Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4103 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ACCARDO GIUSEPPE MARCO, come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ARENA ANTONIO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
11/12/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/06/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 258, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il 13 Persona_1
settembre 2010, e nato a [...] il [...]; Persona_2
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, le parti chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“- ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Messina di annotare l'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 258 P. 2 Serie A anno 2009.
Rapporti con i figli - I minori e verranno affidati in modo condiviso ad entrambe Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- il IG. potrà vedere e CP_1
stare con i figli ogni qualvolta lo vorrà, tenuto conto dei propri turni di lavoro e degli impegni dei figli. In caso di disaccordo il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità:
1. il IG. potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle CP_1
ore 21:30, oltre due pernottamenti alternati al mese o dalle ore 12:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, ovvero in caso di eIGenze lavorative del IG. i già menzionati CP_1
pernottamenti verranno spostati nei giorni infrasettimanali;
2. durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi da distribuire tra il mese di luglio e quello di agosto;
3. nelle vacanze natalizie i minori, ad anni alterni, permarranno con il padre dall'interruzione delle lezioni al 30/12 o dal 31/12 alla ripresa delle lezioni scolastiche;
4. nelle vacanze di Pasqua i minori permarranno con il padre, ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasqua ed il successivo martedì;
5. il giorno del compleanno del padre verrà trascorso dal IG. con i figli;
6. i minori CP_1
staranno con il padre a pranzo o a cena nel giorno del loro compleanno;
7. il giorno della Festa del Papà verrà trascorso dai minori con il padre, mentre il giorno della festa mamma verrà trascorso con la madre;
Assegno di mantenimento a favore dei figli. il IG. verserà CP_1
alla IG.ra , a titolo di mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 7.200,00 Pt_1
annui, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che verranno corrisposti con le seguenti modalità: 1. € 518,00 mediante il riconoscimento alla moglie del diritto di percepire il 100% dell'assegno unico;
€ 984,00 verranno versati alla IG.ra nel mese di dicembre Pt_1
di ogni anno, ovvero allo sbarco dall'unità navale;
le parti concordano che il CP_1 partecipi alle spese straordinarie nella misura del 50 % e che dette spese vengano individuate sulla base delle Linee Guida del CNF;
Dal momento in cui la coppia avrà saldato tutti i debiti contratti in costanza di matrimonio, il verserà ai figli 1/ 4 della propria retribuzione e da quel momento l'assegno unico di inclusione verrà percepito al 50% ciascuno;
Casa coniugale. le parti concordano nell'assegnazione della casa coniugale con i relativi arredi alla IG.ra , Pt_1
luogo ove vivrà con i figli. il IG. potrà ritirare dalla casa familiare tutti i suoi CP_1
effetti personali;
Mantenimento coniuge. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
Rapporti patrimoniali e personali coniugi. - i debiti contratti dalla coppia continueranno ad essere pagati dal IG. (mutuo € 406; prestito auto € CP_1
684; € 100; Compass € 148; Cofidis € 121; Cofidif € 54; Carta Ego € 150; ass. Vita € Pt_2
89,00; Ass. Auto € 77/90; pendenze condominiali ordinarie e straordinari); - l'autoveicolo
Fiat Punto Trg. DR586ZT verrà rottamata;
- le parti concordano che entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo procederanno alla chiusura del c/c cointestato e le somme in esso contenute rimarranno nell'esclusiva disponibilità del marito. - i coniugi dovranno percepire delle somme di denaro a titolo di risarcimento danni dalla causa civile portante il n°
6209/2016 RG Tribunale di Messina, delle quali dispongono che vengano utilizzate secondo le seguenti modalità:
1. con riguardo alle somme che i coniugi riceveranno a titolo personale, questi si obbligano ad estinguere tutti i debiti contratti in costanza di matrimonio ad eccezione del mutuo e delle pendenze condominiali che verranno pagate interamente dal IG. CP_1
(la IG.ra pagherà integralmente la finanziaria per l'acquisto dell'autovettura DR 4; Pt_1
tutti i restanti debiti verranno estinti interamente dal IG. ;
2. le somme che CP_1
verranno erogate in favore del figlio verranno vincolate su un libretto/conto Per_1
corrente/polizza vincolata, che i genitori non potranno utilizzare in alcun modo se non previa autorizzazione del Giudice Tutelare e per fini connessi ad eIGenze del minor e, come da decreto del giudice tutelare;
3. le somme che verranno erogate in favore del figlio Per_2
verranno parimenti collocati in un libretto/conto corrente/polizza vincolata e della quale i genitori non potranno disporre se non previa autorizzazione del Giudice Tutelare e per eIGenze del minore;
4. la pensione di invalidità percepita dal minore dovrà essere accantonata e utilizzata solo per sue eIGenze o conservata sino al raggiungimento della maggiore età;
5. la casa coniugale, saldato il mutuo, verrà intestata al IG. il quale vi andrà a vivere CP_1
o ne farà l'uso che riterrà più opportuno;
mentre la madre acquisterà, con il denaro del figlio – previa autorizzazione del giudice tutelare - un altro immobile del valore di massimo Per_1
€ 150.000,00 (comprensivo di ogni spesa ed onere) che verrà intestato a e Per_1 Per_2
mantenendo il diritto di abitazione in favore della genitrice;
6. i coniugi si obbligano ad avviare un percorso di mediazione familiare non appena si troveranno nelle condizioni economiche per dare incarico ad un professionista”.
All'udienza del 23/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Controparte_1
a MESSINA (ME) il 28/08/1976, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/06/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 258, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 26/11/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della 1° sez. civile, lì 24/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.