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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6279 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 16.9.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3443/2024 R.G.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mariano Carotenuto
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Veber - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.2.2025 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90075326 73/000, notificatagli in data 11.2.2025, limitatamente alle CP_ somme vantate dall' a titolo di contributi e somme accessorie nell'avviso di addebito n. 7120180003780251000 (pari ad € 4.187,82). Ha eccepito la prescrizione, essendo decorsi più di cinque anni “tra la presunta data di notifica dell'avviso di addebito (11/7/2018) e la data di notifica della opposta intimazione di pagamento (11/2/2025)”. CP_ Sulla base di tali premesse, ha concluso per l'insussistenza dei crediti vantati dall' nei suindicati avvisi di addebito.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituita tempestivamente in giudizio anche l' Controparte_2
che, eccependo la carenza di legittimazione passiva, e rappresentando di
[...] aver interrotto la prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** In primo luogo, deve evidenziarsi che l'intimazione di pagamento opposta ha ad oggetto una pluralità di cartelle esattoriali e di avvisi di addebito e che il ricorrente ha specificamente
1 CP_ limitato la domanda ai crediti vantati dall' nell'avviso di addebito n. 7120180003780251000.
Sempre in via preliminare, non può dubitarsi della sussistenza della legittimazione passiva dell' essendo quest'ultima ad aver notificato Controparte_2 l'intimazione di pagamento opposta.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Il ricorrente non ha specificamente contestato di aver ricevuto l'avviso di addebito n. 7120180003780251000 in data 11.7.2018, come indicato nell'intimazione di pagamento.
Egli, infatti, pur avendo dedotto che esso sarebbe stato “asseritamente notificato in data 11/07/2018”, a fondamento dell'eccezione di prescrizione ha fatto decorrere la stessa proprio dall'11.7.2018.
Solo per completezza, peraltro, si evidenzia: CP_
- che l' ha fornito prova della notifica dell'avviso di addebito n. 7120180003780251000 nella suindicata data (si confronti l'avviso di ritorno della relativa raccomandata postali a/r, ove il numero della raccomandata riportato su detto avviso CP_ corrisponde a quello riportato sull'avviso di addebito pure depositato dall' ;
- che è priva di pregio l'eccezione attorea sollevata solo all'udienza del 3.6.2025 per la quale la notifica di tale avviso di addebito – che si ribadisce non è stata specificamente contestata in ricorso – sarebbe nulla in quanto non effettuata presso l'indirizzo di CP_ residenza;
l' infatti, con il deposito della visura camerale autorizzato dal Tribunale ha dimostrato che tale notifica si è perfezionata nel luogo (Napoli, via Cinthia Parco San Paolo 16/B) dove l'istante esercitava l'attività di impresa (art. 139, 1° comma, c.p.c.);
- che, pertanto, non avendo il ricorrente impugnato l'avviso di addebito n. 7120180003780251000 nel termine di legge, non potrebbe essere esaminata alcuna questione sollevata in relazione allo stesso, compresa l'eccezione di prescrizione alla data della notifica del medesimo.
Orbene, in merito alla prescrizione che si sarebbe compiuta successivamente alla notifica dell'avviso di addebito per cui è causa, si rammenta che sul punto si sono pronunciate le SSUU della Suprema Corte (sentenza n. 23397/2016 del 17.11.2016) che, dirimendo un contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato la durata quinquennale e non decennale della stessa.
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Cassazione, questo giudice mutando il precedente orientamento, aderisce alla tesi della durata quinquennale della prescrizione de quo.
Deve, inoltre, premettersi che, per quanto rileva ai fini di causa, la prescrizione è rimasta sospesa per 311 giorni, come disposto dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia Covid-19 (dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ex art. 37, comma 2, D.L. n. 27/2020, convertito in L. n. 27/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021, ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21/2021).
Al fine di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, l'agente per la riscossione ha allegato e provato la sussistenza, quale atto interruttivo della stessa,
2 dell'intimazione di pagamento n. 071/2024/9008976824000, notificata al ricorrente il 29/01/2024 a mezzo pec (cfr. la relativa “ricevuta di consegna”).
Ed invero, tenuto conto della suindicata sospensione della prescrizione per 311 giorni, tra l'11.7.2018, data la data della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa, ed il 29.1.2024, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 071/2024/9008976824000, non sono decorsi cinque anni.
Neppure, evidentemente è decorso il nuovo termine di prescrizione quinquennale tra il 29.1.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 071/2024/9008976824000) e l'11.2.2025 (data di notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa).
Concludendo, la domanda deve essere rigettata.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il ricorrente a pagare i compensi di lite ai convenuti, che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% all' , nonché € 1.500,00 oltre rimborso forfettario dei Controparte_2 compensi di lite nella misura del 15% all' . CP_1
In Napoli, il 16.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3443/2024 R.G.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mariano Carotenuto
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Veber - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.2.2025 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90075326 73/000, notificatagli in data 11.2.2025, limitatamente alle CP_ somme vantate dall' a titolo di contributi e somme accessorie nell'avviso di addebito n. 7120180003780251000 (pari ad € 4.187,82). Ha eccepito la prescrizione, essendo decorsi più di cinque anni “tra la presunta data di notifica dell'avviso di addebito (11/7/2018) e la data di notifica della opposta intimazione di pagamento (11/2/2025)”. CP_ Sulla base di tali premesse, ha concluso per l'insussistenza dei crediti vantati dall' nei suindicati avvisi di addebito.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituita tempestivamente in giudizio anche l' Controparte_2
che, eccependo la carenza di legittimazione passiva, e rappresentando di
[...] aver interrotto la prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** In primo luogo, deve evidenziarsi che l'intimazione di pagamento opposta ha ad oggetto una pluralità di cartelle esattoriali e di avvisi di addebito e che il ricorrente ha specificamente
1 CP_ limitato la domanda ai crediti vantati dall' nell'avviso di addebito n. 7120180003780251000.
Sempre in via preliminare, non può dubitarsi della sussistenza della legittimazione passiva dell' essendo quest'ultima ad aver notificato Controparte_2 l'intimazione di pagamento opposta.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Il ricorrente non ha specificamente contestato di aver ricevuto l'avviso di addebito n. 7120180003780251000 in data 11.7.2018, come indicato nell'intimazione di pagamento.
Egli, infatti, pur avendo dedotto che esso sarebbe stato “asseritamente notificato in data 11/07/2018”, a fondamento dell'eccezione di prescrizione ha fatto decorrere la stessa proprio dall'11.7.2018.
Solo per completezza, peraltro, si evidenzia: CP_
- che l' ha fornito prova della notifica dell'avviso di addebito n. 7120180003780251000 nella suindicata data (si confronti l'avviso di ritorno della relativa raccomandata postali a/r, ove il numero della raccomandata riportato su detto avviso CP_ corrisponde a quello riportato sull'avviso di addebito pure depositato dall' ;
- che è priva di pregio l'eccezione attorea sollevata solo all'udienza del 3.6.2025 per la quale la notifica di tale avviso di addebito – che si ribadisce non è stata specificamente contestata in ricorso – sarebbe nulla in quanto non effettuata presso l'indirizzo di CP_ residenza;
l' infatti, con il deposito della visura camerale autorizzato dal Tribunale ha dimostrato che tale notifica si è perfezionata nel luogo (Napoli, via Cinthia Parco San Paolo 16/B) dove l'istante esercitava l'attività di impresa (art. 139, 1° comma, c.p.c.);
- che, pertanto, non avendo il ricorrente impugnato l'avviso di addebito n. 7120180003780251000 nel termine di legge, non potrebbe essere esaminata alcuna questione sollevata in relazione allo stesso, compresa l'eccezione di prescrizione alla data della notifica del medesimo.
Orbene, in merito alla prescrizione che si sarebbe compiuta successivamente alla notifica dell'avviso di addebito per cui è causa, si rammenta che sul punto si sono pronunciate le SSUU della Suprema Corte (sentenza n. 23397/2016 del 17.11.2016) che, dirimendo un contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato la durata quinquennale e non decennale della stessa.
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Cassazione, questo giudice mutando il precedente orientamento, aderisce alla tesi della durata quinquennale della prescrizione de quo.
Deve, inoltre, premettersi che, per quanto rileva ai fini di causa, la prescrizione è rimasta sospesa per 311 giorni, come disposto dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia Covid-19 (dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ex art. 37, comma 2, D.L. n. 27/2020, convertito in L. n. 27/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021, ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21/2021).
Al fine di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, l'agente per la riscossione ha allegato e provato la sussistenza, quale atto interruttivo della stessa,
2 dell'intimazione di pagamento n. 071/2024/9008976824000, notificata al ricorrente il 29/01/2024 a mezzo pec (cfr. la relativa “ricevuta di consegna”).
Ed invero, tenuto conto della suindicata sospensione della prescrizione per 311 giorni, tra l'11.7.2018, data la data della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa, ed il 29.1.2024, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 071/2024/9008976824000, non sono decorsi cinque anni.
Neppure, evidentemente è decorso il nuovo termine di prescrizione quinquennale tra il 29.1.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 071/2024/9008976824000) e l'11.2.2025 (data di notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa).
Concludendo, la domanda deve essere rigettata.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il ricorrente a pagare i compensi di lite ai convenuti, che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% all' , nonché € 1.500,00 oltre rimborso forfettario dei Controparte_2 compensi di lite nella misura del 15% all' . CP_1
In Napoli, il 16.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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