F. ), nato in [...] il [...], C.F._3
residente a [...](RS, Brasile), Rua José NT
DU n. 403, rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero
NI (C.F. ) e dall'Avv. Ana Paula C.F._4
BE TO (C.F. ), e presso il C.F._5
loro studio sito in Velletri alla Via V. Marandola n. 5 elett.te domiciliano;
ricorrenti
E
, in persona DE Ministro p.t., Controparte_1 domiciliato ex lege presso gli uffici di Piazza San Marco n.
63;
resistente contumace
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI
ZI
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da ricorso e nota di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo DEl'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione.
- 2 -
Con ricorso i ricorrenti domandavano di accertare e dichiarare il loro stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita e di ordinare al e, Controparte_1 per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
Non si costituiva il e, stante la Controparte_1
regolarità DEla notifica, se ne deve dichiarare la contumacia.
Sul fatto
I ricorrenti si soffermano sulla discendenza dall'avo
. Affermano che trasmetteva Persona_1 Persona_1
la cittadinanza italiana al figlio , che la Persona_2
trasmetteva al figlio , il quale a sua volta la Persona_3
trasmetteva al figlio , che la trasmetteva Parte_1
ai figli e . Parte_2 Parte_3
Rappresentano di aver presentato domanda di inserimento in lista di attesa presso il a Porto Alegre, Parte_4 ottenendone l'inserimento con il n. 35.479 ma che il sta ancora evadendo le domande inserite nella Parte_4 lista di attesa fino al n. 16.000, non garantendo il rispetto DE termine massimo di legge per il completamento DEl'iter amministrativo. Sviluppano le loro difese in tema di competenza, arresti giurisprudenziali, violazione dei termini per la conclusione DE procedimento
- 3 -
amministrativo e sulla c.d. “grande naturalizzazione” brasiliana.
In diritto
Deve premettersi che, in relazione al presente giudizio, la presentazione DEla domanda in via amministrativa non è condizione di procedibilità. Né, in proposito, sarebbe possibile invocare l'art. 3 D.P.R. 362/1994 che si limita a indicare il termine di 750 giorni per la definizione dei relativi procedimenti senza null'altro statuire, specie in punto di procedibilità o proponibilità e, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi presente una condizione di procedibilità o proponibilità.
Tanto premesso la domanda è fondata.
In primis, per quanto riguarda l'avo, è stato depositato il certificato di battesimo di da cui risulta che Persona_1
il medesimo è dato a SE DE AP (BL) il 29.10.1863.
In proposito occorre solo osservare come tale documento sia, nel caso di specie, sufficiente in quanto il certificato di battesimo può sostituire la certificazione di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima DEl'attivazione DE servizio di stato civile comunale, divenuta obbligatoria solo in data
01.09.1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato il [...].
- 4 -
E' provato, poi, che l'avo, emigrato in Brasile, non è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione.
Né vi sono problemi riguardanti la c.d. “grande naturalizzazione” di cui al Decreto n. 58 A emanato il
15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano (in forza DE quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data DE 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini DEla nazione di origine) in quanto non solo la giurisprudenza risalente ha già chiarito che, in coerenza con la natura stessa DE diritto di cittadinanza, personale e assoluto, essa può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita (sicché dal fatto negativo DE mancato esercizio DEla rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l'automatica perdita DEla cittadinanza italiana) ma proprio di recente le Sezioni
Unite hanno chiarito che “l'istituto DEla perdita DEla cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile DE 1865
e dalla l. n. 555 DE 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine DEl'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva DEle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza
- 5 -
italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte DEla persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DEla cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge DE luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva DElo "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (cfr. SSUU 25317/2022) e la prova DE compimento, da parte DEla persona emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto DEla cittadinanza straniera spettava al in quanto “in CP_1
tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema DEineato dal codice civile DE 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 DE 1912 e dall'attuale l. n. 91 DE 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento DEla cittadinanza spetta di provare solo il
- 6 -
fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova DEl'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. SSUU
25317/2022).
I ricorrenti, poi, hanno dimostrato la loro discendenza mediante il deposito dei certificati di nascita e di matrimonio, documentazione apostillata e tradotta.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione DEla cittadinanza per via materna prima DEl'entrata in vigore DEla Carta
Costituzionale, sicché nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione DEla cittadinanza italiana sulla base DEla legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. Non occorre, conseguentemente, soffermarsi sugli arresti DEla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione DEla cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima DEl'entrata in vigore DEla Costituzione.
In definitiva, dunque, la domanda va accolta e va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Si deve, conseguentemente, procedere anche all'ordine al
(e, per esso, all'ufficiale DElo stato civile CP_1
competente) di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e
- 7 -
annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Sulle spese
Ai fini DEle spese deve tenersi conto DEla circostanza che il presente giudizio non è stato instaurato a causa di un diniego di carattere amministrativo al riconoscimento DEla cittadinanza, con la conseguenza che possono ritenersi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione DEle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia DE;
Controparte_1
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
DElo stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Compensa le spese DE giudizio.
Così deciso;
Venezia, lì 02.12.2025.
- 8 -
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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