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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8009/2022 R.G. avente ad oggetto demansionamento e risarcimento danni
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
; C.F._1
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
C.F._2
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: ; Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_4
; C.F._4
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_5
; C.F._5
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: ; Parte_6 CodiceFiscale_6
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_7 [...]
; C.F._7
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: ; Parte_8 CodiceFiscale_8
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_9 [...]
, C.F._9 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico De Angelis del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec: avv. iuffré.it, giusta Email_1
procura in atti telematici
RICORRENTE
Pagina 1 CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Messina n.829, p. iva: CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Bruno Caruso ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio, sito in via Aloi n. 26, giusta procura in atti telematici CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza dell'11.06.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.09.2022 , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_10 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
quali dipendenti dell' Parte_8 Parte_9 [...]
, in servizio presso l' con Controparte_1 Controparte_2
qualifica di collaboratori professionali sanitari infermieri, attualmente inquadrati nella categoria contrattuale D del C.C.N.L. Comparto Sanità, triennio 2016 – 2018, hanno esposto:
- che la dispone di 46 posti letto, con dotazione Controparte_2 organica di personale infermieristico di 16 unità, che ruota su tre turni giornalieri: •quello antimeridiano, ricompreso nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 14:00; •quello pomeridiano, dalle ore 14:00 alle ore 20:00; •quello notturno, dalle 20:00 alle ore 7:15 del giorno seguente;
- che alla predetta U.O.C., solo a partire dal mese di settembre 2019, sono stati assegnati 2
OSS e, più precisamente, 1 immesso nel turno antimeridiano, 1 nel turno pomeridiano e, con assenza di OSS, anche dopo tale data, nel turno notturno, mentre, fino al settembre 2019, erano assegnate alla detta U.O.C. 6 unità ausiliari/pulizieri, in misura di 2 unità nel turno antimeridiano, una nel pomeridiano e nessuna durante quello notturno;
- che “il personale ausiliario in questione … si è sempre solo occupato … (di): pulizia ambientale di tutte le sale di degenza;
pulizia di carrelli servitori, comodini, tavoli, testate letto
e letti;
pulizia ambientale stanza medico di guardia, infermeria, medicheria, stanza caposala, stanza cucina, stanza sporco, deposito sporco, scala interna;
attività di pulizia, secondo le
Pagina 2 disposizione dell'infermiere coordinatore;
aiuto nella distribuzione della colazione;
pulizia carrelli servitori delle stanze di degenza, dopo la colazione dei degenti, servizio esterno, igienizzazione unità paziente (comodino, letto ecc..), dopo le dimissioni;
aiuto nella distribuzione del pranzo;
pulizia corridoi e sale di degenza con idoneo panno asciutto e svuotamento dei cestini;
pulizia ambientale spogliatoi del personale;
aiuto nella distribuzione della cena;
pulizia carrelli servitori delle stanze di degenza, dopo la cena dei degenti, pulizia stanza cucina e stanza dello sporco. A ciò aggiungasi che su disposizione del coordinatore infermieristico vi è l'assegnazione giornaliera di un ausiliario per provvedere alle ore 07:30 all'accompagnamento presso la sala operatoria dei primi pazienti programmati per
l'intervento, con successiva continuazione nello svolgimento dell'attività di pulizia e con consegna verso le 09:00 dei prelievi ematici presso il laboratorio analisi e/o al venendo CP_3 impegnata tale unità per l'accompagnamento dei pazienti presso la radiologia fino alla fine del turno antimeridiano”;
- che gli stessi, invece, “A causa della totale assenza del personale di supporto con qualifica
O.S.S. (operatore socio sanitario), … si sono sempre occupati, a far data dalla loro assegnazione all'unità operativa in questione ed a tutt'oggi, del rifacimento del letto vuoto, del posizionamento delle spondine del letto, del giroletti e dell'igiene del paziente, con cambio del pannolone la mattina e tutte le volte che lo stesso si sporca o lo richiede il paziente, del posizionamento delle padelle e dei pappagalli, con pulizia del paziente, ogni qual volta lo stesso espleti i propri bisogni fisiologici, del cambio delle sacche delle urine, di accompagnare
i pazienti in bagno a richiesta degli stessi, di aiutare i degenti a vestirsi e svestirsi, di rispondere ai campanelli, esaudendo ogni richiesta del paziente (es: alzare o abbassare la testiera del letto, accendere o spegnere la luce, abbassare o alzare le tapparelle), di rispondere al citofono o al telefono, nello spacchettare e sistemare negli appositi spazi tutto il materiale proveniente dal magazzino (ad esempio pannoloni, traversi, provette, sacche delle urine, drenaggi, cerotti, flaconi di infusioni, farmaci), di trasferire i malati, con trasporto dei loro effetti personali verso altre stanze di degenza di altri reparti, di imboccare i pazienti non autosufficienti, di mobilizzare su sedia dei pazienti, con il rifacimento dei letti dei pazienti autosufficienti, di curare la mobilizzazione del paziente, sollevandolo verso la testiera del letto,
o spostandolo su di un fianco o mettendolo seduto sul bordo del letto, di mobilizzare il paziente dopo un lungo periodo di allettamento o aiutandolo alla deambulazione”;
- che, ricostruito l'excursus storico della definizione e dell'evoluzione normativa della professionalità e delle competenze dell'ASS –Assistente Socio Sanitario, dell'OTA -Operatore
Tecnico addetto all'assistenza, dell' e dell'infermiere, i Controparte_4
Pagina 3 ricorrenti hanno evidenziato, tra l'altro, che alla luce dell'art. 5 dell'Accordo Conferenza Stato
Regioni del 22.2.2001, “Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”, laddove, secondo il CCNL integrativo del 20.9.2001l, l'attività infermieristica implica il possesso di “conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operative nell'ambito di strutture operative semplice previste dal modello organizzativo aziendale”;
- che, perciò, gli stessi sono stati demansionati o, comunque, professionalmente dequalificati in quanto adibiti in modo sistematico, costante e quotidiano, per circa il 50% dell'orario del turno, ad attività domestico -alberghiere di competenza degli OSS, tanto che l'utenza non riesce a distinguere la figura dell'infermiere da quella degli altri profili impegnati nell'assistenza del paziente, quali appunto l'ausiliario OSS, laddove la parte convenuta, stante il blocco delle assunzioni, era tenuta ad esternalizzare siffatte attività, come, del resto, hanno fatto altre aziende sanitarie, stante che l'art.1 comma 174 della l. n.311 del 30.12.2004 nonché l'art.2 comma 2 bis del d. l. del 5.08.2020 n.125, convertito nella l. del 01.10.2010 n.163, contemplano il blocco automatico del turn-over del personale dipendente ed il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ma non il blocco di “acquisti di beni e servizi” per cui,
l'esternalizzazione, quale modalità di reclutamento del personale, non risulta tra quelle interdette dalla citata norma.
Su tali premesse, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, hanno chiesto di “A) … dichiarare che … hanno svolto
[...] Parte_9
abitualmente, continuativamente, sistematicamente e quotidianamente dalla data di assegnazione di ciascuno all'UOC di ortopedia e traumatologia dell'ospedale CP_1
(l' da luglio 2019, l'Assennato da dicembre 2013, il da ottobre 2011, la Pt_1 Pt_3 Pt_4
da febbraio 2018, la da ottobre 2007 a gennaio 2020, il da marzo 2004, il Pt_5 Pt_6
da maggio 2018, lo da novembre 2003, la da febbraio 2001) ed a Parte_7 Parte_8 Pt_9 tutt'oggi continuano a svolgere – attività inferiori appartenenti alla categoria del personale di supporto OSS (operatore socio sanitario) di carattere igienico-sanitarie e domestico alberghiere, consistenti in: rifacimento letto vuoto, posizionamento delle spondine del letto, giroletti e igiene del paziente, con cambio del pannolone la mattina e tutte le volte che lo stesso si sporca o lo richiede il paziente, posizionamento delle padelle e dei pappagalli, con pulizia
Pagina 4 del paziente, ogni qual volta lo stesso espleti i propri bisogni fisiologici, cambio delle sacche delle urine, accompagnare i pazienti in bagno a richiesta degli stessi, aiutare i degenti a vestirsi e svestirsi, rispondere ai campanelli, esaudendo ogni richiesta del paziente (es: alzare
o abbassare la testiera del letto, accendere o spegnere la luce, abbassare o alzare le tapparelle), rispondere al citofono o al telefono, spacchettare e sistemare negli appositi spazi tutto il materiale proveniente dal magazzino (ad esempio pannoloni, traversi, provette, sacche delle urine, drenaggi, cerotti, flaconi di infusioni, farmaci), trasferire i malati, con trasporto dei loro effetti personali verso altre stanze di degenza di altri reparti, imboccare i pazienti non autosufficienti, mobilizzare su sedia dei pazienti, con il rifacimento dei letti dei pazienti autosufficienti, curare la mobilizzazione del paziente, sollevandolo verso la testiera del letto, o spostandolo su di un fianco o mettendolo seduto sul bordo del letto, mobilizzare il paziente dopo un lungo periodo di allettamento o aiutandolo alla deambulazione;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare la dequalificazione professionale subita … (dagli stessi) in violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 D.Lgs 165/2001; C) per l'effetto ancora condannare
l' all'immediata Controparte_5 cessazione consistente nell'adibizione dei ricorrenti allo svolgimento delle descritte mansioni di competenza dell'OSS, nonché al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma pari al
50% della retribuzione mensile lorda per tutti i mesi dell'arco temporale in cui si è consumato il citato demansionamento, ovvero al pagamento di una minore o maggiore somma ritenuta di
Giustizia ex art. 1226 c.c. e ciò a titolo di risarcimento del danno professionale e morale così subito, oltre interessi e legali e rivalutazione monetaria il tutto nei limiti del termine prescrizionale decennale e più precisamente a far data dai dieci anni precedenti la lettera di messa in mora del 15/11/2021; D) condannare l' Controparte_5
ad assegnare con immediatezza i ricorrenti in via esclusiva
[...] allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla categoria contrattuale “D”, profilo di
“infermiere” D.M. 739/1994 del C.C.N.L. Comparto Sanità, 2016-2018; E) condannare
l' al pagamento delle Controparte_5
spese e competenze professionali di avvocato della presente procedura da liquidarsi in favore del … procuratore anticipatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 31.03.2023 si è ritualmente costituita l'
[...]
contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1
operata dalla parte ricorrente, al riguardo, deducendo:
- che presso l' , costituita da 40 posti letto, sono state Controparte_2
assegnate 27 unità di personale infermieristico e non 16 come dedotto dai ricorrenti e per
Pagina 5 siffatto reparto, secondo le Linee Guida regionali per la determinazione dei piani di fabbisogno e delle dotazioni organiche delle , il rapporto tra infermieri e posti letto deve CP_5 CP_6
oscillare da un minimo di 0,60 ad un massimo di 0,66; per cui la dotazione di personale infermieristico nel reparto in esame dovrebbe variare da un minimo di 24 infermieri (0,60 x 40) ad un massimo di 26,4, a fronte di una dotazione organica effettiva che raggiunge ad oggi le 27 unità, laddove le unità di personale infermieristico erano pari a 30 nel 2018, a 29 nel 2019, a 26 nel 2020 e nel 2021 nonché a 27 nel 2022;
- che presso il reparto in questione, sino al 2020 circa, non ha prestato servizio alcun operatore socio sanitario (OSS) a causa di una risalente circolare dell'Assessorato Regionale alla Salute, con la quale era stato introdotto in sanità il c.d. blocco assunzionale, rimosso solo a far data dalla seconda metà dell'anno 2017 (con conseguente immediata e progressiva azione di adeguamento da parte dell' , provvedendo a dotare la U.O.C. Controparte_7 Controparte_2
di tre (2021) e poi quattro (2022) Operatori Socio-Sanitari, affiancati, con
[...]
mansioni del tutto simili, da 1 O.T.A. (Operatore Tecnico di Assistenza che si occupa di preparazione e lavaggio materiali sanitari, lenzuola, coperte, trasporto materiali e igiene e sanificazione degli ambienti);
- che perciò “se pure fosse vero - quod non ..- che 27 infermieri si fanno carico della attività che avrebbero dovuto svolgere 12 O.S.S., ognuno degli infermieri assumerebbe su di sé un impegno “assistenziale” estremamente ridotto, considerato che … nell'U.O.C. operano allo stato 5 addetti alle attività “alberghiere (4 O.S.S. e 1 O.T.A.)”;
- che peraltro le Linee Guida regionali dispongono che il parametro di 0,15 O.S.S. per posto letto vada applicato “tenendo in particolare considerazione l'eventuale esternalizzazione di analoghi servizi”, stante che il personale ausiliario di supporto dipendente dalla ditta appaltatrice del servizio è stato adibito ad attività “alberghiere” del tutto simili se non identiche a quelle di competenza degli O.S.S.;
- che, in considerazione del blocco assunzionale in parola e della conseguente carenza di personale addetto alle funzioni alberghiere, l' ha esternalizzato nel periodo Controparte_5
2009 -2016 –con aggiudicazione di appalto, prima, alla ditta Seriana 2000 - Soc. coop. soc.
Onlus e, dal 2016 in poi, alla – i servizi di competenza degli OSS, fornendo al Parte_11
reparto di ortopedia e traumatologia 8,5 ausiliari nel 2018, 8 ausiliari nel 2019, 10, ausiliari nel
2020, 10,5 ausiliari nel 2021 e 9,5 ausiliari nel 2022 ausiliari, i quali hanno garantito un monte orario annuo compreso fra le 1326 e 1499 ore che ha ridotto l'impegno assistenziale asseritamente dequalificante prospettato dai ricorrenti;
Pagina 6 - che, dunque, un consistente impegno orario che i ricorrenti sostengono di aver attuato per lo svolgimento di attività alberghiere, in realtà, è stato espletato dagli ausiliari esternalizzati, ai quali, appunto, sono stati assegnati i compiti di “rifacimento del letto non occupato e igienizzazione dell'unità di vita del paziente (comodino, letto, apparecchiature, etc.); il rifacimento del letto occupato in collaborazione con l'infermiere e cambio della biancheria;
la preparazione dell'ambiente per il pasto e aiuto nella distribuzione dello stesso;
il riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto;
la collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplici al paziente;
il trasporto dei pazienti in barella e in carrozzella
e al loro accompagnamento;
il supporto all'infermiere nel cambio della biancheria del paziente
e nelle operazioni fisiologiche”;
- che, ricostruito –anche sul piano storico giuridico- il ruolo degli infermieri rispetto a quello degli operatori socio sanitari e la distinzione tra infermieri generici ed infermieri professionali esistente fino al 1999, l'Amministrazione resistente si è soffermata ad attenzionare la funzione di assistenza generale della persona del paziente condivisa oggi dall'OSS e dall'infermiere e l'appartenenza alla professionalità dell'infermiere a tutti i segmenti di assistenza generale e collaterale al/del paziente connaturati alle proprie attività senza che ciò implichi demansionamento e il fatto che i ricorrenti hanno sempre continuato regolarmente ad esercitare le mansioni c.d. “intellettuali” afferenti alla qualifica di appartenenza, laddove, ricostruiti i periodi in cui questi ultimi sono stati assegnati al predetto reparto, le mansioni “materiali” o
“alberghiere” di assistenza prestate dagli stessi devono ritenersi meramente occasionali, anche tenuto conto che parte dei pazienti ricoverati non necessita di assidue cure di tal tipo, essendo autosufficienti nell'assunzione dei pasti e nella propria igiene personale, poiché ricoverati per piccoli traumi che non incidono sulla libertà di movimento, mentre, i pazienti ricoverati come
“critici”, per esser soggetti a interventi chirurgici estremamente delicati, necessitano di una gestione dei bisogni assistenziali e di cura che, implicando valutazioni e conoscenze, non delegabili alla figura dell'OSS, oltre che l'esigenza di essere vigilati e movimentati in modo adeguato per la corretta postura, per i drenaggi, per il posizionamento durante la movimentazione solo sì da ridurre i livelli di sicurezza ed evitare le complicanze tipiche in tali interventi;
- che, nella specie, difetta prova del requisito della prevalenza di mansioni non appartenenti alla categoria dei collaboratori professionali sanitari infermieri e, in ogni caso, nessun evento interruttivo può essere riconosciuto alla missiva del 15.11.2021 essendo genericamente formulata e priva di una inequivoca messa in mora della parte datoriale;
Pagina 7 - che, in via subordinata, il demansionamento deve ritenersi non imputabile alla stessa, stante il divieto posto in capo alle aziende sanitarie siciliane di procedere a qualsiasi nuova assunzione a partire dal 2012 e, comunque, il danno non può ravvisarsi in re ipsa ma deve essere adeguatamente allegato e provato;
- che altresì il risarcimento eventualmente liquidato deve tenere conto “dei non pochi né brevi periodi in cui i ricorrenti sono stati assenti dal servizio per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione”.
Conseguentemente, l'Amministrazione resistente ha espressamente chiesto “in via pregiudiziale: − (di) Rideterminare la data in cui si è verificato l'evento interruttivo della prescrizione, identificandolo con la data di notifica del presente ricorso, avvenuta in data
30.09.2022; ▪ nel merito: − (di) Escludere la sussistenza di una fattispecie di demansionamento per carenza dei relativi presupposti qualitativi e quantitativi − Accertare e dichiarare che
l'asserito svolgimento di mansioni inferiori non ha comunque pregiudicato il pieno assolvimento delle funzioni assistenziali affidate alla competenza dei ricorrenti − Accertare e dichiarare, in subordine, che, ove ritenuto sussistente, l'asserito demansionamento sarebbe riconducibile a causa non imputabile alla resistente ex art. 1218 c.c. − Accertare e dichiarare, in ulteriore subordine, che nessun risarcimento è comunque dovuto alla luce del difetto di allegazione di controparte, e per l'effetto − Rigettare, in quanto del tutto infondate e improbate, le domande risarcitorie ex adverso spiegate con il ricorso introduttivo ▪ In via gradata: − Escludere comunque dalla liquidazione del danno i periodi in cui i ricorrenti sono stati assenti dal servizio per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione, e, in ogni caso, fare ampio uso del potere riduttivo… Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di prova testimoniale e, all'udienza indicata in epigrafe, ritenuto non necessario alla luce delle complessive emergenze istruttorie l'espletamento dell'interrogatorio libero del direttore generale dell' richiesto a verbale dal Parte_12
procuratore della parte resistente in quanto stante, la natura non confessoria ma meramente chiarificatoria di esso, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, il giudizio de quo è stato trattenuto a sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c..
___________________________
in atti che tutti i ricorrenti svolgono alle dipendenze dell'Amministrazione CP_8
resistente le mansioni di collaboratore professionale sanitario infermiere riconducibili alla
Pagina 8 categoria D del CCNL comparto Sanità presso il reparto dell'UOC di ortopedia e traumatologia, è in contestazione tra le parti l'assunto “abituale”, “continuato”, “sistematico” e
“quotidiano” svolgimento di prestazioni proprie del profilo professionale di operatore socio sanitario da parte di dal mese di luglio 2019, di dal mese di maggio 2018, di Pt_1 Parte_7
dal mese di febbraio 2018, di dal mese di dicembre 2013, di dal mese Pt_4 Parte_2 Pt_3
di ottobre 2011, di dal mese di marzo 2004, di dal mese di novembre 2003, di Pt_6 Parte_8
dal mese di febbraio 2001 nonché di per il periodo ricompreso da ottobre 2007 a Pt_9 Pt_5
gennaio 2020.
Nel condurre l'indagine in parola, innanzi tutto, occorre osservare che l'art. 52 del d.lgs.
30.01.2001 n.165, nel prevedere nel testo originario che il prestatore di lavoro deve essere adibito “alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive” e, all'esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2009, che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)”, attribuisce rilevanza alle mansioni in base al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. e senza che il giudice –diversamente dal settore privato- possa sindacare nella sostanza la natura equivalente della mansione (Cass. 21.05.2009 n. 11835; Cass. 5.08.2010, n.
18283, Cass. 26.03.2014, n. 7106; Cass. 10.09.2018 n. 21957; Cass.
8.04.2022 n.11503).
Affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti, condizione necessaria e sufficiente è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico.
Di qui, la Suprema Corte ha chiarito che, in termini generali, deve ritenersi escluso che il pubblico dipendente possa essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della categoria di appartenenza, dovendosi considerarsi aggiuntiva la prestazione assegnata qualora esuli dal profilo professionale (v. Cass.
4.11.2021 n.31738) ed estraneo al
Pagina 9 concetto di equivalenza delle mansioni lo svuotamento dell'attività lavorativa del dipendente, ossia la sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere (Cass.
8.04.2022 n.11499).
Solo in presenza di ben determinate condizioni, in ragione del dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, si ritiene che il dipendente pubblico possa essere adibito a mansioni inferiori sempre che esse “non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore
o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale”
(emblematica, di recente, proprio con riferimento a vicende analoghe a quella oggetto di causa,
v. Cass.
8.05.2025 n.12139; Cass.
8.05.2025 n.12138; Cass.
8.05.2025 n.12128).
Nel soffermarsi sulla tutela della professionalità del pubblico dipendente, in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le motivate esigenze che legittimano di adibire il lavoratore a compiti inferiori, marginali rispetto a quelli propri del livello di inquadramento, devono essere collegate a ragioni contingenti non diversamente risolvibili, connotate da temporaneità, così affermando “l'esigibilità di attività corrispondenti a mansioni inferiori, da parte del datore di lavoro pubblico, quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza ... Nel pubblico impiego contrattualizzato è stata dunque ritenuta la legittimità dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori "per esigenze di servizio", purché sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. n. 4301/2013).
In tale ambito si è dunque precisato che l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio del potere di specificazione o di conformazione dell'attività dovuta è costituita dall'esistenza di un'obiettiva esigenza aziendale… Si è anche sottolineato che l'eventuale adibizione a mansioni inferiori, per gli effetti che produce, deve risultare da atti della PA datrice di lavoro adeguatamente motivati in quanto, nella gestione del rapporto, il datore di lavoro pubblico è obbligato ad attenersi ai principi di correttezza e buona fede applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (vedi, fra le tante: Cass.
SU n. 21671/2013). …” (Cass. 21.12.2024 n.33781 che in applicazione di tali principi ha cassato la sentenza che ritenuto legittima l'attribuzione ad un infermiere di mansioni proprie del personale ausiliario OTA in quanto marginali e strumentali senza ritenere necessaria l'ulteriore condizione di legittimità per l'attribuzione di mansioni inferiori, costituita dalla
Pagina 10 sussistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, risultante da atti motivati dell'Azienda.
Sostanzialmente, conf. Cass. 22.03.2025 n.7683).
Fermi i superiori rilievi, va rilevato che il CCNL Comparto Sanità del 7.04.1999 all'art. 13 stabilisce che “1. il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Nell'ambito della categoria D è prevista l'individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e seguenti. 2. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato 1 che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per
l'inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative.
L'indicazione degli attuali profili contenuta nella declaratoria è esaustiva. 3. I profili di nuova istituzione sono disciplinati dall'art. 19…”.
Segnatamente, dalla lettura dell'art. 19 del CCNL citato si apprende che “Con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, tutti citati nella declaratoria del personale inserito nella categoria C di cui all'allegato 1, sono stati individuati o ridefiniti i seguenti profili sanitari: - infermiere;
- infermiere pediatrico;
- tecnico sanitario di radiologia medica;
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico, …” le cui prestazioni sono meglio indicate nell'allegato 1 del detto contratto collettivo richiamando, ad esempio, per la determinazione del profilo professionale dell'infermiere il DM 739/1994; dell'ostetrica il DM 740/1994, dell'infermiere pediatrico il
DM 70/1997, laddove resta inserito dal successivo comma 2 nella categoria D il profilo dell'infermiere professionale e, come precisato dal richiamato allegato 1, del “Collaboratore professionale sanitario nei profili e discipline corrispondenti a quelle previste nella categoria
C sottostante. …”.
Con il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7.04.1999 è stato riformato il sistema di classificazione del personale sanitario che ci occupa, prevedendo all'art. 4, intitolato “Operatore socio sanitario”, che “
1. Ad integrazione dell'art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo dell'operatore socio sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs. Di conseguenza l'allegato 1 al
CCNL del 7 aprile 1999, dove sono ricomprese le declaratorie della relativa categoria e dei profili è modificato dall'allegato 1 al presente CCNL.
2. Il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza, inserito nella categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento con
l'istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell'operatore socio sanitario.
3. Le aziende provvedono con oneri a proprio carico alla istituzione nella dotazione
Pagina 11 organica del nuovo profilo ritenuto necessario sulla base delle proprie esigenze organizzative.
…”.
Al successivo articolo 5, le parti sociali hanno precisato che “
1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 9 del CCNL II biennio economico 2000-2001, con il passaggio dalla categoria C alla categoria D degli operatori professionali sanitari e dell'operatore professionale Assistente sociale, l'allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999 è sostituito dall'allegato 1 al presente contratto, con le seguenti modifiche: a) sono soppressi i profili professionali degli operatori professionali sanitari e dell'operatore professionale Assistente sociale presenti nella declaratoria della categoria C;
b) gli stessi profili sono inseriti nella categoria D, con la denominazione, rispettivamente, di collaboratore professionale sanitario e di collaboratore professionale assistente sociale”.
In particolare, dalla consultazione dell'allegato 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo in parola resta accertato:
- che appartiene alla categoria B: • l'operatore tecnico addetto all'assistenza, ossia colui che
“Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature. (Tale profilo diventa ad esaurimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente contratto”; • l'operatore socio sanitario a cui va ricondotto il lavoratore che “Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”;
- che resta inserito nella categoria D, in seno al profilo dei collaboratori professionali sanitari, il “Personale infermieristico. Infermiere: DM 739/1994 Ostetrica: DM 740/1994 …”, precisando, nello specifico, con riguardo ai “Collaboratori professionali sanitari” che “Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente a tali profili, si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle disposizione di leggi e regolamenti indicati a fianco di ciascuno. Tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i
Pagina 12 turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collaborano all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi;
all'interno delle unità operative semplici possono coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”.
Dalla lettura del D.M. 14.09.1994 n.739 recante “Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere”, è chiarito che la figura professionale dell'infermiere è individuata nell'“operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale….”.
L'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 ha meglio spiegato che l'“operatore socio-sanitario” è colui che “a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente”, specificando che le attività “sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Pagina 13 L'allegato A dell'Accordo in parola elenca le principali attività previste per l'operatore socio-sanitario distinguendole in tre gruppi e, precisamente:
“1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: •assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
•realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
•collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, •alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
•coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
•aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
•cura la pulizia e l'igiene ambientale.
2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: • osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; •collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
•collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
• riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione/relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
•mette in atto relazioni comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per
l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: •utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
• collabora alla verifica della qualità del servizio;
•concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
•collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
•collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici”.
Rientrano in via esemplificativa nelle competente dell'OSS, per come esplicitamente riportato nel successivo allegato B, lo svolgimento di attività finalizzate all'igiene personale;
al cambio della biancheria;
all'espletamento di funzioni fisiologiche;
all'uso corretto dei presidi;
ausili e attrezzature;
all'apprendimento e mantenimento di posture corrette;
all'aiuto nella deambulazione;
alla cura della pulizia e della manutenzione di arredi;
al riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti;
ad accompagnare l'utente all'accesso ai servizi;
a provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella o in carrozzella;
a garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e di campioni per gli esami diagnostici, secondo i protocolli stabiliti;
ad aiutare nelle attività di animazione che favoriscono la socializzazione, il recupero e il mantenimento di capacità cognitive e manuali.
Alla luce di quanto precede, in definitiva, il ruolo dell'operatore socio sanitario è quello di curare in ambito sociale e sanitario il soddisfacimento de bisogni primari dei degenti e di
Pagina 14 promuovere il loro benessere e la loro autonomia, laddove il ruolo dell'infermiere è quello di assicurare l'assistenza terapeutica, palliativa, riabilitativa, educativa e preventiva all'individuo e alla collettività.
Ciò posto, nella fattispecie concreta è incontestato in atti che fino al mese di settembre 2019 non sono stati assegnati alla pianta organica dell'UOC di Controparte_2 dell'Azienda resistente –unità di operatori socio sanitari, in quanto nell'organizzazione aziendale non sussiste siffatta professionalità, ma soltanto quella dei collaboratori professionali sanitari infermieri inquadrati nella categoria D del CCNL comparto sanità.
Dalla lettura della deliberazione del 15.10.2008 n.137, del 25.07.2016 n.1852 e del
27.01.2021 n.166 si apprende che dal 2009 al 2022 non è neppure presente nell'organico dell'Amministrazione resistente la figura professionale dell'ausiliario socio sanitario, ma essa è stata comunque fornita in supporto ai reparti e alle strutture di detto ente esternalizzando il servizio attraverso procedure di appalto.
Dallo schema siglato dal collaboratore sanitario senior il 4.03.2023, prodotto dall'Amministrazione resistente risulta che presso l'UOC di ortopedia e traumatologia sono stati assegnati:
- alla voce assistente socio sanitaria, una media di 8,5 unità al giorno nel 2018, 8,5 unità al giorno nel 2018, 8 unità al giorno nel 2019, 10 unità al giorno nel 2020, 10,5 unità al giorno nel
2021 e di 9,5 unità al giorno nel 2022;
- alla voce OSS, 3 unità nel 2021 e di 4 unità nel 2022;
- alla voce ASS strutturati, 1 unità nel 2018 e nel 2019;
-alla voce di OTA strutturati, 1 unità nel 2018, nel 2019 e nel 2020;
- alla voce infermieri, 30 unità nel 2018, 29 unità nel 2019, 26 unità nel 2020, 26 unità nel
2021 e 27 unità nel 2022.
Nessuna attestazione è stata rilasciata dall' resistente relativamente alla presenza CP_5 presso la detta UOC delle figure professionali in parola fino all'anno 2017.
Dalla testimonianza resa da , capo del dipartimento di chirurgia e direttore Testimone_1
della struttura complessa di ortopedia e traumatologia, –della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare- si apprende che “Gli ausiliari /pulizieri nel 2019 se non ricordo male
Cont Cont erano 6/7 che cambiavano in base alle esigenze della perché sono della cooperativa ma per essere certi occorre una attestazione del direttore del personale. Il numero di questo personale era stabilito dalla direzione sanitaria d'intesa con la cooperativa e la turnazione era impartita del coordinatore infermieristico. E tale personale era su tre turni e quindi
Pagina 15 antimeridiano, pomeridiano e notturno e non coincidono necessariamente con i turni degli infermieri”.
Con riferimento agli infermieri presenti in detta UOC, il predetto teste ha sottolineato, però, che “I turni di lavoro li organizza la coordinatrice infermieristica e in questi 20° anni il numero degli infermieri che sono stati in dotazione e il numero dei posti letto sono cambiati e i turni sono cambiati in base al numero degli infermieri presenti in questi anni … Ricordo che dal 2014 al 2018 avevamo circa 23 infermieri assegnati al reparto e vi erano circa 46 posti letto e l'indice occupazionale dei posti era variabile con una media dell'80%. Se non ricordo male i turnisti erano 21 e gli altri due erano mattinieri sempre in reparto e segnatamente uno si occupava della visita e l'altro era di aiuto alla caposala e per il trasferimento dei pazienti di riabilitazione, lunga degenza ed RSA, nel senso che se non c'è un organizzazione capillare il paziente rischia di stare molto ricoverato per cui tale infermiere era occupato al disbrigo della pratica con l'esterno ed a relazionarsi con i parenti del degente. Nel 2019 non ricordo se i posti letto erano 40+2 o 38+2 ove per due si intende i posti di day surgery e day service rispetto ai quali il paziente in linea generale non dorme in ospedale mentre i restanti posto letto 38 o 40 sono ordinari e cioè destinati a pazienti che di norma hanno anche la degenza notturna. Durante il periodo covid, il mio reparto non è stato utilizzato per sopperire alle necessità covid ma è rimasto “aperto” e sono stati rimodulati gli infermieri ed alcuni sono stati impiegati nei reparti covid ma non saprei dire il numero degli infermieri e chi in particolare. I posti letto, invece, rimangono su 38 e i più due vengono eliminati in quanto day surgery e day service è stato gestito come ordinario. Nel periodo covid l'indice occupazionale
è intorno al 80% anche perché occorreva anche lasciare dei posti vacanti per la normativa sul distanziamento e poi, se non sbaglio, gli infermieri in reparto erano 16 turnisti e dal 2023 è sicuro perché la pianta organica è diminuita da 33 a 28 infermieri comprensivi degli infermieri di degenza, ambulatorio e day surgery e day service e nel reparto da 23 turnisti siamo passati
a 16 turnisti ma sono stati immessi 7 OSS. Devo precisare che l'indice occupazionale solo apparentemente è rimasto immutato nel tempo in quanto nel periodo 2014 e successivi fino al
2018 i posti erano 46 invece nel 2019 erano 38+2 o 40+2 attualmente è 38+2. …
Dal 2023 sono gli OSS prima ve ne erano 1/2 ma non ricordo la data di istituzione che può essere 2021/2022
Mi sembra che gli ausiliari sono rimasti anche dopo il covid di numero invariato”.
La teste che lavora nel reparto in parola sin dal lontano dal 1989 e dal Testimone_2
2006 riveste anche l'incarico di coordinatrice infermieristica “e prima er(a) sempre nel reparto come FF. e capo sala”, –della cui attendibilità neppure sono emersi elementi per dubitare- ha
Pagina 16 riferito che “gli ausiliari/pulizieri che sono dipendenti di cooperative che cambiano nel tempo;
erano una decina nel 2009 e pressappoco lo stesso nel 2019, durante il covid se non mi ricordo male e dopo il covid penso 8, ed ora sono 8 ausiliari e 1 pulizieri se non mi è sfuggito nessuno.
I turni degli ausiliari li fa la cooperativa ma non no come li fa e se collabora la direzione sanitaria e in linea generale corrispondono con i turni degli infermieri”.
Con specifico riguardo agli infermieri, la teste a dichiarato che gli stessi rendono le Tes_2
proprie prestazioni su tre turni, dalle ore 7,00 alle 14,00, dalle ore 14,00 alle ore 20,00 e dalle ore 20,00 fino alle 7,15 del giorno seguente e “Il numero degli infermieri turnisti ha subito delle variazioni;
dal 2008/2009 avevo 20 turnisti con riferimento al day surgery e al day service invece vi sono altri infermieri che si occupano del paziente prima dell'intervento e solo dopo l'intervento se ne occupano quelli del reparto
Poi il numero che ho detto è stato ridotto forse nel periodo prima del covid ma non ricorso esattamente.
Il numero dei posti letto è cambiato nel tempo. Nel 2008 in poi vi erano 46 posti letto, e tale numero di letti fisicamente è rimasto in reparto ma la Regione li ha diminuiti come occupabilità 38 +2 (day surgery e al day service). Devo precisare che noi fungiamo anche da pronto soccorso dei traumatizzati e possiamo ospitare degenti oltre il numero di 38 e non vi è una costante fissa ma varia e dipende dall'afflusso; da noi il numero dei ricoveri è strettamente
e primariamente correlato al pronto soccorso, ma anche abbiamo i ricoveri ordinari.
Nel 2019 il numero di turnisti era 18/16 non ricordo e non ricordo se al tempo i posti letto formalmente occupabili erano 42/44 perché li determina la Regione;
in concreto ne abbiamo sempre 46 con 18 stanze. …
Mediamente abbiamo 35 ricoverati ed una buona parte è alletta per diverse ragioni es. frattura di gamba, bacino, se ha un drenaggio …
L'OSS è venuto 1 nel 2019 e poi è stato trasferito in malattie infettive covid e poi è rientrato nel 2021, e ne sono stati assegnati al reparto credo 3 con i quali coprivo le mattine e qualche
Cont pomeriggio ed oggi sono 6 assegnati dell'azienda ospedaliera e uno della ed ora sono presenti in tutti e tre i turni …”.
Dalla complessiva disamina delle risultanze istruttorie in parola, dunque, emerge che l'apporto lavorativo degli OSS presso l'UOC di ortopedia e traumatologia, di fatto, è stato introdotto a far data dal 2021 e, in difetto di allegazioni e dati di alcun tipo, dal 2001 al 2008 non risultano effettivamente presenti presso tale reparto nemmeno ausiliari socio sanitari, sia pure in virtù di appalti.
Pagina 17 Fermi i superiori rilievi, all'esito della prova testimoniale la realtà fattuale che si è delineata evidenzia che l'assistente socio sanitario fornito dalla ditta aggiudicatrice era prevalentemente adibito a mansioni di pulizia.
Al riguardo, concordemente i testi e hanno dichiarato che gli ausiliari si sono Tes_1 Tes_2 occupati della “pulizia ambientale di tutte le sale di degenza;
pulizia di carrelli servitori, comodini, tavoli, testate letto e letti;
pulizia ambientale stanza medico di guardia, infermeria, medicheria, stanza caposala, stanza cucina, stanza sporco, deposito sporco, scala interna;
attività di pulizia, secondo le disposizione dell'infermiere coordinatore;
aiuto nella distribuzione della colazione;
pulizia carrelli servitori delle stanze di degenza, dopo la colazione dei degenti, servizio esterno, igienizzazione unità paziente (comodino, letto ecc..), dopo le dimissioni;
pulizia corridoi e sale di degenza con idoneo panno asciutto e svuotamento dei cestini;
pulizia ambientale spogliatoi del personale;
pulizia carrelli servitori delle stanze di degenza, dopo la cena dei degenti, pulizia stanza cucina e stanza dello sporco. … (e) su disposizione del coordinatore infermieristico … alle ore 07:30 all'accompagnamento presso la sala operatoria dei primi pazienti programmati per l'intervento, con successiva continuazione nello svolgimento dell'attività di pulizia e con consegna verso le 09:00 dei prelievi ematici presso il laboratorio analisi e/o al S.I.T., venendo impegnata tale unità per
l'accompagnamento dei pazienti presso la radiologia fino alla fine del turno antimeridiano”.
Il teste ancora, ha aggiunto che era compito degli ausiliari provvedere anche alla Tes_1 pulizia degli ambulatori dell'utenza, della sala gessi e della sala d'aspetto.
Entrambi i predetti testimoni poi hanno sostanzialmente riferito che le attività effettuate nel reparto dagli infermieri ne riflette la complessità operativa e si diversifica giornalmente in funzione del numero e soprattutto delle esigenze e delle problematiche psicofisiche dei pazienti, per cui l'impegno prestazionale reso dall'infermiere sul paziente cambia da giorno a giorno.
Nel contesto considerato, l'istruttoria ha evidenziato nell'UOC di ortopedia e traumatologia la sussistenza di una duplice situazione in rapporto alla diversa capacità di mobilizzazione propria dei degenti, sussistendo, da un lato, una tipologia di ammalati che per le loro specifiche esigenze cliniche era necessario che restassero gestiti, quanto a movimentazione, dagli infermieri necessitando ciò il possesso di specifiche conoscenze cliniche, sicché le attività materiali e meramente esecutive correlate ad essa devono ritenersi, solo per tali gravi casi, in tutto o in parte, proprie dell'infermiere, essendo meglio in grado di capire e valutare la natura ed il grado di assistenza da apprestare al paziente ovvero di coordinare l'attività dell'ausiliario.
Pagina 18 Accanto a tali pazienti, dall'altro, è rimasta accertata la presenza di una ulteriore ordinaria tipologia di degenti per le cui condizioni generali di salute non era necessario compiere movimentazioni implicanti valutazioni circa l'eventuale necessità di alcun supporto assistenziale o dell'intervento del personale medico, sicché per essi l'apporto assistenziale non avrebbe dovuto essere fornito dal personale infermieristico sì come è avvenuto sino alla nomina dell'OSS.
Per entrambe le tipologie dei pazienti, ancora, è rimasta accertata l'indistinta utilizzazione dell'infermiere, malgrado la presenza in reparti degli assistenti forniti dalle ditte aggiudicatrici, anche per le incombenze domestico alberghiere, relazionali, di accudimento e di supporto nella gestione dell'ambiente ospedaliero non riconducibili alla sfera infermieristica e ciò perché – come ha ben spiegato il teste gli ausiliari erano impegnati in altro, in disparte che Tes_1
neppure vi è prova in atti che gli ausiliari messi a disposizione delle ditte appaltatrici abbiano ricevuto una formazione conforme a quanto stabilito nell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22.02.2001 sopra citato si da poter espletare tutte le attività di competenza degli OSS. Non
a caso, dalla deposizione resa dal teste dal 2011 in poi si apprende che i dipendenti Tes_1 delle dipendenti delle ditte “Seriana 2000” soc. coop. soc. Onlus e non si sono CP_10 occupati, presso il reparto di Ortopedia dell' di Controparte_2 Controparte_11
mansioni di igiene personale del paziente non autosufficiente, di rifacimento dei letti occupati, del cambio della biancheria del paziente, del supporto alle operazioni fisiologiche del paziente, dell'accompagnamento dei pazienti non autosufficienti in bagno, di mansioni di sistemazione dei pazienti per l'assunzione dei pasti e di pulizia del paziente non autosufficiente dopo il pasto, precisando nel rispondere alla domanda n. 2 di pag. 33 del ricorso1 “è vero per gli infermieri che stavano in reparto come turnisti” quali “i ricorrenti che sono turnisti di reparto e basta”. I dati in parola sono rimasti confermati anche dal teste avendo dichiarato che “La Tes_3 pulizia del paziente era fatta dagli infermieri” e solo da quando quest'ultimo è stato coadiuvato dall'OSS “la pulizia cambia a seconda del paziente a volte la esegue l'infermiere ora coadiuvato dall'OSS o a volte l'OSS. Non si può fare una valutazione statistica di percentuale perché se ad esempio è un politrauma occorre l'infermiere e comunque tutto è collegato dalla patologia del paziente”. Parimenti, “La sostituzione della sacca urinaria ora è fatta dall'OSS e prima dall'infermiere e comunque è solo di competenza dell'infermiere l'inserimento del catetere. La patella e i pappagalli ora lo fanno gli OSS mentre prima erano gli infermieri anche perché lo spostamento del paziente poteva pregiudicare l'intervento o il paziente”, invero non essendo neanche previsto tale incombente in capo agli ausiliari dal capitolato di appalto versato in atti dalla parte resistente.
Altresì, sempre nel rispondere alla domanda n.2 di pag. 33 del ricorso, la teste ha Tes_2
precisato che corrisponde al vero che i ricorrenti si sono occupati quotidianamente e sistematicamente occupati, in ogni turno, del rifacimento del letto vuoto, del giroletti e dell'igiene del paziente, del posizionamento delle padelle e dei pappagalli, con pulizia del paziente, ogni qual volta lo stesso espleti i propri bisogni fisiologici, del cambio delle sacche delle urine, dell'accompagnamento dei pazienti in bagno (mentre oggi se ne occupano gli
OSS), di aiutare i degenti a vestirsi e svestirsi, di rispondere ai campanelli, esaudendo ogni richiesta del paziente (es: alzare o abbassare la testiera del letto, accendere o spegnere la luce, abbassare o alzare le tapparelle), di rispondere al citofono o al telefono, di spacchettare e sistemare negli appositi spazi tutto il materiale proveniente dal magazzino (ad esempio pannoloni, traversi, provette, sacche delle urine, drenaggi, cerotti, flaconi di infusioni, farmaci
–mentre oggi se ne occupano gli OSS-), di trasferire i malati, con trasporto dei loro effetti personali verso altre stanze di degenza di altri reparti, di mobilizzare su sedia dei pazienti, con il rifacimento dei letti dei pazienti autosufficienti, nel curare la mobilizzazione del paziente, del posizionamento delle spondine precisando che tale incombente era fatto insieme all'ausiliario anche perché per pulire il letto spesso occorre staccarlo o anche per inserirlo ed inoltre che “il cambio del pannolone era effettuato dall'infermiere e oggi l'OSS ma se ci sono dei dubbi resta coadiuvato dall'Infermiere, però lo lava sempre lo OSS e prima l'infermiere”.
La stessa Amministrazione resistente, nell'assumere che la prospettazione dei ricorrenti relativa all'impegno prestazionale ausiliario/domestico /alberghiero è sproporzionato, ha ammesso a pag. 4 del ricorso che “27 infermieri si fanno carico delle funzioni di assistenza
“alberghiera” che a regime dovrebbero garantire 12 O.O.S”, riconoscendo così che per il reparto di ortopedia e traumatologia erano 12 gli OSS “che avrebbero dovuto essere presenti in
Pagina 20 rapporto ai posti letto del reparto”, laddove il numero degli ausiliari somministrati dal 2018 in poi è stato inferiore, come, invero, nel tempo, è stato ridotto il numero degli infermieri turnisti effettivamente operanti nel reparto in parola essendo essi oscillanti tra 16 e 21 unità, sicché è evidente che la manodopera ausiliaria esterna non era da sola sufficiente per assolvere le plurime esigenze proprie del reparto rendendo necessario l'intervento sostitutivo degli infermieri al fine di assicurare il rispetto e la dignità dei degenti, fornendo loro un pronto intervento assistenziale in ragione alle esigenze di volta in volta manifestate da questi ultimi anche qualora esso non era a carattere curativo, riabilitativo, palliativo e, comunque, tipicamente appartenente alla professionalità dell'infermiere tracciata dal DM n.739/1994.
Di qui, resta comprovato che , , essendo stati assegnati al Pt_9 Parte_8 Pt_6 Pt_5
reparto di ortopedia e traumatologia rispettivamente nel 2001, nel 2003, nel 2004, nel 2007, hanno svolto stabilmente e quotidianamente prestazioni proprie degli OSS ma anche degli ausiliari /pulizieri. E nonostante l'esternalizzazione di una serie dei servizi assistenziali di cui al capitolato appalto e alla documentazione versata in atti, tale realtà è perdurata in danno a tutti i ricorrenti anche negli anni successivi, essendo comunque comprovato che tutti i ricorrenti hanno compensato per una parte rilevante del turno lavorativo i disservizi del reparto in cui operano, svolgendo, negli anni, senza soluzione di continuità, in maniera programmatica e sistematica anche le mansioni tipicamente costitutive della professionalità degli OSS senza sussistono elementi per affermare la quotidiana marginalità di esse assunta dalla parte convenuta né atti dell'Amministrazione resistente che, conformemente ai principi di correttezza e buona fede applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost, adeguatamente motivano alcuna esigenza, organizzativa o di sicurezza di gestione della normalità delle degenze avvalendosi della professionalità degli infermieri.
I ricorrenti hanno dedotto che detta situazione ha arrecato loro un pregiudizio all'immagine e alla dignità professionale, atteso che l'utenza neppure riesce ad oggi a distinguere la figura dell'infermiere rispetto agli altri profili professionali impegnati nell'assistenza del paziente quale l'OSS, laddove l'Azienda ospedaliera si è limitata a sostenere di aver sopperito al blocco del turn-over mediante l'esternalizzazione del servizio di OSS attraverso il supporto degli ausiliari, così, come già ha avuto modo di osservare l'intestato Tribunale in altri precedenti (v., tra le varie, di recente, sent. 13.03.2025 n.6923 e altre ivi richiamate), sovrapponendo la questione relativa all'esternalizzazione di un servizio avente ad oggetto fornitura di tutte le attività di assistenza igienico-sanitarie e domestico alberghiere sic et simpliciter a quella del medesimo servizio sì come fornito esclusivamente dalla figura professionale denominata OSS:
Pagina 21 il che non è sufficiente ad integrare nella specie una causa non imputabile all'obbligato atta ad escludere la responsabilità da inadempimento contrattuale.
In tema di danno da demansionamento risarcibile, va osservato che è onere della parte danneggiata fornire la prova del danno e del nesso di causalità rispetto all'inadempimento datoriale (in tal senso, tra le tante, Cass. 26.01.2015 n. 1327).
Le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno chiarito che “Una volta accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito ha correttamente desunto
l'esistenza del relativo danno in base ad una valutazione presuntiva, riferendosi alle circostanze concrete della operata de qualificazione;
e ciò è conforme al principio enunciato da questa Corte secondo cui il danno conseguente al demansionamento va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti
(caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. Cass., sez. un. n. 6572 del 2006; Cass. n. 29832 del 2008; n, 28274 del 2008). … Con riguardo, in particolare, al danno non patrimoniale, esso è stato coerentemente individuato dai giudici di merito, occorrendo rilevare che nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, tali diritti” (Cass.
Sez. Unite 22.02.2010 n.4063).
Nella fattispecie concreta, i pregiudizi occorsi all'immagine e alla dignità professionale dei ricorrenti rappresentano una componente non patrimoniale della posizione personale e lavorativa degli stessi che in conseguenza del costante e reiterato assolvimento negli anni, senza soluzione di continuità dalla data di assegnazione nell'UOC di ortopedia e traumatologia, di compiti manuali propri di categorie inferiori a quella dell'infermiere (essendo proprie dell'OSS inquadrato nella categoria B del predetto CCNL) che, ancor quando assommate alle proprie, si palesano idonee ad ingenerare nell'utenza del servizio il convincimento dell'indistinta esigibilità delle medesime che ne mortifica la professionalità, rendendo non distinguibile la figura dell'infermiere da quella dell'ausiliario con risvolti anche all'interno dell'ambiente di lavoro, per cui si ravvisa l'esistenza di un nesso causale del danno lamentato.
L'apprezzamento di siffatti pregiudizi va operata in via equitativa, in mancanza di ulteriori
Pagina 22 elementi valutativi a disposizione, assumendo come criterio di stima la retribuzione percepita, in quanto in grado di porre in relazione la misura del ristoro anche al valore della prestazione, di cui il trattamento retributivo omnicomprensivo percepito è elemento di riscontro (Cass.
8.05.2025 n.12128; Cass. n.12139/2025 cit.).
Alla luce di quanto precede ed a fronte del tempo in cui la situazione dannosa è perdurata ai danni degli stessi, della diversa consistenza in cui si è atteggiata nel tempo a seguito di una parziale esternalizzazione di alcuni servizi propri degli OSS solo dal 2009 (v. all. 4 e ss. fascicolo telematico di parte resistete e testimonianza e dell'inserimento della Tes_2
professionalità degli OSS in organico aziendale a partire dall'anno 2020, altresì tenuto conto che per le caratteristiche dell'UOC di ortopedia e traumatologia l'apporto assistenziale reso dagli infermieri non era in tutto o in parte delegabile al personale ausiliario unicamente per la movimentazione dei degenti affetti da gravi politraumi e non per l'ampia parte dei degenti, ancora avuto riguardo della natura promiscua delle mansioni espletate dai ricorrenti per tutti i degenti e, infine, dell'assenza di un danno alla professionalità, non essendo emersa la prova di un impoverimento dalla capacità professionale acquisita dai ricorrenti, l'
[...]
va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti di Controparte_1 una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nei limiti dell'eccepita prescrizione decennale, dovendosi qualificare come ordinaria la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v. ex multis Cass. n. 10414/2013,
Cass. n. 9318/2018). A tal riguardo, deve riconoscersi efficacia interruttiva alla missiva versata in atti pervenuta a mezzo pec alla parte convenuta in data 15.11.2021, avendo parte ricorrente contestato con tale documento la condotta oggetto di causa, il danno alla dignità e all'immagine professionale provocato con essa, avanzando al contempo domanda di risarcimento nei limiti dei termini prescrizionali, proprio per la tutela del quale pende oggi il presente giudizio.
Per quanto precede, la quantificazione del danno resta determinata a favore di Pt_9
, , e in misura pari a 8 % del trattamento retributivo mensile Parte_8 Pt_6 Pt_3 Pt_5
omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l'U.O.C. ortopedia e traumatologia (e dunque ad esclusione dunque dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione) nei limiti della prescrizione decennale maturata a decorrere dall'atto interruttivo del 15.11.2021 in rapporto alla data di assegnazione di ciascuno alla UOC di ortopedia e traumatologia fino al
31.12.2020, (fatti salvi eventuali tempi inferiori di permanenza in reparto e, in ogni caso, per fino al gennaio 2020); e a favore di , , e dal mese Pt_5 Pt_9 Parte_8 Pt_6 Pt_3 Pt_5
Pagina 23 di gennaio 2021 nonché di , Assennato dalla data di effettiva Pt_1 Pt_4 Parte_7
assegnazione presso detta UOC, stante la riconosciuta effettiva assegnazione degli OSS di cui allo schema sopra detto e alla luce di quanto riferito dai testi escussi, riconosciuta a titolo di risarcimento danni la minore percentuale del 4% del suddetto trattamento retributivo mensile.
Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 2.7.2020, n. 13624).
Le spese processuali sono regolate secondo il principio di soccombenza e, per l'effetto, restano poste a carico dell'Amministrazione resistente e liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore dell'oggetto della causa, dell'espletamento di istruttoria orale e di quanto disposto dagli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014 e successive modiiche
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa
DICHIARA, nei termini di cui in parte motiva, l'illegittimità del demansionamento dei ricorrenti e, per l'effetto,
ORDINA all' di attribuire ai ricorrenti le Controparte_1
mansioni della categoria formale di inquadramento;
CONDANNA l' al pagamento, Controparte_1
in favore di , e a titolo di risarcimento danno non Pt_9 Parte_8 Pt_6 Pt_3
patrimoniale, di una somma, pari al 8 % del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l'
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dal 15.11.2011 fino al 31.12.2020 (ad esclusione dunque dei periodi Controparte_2
di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione e fatti salvi eventuali tempi inferiori di permanenza in reparto) e dal mese di gennaio 2021 fino alla data di deposito del ricorso (12.09.2022) in misura pari al 4 % del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo nel periodo di permanenza ed effettiva presenza ad esclusione dunque dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione e fatti salvi eventuali tempi inferiori di permanenza in reparto), il tutto oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94
CONDANNA l' al pagamento, Controparte_1
in favore di a titolo di risarcimento danno non patrimoniale, di una somma, da Pt_5
Pagina 24 intendersi già a valori attuali, pari al 8 % del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l'
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dal 15.11.2011 fino al mese di gennaio 2020 (ad esclusione dunque Controparte_2
dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione), il tutto oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94
CONDANNA l' al pagamento, Controparte_1
in favore di , , , pari al 8 % del trattamento retributivo Pt_1 Pt_4 Parte_7 Parte_2
mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l' dalla data di assegnazione di ciascuno di Controparte_2
tali dipendenti alla predetta UOC fino al 31.12.2020 (ad esclusione dunque dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione e fatti salvi eventuali tempi inferiori di permanenza in reparto) e dal mese di gennaio 2021 fino alla data di deposito del ricorso (12.09.2022) in misura pari al 4 % del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo nel periodo di permanenza ed effettiva presenza (ad esclusione dunque dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione e fatti salvi eventuali tempi inferiori di permanenza in reparto), il tutto oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94
RIGETTA per il ricorso
CONDANNA l' al pagamento Controparte_1
a favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 259,00 a titolo di spese vive ed in euro 6.155,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore dichiaratosi in ricorso antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, l'11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che “I Dott.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 quotidianamente, in ogni turno e sistematicamente, dalla loro data di assegnazione all'uoc di ortopedia e traumatologia, hanno sempre svolto e a tutt'oggi continuano a svolgere le attività consistenti: nel rifacimento del letto vuoto, nel posizionamento delle spondine del letto, nel giroletti e nell'igiene del paziente, con cambio del pannolone la mattina e tutte le volte che lo stesso si sporca o lo richiede il paziente, nel posizionamento delle padelle e dei pappagalli, con pulizia del paziente, ogni qual volta lo stesso espleti i propri bisogni fisiologici, nel cambio delle sacche delle urine, nell' accompagnare i pazienti in bagno a richiesta degli stessi, nell' aiutare i degenti a vestirsi e svestirsi, di rispondere ai campanelli, esaudendo ogni richiesta del paziente (es: alzare o abbassare la testiera del letto, accendere o spegnere la luce, abbassare o alzare le tapparelle), nel rispondere al citofono o al telefono, nello spacchettare e sistemare negli appositi spazi tutto il materiale proveniente dal magazzino (ad esempio pannoloni, traversi, provette, sacche delle urine, drenaggi, cerotti, flaconi di infusioni, farmaci), nel trasferire i malati, con trasporto dei loro effetti personali verso altre stanze di degenza di altri reparti, nell' imboccare i pazienti non autosufficienti, nel mobilizzare su sedia dei pazienti, con il rifacimento dei letti dei pazienti autosufficienti, nel curare la mobilizzazione del paziente, sollevandolo verso la testiera del letto,
o spostandolo su di un fianco o mettendolo seduto sul bordo del letto, nel mobilizzare il paziente dopo un lungo periodo di allettamento o aiutandolo alla deambulazione”. Pagina 19