Art. 25. Limiti di eta' per il collocamento a riposo dei magistrati.
Il limite di eta' fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e' applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere.
Il limite di eta' fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e' applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere.