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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/11/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR IA Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 465/2024, promossa da
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Simona Di
Martino, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Appellante contro
, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Antonia Baldassarre, dal Controparte_1 quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
Appellato avverso la sentenza nr. 290/2024 del 12/02/2024, resa nel giudizio di divisione n. 3680/2013 R.G.
All'udienza collegiale del 10 settembre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 14 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art.
pagina 1 di 9 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'appello ha per oggetto la sentenza con cui è stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione del ricavato della vendita dei cespiti oggetto di divisione.
Non è superfluo riassumere in questa sede i fatti oggetto del giudizio come ricostruiti dal Giudice di prime cure.
1.1 conveniva in giudizio la Controparte_1 Parte_1 di , società agricola in accomandita semplice, per far Parte_1 dichiarare lo scioglimento della comunione esistente su due immobili in Trani (in ct. al foglio 57, p.lla
8, sub 4 e sub 14) e, quindi, per dividere in natura degli stessi, con conseguente attribuzione a ciascuno dei condividenti della parte corrispondente alla rispettiva quota ideale di proprietà, pari a 3/18 per l'attore ed a 15/18 per la convenuta. La convenuta, costituitasi tempestivamente, aderiva alla domanda di scioglimento della comunione, ma si opponeva alla divisione in natura degli immobili allegando l'indivisibilità degli stessi per essere quelli pervenuti alle parti da titoli diversi, per l'affermata esistenza di vincoli di indisponibilità sugli immobili stabiliti con gli atti di acquisto delle varie quote da parte della convenuta, nonché per la conformazione fisica e la destinazione d'uso dei beni oggetto di divisione. La società chiedeva, quindi, l'attribuzione degli immobili a sé ex art.720 c.c. in quanto proprietaria della quota maggioritaria.
Essendo incontestato il diritto allo scioglimento della comunione, all'esito della c.t.u. disposta per la stima dei beni e per verificarne la possibile divisione in natura, sorgevano contestazioni sulla divisibilità dei beni e sul progetto divisionale ipotizzato dal consulente che venivano regolate con sentenza non definitiva n. 2168/2018, confermata dalla sentenza nr. 682/2022 di questa C.d.A., confermata, con cui <<…il Tribunale di Trani dichiarava lo scioglimento della comunione sui beni oggetto di causa e, applicato l'art. 720 c.c., ne disponeva la vendita con separata ordinanza.
Osservava il Tribunale che la divisione nella specie non poteva aver luogo in natura, essendo con la ctu stato acclarato non poter essere soddisfatto il requisito della comoda divisibilità. Riteneva il
Giudice di prime cure che non potesse essere disposta neppure l'assegnazione dei beni al quotista pagina 2 di 9 maggioritario, atteso che la richiesta di assegnazione formulata dalla azienda convenuta non era suscettibile di accoglimento poiché subordinata alla condizione che ad essa si procedesse non già al valore stimato dal c.t.u., bensì a quello indicato dal c.t.p. o da altro c.t.u. a nominarsi in rinnovazione della già espletata consulenza.>> (cfr. testualmente dalla sentenza nr. 682/2022 che respingeva l'appello proposto dall'odierna appellante avverso la sentenza non definitiva cit., in allegato sub doc. 8 comparsa appellato).
Dopo la ricusazione dell'istruttore e la sospensione del giudizio, in seguito alla riassunzione, il
Tribunale di Trani così decideva sulla opposizione al progetto di distribuzione del ricavato:
<<… a) dichiara esecutivo il progetto di divisione del ricavato della vendita del 29.7.2022; b) compensa le spese di lite nella misura di metà fra le parti;
c) condanna
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di della metà Controparte_1 delle spese di lite, quota che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%;
d) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c…>> (cfr. testualmente dall'impugnata sentenza).
2. Avverso la detta decisione ha proposto appello l'odierna istante affidandosi a quattro motivi con cui chiede <<… -) in via del tutto pregiudiziale acclarato l'intervenuto passaggio in giudicato dell'accertamento in ordine alla non divisibilità in natura del compendio immobiliare oggetto di causa contraddistinto nel Catasto del Comune di Trani al foglio 57, p.lla 8, sub 4 e sub 14 e, quindi, dichiarata l'ammissibilità dell'istanza dell'odierna appellante di loro assegnazione ai sensi dell'art
720 c.c., voglia, per l'effetto, comprendere i detti immobili per intero, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni già di titolarità della società appellante per il prezzo ritenuto di giustizia, se del caso, previa rinnovazione delle operazioni peritali e, sempre ove ritenuto necessario, previa revoca e/o declaratoria di nullità, radicale ed insanabile, di tutti i provvedimenti relativi alla procedura di vendita, giacché adottati in difetto assoluto di OT -) porre a carico dell'appellato tutte le spese sinora maturate per CTU e per la vendita, oltre le spese ed i compensi del doppio grado di giudizio, con aggravio per lite temeraria.>> (cfr. testualmente dalle conclusioni formulate con l'atto di gravame).
Si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c. e con vittoria delle spese del grado.
pagina 3 di 9 All'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Giova preliminarmente chiarire che in alcun conto può essere tenuta la nota difensiva depositata dall'appellante in seguito alla riserva per la decisione assunta in data 14/10/2025 dal momento che essa sfugge al contraddittorio delle parti. Tuttavia, non è superfluo rimarcare che è pienamente applicabile al giudizio in esame il vigente art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 350-bis c.p.c., in quanto l'impugnazione è stata proposta dopo il 28 febbraio 2023, segnatamente, è stata iscritta a ruolo in data
9/4/2024. Ed infatti, la disposizione che prevede l'applicazione del nuovo disposto è l'art. 35, co. 4 D.
Lgs. 149/2022 che stabilisce che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.”.
4. Ciò detto, e passando ai motivi di appello, col primo motivo, l'odierna appellante censura il capo della sentenza con cui è stata dichiarata improponibile l'istanza di assegnazione dei cespiti ex art. 720
c.p.c. e deduce la “Violazione dell'art. 177, commi 1 e 2 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 161 e 324
c.p.c. in relazione agli artt. 720 e 721 c.c., nonché, in generale, a tutti i principi che regolamentano lo svolgimento del processo di divisione”.
Col secondo motivo di appello denunzia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 158 e 159
c.p.c. e degli artt. 720 e 721 c.c.” per nullità dell'ordinanza di vendita e di tutti gli atti ad essa dipendenti”. Con esso l'appellante censura la sentenza ritenendola erronea e illegittima in quanto “…il
Tribunale, nonostante le argomentazioni difensive della deducente, non solo non ha revocato - avendone, senz'altro, il OT/Dovere ai sensi dell'art. 177 c.p.c. - l'ordinanza di vendita (e tutti gli atti da questa dipendenti) ma, soprattutto, non ha (benché ne avesse il dovere anche ex officio) dichiarato la nullità radicale ed insanabile di tutti gli atti della procedura di vendita, per difetto assoluto di potere in capo al Giudice…omissis… è d'obbligo rimarcare che poiché anche il Giudice è soggetto alla legge e, ovviamente, in primis, alla Costituzione i suoi poteri non sono affatto illimitati.
Ne consegue che anche i provvedimenti del Giudice, allorché macroscopicamente abnormi (per esempio, in quanto esorbitanti -come nella fattispecie, dai limiti del suo OT) possono essere affetti da nullità radicale ed insanabile e, cioè, giuridicamente inesistenti. In effetti, sebbene gli atti pagina 4 di 9 giuridicamente inesistenti non siano 'tipizzati', la nozione di 'inesistenza giuridica' è pacificamente ammessa in giurisprudenza ed è anzi proprio la giurisprudenza che, sopperendo alla omessa codificazione della nozione di giuridica inesistenza, si è fatta carico di enucleare, rispettivamente, sia i casi di sua configurazione, sia le modalità per la rilevazione. In proposito costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui "la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo (actio nullitatis)" (cfr. ex plurimis
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12104 del 19/8/2003). Sul medesimo argomento si è espressa anche Cass. civ. sez. III, n. 2939/2017 che ha sancito: “Dalla configurata esperibilità (per giunta - sine die) di un'azione volta a far constare che un atto giurisdizionale è tamquam non esset si desume che vi è un generale "interesse del sistema ad espellere dall'ordinamento un provvedimento abnorme" (così Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 488 del 14/01/2015, Rv. 634226-01).” (cfr. testualmente atto di gravame). Spiega che, a tenore della Giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 12119/2008 del 14.5.2008) “Nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione, proponibile solo in caso d'indivisibilità del bene, ex art. 720 cod. civ., costituisce una modalità attuativa della divisione che ne paralizza la vendita anche se precedentemente disposta dal giudice, trattandosi di una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, formulabile anche in appello” e chiede conseguentemente di dichiarare nulli e insanabili tutti i provvedimenti della procedura di vendita, a cominciare dalla ordinanza con cui essa è stata disposta.
Tanto premesso, va detto che il primo e il secondo motivo di appello sono inammissibili per genericità, nella parte in cui censurano la decisione per violazione di “…tutti i principi che regolamentano lo svolgimento del processo di divisione…”.
Nel merito essi sono entrambi infondati perché non si confrontano con l'oggetto della cognizione.
Correttamente il Tribunale ne ha tracciato il perimetro chiarendo che la decisione era limitata unicamente alle contestazioni del progetto di distribuzione del ricavato della vendita non potendosi estendere agli aspetti già decisi con la sentenza non definiva impugnata dall'appellante e confermata in appello, come detto in narrativa. Il Tribunale ha infatti escluso di poter esaminare le reiterate contestazioni mosse dalla società appellante al contenuto della sentenza non definitiva n. 2168/18 (in particolare, in ordine alla scelta della vendita ed al rigetto dell'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c.), pagina 5 di 9 ritenendo pacifico -con il conforto del consolidato orientamento della Suprema Corte- che “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede di impugnazione e non con la sentenza definitiva successivamente resa”. La decisione non appare constrastare con l'invocata revoca dell'ordinanza di vendita trattandosi di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 279, co. 2 n. 4, c.p.c., con cui si regolamentava la modalità di attuazione della divisione in mancanza di idonea istanza di assegnazione dei cespiti, ex art. 720 c.c., da parte del comproprietario- quotista di maggioranza, odierno appellante.
L'unica soluzione adottabile, come spiega il Tribunale, ove vi fossero stati, in astratto, i presupposti per accedere all'invocata assegnazione del cespite, sarebbe stata quella della sospensione facoltativa del giudizio ex art 279, co. 4, terzo periodo c.p.c. da assumersi sino alla pronuncia di appello avverso la sentenza non definitiva, soluzione che comunque non era praticabile atteso che al momento dell'emissione della sentenza impugnata il giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva anzidetta si era già concluso con il rigetto e visto che anche la domanda di revocazione della sentenza di appello era stata respinta.
A tanto aggiungasi che, in ogni caso, la richiesta di assegnazione disattesa coi provvedimenti criticati dall'appellante veniva presentata solo a condizione che agli immobili fosse attribuito il valore di €
232,00 al mq, come indicato dal consulente di parte della società. In altre parole, l'appellante ha esercitato il diritto ex art. 720 c.c. alle sue condizioni, vale a dire “…non al prezzo di stima individuato dal ctu ing. , ma a quelli che affermava essere gli effettivi prezzi di mercato del cespite, sicchè Per_1 precisava di formulare istanza di vendita di beni all'asta ove si ritenesse di dover accogliere le conclusioni del ctu in merito al valore di stima degli immobili l'ordinanza di vendita.” (cfr. sentenza non definitiva cit.). Tale richiesta era ribadita con la comparsa conclusionale nell'ambito della fase procedimentale che ha condotto alla sentenza non definitiva censurata visto che la richiesta di assegnazione del bene era formulata “…al prezzo indicato dal proprio ctp di euro 232,00 euro al mq;
in via subordinata, chiedeva la vendita di entrambi gli immobili oggetto di causa in quanto non frazionabili fisicamente.” (cfr. sentenza non definitiva cit.).
Ciò detto, appare pertanto corretta la soluzione adottata dal Tribunale allorquando, chiarito l'oggetto del suo scrutinio, ha limitato l'indagine al solo progetto di distribuzione del ricavato della vendita del cespite, nel frattempo avvenuta, progetto rispetto al quale l'unica contestazione mossa dall'odierna pagina 6 di 9 appellante era quella di porre interamente a carico dell'appellato/attore le spese connesse alla vendita ivi comprese quelle sostenute per la disposta C.T.U.
Con il terzo motivo di appello la deducente società censura la sentenza nella parte in “…cui il tribunale ha respinto la domanda della deducente di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, quindi, sul capo con cui sono state ripartite le spese di ctu e della procedura di vendita…”
(testualmente dall'atto di appello).
Circa la censura (rubricata sub “B” del terzo motivo di appello) alla distribuzione delle spese di C.T.U.
e della procedura di vendita, le assiomatiche considerazioni dell'appellante non vengono suffragate da argomenti che possano consentire di superare le condivisibili motivazioni del Tribunale. Invero, la sentenza impugnata ha correttamente fatto applicazione del principio costantemente affermato dalla
Cassazione a tenore del quale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza ed anche la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione
(cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 12068 del 03/05/2024 (Rv. 671485 - 02), conf. Cass. Sez. 2,
24/01/2020, n. 1635, Rv. 656848 – 01 e già Cass. n. 22903/2013, Cass. n. 1635/2020). Non è infatti dato comprendere in che modo l'appellato possa avere posto in essere “…pretestuose e temerarie difese…” che possano giustificare la deroga al detto principio e, conseguentemente, la riforma della sentenza impugnata.
Il punto di censura sub B del terzo motivo di appello è pertanto respinto.
Quanto alla censura sub A del detto motivo, di condanna dell'appellato ex art. 96 c.p.c., essa è parimenti respinta quale naturale conseguenza del rigetto dei superiori motivi di gravame.
Col quarto motivo di appello la società censura la sentenza nella parte in cui ha posto a suo carico la metà delle spese processuali compensando l'altra metà. Rappresenta di aver dovuto porre in essere le opposizioni e istanze contestate per via dell'”…abnormità della procedura di vendita…” debitamente segnalata e per “evitare il consolidamento di tali illegittimi provvedimenti…” (cfr. testualmente da pag.
27 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato. Il Tribunale ha puntualmente spiegato le ragioni per cui ha dovuto far applicazione delle ordinarie regole di soccombenza. Ha indicato quali difese della società appellante hanno comportato un aggravio notevole al processo e un significativo dispendio di tempo “…al sol pagina 7 di 9 fine, poi, di reiterare sempre la medesima critica al rigetto dell'assegnazione ex art.720 c.c….”; ha richiamato “…le istanze …omissis… volte sostanzialmente a criticare e invocare interventi extra ordinem: l'istanza del 22.1.2021 con la quale si chiedeva la revoca dell'ordinanza di vendita in virtù delle contestazioni alla decisione resa con sentenza non definitiva;
quella del 6.5.2021 con la quale era nuovamente chiesta l'assegnazione ex art.720 c.c. a fronte dell'emanata sentenza non definitiva;
l'istanza del 10.11.2021 con la quale la difesa tra l'altro chiedeva di “conoscere l'esatta data di adozione e pubblicazione dell'ordinanza richiamata dal G.U. n. 21249/2012, nonché il Parte_2 numero della pronuncia richiamata dal collegio e datata 12 gennaio 1954- di ottenere indicazione delle riviste giuridiche in cui i su richiamati pronunciamenti risultino, eventualmente, pubblicati - di ottenere gli estremi di eventuali pronunciamenti del giudice di legittimità con cui, in antitesi, evidentemente, con il principio espresso, ex plurimis da Cass. civ. n. 12119/2008 del 14.5.2008 e Cass. civ. n. 15926/2019 del 13.6.2019, è stata sancita la legittimità della procedura di vendita di immobile indivisibile pur in costanza di controversia sulla necessità della vendita”. Del pari dicasi per l'istanza rubricata come ricorso ex art.591 ter c.p.c. con la quale si chiedeva nuovamente la revoca della ordinanza di vendita “con conseguente travolgimento di tutti gli atti e provvedimenti del professionista delegato”. Tutte istanze che sono state rigettate, per le ragioni sopra esposte. E ciò al netto dell'iniziativa per il giudizio di ricusazione (definito col rigetto) che ha comportato la necessitata sospensione del processo (laddove la tesi della società era peraltro che l'adozione di provvedimenti da lei giudicati come errati concretizzasse la “grave inimicizia” del precedente istruttore).” (cfr. testualmente dall'impugnata sentenza).
Appare pertanto immune da censure la decisione di porre a carico dell'appellante la metà delle spese di lite, come liquidate in prime cure.
Anche tale motivo, unitamente al resto del gravame, è pertanto respinto con assorbimento di ogni ulteriore questione.
5. Circa il regolamento delle spese del grado, esse seguono la soccombenza sul gravame e, poste a carico dell'appellante, sono liquidate in base al valore della causa, secondo i criteri di cui al D.M.
147/2022, e parametrate ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria perché non svoltasi.
La Corte, invero, non ritiene di accogliere la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dall'appellato vittorioso ritenendo che la condanna della controparte al pagamento delle spese del grado pagina 8 di 9 in ragione della soccombenza, calcolata secondo i valori medi, sia misura adeguata e congrua rispetto alla condotta processuale tenuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale Parte_1
Pa rappresentante pro tempore contro , avverso la sentenza nr. Parte_1 Controparte_1
290/2024 del 12/02/2024, resa nel giudizio di divisione n. 3680/2013 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, spese che liquida per compensi in euro 14.239,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore AR MITOLA
AR IA ER
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR IA Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 465/2024, promossa da
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Simona Di
Martino, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Appellante contro
, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Antonia Baldassarre, dal Controparte_1 quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
Appellato avverso la sentenza nr. 290/2024 del 12/02/2024, resa nel giudizio di divisione n. 3680/2013 R.G.
All'udienza collegiale del 10 settembre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 14 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art.
pagina 1 di 9 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'appello ha per oggetto la sentenza con cui è stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione del ricavato della vendita dei cespiti oggetto di divisione.
Non è superfluo riassumere in questa sede i fatti oggetto del giudizio come ricostruiti dal Giudice di prime cure.
1.1 conveniva in giudizio la Controparte_1 Parte_1 di , società agricola in accomandita semplice, per far Parte_1 dichiarare lo scioglimento della comunione esistente su due immobili in Trani (in ct. al foglio 57, p.lla
8, sub 4 e sub 14) e, quindi, per dividere in natura degli stessi, con conseguente attribuzione a ciascuno dei condividenti della parte corrispondente alla rispettiva quota ideale di proprietà, pari a 3/18 per l'attore ed a 15/18 per la convenuta. La convenuta, costituitasi tempestivamente, aderiva alla domanda di scioglimento della comunione, ma si opponeva alla divisione in natura degli immobili allegando l'indivisibilità degli stessi per essere quelli pervenuti alle parti da titoli diversi, per l'affermata esistenza di vincoli di indisponibilità sugli immobili stabiliti con gli atti di acquisto delle varie quote da parte della convenuta, nonché per la conformazione fisica e la destinazione d'uso dei beni oggetto di divisione. La società chiedeva, quindi, l'attribuzione degli immobili a sé ex art.720 c.c. in quanto proprietaria della quota maggioritaria.
Essendo incontestato il diritto allo scioglimento della comunione, all'esito della c.t.u. disposta per la stima dei beni e per verificarne la possibile divisione in natura, sorgevano contestazioni sulla divisibilità dei beni e sul progetto divisionale ipotizzato dal consulente che venivano regolate con sentenza non definitiva n. 2168/2018, confermata dalla sentenza nr. 682/2022 di questa C.d.A., confermata, con cui <<…il Tribunale di Trani dichiarava lo scioglimento della comunione sui beni oggetto di causa e, applicato l'art. 720 c.c., ne disponeva la vendita con separata ordinanza.
Osservava il Tribunale che la divisione nella specie non poteva aver luogo in natura, essendo con la ctu stato acclarato non poter essere soddisfatto il requisito della comoda divisibilità. Riteneva il
Giudice di prime cure che non potesse essere disposta neppure l'assegnazione dei beni al quotista pagina 2 di 9 maggioritario, atteso che la richiesta di assegnazione formulata dalla azienda convenuta non era suscettibile di accoglimento poiché subordinata alla condizione che ad essa si procedesse non già al valore stimato dal c.t.u., bensì a quello indicato dal c.t.p. o da altro c.t.u. a nominarsi in rinnovazione della già espletata consulenza.>> (cfr. testualmente dalla sentenza nr. 682/2022 che respingeva l'appello proposto dall'odierna appellante avverso la sentenza non definitiva cit., in allegato sub doc. 8 comparsa appellato).
Dopo la ricusazione dell'istruttore e la sospensione del giudizio, in seguito alla riassunzione, il
Tribunale di Trani così decideva sulla opposizione al progetto di distribuzione del ricavato:
<<… a) dichiara esecutivo il progetto di divisione del ricavato della vendita del 29.7.2022; b) compensa le spese di lite nella misura di metà fra le parti;
c) condanna
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di della metà Controparte_1 delle spese di lite, quota che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%;
d) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c…>> (cfr. testualmente dall'impugnata sentenza).
2. Avverso la detta decisione ha proposto appello l'odierna istante affidandosi a quattro motivi con cui chiede <<… -) in via del tutto pregiudiziale acclarato l'intervenuto passaggio in giudicato dell'accertamento in ordine alla non divisibilità in natura del compendio immobiliare oggetto di causa contraddistinto nel Catasto del Comune di Trani al foglio 57, p.lla 8, sub 4 e sub 14 e, quindi, dichiarata l'ammissibilità dell'istanza dell'odierna appellante di loro assegnazione ai sensi dell'art
720 c.c., voglia, per l'effetto, comprendere i detti immobili per intero, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni già di titolarità della società appellante per il prezzo ritenuto di giustizia, se del caso, previa rinnovazione delle operazioni peritali e, sempre ove ritenuto necessario, previa revoca e/o declaratoria di nullità, radicale ed insanabile, di tutti i provvedimenti relativi alla procedura di vendita, giacché adottati in difetto assoluto di OT -) porre a carico dell'appellato tutte le spese sinora maturate per CTU e per la vendita, oltre le spese ed i compensi del doppio grado di giudizio, con aggravio per lite temeraria.>> (cfr. testualmente dalle conclusioni formulate con l'atto di gravame).
Si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c. e con vittoria delle spese del grado.
pagina 3 di 9 All'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Giova preliminarmente chiarire che in alcun conto può essere tenuta la nota difensiva depositata dall'appellante in seguito alla riserva per la decisione assunta in data 14/10/2025 dal momento che essa sfugge al contraddittorio delle parti. Tuttavia, non è superfluo rimarcare che è pienamente applicabile al giudizio in esame il vigente art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 350-bis c.p.c., in quanto l'impugnazione è stata proposta dopo il 28 febbraio 2023, segnatamente, è stata iscritta a ruolo in data
9/4/2024. Ed infatti, la disposizione che prevede l'applicazione del nuovo disposto è l'art. 35, co. 4 D.
Lgs. 149/2022 che stabilisce che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.”.
4. Ciò detto, e passando ai motivi di appello, col primo motivo, l'odierna appellante censura il capo della sentenza con cui è stata dichiarata improponibile l'istanza di assegnazione dei cespiti ex art. 720
c.p.c. e deduce la “Violazione dell'art. 177, commi 1 e 2 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 161 e 324
c.p.c. in relazione agli artt. 720 e 721 c.c., nonché, in generale, a tutti i principi che regolamentano lo svolgimento del processo di divisione”.
Col secondo motivo di appello denunzia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 158 e 159
c.p.c. e degli artt. 720 e 721 c.c.” per nullità dell'ordinanza di vendita e di tutti gli atti ad essa dipendenti”. Con esso l'appellante censura la sentenza ritenendola erronea e illegittima in quanto “…il
Tribunale, nonostante le argomentazioni difensive della deducente, non solo non ha revocato - avendone, senz'altro, il OT/Dovere ai sensi dell'art. 177 c.p.c. - l'ordinanza di vendita (e tutti gli atti da questa dipendenti) ma, soprattutto, non ha (benché ne avesse il dovere anche ex officio) dichiarato la nullità radicale ed insanabile di tutti gli atti della procedura di vendita, per difetto assoluto di potere in capo al Giudice…omissis… è d'obbligo rimarcare che poiché anche il Giudice è soggetto alla legge e, ovviamente, in primis, alla Costituzione i suoi poteri non sono affatto illimitati.
Ne consegue che anche i provvedimenti del Giudice, allorché macroscopicamente abnormi (per esempio, in quanto esorbitanti -come nella fattispecie, dai limiti del suo OT) possono essere affetti da nullità radicale ed insanabile e, cioè, giuridicamente inesistenti. In effetti, sebbene gli atti pagina 4 di 9 giuridicamente inesistenti non siano 'tipizzati', la nozione di 'inesistenza giuridica' è pacificamente ammessa in giurisprudenza ed è anzi proprio la giurisprudenza che, sopperendo alla omessa codificazione della nozione di giuridica inesistenza, si è fatta carico di enucleare, rispettivamente, sia i casi di sua configurazione, sia le modalità per la rilevazione. In proposito costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui "la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo (actio nullitatis)" (cfr. ex plurimis
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12104 del 19/8/2003). Sul medesimo argomento si è espressa anche Cass. civ. sez. III, n. 2939/2017 che ha sancito: “Dalla configurata esperibilità (per giunta - sine die) di un'azione volta a far constare che un atto giurisdizionale è tamquam non esset si desume che vi è un generale "interesse del sistema ad espellere dall'ordinamento un provvedimento abnorme" (così Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 488 del 14/01/2015, Rv. 634226-01).” (cfr. testualmente atto di gravame). Spiega che, a tenore della Giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 12119/2008 del 14.5.2008) “Nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione, proponibile solo in caso d'indivisibilità del bene, ex art. 720 cod. civ., costituisce una modalità attuativa della divisione che ne paralizza la vendita anche se precedentemente disposta dal giudice, trattandosi di una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, formulabile anche in appello” e chiede conseguentemente di dichiarare nulli e insanabili tutti i provvedimenti della procedura di vendita, a cominciare dalla ordinanza con cui essa è stata disposta.
Tanto premesso, va detto che il primo e il secondo motivo di appello sono inammissibili per genericità, nella parte in cui censurano la decisione per violazione di “…tutti i principi che regolamentano lo svolgimento del processo di divisione…”.
Nel merito essi sono entrambi infondati perché non si confrontano con l'oggetto della cognizione.
Correttamente il Tribunale ne ha tracciato il perimetro chiarendo che la decisione era limitata unicamente alle contestazioni del progetto di distribuzione del ricavato della vendita non potendosi estendere agli aspetti già decisi con la sentenza non definiva impugnata dall'appellante e confermata in appello, come detto in narrativa. Il Tribunale ha infatti escluso di poter esaminare le reiterate contestazioni mosse dalla società appellante al contenuto della sentenza non definitiva n. 2168/18 (in particolare, in ordine alla scelta della vendita ed al rigetto dell'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c.), pagina 5 di 9 ritenendo pacifico -con il conforto del consolidato orientamento della Suprema Corte- che “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede di impugnazione e non con la sentenza definitiva successivamente resa”. La decisione non appare constrastare con l'invocata revoca dell'ordinanza di vendita trattandosi di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 279, co. 2 n. 4, c.p.c., con cui si regolamentava la modalità di attuazione della divisione in mancanza di idonea istanza di assegnazione dei cespiti, ex art. 720 c.c., da parte del comproprietario- quotista di maggioranza, odierno appellante.
L'unica soluzione adottabile, come spiega il Tribunale, ove vi fossero stati, in astratto, i presupposti per accedere all'invocata assegnazione del cespite, sarebbe stata quella della sospensione facoltativa del giudizio ex art 279, co. 4, terzo periodo c.p.c. da assumersi sino alla pronuncia di appello avverso la sentenza non definitiva, soluzione che comunque non era praticabile atteso che al momento dell'emissione della sentenza impugnata il giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva anzidetta si era già concluso con il rigetto e visto che anche la domanda di revocazione della sentenza di appello era stata respinta.
A tanto aggiungasi che, in ogni caso, la richiesta di assegnazione disattesa coi provvedimenti criticati dall'appellante veniva presentata solo a condizione che agli immobili fosse attribuito il valore di €
232,00 al mq, come indicato dal consulente di parte della società. In altre parole, l'appellante ha esercitato il diritto ex art. 720 c.c. alle sue condizioni, vale a dire “…non al prezzo di stima individuato dal ctu ing. , ma a quelli che affermava essere gli effettivi prezzi di mercato del cespite, sicchè Per_1 precisava di formulare istanza di vendita di beni all'asta ove si ritenesse di dover accogliere le conclusioni del ctu in merito al valore di stima degli immobili l'ordinanza di vendita.” (cfr. sentenza non definitiva cit.). Tale richiesta era ribadita con la comparsa conclusionale nell'ambito della fase procedimentale che ha condotto alla sentenza non definitiva censurata visto che la richiesta di assegnazione del bene era formulata “…al prezzo indicato dal proprio ctp di euro 232,00 euro al mq;
in via subordinata, chiedeva la vendita di entrambi gli immobili oggetto di causa in quanto non frazionabili fisicamente.” (cfr. sentenza non definitiva cit.).
Ciò detto, appare pertanto corretta la soluzione adottata dal Tribunale allorquando, chiarito l'oggetto del suo scrutinio, ha limitato l'indagine al solo progetto di distribuzione del ricavato della vendita del cespite, nel frattempo avvenuta, progetto rispetto al quale l'unica contestazione mossa dall'odierna pagina 6 di 9 appellante era quella di porre interamente a carico dell'appellato/attore le spese connesse alla vendita ivi comprese quelle sostenute per la disposta C.T.U.
Con il terzo motivo di appello la deducente società censura la sentenza nella parte in “…cui il tribunale ha respinto la domanda della deducente di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, quindi, sul capo con cui sono state ripartite le spese di ctu e della procedura di vendita…”
(testualmente dall'atto di appello).
Circa la censura (rubricata sub “B” del terzo motivo di appello) alla distribuzione delle spese di C.T.U.
e della procedura di vendita, le assiomatiche considerazioni dell'appellante non vengono suffragate da argomenti che possano consentire di superare le condivisibili motivazioni del Tribunale. Invero, la sentenza impugnata ha correttamente fatto applicazione del principio costantemente affermato dalla
Cassazione a tenore del quale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza ed anche la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione
(cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 12068 del 03/05/2024 (Rv. 671485 - 02), conf. Cass. Sez. 2,
24/01/2020, n. 1635, Rv. 656848 – 01 e già Cass. n. 22903/2013, Cass. n. 1635/2020). Non è infatti dato comprendere in che modo l'appellato possa avere posto in essere “…pretestuose e temerarie difese…” che possano giustificare la deroga al detto principio e, conseguentemente, la riforma della sentenza impugnata.
Il punto di censura sub B del terzo motivo di appello è pertanto respinto.
Quanto alla censura sub A del detto motivo, di condanna dell'appellato ex art. 96 c.p.c., essa è parimenti respinta quale naturale conseguenza del rigetto dei superiori motivi di gravame.
Col quarto motivo di appello la società censura la sentenza nella parte in cui ha posto a suo carico la metà delle spese processuali compensando l'altra metà. Rappresenta di aver dovuto porre in essere le opposizioni e istanze contestate per via dell'”…abnormità della procedura di vendita…” debitamente segnalata e per “evitare il consolidamento di tali illegittimi provvedimenti…” (cfr. testualmente da pag.
27 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato. Il Tribunale ha puntualmente spiegato le ragioni per cui ha dovuto far applicazione delle ordinarie regole di soccombenza. Ha indicato quali difese della società appellante hanno comportato un aggravio notevole al processo e un significativo dispendio di tempo “…al sol pagina 7 di 9 fine, poi, di reiterare sempre la medesima critica al rigetto dell'assegnazione ex art.720 c.c….”; ha richiamato “…le istanze …omissis… volte sostanzialmente a criticare e invocare interventi extra ordinem: l'istanza del 22.1.2021 con la quale si chiedeva la revoca dell'ordinanza di vendita in virtù delle contestazioni alla decisione resa con sentenza non definitiva;
quella del 6.5.2021 con la quale era nuovamente chiesta l'assegnazione ex art.720 c.c. a fronte dell'emanata sentenza non definitiva;
l'istanza del 10.11.2021 con la quale la difesa tra l'altro chiedeva di “conoscere l'esatta data di adozione e pubblicazione dell'ordinanza richiamata dal G.U. n. 21249/2012, nonché il Parte_2 numero della pronuncia richiamata dal collegio e datata 12 gennaio 1954- di ottenere indicazione delle riviste giuridiche in cui i su richiamati pronunciamenti risultino, eventualmente, pubblicati - di ottenere gli estremi di eventuali pronunciamenti del giudice di legittimità con cui, in antitesi, evidentemente, con il principio espresso, ex plurimis da Cass. civ. n. 12119/2008 del 14.5.2008 e Cass. civ. n. 15926/2019 del 13.6.2019, è stata sancita la legittimità della procedura di vendita di immobile indivisibile pur in costanza di controversia sulla necessità della vendita”. Del pari dicasi per l'istanza rubricata come ricorso ex art.591 ter c.p.c. con la quale si chiedeva nuovamente la revoca della ordinanza di vendita “con conseguente travolgimento di tutti gli atti e provvedimenti del professionista delegato”. Tutte istanze che sono state rigettate, per le ragioni sopra esposte. E ciò al netto dell'iniziativa per il giudizio di ricusazione (definito col rigetto) che ha comportato la necessitata sospensione del processo (laddove la tesi della società era peraltro che l'adozione di provvedimenti da lei giudicati come errati concretizzasse la “grave inimicizia” del precedente istruttore).” (cfr. testualmente dall'impugnata sentenza).
Appare pertanto immune da censure la decisione di porre a carico dell'appellante la metà delle spese di lite, come liquidate in prime cure.
Anche tale motivo, unitamente al resto del gravame, è pertanto respinto con assorbimento di ogni ulteriore questione.
5. Circa il regolamento delle spese del grado, esse seguono la soccombenza sul gravame e, poste a carico dell'appellante, sono liquidate in base al valore della causa, secondo i criteri di cui al D.M.
147/2022, e parametrate ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria perché non svoltasi.
La Corte, invero, non ritiene di accogliere la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dall'appellato vittorioso ritenendo che la condanna della controparte al pagamento delle spese del grado pagina 8 di 9 in ragione della soccombenza, calcolata secondo i valori medi, sia misura adeguata e congrua rispetto alla condotta processuale tenuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale Parte_1
Pa rappresentante pro tempore contro , avverso la sentenza nr. Parte_1 Controparte_1
290/2024 del 12/02/2024, resa nel giudizio di divisione n. 3680/2013 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, spese che liquida per compensi in euro 14.239,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore AR MITOLA
AR IA ER
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