Decreto cautelare 11 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00429/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02837/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa individuale “-OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-”, rappresentato e difeso dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lucca, in persona dei legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) della Questura di Lucca, notificato il -OMISSIS-, mediante il quale si dispone la sospensione per quindici giorni dell'attività di raccolta di scommesse e con apparecchi videoterminali esercitate presso i locali posti nel Comune di -OMISSIS-, via -OMISSIS-;
- di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. LU LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente esercita attività di raccolta di scommesse con apparecchi videoterminali (V.L.T.), presso i locali posti nel Comune di -OMISSIS-, via -OMISSIS-, in forza di licenze regolarmente rilasciate dalla Questura di Lucca ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S.
In data -OMISSIS-, la Questura di Lucca gli comunicava l’avvio di un procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione delle suddette licenze ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S., richiamando sostanzialmente gli esiti di due sopralluoghi effettuati in data -OMISSIS- e -OMISSIS- che avevano riscontrato, rispettivamente, la presenza di un minore intento a giocare agli apparecchi con denaro e di altri sei che “gravitavano intorno al giocatore minorenne” e la violazione della normativa antifumo (mancanza dei cartelli evidenzianti il divieto di fumo e mancata separazione del locale riservato ai fumatori, risultando costantemente aperta la relativa porta di separazione); il ricorrente indirizzava all’Amministrazione procedente una memoria procedimentale, assicurando la già avvenuta eliminazione delle violazioni riguardanti la normativa antifumo e, con riferimento all’altra violazione, evidenziando la sussistenza di un procedimento penale aperto, su sua denuncia-querela, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori nei confronti dei sette minorenni per il reato di cui all’art. 494 c.p., per aver esibito al ricorrente “un documento in fotografia dal telefono cellulare da cui risultava chiaramente che erano maggiorenni”.
Con decreto -OMISSIS- -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- (in pari data notificato all’interessato), la Questura di Lucca disponeva però la sospensione per quindici giorni delle licenze ex art. 88 T.U.L.P.S. in possesso del ricorrente, richiamando le due violazioni poste a base della comunicazione di inizio procedimento; con riferimento alle osservazioni presentate dall’interessato, veniva rilevato, con riferimento all’omesso controllo dell’età dei minori, come “la circostanza rappresentata in memoria che i minori abbiano indotto in errore il gestore dell’attività esibendo la riproduzione sui propri telefoni cellulari di documenti identificativi dai quali risultava erroneamente la maggiore età degli stessi è fattore indicativo di una gestione superficiale dell’attività, stante l’obbligo del titolare…di accertare (mediante la produzione materiale del documento di riconoscimento) la maggiore età degli avventori”, mente nulla era rilevato con riferimento all’avvenuta eliminazione delle violazioni della normativa antifumo.
Il decreto di sospensione era impugnato dal ricorrente, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, sulla base di articolata censura di violazione degli artt. 10 e 17- ter T.U.L.P.S., violazione dell’art. 7, comma 9, d.l. n. 158/2012, conv. l. n. 189/2012, violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. eccesso di potere per travisamento e manifesta illogicità, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per sviamento.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con decreto Presidenziale 11 ottobre 2025, n. 570, era accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica presentata con il ricorso, “in considerazione del fatto che la sanzione (suscettibile di più attenta valutazione in sede collegiale) sarebbe altrimenti integralmente scontata prima della camera di consiglio fissata ai termini di legge”.
Con la successiva ordinanza 13 novembre 2025, n. 651, la Sezione accoglieva poi definitivamente l’istanza cautelare, rilevando “l’opportunità di prolungare la sospensione dell’atto impugnato “in considerazione del fatto che la sanzione (suscettibile di più attenta valutazione in sede collegiale) sarebbe altrimenti integralmente scontata”, fino alla pubblica udienza fissata per la decisione del ricorso e destinata all’approfondimento di delicati “profili fattuali … che risultano astrattamente idonei a incidere sulla legittimità della misura adottata”, ferma restando “la necessità di scontare (eventualmente) il periodo di sospensione rimanente, ove non dovesse trovare accoglimento il ricorso”.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La documentazione (doc. 5 del deposito di parte ricorrente, nuovamente effettuato in data 18 novembre 2025, in forma parziale, ma più leggibile: doc. n. 13) relativa al procedimento penale per la violazione dell’art. 494 c.p. instaurato nei confronti dei sette minorenni identificati in sede di controllo evidenzia, con assoluta chiarezza, come gli atti di indagine della Polizia giudiziaria effettuati sui cellulari dei minori abbiano chiaramente riscontrato la presenza di immagini del documento di identità, con la data di nascita alterata in maniera tale da farli apparire maggiorenni (a mero titolo di esempio, si vedano le pagg. 34, 43, 55, 69, 94, 113 e 129 del doc. n. 13 del deposito di parte ricorrente); il fatto principale posto a base della tesi difensiva dei ricorrenti risulta pertanto essere confermato da documentazione pienamente utilizzabile anche in questo giudizio.
Maggiore incertezza vi è sul fatto che il ricorrente abbia realmente effettuato i controlli e che i minorenni abbiano effettivamente utilizzato il documento; si tratta, infatti, di circostanza che è risolutamente affermata nella denuncia-querela presentata dal ricorrente (doc. n. 4 del deposito di parte ricorrente) che reca la chiara affermazione del fatto di “aver proceduto, come di consueto, al controllo dell’età degli avventori”, ma che è stata negata da tutti i minori in sede di interrogatorio che hanno dichiarato di non aver esibito il documento ed in alcuni casi, hanno, per di più, negato che il documento di identità sia stato chiesto anche in precedenti ingressi nel locale (si vedano, al proposito, le pagg. 166, 170, 173, 177 del doc. n. 5, ovvero la parte degli atti dell’indagine penale che non ha costituito oggetto di rideposito con il doc. n. 13).
A ben guardare e nell’impossibilità di attribuire un qualche valore di giudicato (come pretenderebbe il patrocinio del ricorrente) alla mera richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza penale del fatto di cui al doc. n. 6 del deposito di parte ricorrente, l’effettuazione del controllo del documento di identità da parte del ricorrente sulla base della sola immagine contenuta nei cellulari dei minori costituisce una circostanza di fatto che non è però per nulla negata dall’atto impugnato e dalle successive memorie dell’Amministrazione in giudizio che hanno preferito incentrare le proprie difese su un presunto obbligo del gestore di “identificare i minori di età mediante l’esibizione di un documento di identità, …. che il ricorrente avrebbe potuto assolvere richiedendo agli avventori la produzione materiale dei documenti, non potendosi ritenere una modalità idonea ad assolverlo l’esibizione attraverso lo schermo di un telefono cellulare” (così la memoria dell’Avvocatura dello Stato) desumibile dalla previsione di cui all’art. 7, 8° comma del d.l. 13 settembre 2012 n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189 (“il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta”).
La circostanza fattuale relativa all’avvenuta effettuazione del controllo del documento di identità (sia pure nella forma dell’esame dell’immagine fotografica contenuta nel cellulare) costituisce pertanto una di quelle circostanze fattuali incontestate tra le parti che il Giudicante può utilizzare e dare per indiscusse ai sensi della previsione di cui all’art. 64, 2° comma c.p.a.
L’esame della già richiamata previsione normativa di cui all’art. 7, 8° comma del d.l. 13 settembre 2012 n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012, non evidenzia poi particolari tracce di quell’obbligo assoluto di procedere al controllo del solo originale del documento di identità prospettato dalle Amministrazione resistenti, risultando, al contrario, evidente una certa discrezionalità del gestore nelle operazioni di controllo (come nel caso della possibilità di non chiedere il documento nelle ipotesi di “maggiore età …. manifesta”); deve pertanto ritenersi che l’esame di una riproduzione fotografica del documento (che comunque mantiene l’efficacia di cui all’art. 2719 c.c.) possa essere ritenuta sufficiente ad integrare gli obblighi di controllo, in una situazione in cui non era facilmente evidenziabile (come desumibile dalla documentazione relativa agli atti dell’indagine penale depositata in giudizio) l’avvenuta falsificazione del documento.
2.1. Discorso sostanzialmente analogo per la seconda violazione posta a base del provvedimento, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni della normativa antifumo.
In questo caso, l’assicurazione dell’interessato di avere eliminato le violazioni contenuta nella memoria procedimentale (doc. n. 3 del deposito di parte ricorrente) non risulta essere stata esaminata dal provvedimento impugnato e, soprattutto, non è contestata nei suoi presupposti fattuali, con conseguenziale applicazione, anche in questo caso, della previsione di cui all’art. 64, 2° comma c.p.a.
In applicazione di una chiaro indirizzo giurisprudenziale già enunciato dalla Seconda Sezione di questo T.A.R. (T.A.R. Toscana, sez. II, 4 febbraio 2011, n. 226, richiamata dalla successiva 3 ottobre 2017, n. 1147) e pienamente condiviso anche da questa Sezione, deve pertanto ritenersi che l’avvenuta eliminazione delle violazioni della normativa antifumo (come già detto, non contestata nei suoi presupposti fattuali) in data anteriore all’emanazione del provvedimento precludesse il ricorso al potere di sospensione.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del decreto -OMISSIS- -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- della Questura di Lucca.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
LU LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LA | RI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.