Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2982/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2982 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. LAMANNA DOMENICO, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
E
nata a [...] Controparte_1
il 01.10.1965, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LAMANNA C.F._2
DOMENICO presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2025, e Parte_1 Controparte_1
esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli in data 31.7.2002, in regime di separazione dei beni (Atto N. 66, parte I, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2002); che dalla loro unione non erano nati figli;
che nel tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta a deteriorarsi, tanto
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da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che di fatto i coniugi vivevano da qualche tempo in residenze separate e non si erano più riconciliati;
pertanto, chiedevano al Tribunale di pronunciare la loro separazione e, una volta passata in giudicato la sentenza separativa, chiedevano pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto.
I coniugi ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art 127 ter cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
“…I) autorizzare i coniugi Sigg. ed a vivere separati, Controparte_1 Parte_1 con l'obbligo del mutuo rispetto;
II) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
III) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento allo scioglimento del matrimonio, in base alle pattuizioni quivi indicate;
IV) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
V) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg. ed Controparte_1 Parte_1
tra i sigg. in data 31 luglio 2002;
VI) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate…”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente
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sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art 151 co 1 cc di nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
La GU (Repubblica Dominicana) il 01.10.1965;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 66, parte I, Reg. Atti di Matrimonio Anno
2002);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. ssa Valeria Rosetti
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