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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1876/2025 V.G.
IL TRIBUNALE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Francesca De Simone
per e dall'avv. Luigi d'Ippolito per , nelle note Controparte_1 Controparte_2
scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1876/2025 V.G., avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento di minore e relativo mantenimento”, vertente tra:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._1
1 De Simone;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Luigi d'Ippolito;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 20.10.2025 gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente adìto l'intestato Tribunale deducendo che dal settembre 2021 avevano instaurato una convivenza more uxorio e che da detta relazione, in data 22.1.2022, era nata , riconosciuta Per_1
da ambo i genitori;
hanno, poi, riferito che detto rapporto si era progressivamente deteriorato.
Hanno, dunque, concordemente dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo, così sottoponendo al vaglio dell'intestato Tribunale le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione presso la madre;
Controparte_1
2) La casa familiare sita a Corigliano Rossano A.U. Corigliano, Via Delle Magnolie n. 13, di proprietà di resterà di uso abitativo della sig.ra che continuerà CP_2 Controparte_1
ad abitarle con la figlia minore;
3) il IG. verserà a titolo a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma CP_2 di € 200.00 ( duecento euro ), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di ottobre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Oltre all'importo in parola sarà diviso al 50% l'assegno unico corrisposto dall'INPS attualmente per intero al IG. di talchè il medesimo rilascerà autorizzazione acchè la somma pari CP_2
alla metà sia corrisposta direttamente in favore della IG.a . Il predetto importo Controparte_1
dovrà essere versato sul seguente IBAN [...] intestato alla IG.a
; Controparte_1
4) Il IG. verserà l'importo pari al 50% delle spese straordinarie relative alla minore, CP_2
al netto di eventuali contributi socio-economici e precisamente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico
2 di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) La IG.a , assegnataria dell'immobile, provvederà a intestare a suo nome le Controparte_1
varie utenze domestiche e a pagarne i relativi consumi.
6) Relativamente al diritto di visita hanno così stabilito: A) Nei mesi da settembre a giugno, c.d. periodo scolastico, il sig. avrà diritto a tenere con sé la minore-alternativamente- CP_2 una settimana i giorni di martedì e giovedì dalle ore 14,00, ovvero dall'uscita della scuola presso cui lo stesso si fa carico di prendere la minore, fino alle ore 20,00, ora in cui provvederà a riportarla nell'abitazione dove risiede con la madre;
nella settimana successiva, il mercoledì dalle 14.00 alle
3 20,00 con le stesse modalità sopra descritte e il venerdì dalle 14:00 fino alla domenica alle ore 20:00.
Nel periodo estivo ovvero da giugno a settembre resteranno invariati i giorni mutando solo gli orari ovvero dalle ore 17,00 (anzichè 14,00) alle ore 21,00 (anziché 20,00) Nel periodo estivo la minore potrà trascorrere con il padre anche non consecutivi, da concordare entro Persona_3
giugno; Ad anni alterni, trascorrerà con il padre dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e, alternativamente il giorno di Pasqua o di Pasquetta La minore, indipendentemente dal calendario predisposto potrà partecipare alle feste di compleanno di nonni, zii e cuginetti, previa comunicazione preventiva da parte del genitore di almeno una settimana”.
Preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato, ritiene questo Tribunale che la domanda congiuntamente avanzata dalle parti sia fondata e meriti, quindi, pieno accoglimento, risultando la regolamentazione testé trascritta - proposta di comune accordo dalle parti e dai rispettivi procuratori - non contraria a norme imperative ed apparendo conforme agli interessi della prole.
2. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 1876/2025 V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda congiunta e, per l'effetto, omologa gli accordi intervenuti tra le parti.
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, in data 5/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
4
Proc. n. 1876/2025 V.G.
IL TRIBUNALE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Francesca De Simone
per e dall'avv. Luigi d'Ippolito per , nelle note Controparte_1 Controparte_2
scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1876/2025 V.G., avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento di minore e relativo mantenimento”, vertente tra:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._1
1 De Simone;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Luigi d'Ippolito;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 20.10.2025 gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente adìto l'intestato Tribunale deducendo che dal settembre 2021 avevano instaurato una convivenza more uxorio e che da detta relazione, in data 22.1.2022, era nata , riconosciuta Per_1
da ambo i genitori;
hanno, poi, riferito che detto rapporto si era progressivamente deteriorato.
Hanno, dunque, concordemente dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo, così sottoponendo al vaglio dell'intestato Tribunale le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione presso la madre;
Controparte_1
2) La casa familiare sita a Corigliano Rossano A.U. Corigliano, Via Delle Magnolie n. 13, di proprietà di resterà di uso abitativo della sig.ra che continuerà CP_2 Controparte_1
ad abitarle con la figlia minore;
3) il IG. verserà a titolo a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma CP_2 di € 200.00 ( duecento euro ), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di ottobre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Oltre all'importo in parola sarà diviso al 50% l'assegno unico corrisposto dall'INPS attualmente per intero al IG. di talchè il medesimo rilascerà autorizzazione acchè la somma pari CP_2
alla metà sia corrisposta direttamente in favore della IG.a . Il predetto importo Controparte_1
dovrà essere versato sul seguente IBAN [...] intestato alla IG.a
; Controparte_1
4) Il IG. verserà l'importo pari al 50% delle spese straordinarie relative alla minore, CP_2
al netto di eventuali contributi socio-economici e precisamente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico
2 di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) La IG.a , assegnataria dell'immobile, provvederà a intestare a suo nome le Controparte_1
varie utenze domestiche e a pagarne i relativi consumi.
6) Relativamente al diritto di visita hanno così stabilito: A) Nei mesi da settembre a giugno, c.d. periodo scolastico, il sig. avrà diritto a tenere con sé la minore-alternativamente- CP_2 una settimana i giorni di martedì e giovedì dalle ore 14,00, ovvero dall'uscita della scuola presso cui lo stesso si fa carico di prendere la minore, fino alle ore 20,00, ora in cui provvederà a riportarla nell'abitazione dove risiede con la madre;
nella settimana successiva, il mercoledì dalle 14.00 alle
3 20,00 con le stesse modalità sopra descritte e il venerdì dalle 14:00 fino alla domenica alle ore 20:00.
Nel periodo estivo ovvero da giugno a settembre resteranno invariati i giorni mutando solo gli orari ovvero dalle ore 17,00 (anzichè 14,00) alle ore 21,00 (anziché 20,00) Nel periodo estivo la minore potrà trascorrere con il padre anche non consecutivi, da concordare entro Persona_3
giugno; Ad anni alterni, trascorrerà con il padre dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e, alternativamente il giorno di Pasqua o di Pasquetta La minore, indipendentemente dal calendario predisposto potrà partecipare alle feste di compleanno di nonni, zii e cuginetti, previa comunicazione preventiva da parte del genitore di almeno una settimana”.
Preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato, ritiene questo Tribunale che la domanda congiuntamente avanzata dalle parti sia fondata e meriti, quindi, pieno accoglimento, risultando la regolamentazione testé trascritta - proposta di comune accordo dalle parti e dai rispettivi procuratori - non contraria a norme imperative ed apparendo conforme agli interessi della prole.
2. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 1876/2025 V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda congiunta e, per l'effetto, omologa gli accordi intervenuti tra le parti.
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, in data 5/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
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