Art. 7.
(Disposizioni finanziarie relative al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modifcazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n.
651 , ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270 ).
1. Il contributo dello Stato per la realizzazione di interventi nelle localita' interessate da eventi giubilari concerne le iniziative e le attivita' anche indirettamente connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.
2. Il definanziamento, anche se gia' disposto, totale o parziale degli interventi previsti dai piani di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651 , ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270 , comporta il trasferimento degli oneri finanziari a carico del soggetto titolare dell'opera, del servizio o della fornitura, il quale provvede alla restituzione degli importi corrispondenti alla quota parte dei lavori non realizzati, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli appositi capitoli di spesa, ed assume le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi eventualmente gia' realizzate in termini di funzionalita', tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.
3. All' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e all'articolo 3, comma 4 , della legge 7 agosto 1997, n. 270 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto e' ammessa la compensazione tra i fondi gia' trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese gia' effettuate".
4. Il termine di cui all' articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 7 agosto 1997, n. 270 , e' prorogato al 31 dicembre 1999.
5. Le disposizioni contenute nell' articolo 10, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , introdotto dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 , si applicano agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modificazioni, dana legge 23 dicembre 1996, n. 651 , e alla legge 7 agosto 1997, n. 270 , anche in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara.
Note all' art. 7:
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651 , reca: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000".
- La legge 7 agosto 1997, n. 270 , reca: "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio".
- Il testo dell' art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"2-bis. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalita' e con le modalita' di cui al presente decreto.
Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto e' ammessa la compensazione tra i fondi gia' trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese gia' effettuate.
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della citata legge 7 agosto 1997, n. 270 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"4. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalita' di cui alla presente legge. Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto e' ammessa la compensazione tra i fondi gia' trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese gia' effettuate".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera d), della citata legge 7 agosto 1997, n. 270 , e' il seguente:
"4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'art. 3, ne valuta le finalita' anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:
a)-c) (Omissis);
d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali".
- Il testo dell' art. 10, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il seguente:
"1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto e' stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato".
- La legge 18 novembre 1998, n. 415 , reca: "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici".
(Disposizioni finanziarie relative al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modifcazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n.
651 , ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270 ).
1. Il contributo dello Stato per la realizzazione di interventi nelle localita' interessate da eventi giubilari concerne le iniziative e le attivita' anche indirettamente connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.
2. Il definanziamento, anche se gia' disposto, totale o parziale degli interventi previsti dai piani di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651 , ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270 , comporta il trasferimento degli oneri finanziari a carico del soggetto titolare dell'opera, del servizio o della fornitura, il quale provvede alla restituzione degli importi corrispondenti alla quota parte dei lavori non realizzati, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli appositi capitoli di spesa, ed assume le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi eventualmente gia' realizzate in termini di funzionalita', tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.
3. All' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e all'articolo 3, comma 4 , della legge 7 agosto 1997, n. 270 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto e' ammessa la compensazione tra i fondi gia' trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese gia' effettuate".
4. Il termine di cui all' articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 7 agosto 1997, n. 270 , e' prorogato al 31 dicembre 1999.
5. Le disposizioni contenute nell' articolo 10, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , introdotto dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 , si applicano agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modificazioni, dana legge 23 dicembre 1996, n. 651 , e alla legge 7 agosto 1997, n. 270 , anche in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara.
Note all' art. 7:
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651 , reca: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000".
- La legge 7 agosto 1997, n. 270 , reca: "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio".
- Il testo dell' art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"2-bis. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalita' e con le modalita' di cui al presente decreto.
Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto e' ammessa la compensazione tra i fondi gia' trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese gia' effettuate.
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della citata legge 7 agosto 1997, n. 270 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"4. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalita' di cui alla presente legge. Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto e' ammessa la compensazione tra i fondi gia' trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese gia' effettuate".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera d), della citata legge 7 agosto 1997, n. 270 , e' il seguente:
"4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'art. 3, ne valuta le finalita' anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:
a)-c) (Omissis);
d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali".
- Il testo dell' art. 10, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il seguente:
"1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto e' stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato".
- La legge 18 novembre 1998, n. 415 , reca: "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici".