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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/11/2024, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
n. 3637/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3637/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegato alle dipendenze di Controparte_1
: euro 25.563,00 netti nell'anno d'imposta 2023
[...] con l'Avv. Chiara Braggion presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: dal mese di gennaio 2024 risulta disoccupata reddito: euro 102.701,00 netti nell'anno d'imposta 2022 derivanti dall'attività di collaboratrice dell'Impresa familiare e di insegnante presso la scuola Polaris A.P.S. con l'Avv. Patrizia Vecchia presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo l'1-5-2011 (anno 2011, n. 7, Parte II, Serie A)
1 in regime di separazione dei beni e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 18- Persona_1 Per_2
3-2013 ed in data 22-5-2015
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: pronuncia di separazione personale e l'omologazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, comunicando all' altro eventuali mutamenti di residenza o domicilio, nell'esclusivo interesse dei figli minori.
2) I figli, e , saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 Per_2 modalità dell'affidamento condiviso e paritario e avranno residenza, con la madre, presso la casa familiare. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà vedere i figli e tenerli con sé, nel rispetto degli impegni di entrambi i genitori e di quelli scolastici, extrascolastici e ricreativi dei minori, con le seguenti modalità: - un weekend, a settimane alterne, il padre preleverà i figli dalla casa familiare il venerdì alle ore 17.00 e li terrà con sé fino al lunedì mattina alle ore 7.30, orario in cui li riporterà presso la casa familiare di Rovigo,
- durante la settimana, il lunedì e il martedì o il mercoledì e giovedì a settimane alterne, il padre preleverà i figli dalla casa familiare alle ore 17.00 di ciascuno dei due giorni e li riporterà a casa della madre alle ore 7.30 del mattino successivo. Più precisamente il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario: Settimana n.1 Lunedì: pernottamento dal padre dalle ore 17.00 alle ore 7.30 del mattino successivo Martedì: pernottamento dal padre dalle ore 17.00 alle ore 7.30 del mattino successivo Weekend con il padre dal venerdì alle ore 17.00 al Lunedi alle ore 7.30 Settimana n.2 Mercoledì: pernottamento dal padre dalle ore 17.00 alle ore 7.30 del mattino successivo Giovedì: pernottamento dal padre dalle ore 17.00 alle ore 7.30 del mattino successivo Settimana 3 uguale alla settimana 1 Settimana 4 uguale alla settimana 2 I figli trascorreranno il giorno di Natale e Santo Stefano con il padre e il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre ad anni alterni, con la precisazione che il giorno di Natale del corrente anno verrà trascorso con il padre. Quindi la vigilia di Natale, comprensiva della notte, sarà trascorsa con il genitore che non ha i figli il giorno di Natale ed il giorno di Pasquetta con il genitore che non
2 ha i figli il giorno di Pasqua. La giornata del 27 dicembre i figli staranno con il padre per festeggiarne il compleanno e staranno con la madre la giornata del 18 maggio per festeggiarne il compleanno. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive, in giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di necessità, i genitori potranno accordarsi in modo diverso, previo accordo telefonico e compatibilmente nel rispetto degli impegni scolastici e di svago dei minori e nel rispetto dell'affido condiviso e paritario. 3) Considerate le modalità dell'affidamento paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli, e , quando li ha con sé. Fanno Persona_1 Per_2 eccezione le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come di seguito indicate: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche: c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di cancelleria di inizio anno richiesto dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche con pernottamento;
b) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) mensa: E) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
vacanze e campi estivi. In relazione alle suddette spese il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, mail, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, nell'immediatezza della richiesta e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In ogni caso il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Le spese per vestiario ordinario e sportivo (scarpe quotidiane e sportive, pantaloni, maglie giacconi, giubbotti, camicie maglioni, felpe, intimo stagionale) così come le spese per i regali di compleanno degli amici dei figli, le spese per medicinali omeopatici, le spese per il massaggio ritmico, da giustificare con regolare scontrino di spesa, dovranno essere sempre concordate tra i genitori e verranno divise al
3 50%, mentre potranno essere sostenute al bisogno da ciascuno dei coniugi, informando l'altro, purchè la spesa non superi i 50,00 euro mensili per ciascun genitore. Le spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica, comprensiva di abbigliamento e attrezzattura si dovranno concordare previamente verranno rimborsate entro i trenta giorni successivi alla consegna dei documenti da parte del genitore che le ha anticipate. Le spese relative alle rette per istituti scolastici privati saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre il trasporto dei figli a scuola (sia all'andata che il ritorno a casa) è a cura e spese della madre. Ogni anno un mese prima dell'iscrizione al nuovo anno scolastico, ciascun genitore deve comunicare per iscritto la propria decisione di rinnovare l'iscrizione dei figli alla scuola privata. Qualora non vi sia accordo sul tipo di scuola alla quale iscrivere i figli deciderà il Tribunale. 4) La casa familiare viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi esistenti, dando atto che il sig. ha già asportato i propri effetti personali. Parte_1
5) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di concorso al proprio mantenimento;
6) Ciascun coniuge terrà le autovetture a sé intestate
7) I coniugi danno atto di aver già provveduto a dividere i loro risparmi.
8) Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23-9-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Persona_1
, minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli Per_2
4 stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Le spese di lite sono interamente compensate fra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.3637/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo l'1-5-2011, e li Parte_2 autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 21 novembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3637/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegato alle dipendenze di Controparte_1
: euro 25.563,00 netti nell'anno d'imposta 2023
[...] con l'Avv. Chiara Braggion presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: dal mese di gennaio 2024 risulta disoccupata reddito: euro 102.701,00 netti nell'anno d'imposta 2022 derivanti dall'attività di collaboratrice dell'Impresa familiare e di insegnante presso la scuola Polaris A.P.S. con l'Avv. Patrizia Vecchia presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo l'1-5-2011 (anno 2011, n. 7, Parte II, Serie A)
1 in regime di separazione dei beni e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 18- Persona_1 Per_2
3-2013 ed in data 22-5-2015
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: pronuncia di separazione personale e l'omologazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, comunicando all' altro eventuali mutamenti di residenza o domicilio, nell'esclusivo interesse dei figli minori.
2) I figli, e , saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 Per_2 modalità dell'affidamento condiviso e paritario e avranno residenza, con la madre, presso la casa familiare. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà vedere i figli e tenerli con sé, nel rispetto degli impegni di entrambi i genitori e di quelli scolastici, extrascolastici e ricreativi dei minori, con le seguenti modalità: - un weekend, a settimane alterne, il padre preleverà i figli dalla casa familiare il venerdì alle ore 17.00 e li terrà con sé fino al lunedì mattina alle ore 7.30, orario in cui li riporterà presso la casa familiare di Rovigo,
- durante la settimana, il lunedì e il martedì o il mercoledì e giovedì a settimane alterne, il padre preleverà i figli dalla casa familiare alle ore 17.00 di ciascuno dei due giorni e li riporterà a casa della madre alle ore 7.30 del mattino successivo. Più precisamente il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario: Settimana n.1 Lunedì: pernottamento dal padre dalle ore 17.00 alle ore 7.30 del mattino successivo Martedì: pernottamento dal padre dalle ore 17.00 alle ore 7.30 del mattino successivo Weekend con il padre dal venerdì alle ore 17.00 al Lunedi alle ore 7.30 Settimana n.2 Mercoledì: pernottamento dal padre dalle ore 17.00 alle ore 7.30 del mattino successivo Giovedì: pernottamento dal padre dalle ore 17.00 alle ore 7.30 del mattino successivo Settimana 3 uguale alla settimana 1 Settimana 4 uguale alla settimana 2 I figli trascorreranno il giorno di Natale e Santo Stefano con il padre e il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre ad anni alterni, con la precisazione che il giorno di Natale del corrente anno verrà trascorso con il padre. Quindi la vigilia di Natale, comprensiva della notte, sarà trascorsa con il genitore che non ha i figli il giorno di Natale ed il giorno di Pasquetta con il genitore che non
2 ha i figli il giorno di Pasqua. La giornata del 27 dicembre i figli staranno con il padre per festeggiarne il compleanno e staranno con la madre la giornata del 18 maggio per festeggiarne il compleanno. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive, in giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di necessità, i genitori potranno accordarsi in modo diverso, previo accordo telefonico e compatibilmente nel rispetto degli impegni scolastici e di svago dei minori e nel rispetto dell'affido condiviso e paritario. 3) Considerate le modalità dell'affidamento paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli, e , quando li ha con sé. Fanno Persona_1 Per_2 eccezione le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come di seguito indicate: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche: c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di cancelleria di inizio anno richiesto dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche con pernottamento;
b) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) mensa: E) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
vacanze e campi estivi. In relazione alle suddette spese il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, mail, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, nell'immediatezza della richiesta e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In ogni caso il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Le spese per vestiario ordinario e sportivo (scarpe quotidiane e sportive, pantaloni, maglie giacconi, giubbotti, camicie maglioni, felpe, intimo stagionale) così come le spese per i regali di compleanno degli amici dei figli, le spese per medicinali omeopatici, le spese per il massaggio ritmico, da giustificare con regolare scontrino di spesa, dovranno essere sempre concordate tra i genitori e verranno divise al
3 50%, mentre potranno essere sostenute al bisogno da ciascuno dei coniugi, informando l'altro, purchè la spesa non superi i 50,00 euro mensili per ciascun genitore. Le spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica, comprensiva di abbigliamento e attrezzattura si dovranno concordare previamente verranno rimborsate entro i trenta giorni successivi alla consegna dei documenti da parte del genitore che le ha anticipate. Le spese relative alle rette per istituti scolastici privati saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre il trasporto dei figli a scuola (sia all'andata che il ritorno a casa) è a cura e spese della madre. Ogni anno un mese prima dell'iscrizione al nuovo anno scolastico, ciascun genitore deve comunicare per iscritto la propria decisione di rinnovare l'iscrizione dei figli alla scuola privata. Qualora non vi sia accordo sul tipo di scuola alla quale iscrivere i figli deciderà il Tribunale. 4) La casa familiare viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi esistenti, dando atto che il sig. ha già asportato i propri effetti personali. Parte_1
5) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di concorso al proprio mantenimento;
6) Ciascun coniuge terrà le autovetture a sé intestate
7) I coniugi danno atto di aver già provveduto a dividere i loro risparmi.
8) Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23-9-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Persona_1
, minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli Per_2
4 stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Le spese di lite sono interamente compensate fra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.3637/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo l'1-5-2011, e li Parte_2 autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 21 novembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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