Articolo 6 della Legge 18 febbraio 1987, n. 34
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 marzo 1987
Art. 6. Liberta' provvisoria 1. A coloro che hanno tenuto le condotte previste all'articolo 1 e relativamente ai delitti punibili con la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni, puo' essere concessa la liberta' provvisoria.
Entrata in vigore il 8 marzo 1987