Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 15/04/2026, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02386/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06412/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6412 del 2025, proposto da
Gemma Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B80DA5D6EC, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Noemi Cozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, 10 Centro Rifornimenti e Mantenimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Societa' Agricola Papa S.r.l., Marica Soc Cooperativa Sociale, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto di annullamento d’ufficio ex art 21-nonies co. 1 della l. 241/90 della procedura di gara per affidamento del servizio urgente di sfalcio erba e manutenzione di aree verdi da svolgersi presso il deposito munizioni di Rapolano CIG B80DA5D6EC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa 10 Centro Rifornimenti e Mantenimento;
Vista la memoria del 28 marzo 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso.
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa MA Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che;
-con avviso pubblicato sul portale acquistinretepa.it, il Ministero, nella sua articolazione territoriale 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli, ha avviato una procedura aperta per l’affidamento del servizio di sfalcio e manutenzione aree verdi presso il deposito di Rapolano;
-alla gara partecipava la Gemma Servizi s.r.l., odierna ricorrente, che presentava offerta indicando correttamente i costi della manodopera e della sicurezza, come richiesto dal disciplinare.
-a seguito della verifica di anomalia, la società, chiedeva accesso agli atti, da cui emergeva che gli altri concorrenti non avevano indicato i costi della manodopera; la stazione appaltante giustificava tale omissione richiamando l’inadeguatezza del modello e un orientamento giurisprudenziale ritenuto applicabile;
-la ricorrente contestava tale impostazione, evidenziando l’obbligatorietà dell’indicazione a pena di esclusione e la Commissione proponeva l’aggiudicazione in favore della ricorrente, ritenendo la sua come unica offerta valida;
- tuttavia, successivamente, la stazione appaltante disponeva l’annullamento in autotutela dell’intera procedura con la determina impugnata in questa sede;
Rilevato che, con memoria depositata in data 28 marzo 2026 e munita di procura speciale, parte ricorrente ha formulato rituale rinuncia al ricorso, notificata al Ministero entro i termini di cui all’art. 84 comma 2 c.p.a.
Ritenuto che pertanto, in mancanza di opposizioni, debba dichiararsi l’estinzione del giudizio, prendendosi atto della predetta rinuncia e che possano compensarsi le spese di lite tra le parti, in considerazione della peculiare fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO NI, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
MA Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Lo SA | LO NI |
IL SEGRETARIO