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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/09/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4875 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Margherita Meles;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 4469/23. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1 perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza le parti, dopo breve discussione orale, concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste a decorrere dal 7/4/2025, data della visita peritale, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal
CTU nell'elaborato in atti. Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico della ricorrente determinassero una riduzione della capacità lavorativa, in attività confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti contributivo-assicurativi richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal
121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
In merito alle spese del giudizio, devesi rilevare che il riconoscimento della prestazione è avvenuto con data successiva all'instaurazione del giudizio di merito e, pertanto, devono essere compensate integralmente tra le parti.
Vengono poste a carico dell' le sole spese liquidate per la CTU, ivi CP_1 comprese quelle liquidate in favore del consulente nominato nel procedimento
4469/23 in sede di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede: a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto alla liquidazione dell'assegno ex Legge 222/1984 dal
7/04/2025;
b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_1 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1 del CTU Dott. , relative alla Consulenza Tecnica di Persona_2
Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 4469/23, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 8 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4875 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Margherita Meles;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 4469/23. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1 perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza le parti, dopo breve discussione orale, concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste a decorrere dal 7/4/2025, data della visita peritale, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal
CTU nell'elaborato in atti. Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico della ricorrente determinassero una riduzione della capacità lavorativa, in attività confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti contributivo-assicurativi richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal
121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
In merito alle spese del giudizio, devesi rilevare che il riconoscimento della prestazione è avvenuto con data successiva all'instaurazione del giudizio di merito e, pertanto, devono essere compensate integralmente tra le parti.
Vengono poste a carico dell' le sole spese liquidate per la CTU, ivi CP_1 comprese quelle liquidate in favore del consulente nominato nel procedimento
4469/23 in sede di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede: a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto alla liquidazione dell'assegno ex Legge 222/1984 dal
7/04/2025;
b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da Persona_1 questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1 del CTU Dott. , relative alla Consulenza Tecnica di Persona_2
Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 4469/23, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 8 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari