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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 994/2018
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 994 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2018
T R A
(C.F. ), in proprio e nella qualità di moglie ed erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTA GAETANO (C.F. Per_1 C.F._2
); C.F._3
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
, nella qualità di titolare della ditta individuale ED di Controparte_1
RR GI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO MONACO C.F._4
GIUSEPPE ;
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 164/2018 del 19.04.2018 - emesso nell'ambito del procedimento monitorio n. 159/2028 RG per l'importo di € 46.680,42 quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile di loro proprietà sito i
Barrafranca in via Parroco Giunta n.16 – e hanno convenuto in Persona_1 Parte_1 giudizio assegnando le seguenti conclusioni “respinta ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e difesa, Preliminarmente - Revocare nonché dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 164/2018 del 19.04.2018, emesso in seno al procedimento ingiuntivo n. 159/2018 RG dal Tribunale Civile di Enna in persona del Dott. Davide Capizzello, per le ragioni di cui sopra;
Nel merito - In accoglimento della presente opposizione, condannare il Sig.
ut supra generalizzato, a corrispondere a favore degli opponenti e Controparte_1 Persona_1
, a titolo di risarcimento danni subiti, nessuno escluso, l'importo complessivo di Euro Parte_1
39.400,00 (eurotrentanovemilaquattrocento/00), così quantificati: - Euro 18.000,00 ( Iva esclusa) a titolo di danno patrimoniale;
- Euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per mancato
1 godimento dell'immobile; -Euro 11.400,00 a titolo di penale per tardiva ultimazione dei lavori di ristrutturazione rispetto al termine pattuito contrattualmente;
ossia quella diversa somma di denaro, maggiore o minore, che risulterà dall'istruttoria del presente giudizio e secondo le statuizioni di apposita e rituale consulenza tecnica d'ufficio , di cui si chiede sin d'ora nomina ed esperimento e, comunque, entro la competenza del giudice adito. - Col favore degli interessi, rivalutazione monetaria, spese, competenza ed onorari di causa, comprese IVA e CPA, come per legge”.
Gli odierni attori hanno dedotto:
- di avere concluso con la ditta “ Edilsystem” di Terranova Lugi in data 20 agosto 2015 e 2 novembre
2016 due contratti di appalto aventi ad oggetto lavori di ristrutturazione del piano terra, primo piano e copertura a tetto dell'immobile di loro proprietà sito in Barrafranca in via P. Giunta n.16 pattuendone il rispettivo prezzo a “corpo ”;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono state eseguite alcune prestazioni inizialmente concordate (quali ponteggio prospetto e apertura laterale), mentre si è reso necessario eseguire ulteriori prestazioni rispetto a quelle concordate, quale il ripristino delle fondamenta, rispetto ai quali le parti hanno verbalmente concordato l'importo di € 13.000,00, con l'ulteriore intesa che ogni altra prestazione sarebbe stata compensata con le prestazioni non eseguite;
- di avere complessivamente versato la somma di € 63.208,60 di cui € 26.000,00 in contanti, e la restante parte a mezzo bonifici, risultando, pertanto, dovuta all'odierna convenuta la somma di €
14.792,00 e non quella maggiore di € 46.680,42 pretesa dal convenuto in via monitoria;
- l'inidoneità delle fatture prodotte dal convenuto in sede monitoria a costituire piena prova del credito vantato;
- la mancata esecuzione a regola d'arte da parte della ditta appaltatrice dei lavori eseguiti, atteso che gli stessi, stabilmente residenti in [...], visionato l'immobile al loro rientro a Barrafranca hanno riscontrato una serie di anomalie , dettagliatamente indicate nella consulenza di parte versata in atti a firma del geometra il quale ha stimato in € 18.000,00 la somma necessaria per CP_2
i lavori di ripristino, oltre all'ulteriore somma di € 20.000.00 a titolo di danno non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile per il tempo necessario per il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi;
- che in seguito alle segnalazioni fatte nel mese di luglio/agosto 2017 sulle problematiche riscontrate nell'immobile alla ditta appaltatrice, la stessa, pur essendosi impegnata a rimuoverle e avendo mostrato disponibilità ad una definizione bonaria della vertenza, di fatto non si è adoperata, diffidandoli con raccomandata del 14.12.2017 al pagamento dell'importo poi ingiunto in via monitoria;
- la tardiva ultimazione dei lavori rispetto alla data concordata: con il contratto di appalto del novembre 2016 integrativo di quello precedentemente stipulato nell'agosto del 2015, infatti, le parti
2 hanno pattuito quale termine ultimo per il completamento la metà di luglio 2017, prevedendo una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- che i lavori di ristrutturazione sono stati avviati nel mese di aprile 2016 e sono stati conclusi il
6.11.2017 come si evince dal certificato di chiusura lavori del 6.11.2017, con un ritardo di 114 giorni e con conseguente diritto al risarcimento a titolo di penale della somma di € 11.400,00;
- di non avere corrisposto il residuo dovuto a causa dell'inadempimento in cui è incorsa la ditta appaltatrice in forza del principio “inadimplenti non est adimplendum”.
Si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni “ in via Controparte_1
preliminare – dichiarare, a norma dell'art. 648 , co.1, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 164/2018 emesso da codesto Tribunale in data 19.04.2018 , non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
in rito: - ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per le ragioni indicante sub I in diritto;
Nel merito: - rigettare tutte le domande , le eccezioni e le deduzioni ex adverso proposte e confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in virtù delle considerazioni e delle eccezioni di cui ai punti II, III, IV, V,
VI, VII e VIII un diritto che precedono;
condannare gli opponenti, solidalmente tra loro, alla rifusione di spese e compensi di difesa, oltre al rimborso per spese gen. Nella misura del 10% , i. v.a.
e c. p. c in favore dell'odierno opposto” .
Parte opposta ha dedotto:
- di avere ultimato a fine ottobre 2017 i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Parroco Giunta
n.16 pattuiti con i contratti di appalto del 20.08.2015 e del 2.11.2016 e di quelli ulteriori richiesti dagli opponenti in accordo con il direttore dei lavori arch. ( di cui alla fattura n. 16 del Persona_2
22.12.2017), i quali non hanno sollevato alcuna obiezione/o riserva in ordine all'esecuzione dei lavori accettati verbalmente e rispetto ai quali è stata comunicata al Comune di Barrafranca con nota del
21.11.2017 la fine lavori in data 06.11.2017;
- che in forza dei due contratti di appalto gli era dovuto un corrispettivo di € 96.272,41, di cui €
72.055,19 in forza dei due contratti di appalto sottoscritti ed € 24.217,22 per i lavori extra contratto eseguiti di cui alla fattura n.16 del 22.12.2017, somma rispetto alla quale gli opponenti hanno versato
€49.074,50 , residuando l'importo di € 46.680,42, con l'ulteriore specificazione che in tale importo non va considerato la somma concordata di € 13.000.00 pagata in contanti dagli opponenti in seguito alla esecuzione dei lavori extra eseguiti dal 24.04.2016 al 28.07.2016;
- di avere correttamente eseguito i lavori appaltati secondo le modalità richieste e sulla scorta delle direttive impartite dal direttore dei lavori e che il tecnico di parte geometra nella relazione Per_3
versata in atti ha smentito tutte le censure sollevate dagli opponenti sul punto;
- che nessun inadempimento contrattuale per difformità o vizi dell'opera vi è stato, per cui nessun risarcimento è dovuto dagli opponenti, i quali hanno accetto verbalmente i lavori eseguiti per come
3 confermato anche dalla comunicazione fatta ala Comune di ultimazione dei lavori, e comunque sarebbero decaduti dalle richieste avanzate non avendo denunciati i vizi dell'opera entro otto giorni dalla scoperta ai sensi dell'art. 2226, comma secondo, cod. civ.
- che nessun addebito può essergli mosso per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, dipeso dalla realizzazione di lavori extra rispetto a quelli contrattualmente previsti, dettagliatamente elencati nella fattura n.16 del 22.12.2017.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata espletata con esito negativo la procedura di mediazione, all'esito della quale sono stati concessi i termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c..
Sono stati sentiti e in sede di interrogatorio formale ex Controparte_1 Persona_1
adverso loro deferito, all'udienza del 14.06.2022 e successivamente il giudizio è stato interrotto a causa della morte di Tempestivamente riassunto il giudizio su istanza di Persona_1 PT
, è proseguito con l'interrogatorio formale di quest'ultima deferitole dall'opposto. Formulata
[...] dallo scrivente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.02.2023, proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c. p.c. (alla quale ha aderito la sola opponente), con ordinanza del 13.09.2023 sono state rigettate le prove orali richieste ed è stata disposta CTU.
Esaurite le operazioni peritali con il deposito della relazione di consulenza da parte del tecnico nominato, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione all'udienza del 2.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta di rimessione della causa sul ruolo formulata dalla ditta opposta
Preliminarmente, va disattesa la richiesta formulata dalla convenuta opposta in sede di comparsa conclusionale di rimessione sul ruolo della causa al fine di invitare il CTU a depositare la risposta alle osservazioni critiche alla relazione di consulenza trasmessa dal consulente di parte Ing. Per_4
[...]
L'ausiliario, in data 22.04.2024, unitamente alla relazione di consulenza finale ha depositato gli allegati alla CTU, tra i quali è presente sia l'allegato E “osservazioni inoltrate da parte convenuta opposta “del 9 .04.2024 (pagine 49 e 50), sia l'allegato F “risposta alle osservazioni formulate da parte convenuta opposta” (pagg da 51 a 54).
Sull'eccezione di inammissibilità per mancata produzione copia notificata decreto ingiuntivo
Va, altresì, disattesa l'ulteriore eccezione di parte opposta laddove ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancata produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo.
4 Parte opponente ha depositato la copia notificata del decreto ingiuntivo opposto in sede di iscrizione a ruolo della causa, risultando presente tra la documentazione allegata all'atto di opposizione, nello specifico trattasi dell'allegato n. 2, come da indice del fascicolo di parte attrice.
Sulla riconducibilità dei lavori eseguiti alle intercorse pattuizioni contrattuali
Nel merito, dagli atti di causa risulta incontestato che parte opponente abbia affidato i lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito a Barrafranca in via Parroco Luigi Giunta n. 16 alla ditta opposta ED di RR GI , dapprima, con il contratto di appalto del 20 agosto
2015 relativamente al piano terra, concordando il prezzo a corpo di € 26.000,00 e, successivamente, con il contratto di appalto del 2.11.2016 con il quale sono stati affidati alla medesima ditta l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del primo piano e del tetto dello stesso fabbricato, pattuendo il prezzo di € 39.000,00 comprensivo di oneri previdenziali ed assicurativi nonché degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, importo specificatamente indicato dalle parti come fisso ed invariabile, atteso che il contratto è stato stipulato a “ corpo” (all.3 e 4 fascicolo di parte attrice).
I lavori sono iniziati il 19.04.2016 ed ultimati il 6.11.2017, come risultante dalle relative comunicazioni rese al Comune di Barrafranca (all. 7 e 8 fascicolo parte attrice).
Risulta dagli atti di causa che durante l'esecuzione dei lavori i committenti hanno incaricato l'odierna convenuta di eseguire altre lavorazioni contrattualmente non pattuite afferenti il ripristino delle fondamenta dell'immobile oggetto di causa, lavori per i quali le parti hanno pattuito il prezzo il €
13.000,00 integralmente corrisposto e rispetto alla quale non vi è alcuna contestazione.
Contestazioni che, invece, riguardano la residua somma di cui parte opponente sarebbe ancora debitrice nei confronti della ditta appaltatrice e la corretta esecuzione da parte di quest'ultima dei lavori affidati.
Ed infatti, a agito in via monitoria per ottenere l'ingiunzione di pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 46.680,42, così distinta: € 6.811,50 come da fattura n.14 del
22.12.2017, € 13.551,70 come da fattura n. 15 del 22.12.2017 ed € 24.217,22 come da fattura n. 16 del 22.12.2017 emessa per lavori diversi da quelli contrattualmente pattuiti.
Parte opponente ha contestato tale pretesa ritenendo che del prezzo pattuito sulla base dei due contratti di appalto, pari ad € 68.900,00 ( € 26.000 primo contratto + € 42.900,00 secondo contratto) avrebbe versato la somma complessiva di € 63.208,60, che detratta la somma di € 13.000,00 corrisposta per i lavori extra contratto di cui sopra, ammonterebbe ad € 50.208,60, per cui residuerebbe da corrispondere rispetto al prezzo dell'appalto contrattualmente pattuito la sola somma di € 18.691,40( per come precisato nella prima memoria di parte attrice ex art. 183, comma sesto,
c.p.c.) , e non la diversa di € 20.363,20 richiesta dalla convenuta con le fatture 14 e 15/2017, così
5 come non dovuto sarebbe l'importo della fattura n. 16/2017 di cui parte attrice contesta sia l'an che il quantum. Ritenendo che le prestazioni in essa contenute altro non sarebbero che il mero ricalcolo delle prestazioni concordate a corpo e già eseguite in forza dei contratti di appalto sottoscritti, nei quali è stato espressamente prevista la necessità di accordo scritto per qualunque variazione al prezzo pattuito o qualunque variazione che comporti sostanziali modifiche al progetto.
Al fine di stabilire quali lavori sono stati contrattualmente pattuiti dalle parti e quali invece frutto di accordi ulteriori, si è resa necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, nella persona dell'ing. , il quale ha compiutamente risposto con metodo analitico, oggettivo e scevro Persona_5 da vizi logici, ai seguenti quesiti “1. Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), descriva
i lavori effettuati dalla ditta convenuta in esecuzione dei contratti di appalto per cui è causa 2. verifichi la compatibilità tra l'opera di ristrutturazione ultimata e quella commissionata con il progetto originario di cui ai contratti del 20.08.2015 e del 2.11.2016; 3. verifichi l'esistenza dei lavori extra realizzati e se vi sia una corrispondente voce nella fattura n. 16, precisando, laddove possibile, se taluni lavori possano essere inglobati o meno in quelli originariamente pattuiti o se trattasi di lavori del tutto estranei alle originarie pattuizioni;
4. Determini, redigendo computo metrico estimativo, il valore dei lavori effettuati, alla stregua dell'importo convenuto dai contraenti
o, in mancanza di accordi in tal senso univocamente evincibili dagli atti, dei prezzi usualmente praticati sulla piazza estimati all'epoca della loro realizzazione, avendo cura di chiarire, alla luce del materiale istruttorio in atti, il valore delle opere realizzate e non ancora pagate;
5. verifichi
l'esistenza dei vizi lamentati da parte opponente, specificando: - se le opere sono state eseguite secondo regola d'arte; - se i vizi rilevati dal CTP Geom. nel proprio elaborato peritale CP_2
sono riscontrati;
- se i vizi eventualmente riscontrati ed esistenti sono suscettibili di ulteriore
“aggravamento” nel tempo - se questi potevano essere facilmente riconoscibili al momento dell'ultimazione e consegna dell'opera;
6. indichi le opere e i costi necessari per il ripristino”.
Nello specifico, l' ing. in risposta al quesito n.1 ha accertato che l'impresa opposta, in Per_5 esecuzione ai due contratti di appalto privato “a corpo” sottoscritti con l'opponente, ha eseguito le seguenti opere : “ demolizione e rifacimento di parte della tampognatura esterna;
demolizione dei tramezzi interni e rifacimento degli stessi, che rispetta la distruzione interna rappresentata negli elaborati grafici depositati al fascicolo telematico, salvo lievi modifiche che, tuttavia, non hanno alterato la natura del lavoro eseguito, trattandosi di modeste traslazioni di alcuni tramezzi fra il progettato e l'eseguito; demolizione di parte della rampa di scala che collega il piano terra con il primo piano e rifacimento della stessa, con successiva collocazione di un rivestimento con lastre di marmo;
rimozione dei vecchi infissi esterni ed interni sia al piano terra che al primo piano, oltre che al piano di sottotetto;
demolizione della pavimentazione interna esistente e collocazione di nuova
6 pavimentazione, previa realizzazione di un massetto alleggerito con perle di polistirolo e la fornitura del collante e del materiale per la realizzazione delle fughe;
collocazione dello zoccoletto battiscopa in entrambi i piani dell'immobile; posa in opera dei rivestimenti in corrispondenza dei bagni e delle cucine poste al piano terra e al primo piano;
collocazione dei controtelai per la posa in opera degli infissi esterni e degli infissi interni sia al piano terra che al primo piano, compreso quello relativo al vano garage;
realizzazione in tutto l'immobile degli impianti elettrico, idrico e termosanitario.
L'impresa contrattualmente doveva eseguire – come le ha eseguite – solamente le tracce per
l'alloggio degli impianti e il successivo ripristino una volta posizionata la tubazione e le scatole, la cui fornitura non era compresa nei dei contratti di appalto;
realizzazione dell'impianto di scarico al piano terra, compresa la sifonatura e la realizzazione del pozzetto d'ispezione, in modo da collegare gli impianti di scarico (bagni e cucina) alla rete fognaria comunale;
collocazione delle soglie in corrispondenza di tutte le aperture esterne (finestre e balconi) e delle porte interne;
collocazione della pavimentazione in corrispondenza dei due balconi di primo piano e relativo zoccoletto battiscopa;
collocazione della pavimentazione sia in corrispondenza del terrazzino di piano terra
(ingresso secondario – via Parroco Giunta) sia in corrispondenza dell'ingresso principale (via Frà
G. Bevilacqua); collocazione al piano terra di rivestimento della parete in corrispondenza della scala che collega i piani dell'immobile; realizzazione dell'intonaco interno in tutte le pareti del fabbricato
e successiva tinteggiatura, anche del soffitto;
realizzazione all'interno del vano garage di una cisterna interrata realizzata con struttura in conglomerato cementizio armato, comprensiva dello scavo, della base di appoggio, del massetto con rete elettrosaldata e della botola d'ispezione [verifica eseguita attraverso la documentazione fotografica versata al fascicolo telematico]; realizzazione di un vespaio con l'impego di mini igloo e successivo massetto con interposta rete elettrosaldata
[verifica eseguita attraverso la documentazione fotografica versata al fascicolo telematico];realizzazione del prospetto esterno sui lati dell'immobile che affacciano su pubblica via, in parte del quale è stato collocato un isolamento termoacustico (c.d. rivestimento a capotto) e successiva tinteggiatura con tinte in parte chiare in parte scure;
collocazione di rivestimento con piastrelle in entrambi i prospetti che affacciano su pubblica via;
sistemazione del manto di copertura del fabbricato, previa rimozione delle vecchie tegole e successiva collocazione di un tavolato in abete;
uno telo traspirante e un sistema coibentatane con pannelli in polistirene dello spessore di tre cm e successiva ricollocazione delle tegole;
collocazione di un lucernario a tetto in corrispondenza di una delle due falde di copertura;
collocazione di scossaline e coprilista in lamierino zincato;
collocazione di grondaie e pluviali in lamierino per la raccolta e lo smaltimento delle acque che si raccolgono sulle falde di copertura ” ( pag 11-12 e 13 CTU).
Sulla base di quanto accertato il CTU , in risposta la quesito n. 2, ha confermato la compatibilità fra l'opera di ristrutturazione eseguita dalla ditta ED e quella commissionata dai coniugi
7 con i due contratti di appalto risalenti al 2015/2016, ad eccezione della voce di costo Per_1
relativa allo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle demolizioni, esposta e quantificata a corpo in entrambi i contratti di appalto, non avendo rinvenuto in atti “alcuna documentazione attraverso la quale appurare l'adempimento contrattuale dell'impresa convenuta opposta visto che non risulta prodotto né alcun formulario rifiuti (c.d. F.I.R.) né, tanto meno, alcuna fattura rilasciata dall'impianto ove il materiale dovrebbe essere stato conferito ”. L'esclusione di tale voce non è stata contestata dalla appaltatrice.
Il tecnico nel proprio elaborato a pagina 39- 40 e 41 ha riportato puntualmente le lavorazioni eseguite per come sopra accertato, rilevandone la loro riconducibilità ai due contratti di appalto, evidenziandone il relativo importo pari per i lavori di cui al contratto dell'agosto 2015 ad € 26.776,68, importo arrotondato contrattualmente ad € 26.000,00, a cui vanno decurtati i costi di smaltimento rifiuti di € 685,94, per cui € 25.314,06 . Mentre con riferimento ai lavori riconducibili al secondo contratto del novembre 2016 i lavori ammontano ad € 39.189,72, arrotondato ad € 39.000,00 a cui vanno decurtati i costi di smaltimento rifiuti di € 1.509,02, per cui in toltale € 37.490,80.
Ne consegue, che il valore dei lavori effettuati dall'impresa convenuta ammonta ad € 62.804,86, pari alla somma di € 25.314,06 e di € 37.490,80, dovendosi solo su questo secondo importo calcolare l'IVA al 10% pari ad € 3.749,08, diversamente da quanto fatto dal CTU, posto che nel contratto di appalto del 2015 la somma è stata concordata in € 26.000,00 omnia.
In definitiva, l'importo dovuto dagli opponenti ammonta ad € 66.553,94 (per cui rispetto all'importo indicato dal CTU di € 69.085,35 va decurtato la somma di € 2.531,40 calcolata a titolo di iva in ordine al contratto del mese di agosto 2015).
Orbene, risulta incontestato che la somma versata dagli opponenti ammonta ad € 63.208,91- di cui €
37.208,91 versata a mezzo bonifici (fatture n.1- 5- 15/2016 e n. 5 – 6 /2017) ed € 26.000,00 corrisposta in contanti, somma alla quale va decurtato l'importo – in quanto circostanza ammessa da entrambe le parti – di € 13.000,00 corrisposto per gli ulteriori lavori extra contratto relativi alle fondamenta.
Ne consegue che la somma corrisposta per i lavori contrattualmente pattuiti ed effettivamente eseguiti dall' impresa opposta è pari ad € 50.208,91, residuando l'importo di € 16. 345,03 che parte opponente deve ancora corrispondere, ossia € 66.553,94 - € 50.208,91.
Sulla esecuzione dei lavori extra contratto di cui alla fattura 16/2017
Occorre ora, accertare se l'impresa appaltatrice ha effettivamente eseguito prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle contrattualmente pattuite.
Le prestazioni in discussione sono quelle di cui alla fattura n. 16/2017 e rispetto alle quali è stato chiesto al CTU di rispondere al seguente quesito:“ n.
3. verifichi l'esistenza dei lavori extra realizzati
e se vi sia una corrispondente voce nella fattura n. 16, precisando, laddove possibile se taluni lavori
8 possano essere inglobati o meno in quelli originariamente pattuiti o se trattasi di lavori del tutto estranei alle originarie pattuizioni”.
In risposta al quesito il CTU ha accertato (vd. tabella pag. 33 e seguenti dell'elaborato peritale) che trattasi di lavori non pattuiti ad eccezione di alcuni, già inglobati nei due contratti di appalto sottoscritti, e di seguito indicati: fornitura e messa in opera di tavole in abete da cm 2 per la sistemazione della copertura;
differenza intonaci del piano terra e del 1° piano;
differenza tramezzi del piano terra e del 1° pino;
differenza per demolizione rampa scala, smaltimento detriti, modifiche e rivestimento della stessa;
differenza rivestimento ( bagno e cucina) del 1° piano;
lavoro smontaggio rivestimento bagni, ripristino pareti e smaltimento detriti e messa in opera rivestimento;
sostituzione alzata in marno scala esistente.
Sono, invece, risultati solo in parte già pattuiti perché inglobati nel contratto di appalto del 2.11.2016 la differenza cappotto e la differenza colore prospetto.
In ordine a tali prestazioni il CTU ha operato per ciascuna lavorazione una significativa distinzione, indicando quali prestazioni risultano verificabili in quanto ne è stato possibile il riscontro sui luoghi di causa e quali valutabili, in termini di corrispondenza fra quanto eseguito e quanto esposto in fattura n. 16 della quale si discute (tabella pagg 33 e seguenti).
Segnatamente il CTU ha ritenuto non verificabile : lo smontaggio e rimontaggio porta bagno due volte;
massetto alleggerito con perle di polistirolo;
incasso fili telecom del prospetto con tubo corrugato da 50mm ; differenza per demolizione rampa scala, smaltimento detriti modifiche e rivestimento della stessa;
lavoro smontaggio rivestimento bagno, ripristino pareti e smaltimento detriti e messa in opera rivestimento;
smontaggio n.3 lucernai vano scala e accatastamento al piano terra;
telai per oscuramento escluso rivestimento in tessuto;
sostituzione alzata in marmo scala esistente e messa in opera e sistemazione di scossalina per aerazione fondazione.
Il CTU ha invece considerato non valutabili : il ripristino travi, pilastri e soffitto con malta tixotropica e convertitore di ruggine 1° piano atteso che dalle foto non è stato possibile eseguire alcuna verifica dimensionale;
lo smontaggio e rimontaggio porta bagno 2 volte;
incasso fili telecom del prospetto con tubo corrugato da 50mm; differenza per demolizione rampa scala, smaltimento detriti modifiche e rivestimento della stessa;
lavoro smontaggio rivestimento bagno, ripristino pareti e smaltimento detriti e messa in opera rivestimento;
smontaggio n.3 lucernai vano scala e accatastamento al piano terra;
telai per oscuramento escluso rivestimento in tessuto;
nolo cestello con operatore per sistemazione tubo gas;
sostituzione alzata in marmo scala esistente e messa in opera e sistemazione di scossalina per aerazione fondazione.
Conclusioni non contestate dall'opponente, mentre la ditta opposta in sede di osservazioni alla bozza di CTU ha rilevato che la circostanza che talune prestazioni non siano valutabili non significa che esse non siano state eseguite.
9 Posto che il CTU ha osservato che trattasi di prestazioni che non è più possibile valutare neanche facendo ricorso a specifici saggi, trattandosi di prestazioni estranee alle intercorse pattuizioni contrattuali e non avendo l'impresa esecutrice provato in nessun modo di averle rese, tali opere devono considerarsi non eseguite.
Ciò vale anche per la “messa in opera e sistemazione di scossalina per aerazione fondazione”, prestazione rispetto alla quale il CTU ha riscontrato la possibilità di verifica ma ciò richiederebbe la demolizione di buona parte del locale garage al fine di intercettarne la presenza in fondazione.
Considerato che il costo di tale lavorazione è stato stimato dal CTU in € 180,00 oltre IVA, per un totale di 198,00 €, sulla base di una valutazione comparativa tra gli eventuali costi sostenuti dall'impresa e quelli occorrenti per accertarne l'esecuzione in termini di demolizione e ripristino, si ritiene opportuno escludere il costo di tale prestazione.
L'esclusione delle opere non valutabili è conseguenza dell'onere probatorio imposto alla ditta in ragione del principio di vicinanza della prova e della impossibilità pratica della parte di provare la non realizzazione dell'opera, trattandosi di un fatto negativo.
Sulla base di tali valutazioni, scorporando i lavori già inglobati nei sottoscritti contratti di appalto, il
CTU, ha ritenuto che i lavori extra eseguiti dalla ditta convenuta ammontino ad € 11.294,53, comprensiva di IVA al 10%.
Trattasi di lavori di cui l'opponente deve farsi carico anche se non concordati per iscritto come contrattualmente stabilito, posto che nessun dubbio sussiste sulla circostanza che essi siano stati effettivamente eseguiti sui luoghi oggetto di causa, dovendosi, pertanto, considerare la loro esecuzione conferita dai committenti, fosse solo per fatti concludenti.
Come chiaramente evidenziato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n.
13600 del 16.05.2024, la pattuizione per l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto non necessita di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., per cui può essere oggetto di accordo orale o per fatti concludenti, non avendo evidentemente la società appaltatrice ragione di eseguire lavori in più rispetto a quelli commissionati, se non in esecuzione di incarico ricevuto dal committente e accettato.
Sulla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti dalla ditta opposta
Occorre ora, esaminare la domanda risarcitoria proposta da parte opponente laddove lamenta la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti.
Al CTU è stato richiesto di rispondere al seguente quesito: “ n. 5 verifichi l'esistenza dei vizi lamentati da parte opponente, specificando: - se le opere sono state eseguite a regola d'arte; - se i vizi rilevati dal CTP Geom. nel proprio elaborato peritale sono riscontrati;
- se i vizi eventualmente CP_2
10 riscontrati ed esistenti sono suscettibili di ulteriore aggravamento;
- se questi potevano essere facilmente riconoscibili al momento dell'ultimazione e consegna dell'opera ”.
In risposta al quesito il CTU ha riscontrato l'esecuzione secondo regola d'arte delle opere eseguite dall'impresa opposta, ad eccezione delle seguenti prestazioni di seguito indicate rispetto alle quali ha riscontrato la presenza di vizi e difetti, segnatamente:
1) il cedimento del pavimento sia al piano terra che al primo piano in corrispondenza dello zoccoletto battiscopa e dei rivestimenti nelle pareti, legato alla realizzazione di un massetto alleggerito con perle di polistirolo, anziché massetto radiante richiesto in presenza di un impianto di riscaldamento a pavimento (ritenuti dal CTU vizi suscettibili nel tempo di ulteriore aggravamento);
2) la presenza di problemi di resistenza elastica e meccanica unitamente ad una non omogenea cromia, nelle fughe realizzate con malta e stucco sia nei pavimenti che nei rivestimenti, che hanno determinato la presenza di fughe scavate e di fughe che saltano con il distacco dello stucco, vizi da ricondurre alla mancata o non perfetta pulizia delle fughe prima della posa del fugante o ad un eccesso di acqua presente nello stesso fugante nel momento della sua preparazione in cantiere o, ancora, a entrambe le circostanze (vizi suscettibili nel tempo di ulteriore aggravamento);
3) la mancata realizzazione in maniera perfettamente verticale per cui sussistono problemi di fuori piombo della parete in corrispondenza del box doccia del bagno e delle nicchie realizzate in corrispondenza del vano cucina soggiorno del primo piano (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
4) l'alterazione cromatica del decoro floreale del rivestimento nel bagno del primo piano che risulta danneggiato a causa dell'impiego di prodotti non compatibili con il colore del decoro floreale, utilizzati o nella fase di stuccatura delle fughe o nella fase di pulizia della parete una volta ultimati i lavori (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
5) la mancata ultimazione delle fughe e l'errata collocazione delle piastrelle del rivestimento della parete divisoria del bagno di primo piano, in corrispondenza del box doccia, con realizzazione di una parete fuori piombo ed errata pendenza del piatto doccia (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
6) la presenza di pareti dell'immobile con lesioni non strutturali e superficiali legate al normale comportamento del materiale in risposta ai movimenti che subisce il fabbricato e/o correlati all'eccessiva presenza di acqua nella miscela con la quale è stato confezionato l'intonaco (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
7) la presenza di alcune lesioni che partono dal piede e si diramano verso la parte superiore nel pilastro centrale all'interno del vano garage, in cui lo zoccoletto battiscopa non è stato collocato a perfetta regola d'arte, lesioni non strutturali riconducibili all'eccessiva presenza di acqua nella miscela con la quale è stato confezionato l'intonaco (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
11 8) la presenza nella rampa di scala realizzata ex novo di lesioni che riguardano la trave e il sottoscala, lesioni da ricondursi a fenomeni di assestamento della nuova struttura, anche esse riconducibili all'eccessiva presenza di acqua nella miscela con la quale è stato confezionato l'intonaco (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
9) nel rivestimento della scala realizzato con lastre di marmo, in corrispondenza dell'ultimo gradino e del pianerottolo di sbarco al primo piano, è stata rilevata l'assenza di planarità nella pavimentazione, con la formazione di un gradino dello spessore superiore al millimetro che costituisce un'insidia da ricondurre ad una errata posa in opera delle lastre di marmo (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
10) la cornice della porta d'ingresso alla camera da letto di primo piano risulta staccata a seguito di una collocazione non a regola d'arte, con la formazione di una lesione verticale simile alle altre lesioni rivenuti all'interno delle due abitazioni (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo) ;
11) la presenza di una lesione nel pavimento del balcone realizzato a servizio del vano cucina/soggiorno di primo in corrispondenza del cambio di pendenza con il distacco di alcuni tratti di fuga, da ricondurre alla mancata realizzazione di un giunto nel punto in cui il balcone cambia la pendenza, vizi presenti anche nel pavimento del balcone a servizio delle camere da letto, legati ad una non corretta posa in opera della pavimentazione da parte dell'impresa convenuta( vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo).
Il CTU in risposta al quesito n.5 ha ritenuto che potessero essere riconoscibili alla committenza nel momento in cui sono stati ultimati e consegnati i lavori i vizi concernenti: l'alterazione cromatica del decoro floreale del rivestimento nel bagno di primo piano;
quelli riscontrati nel rivestimento della parete divisoria del bagno di primo piano e quelli riscontrati nel rivestimento della scala.
Sul punto le odierne parti controvertono sulla tempestività della denuncia delle difformità riscontrate.
Nello specifico la convenuta opposta ha eccepito l'avvenuta decadenza dell'opponente dal diritto di far valere le difformità e vizi dell'opera ai sensi dell'art. 2226 cod. civ. non avendone fatto la relativa denuncia nel termine di otto giorni dalla scoperta.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che improprio risulta il richiamo fatto dalla ditta opposta all'art.2226 comma 2 cod. civ. in materia di materia di contratto d'opera, posto che l'odierna vicenda ricade nell'ambito del contratto di appalto privato disciplinato dagli artt. 1655 cod. civ. e seguenti, laddove si rinviene speculare alla disposizione invocata dall'opposta l'art. 1667 cod. civ. in materia di difformità e vizi dell'opera.
Precisato ciò, va dichiarata comunque la tardività dell'eccezione di decadenza proposta dall'impresa convenuta, in quanto costituitasi tardivamente in giudizio, infatti, in citazione è stata indicata quale data dell'udienza di prima comparazione il 5.12.2018 (differita d'ufficio alla prima utile all'11.12.2018) e il convenuto si è costituito solo un giorno prima ossia il 10.12.2018.
12 Trattandosi di eccezione in senso stretto essa non rilevabile d'ufficio e dunque non proponibile oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, con conseguente maturare delle preclusioni regolate dagli artt. 166 e 167 c. p.c. nella formulazione ratione temporis vigente.
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito (con riferimento all' eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ. a cui è senz'altro equiparabile l'eccezione di decadenza ex art. 2226, comma secondo, cod. civ.) come “in tema di contratto d'appalto, la decadenza del committente dalla azione di garanzia per vizi dell'opera, prevista dall' art. 1667 c.c., non è rilevabile di ufficio" (Cass. n.
6077/1988). Non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, deve essere proposta ai sensi dell'art.
167 c.p.c. a pena di decadenza nella comparsa di risposta del convenuto, che deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente appunto la comparsa di cui all'art. 167. Nel caso in esame, l'eccezione è stata proposta sì nella comparsa di risposta (vedi pag. 3 dell'atto), ma la comparsa non è stata depositata venti giorni prima dell'udienza ma alla stessa udienza del 20 gennaio 2020 …” ( così Cassazione civile sez II 24.05.2024 n. 14569).
Ne consegue che va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata tardivamente dalla ditta convenuta.
Occorre ora accertare l'operatività della garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. ai sensi del quale
“l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore”.
Se ne deduce che l'appaltatore non è tenuto alla garanzia per vizi e difformità, se il committente ha accettato l'opera e si tratti di vizi da lui conosciuti o comunque riconoscibili.
Norma da doversi leggere in combinato disposto con l'art. 1665 cod. civ. in materia di verifica e pagamento dell'opera, il quale al primo comma sancisce il diritto del committente di verificare l'opera compiuta prima di ricevere la consegna;
verifica che deve essere fatta dal primo non appena messo dall'appaltatore nelle condizioni di poterla eseguire (comma secondo) ai fini dell'accettazione dell'opera.
Notorio come in materia di appalto si deve, in termini generali, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione di cui all'art. 1665 cod. civ. esige, al contrario, che il committente esprima anche per facta concludentia il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (così Cass. civ. 19019/2017; n. 15711/2013; n.
11349/2004, n. 7260/2003). Si ha accettazione tacita quando il committente compie un atto che,
13 esprimendo il gradimento dell'opera (così Cassazione civ. n. 7260/2003) presuppone necessariamente la volontà di accettare, e che sarebbe incompatibile con quella di rifiutarla o di accettarla condizionatamente (Cassazione civ. n. 11835/1993). Ne costituisce presupposto la consegna al committente, accompagnata dalla ricezione senza riserve.
Si è altresì precisato che, la semplice presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale però, ipso facto, ad accettazione senza riserve e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera (così Cassazione civile n. 5131/2007), dovendosi in concreto stabilire se, nel comportamento delle parti, siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera.
Nel caso in esame, non solo non vi è prova dell'avvenuta accettazione espressa dell'opera da parte dell'opponente, ma deve escludersi anche la sussistenza di un'accettazione tacita emergendo dagli atti di causa, piuttosto, elementi di segno contrario.
Ed, infatti, il breve tempo trascorso tra la data di fine lavori 6.11.2017- per come risultante dalla relativa comunicazione protocollata al Comune di Barrafranca in data 21.11.2017- e l'invio in data
27.11.2017 della diffida a mezzo della quale gli opponenti hanno denunciato alla ditta appaltatrice i vizi riscontrati nell'immobile oggetto di causa, risultano essere elementi inequivocabili della volontà della committenza di non accettare l'opera, con conseguente operatività della garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per tutti i vizi e le difformità, conoscibili e non, per come accerti dal CTU e quantificati in € 47.102,69, come da computo metrico riportato a pagina 66 e seguenti dell'elaborato peritale
(somma inferiore rispetto a quella riportata nella bozza avendo il CTU ritenendosi meritevoli di accoglimento le osservazioni del consulente di parte opposta in ordine alla eliminazione della voce
“imprevisti”).
Somma comprensiva dei costi necessari per la demolizione e ricostruzione delle parti di immobile interessati dai vizi riscontrati dal CTU pari ad € 30.019,92, oltre € 5446,09 stimata dal CTU, e ritenuta congrua dallo scrivente, per lo smontaggio e rimontaggio di arredi, infissi servizi igienico-sanitari e spostamento di arredi e suppellettili;
€ 4456,18 per compenso professionale da riconoscere al tecnico che dovrà coordinare e dirigere i lavori per conto della committenza, € 2000,00 per oneri di conferimento in discarica, tutto oltre Iva nella misura stabilita per legge per ciascuna prestazione, per un totale di € 47.102,69 , per come segnatamente riportato nella tabella a pagina 70 dell'elaborato peritale .
Va, pertanto, accolta nella misura riportata la domanda risarcitoria proposta da parte opponente, in ordine alla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione commissionati alla ditta opposta.
14 Nulla si ritiene per contro di dovere riconoscere all'opponente a titolo di penale per la tardiva ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente pattuito.
È risultato infatti provato in corso di causa il conferimento alla ditta appaltatrice dell'esecuzioni di prestazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente pattuite e rispetto alle quali è stato fissato il termine di ultimazione a metà luglio 2017.
Va da sé che l'esecuzione di ulteriori prestazioni abbiano comportato una protrazione dei lavori, per cui lo slittamento della data di ultimazione dell'appalto, in mancanza di prova contraria, non può essere addebitata alla impresa appaltatrice, con conseguente inoperatività della clausola che ha previsto una penale per il ritardo.
Risulta, altresì, infondata l'ulteriore richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale patito dagli attori per il mancato e pieno godimento dell'immobile quantificato in via prudenziale inizialmente in €
5.000,00 per ciascuno degli opponenti e, in sede di conclusionale in seguito alla morte di Per_1 in € 10.000,00 in favore della moglie.
[...]
Richiesta rimasta in corso di causa sfornita di valido supporto probatorio non potendo tale voce di danno ritenersi sussistente in re ipsa, risultando, piuttosto, escluso dalla stabile residenza di parte opponente in altra Regione (Emilia-Romagna) e dalla natura dei vizi riscontrati che non sono risultati tali da impedirne l'uso dell'immobile. Ferma la considerazione per cui i lavori si sono prolungati anche a causa dell'esecuzione di ulteriori lavori ordinati dalla committenza e originariamente non pattuiti.
Sulla base di quanto sopra esposto, risulta che:
- parte opponente, in proprio e nella qualità di erede del marito Parte_1 Persona_1 deve corrispondere la residua somma di € 16. 345,03, per i lavori contrattualmente pattuiti ed effettivamente eseguiti dall' impresa opposta di Controparte_1
- che la medesima opponente deve, altresì, corrispondere la somma di € 11.294,53, comprensiva di
IVA al 10%, per i lavori “extra”
- per cui la somma dovuta da , sommando le due voci di cui si è appena detto, ammonta Parte_1 ad € 27.639,56, a cui però va decurtata la somma di € 5.000,00 già corrisposta in forza di pignoramento presso terzi, per come dichiarato con note per l'udienza del 04.07.2023, circostanza non contestata dall'opposto.
Ne consegue un debito complessivo di € 22.639,56;
- l'opposto . q. deve, invece, corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
47.102,69, quali costi necessari per la rimozione dei vizi e difetti nell'immobile oggetto di causa accertati in corso di causa e i relativi costi di ripristino.
Né potrebbe essere di ostacolo al riconoscimento di tale importo la quantificazione, operata in via preventiva negli atti introduttivi dalla parte attrice in euro 18.000 (IVA esclusa) per i vizi costruttivi.
15 La circostanza che la parte abbia voluto o meno delimitare l'importo della domanda ad una determinata somma è questione interpretativa rimessa al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare se le indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno siano meramente indicative, e quindi non vincolanti, oppure abbiano valenza definitoria del petitum, con la conseguenza che nel primo caso al giudice non è precluso condannare per un importo superiore, mentre nel secondo una pronuncia in tal senso sarebbe viziata da ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. 16450/2012; Cass. 12159/2021).
Orbene, la parte attrice, sia nell'atto di citazione che nelle conclusioni, ha richiesto la “diversa somma di denaro, maggiore o minore, che risulterà dall'istruttoria del presente giudizio e secondo le statuizioni di apposita e rituale consulenza tecnica d'ufficio”, precisando che la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale era basata su una stima effettuata dal consulente di parte e che comunque era estesa all'”eventuale maggior danno che dovesse emergere a seguito dei predetti lavori”. Non ha quindi inteso vincolare la domanda risarcitoria, chiedendo anzi apposita CTU.
Peraltro, una cosa è la quantificazione del danno, altra la prospettazione del danno.
Il consulente, infatti, ha semplicemente quantificato i danni derivante dai vizi costruttivi adeguatamente allegati dagli opponenti e non ha esteso l'accertamento a vizi diversi. È solo la quantificazione dei danni ad essere divergente. Circostanza, peraltro, non improbabile se si tiene conto delle numerose difformità riscontrate e del fatto che la perizia di parte è stata effettuata circa 8 anni prima della consulenza d'ufficio, quando i prezzi di mercato erano certamente differenti da quelli attuali.
Risulta, peraltro, infondato quanto lamentato dal convenuto opposto solo in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. laddove ha eccepito “l'assoluta inammissibilità per vizio di extrapetizione delle domande di danni ex adverso richiesti a seguito dell'accertamento peritale assolutamente esplorativo, in quanto tale inammissibile, di cui alla relazione del c.t.u. ing. . Si tratta, invero, Per_6
di danni e fatti assolutamente nuovi ed affatto differenti rispetto a quelli lamentati e richiesti da controparte nell'atto introduttivo del presente giudizio, basato esclusivamente sui lievi danni di cui alla relazione tecnica di parte del geom. ” (pagina 1) . CP_3
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto, dal raffronto tra la consulenza di parte a firma del geometra e quella dell'ausiliario emerge una perfetta identità e coincidenza dei vizi riscontrati. CP_2
Ed, infatti, i vizi denunciati dal geom. sono i medesimi vizi e difetti accertati in sede di CTU, CP_2
segnatamente: alla pavimentazione, ai rivestimenti murali e alle finiture;
i problemi di resistenza elastica e meccanica unitamente ad una non omogenea cromia nelle fughe;
l'alterazione cromatica del decoro floreale del rivestimento del bagno del primo piano;
la mancata ultimazione del rivestimento della parete divisoria del bagno del primo piano dove il box doccia è stato collocato con
16 un pendenza errata;
la presenza di lesioni i ai muri divisori e la loro realizzazione fuori piombo,
l'assenza di complanarità di alcune zone dei rivestimenti e del pavimento,.
Ne consegue che operata la compensazione tra i due reciproci crediti, deve Controparte_1 corrispondere a la somma di € 24.463,13. Parte_1
Spese di lite
In ragione della soccombenza e dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento, che fissa il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, nella qualità di titolare della Controparte_1
ditta individuale ED di RR GI, deve rifondere le spese di lite a PT
, liquidate secondo il prospetto che segue
[...]
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Deve poi condannarsi la parte opposta al rimborso delle spese vive sostenute da parte opponente, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali.
Stessa sorte per le spese di CTU, da porsi a carico della Ditta opposta.
Non risulta invece meritevole di accoglimento la domanda avanzata dall'opponente di condanna della convenuta opposta, ditta ED di TERRONOVA Luigi, per lite temeraria, non essendo stati provati gli elementi costitutivi della pretesa. La liquidazione giudiziale in via equitativa del danno richiesto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., infatti, può aver luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova - gravante a carico della parte che formula domanda risarcitoria - in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero tali elementi siano desumibili dagli atti di causa. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 164/2018 del 19.04.2018 emesso nell'ambito del procedimento monitorio n. 159/2028 RG;
- dichiara in proprio e nella qualità di erede del marito Parte_1 Persona_1 debitrice di er l'importo di € 22.639,56; Controparte_1
- dichiara . q. debitore di per la somma di € 47.102,69; Controparte_1 Parte_1
17 - per l'effetto, condanna nella qualità di titolare della ditta individuale Controparte_1
ED di RR GI, a corrispondere a la somma di € Parte_1
24.463,13;
- condanna nella qualità di titolare della ditta individuale Controparte_1
ED, a rifondere a le spese di lite liquidate in euro 5.077,00, oltre Parte_1
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre spese vive quantificate in euro 296,59 (contributo unificato € 259,00, marca bollo € 27,00 e spese notifica € 10,59);
- pone definitivamente a carico di nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale ED, le spese di CTU, già liquidate con decreto del 28.5.2024
Enna, 29/01/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
18
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 994 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2018
T R A
(C.F. ), in proprio e nella qualità di moglie ed erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTA GAETANO (C.F. Per_1 C.F._2
); C.F._3
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
, nella qualità di titolare della ditta individuale ED di Controparte_1
RR GI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO MONACO C.F._4
GIUSEPPE ;
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 164/2018 del 19.04.2018 - emesso nell'ambito del procedimento monitorio n. 159/2028 RG per l'importo di € 46.680,42 quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile di loro proprietà sito i
Barrafranca in via Parroco Giunta n.16 – e hanno convenuto in Persona_1 Parte_1 giudizio assegnando le seguenti conclusioni “respinta ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e difesa, Preliminarmente - Revocare nonché dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 164/2018 del 19.04.2018, emesso in seno al procedimento ingiuntivo n. 159/2018 RG dal Tribunale Civile di Enna in persona del Dott. Davide Capizzello, per le ragioni di cui sopra;
Nel merito - In accoglimento della presente opposizione, condannare il Sig.
ut supra generalizzato, a corrispondere a favore degli opponenti e Controparte_1 Persona_1
, a titolo di risarcimento danni subiti, nessuno escluso, l'importo complessivo di Euro Parte_1
39.400,00 (eurotrentanovemilaquattrocento/00), così quantificati: - Euro 18.000,00 ( Iva esclusa) a titolo di danno patrimoniale;
- Euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per mancato
1 godimento dell'immobile; -Euro 11.400,00 a titolo di penale per tardiva ultimazione dei lavori di ristrutturazione rispetto al termine pattuito contrattualmente;
ossia quella diversa somma di denaro, maggiore o minore, che risulterà dall'istruttoria del presente giudizio e secondo le statuizioni di apposita e rituale consulenza tecnica d'ufficio , di cui si chiede sin d'ora nomina ed esperimento e, comunque, entro la competenza del giudice adito. - Col favore degli interessi, rivalutazione monetaria, spese, competenza ed onorari di causa, comprese IVA e CPA, come per legge”.
Gli odierni attori hanno dedotto:
- di avere concluso con la ditta “ Edilsystem” di Terranova Lugi in data 20 agosto 2015 e 2 novembre
2016 due contratti di appalto aventi ad oggetto lavori di ristrutturazione del piano terra, primo piano e copertura a tetto dell'immobile di loro proprietà sito in Barrafranca in via P. Giunta n.16 pattuendone il rispettivo prezzo a “corpo ”;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono state eseguite alcune prestazioni inizialmente concordate (quali ponteggio prospetto e apertura laterale), mentre si è reso necessario eseguire ulteriori prestazioni rispetto a quelle concordate, quale il ripristino delle fondamenta, rispetto ai quali le parti hanno verbalmente concordato l'importo di € 13.000,00, con l'ulteriore intesa che ogni altra prestazione sarebbe stata compensata con le prestazioni non eseguite;
- di avere complessivamente versato la somma di € 63.208,60 di cui € 26.000,00 in contanti, e la restante parte a mezzo bonifici, risultando, pertanto, dovuta all'odierna convenuta la somma di €
14.792,00 e non quella maggiore di € 46.680,42 pretesa dal convenuto in via monitoria;
- l'inidoneità delle fatture prodotte dal convenuto in sede monitoria a costituire piena prova del credito vantato;
- la mancata esecuzione a regola d'arte da parte della ditta appaltatrice dei lavori eseguiti, atteso che gli stessi, stabilmente residenti in [...], visionato l'immobile al loro rientro a Barrafranca hanno riscontrato una serie di anomalie , dettagliatamente indicate nella consulenza di parte versata in atti a firma del geometra il quale ha stimato in € 18.000,00 la somma necessaria per CP_2
i lavori di ripristino, oltre all'ulteriore somma di € 20.000.00 a titolo di danno non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile per il tempo necessario per il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi;
- che in seguito alle segnalazioni fatte nel mese di luglio/agosto 2017 sulle problematiche riscontrate nell'immobile alla ditta appaltatrice, la stessa, pur essendosi impegnata a rimuoverle e avendo mostrato disponibilità ad una definizione bonaria della vertenza, di fatto non si è adoperata, diffidandoli con raccomandata del 14.12.2017 al pagamento dell'importo poi ingiunto in via monitoria;
- la tardiva ultimazione dei lavori rispetto alla data concordata: con il contratto di appalto del novembre 2016 integrativo di quello precedentemente stipulato nell'agosto del 2015, infatti, le parti
2 hanno pattuito quale termine ultimo per il completamento la metà di luglio 2017, prevedendo una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- che i lavori di ristrutturazione sono stati avviati nel mese di aprile 2016 e sono stati conclusi il
6.11.2017 come si evince dal certificato di chiusura lavori del 6.11.2017, con un ritardo di 114 giorni e con conseguente diritto al risarcimento a titolo di penale della somma di € 11.400,00;
- di non avere corrisposto il residuo dovuto a causa dell'inadempimento in cui è incorsa la ditta appaltatrice in forza del principio “inadimplenti non est adimplendum”.
Si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni “ in via Controparte_1
preliminare – dichiarare, a norma dell'art. 648 , co.1, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 164/2018 emesso da codesto Tribunale in data 19.04.2018 , non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
in rito: - ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per le ragioni indicante sub I in diritto;
Nel merito: - rigettare tutte le domande , le eccezioni e le deduzioni ex adverso proposte e confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in virtù delle considerazioni e delle eccezioni di cui ai punti II, III, IV, V,
VI, VII e VIII un diritto che precedono;
condannare gli opponenti, solidalmente tra loro, alla rifusione di spese e compensi di difesa, oltre al rimborso per spese gen. Nella misura del 10% , i. v.a.
e c. p. c in favore dell'odierno opposto” .
Parte opposta ha dedotto:
- di avere ultimato a fine ottobre 2017 i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Parroco Giunta
n.16 pattuiti con i contratti di appalto del 20.08.2015 e del 2.11.2016 e di quelli ulteriori richiesti dagli opponenti in accordo con il direttore dei lavori arch. ( di cui alla fattura n. 16 del Persona_2
22.12.2017), i quali non hanno sollevato alcuna obiezione/o riserva in ordine all'esecuzione dei lavori accettati verbalmente e rispetto ai quali è stata comunicata al Comune di Barrafranca con nota del
21.11.2017 la fine lavori in data 06.11.2017;
- che in forza dei due contratti di appalto gli era dovuto un corrispettivo di € 96.272,41, di cui €
72.055,19 in forza dei due contratti di appalto sottoscritti ed € 24.217,22 per i lavori extra contratto eseguiti di cui alla fattura n.16 del 22.12.2017, somma rispetto alla quale gli opponenti hanno versato
€49.074,50 , residuando l'importo di € 46.680,42, con l'ulteriore specificazione che in tale importo non va considerato la somma concordata di € 13.000.00 pagata in contanti dagli opponenti in seguito alla esecuzione dei lavori extra eseguiti dal 24.04.2016 al 28.07.2016;
- di avere correttamente eseguito i lavori appaltati secondo le modalità richieste e sulla scorta delle direttive impartite dal direttore dei lavori e che il tecnico di parte geometra nella relazione Per_3
versata in atti ha smentito tutte le censure sollevate dagli opponenti sul punto;
- che nessun inadempimento contrattuale per difformità o vizi dell'opera vi è stato, per cui nessun risarcimento è dovuto dagli opponenti, i quali hanno accetto verbalmente i lavori eseguiti per come
3 confermato anche dalla comunicazione fatta ala Comune di ultimazione dei lavori, e comunque sarebbero decaduti dalle richieste avanzate non avendo denunciati i vizi dell'opera entro otto giorni dalla scoperta ai sensi dell'art. 2226, comma secondo, cod. civ.
- che nessun addebito può essergli mosso per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, dipeso dalla realizzazione di lavori extra rispetto a quelli contrattualmente previsti, dettagliatamente elencati nella fattura n.16 del 22.12.2017.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata espletata con esito negativo la procedura di mediazione, all'esito della quale sono stati concessi i termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c..
Sono stati sentiti e in sede di interrogatorio formale ex Controparte_1 Persona_1
adverso loro deferito, all'udienza del 14.06.2022 e successivamente il giudizio è stato interrotto a causa della morte di Tempestivamente riassunto il giudizio su istanza di Persona_1 PT
, è proseguito con l'interrogatorio formale di quest'ultima deferitole dall'opposto. Formulata
[...] dallo scrivente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.02.2023, proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c. p.c. (alla quale ha aderito la sola opponente), con ordinanza del 13.09.2023 sono state rigettate le prove orali richieste ed è stata disposta CTU.
Esaurite le operazioni peritali con il deposito della relazione di consulenza da parte del tecnico nominato, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione all'udienza del 2.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta di rimessione della causa sul ruolo formulata dalla ditta opposta
Preliminarmente, va disattesa la richiesta formulata dalla convenuta opposta in sede di comparsa conclusionale di rimessione sul ruolo della causa al fine di invitare il CTU a depositare la risposta alle osservazioni critiche alla relazione di consulenza trasmessa dal consulente di parte Ing. Per_4
[...]
L'ausiliario, in data 22.04.2024, unitamente alla relazione di consulenza finale ha depositato gli allegati alla CTU, tra i quali è presente sia l'allegato E “osservazioni inoltrate da parte convenuta opposta “del 9 .04.2024 (pagine 49 e 50), sia l'allegato F “risposta alle osservazioni formulate da parte convenuta opposta” (pagg da 51 a 54).
Sull'eccezione di inammissibilità per mancata produzione copia notificata decreto ingiuntivo
Va, altresì, disattesa l'ulteriore eccezione di parte opposta laddove ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancata produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo.
4 Parte opponente ha depositato la copia notificata del decreto ingiuntivo opposto in sede di iscrizione a ruolo della causa, risultando presente tra la documentazione allegata all'atto di opposizione, nello specifico trattasi dell'allegato n. 2, come da indice del fascicolo di parte attrice.
Sulla riconducibilità dei lavori eseguiti alle intercorse pattuizioni contrattuali
Nel merito, dagli atti di causa risulta incontestato che parte opponente abbia affidato i lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito a Barrafranca in via Parroco Luigi Giunta n. 16 alla ditta opposta ED di RR GI , dapprima, con il contratto di appalto del 20 agosto
2015 relativamente al piano terra, concordando il prezzo a corpo di € 26.000,00 e, successivamente, con il contratto di appalto del 2.11.2016 con il quale sono stati affidati alla medesima ditta l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del primo piano e del tetto dello stesso fabbricato, pattuendo il prezzo di € 39.000,00 comprensivo di oneri previdenziali ed assicurativi nonché degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, importo specificatamente indicato dalle parti come fisso ed invariabile, atteso che il contratto è stato stipulato a “ corpo” (all.3 e 4 fascicolo di parte attrice).
I lavori sono iniziati il 19.04.2016 ed ultimati il 6.11.2017, come risultante dalle relative comunicazioni rese al Comune di Barrafranca (all. 7 e 8 fascicolo parte attrice).
Risulta dagli atti di causa che durante l'esecuzione dei lavori i committenti hanno incaricato l'odierna convenuta di eseguire altre lavorazioni contrattualmente non pattuite afferenti il ripristino delle fondamenta dell'immobile oggetto di causa, lavori per i quali le parti hanno pattuito il prezzo il €
13.000,00 integralmente corrisposto e rispetto alla quale non vi è alcuna contestazione.
Contestazioni che, invece, riguardano la residua somma di cui parte opponente sarebbe ancora debitrice nei confronti della ditta appaltatrice e la corretta esecuzione da parte di quest'ultima dei lavori affidati.
Ed infatti, a agito in via monitoria per ottenere l'ingiunzione di pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 46.680,42, così distinta: € 6.811,50 come da fattura n.14 del
22.12.2017, € 13.551,70 come da fattura n. 15 del 22.12.2017 ed € 24.217,22 come da fattura n. 16 del 22.12.2017 emessa per lavori diversi da quelli contrattualmente pattuiti.
Parte opponente ha contestato tale pretesa ritenendo che del prezzo pattuito sulla base dei due contratti di appalto, pari ad € 68.900,00 ( € 26.000 primo contratto + € 42.900,00 secondo contratto) avrebbe versato la somma complessiva di € 63.208,60, che detratta la somma di € 13.000,00 corrisposta per i lavori extra contratto di cui sopra, ammonterebbe ad € 50.208,60, per cui residuerebbe da corrispondere rispetto al prezzo dell'appalto contrattualmente pattuito la sola somma di € 18.691,40( per come precisato nella prima memoria di parte attrice ex art. 183, comma sesto,
c.p.c.) , e non la diversa di € 20.363,20 richiesta dalla convenuta con le fatture 14 e 15/2017, così
5 come non dovuto sarebbe l'importo della fattura n. 16/2017 di cui parte attrice contesta sia l'an che il quantum. Ritenendo che le prestazioni in essa contenute altro non sarebbero che il mero ricalcolo delle prestazioni concordate a corpo e già eseguite in forza dei contratti di appalto sottoscritti, nei quali è stato espressamente prevista la necessità di accordo scritto per qualunque variazione al prezzo pattuito o qualunque variazione che comporti sostanziali modifiche al progetto.
Al fine di stabilire quali lavori sono stati contrattualmente pattuiti dalle parti e quali invece frutto di accordi ulteriori, si è resa necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, nella persona dell'ing. , il quale ha compiutamente risposto con metodo analitico, oggettivo e scevro Persona_5 da vizi logici, ai seguenti quesiti “1. Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), descriva
i lavori effettuati dalla ditta convenuta in esecuzione dei contratti di appalto per cui è causa 2. verifichi la compatibilità tra l'opera di ristrutturazione ultimata e quella commissionata con il progetto originario di cui ai contratti del 20.08.2015 e del 2.11.2016; 3. verifichi l'esistenza dei lavori extra realizzati e se vi sia una corrispondente voce nella fattura n. 16, precisando, laddove possibile, se taluni lavori possano essere inglobati o meno in quelli originariamente pattuiti o se trattasi di lavori del tutto estranei alle originarie pattuizioni;
4. Determini, redigendo computo metrico estimativo, il valore dei lavori effettuati, alla stregua dell'importo convenuto dai contraenti
o, in mancanza di accordi in tal senso univocamente evincibili dagli atti, dei prezzi usualmente praticati sulla piazza estimati all'epoca della loro realizzazione, avendo cura di chiarire, alla luce del materiale istruttorio in atti, il valore delle opere realizzate e non ancora pagate;
5. verifichi
l'esistenza dei vizi lamentati da parte opponente, specificando: - se le opere sono state eseguite secondo regola d'arte; - se i vizi rilevati dal CTP Geom. nel proprio elaborato peritale CP_2
sono riscontrati;
- se i vizi eventualmente riscontrati ed esistenti sono suscettibili di ulteriore
“aggravamento” nel tempo - se questi potevano essere facilmente riconoscibili al momento dell'ultimazione e consegna dell'opera;
6. indichi le opere e i costi necessari per il ripristino”.
Nello specifico, l' ing. in risposta al quesito n.1 ha accertato che l'impresa opposta, in Per_5 esecuzione ai due contratti di appalto privato “a corpo” sottoscritti con l'opponente, ha eseguito le seguenti opere : “ demolizione e rifacimento di parte della tampognatura esterna;
demolizione dei tramezzi interni e rifacimento degli stessi, che rispetta la distruzione interna rappresentata negli elaborati grafici depositati al fascicolo telematico, salvo lievi modifiche che, tuttavia, non hanno alterato la natura del lavoro eseguito, trattandosi di modeste traslazioni di alcuni tramezzi fra il progettato e l'eseguito; demolizione di parte della rampa di scala che collega il piano terra con il primo piano e rifacimento della stessa, con successiva collocazione di un rivestimento con lastre di marmo;
rimozione dei vecchi infissi esterni ed interni sia al piano terra che al primo piano, oltre che al piano di sottotetto;
demolizione della pavimentazione interna esistente e collocazione di nuova
6 pavimentazione, previa realizzazione di un massetto alleggerito con perle di polistirolo e la fornitura del collante e del materiale per la realizzazione delle fughe;
collocazione dello zoccoletto battiscopa in entrambi i piani dell'immobile; posa in opera dei rivestimenti in corrispondenza dei bagni e delle cucine poste al piano terra e al primo piano;
collocazione dei controtelai per la posa in opera degli infissi esterni e degli infissi interni sia al piano terra che al primo piano, compreso quello relativo al vano garage;
realizzazione in tutto l'immobile degli impianti elettrico, idrico e termosanitario.
L'impresa contrattualmente doveva eseguire – come le ha eseguite – solamente le tracce per
l'alloggio degli impianti e il successivo ripristino una volta posizionata la tubazione e le scatole, la cui fornitura non era compresa nei dei contratti di appalto;
realizzazione dell'impianto di scarico al piano terra, compresa la sifonatura e la realizzazione del pozzetto d'ispezione, in modo da collegare gli impianti di scarico (bagni e cucina) alla rete fognaria comunale;
collocazione delle soglie in corrispondenza di tutte le aperture esterne (finestre e balconi) e delle porte interne;
collocazione della pavimentazione in corrispondenza dei due balconi di primo piano e relativo zoccoletto battiscopa;
collocazione della pavimentazione sia in corrispondenza del terrazzino di piano terra
(ingresso secondario – via Parroco Giunta) sia in corrispondenza dell'ingresso principale (via Frà
G. Bevilacqua); collocazione al piano terra di rivestimento della parete in corrispondenza della scala che collega i piani dell'immobile; realizzazione dell'intonaco interno in tutte le pareti del fabbricato
e successiva tinteggiatura, anche del soffitto;
realizzazione all'interno del vano garage di una cisterna interrata realizzata con struttura in conglomerato cementizio armato, comprensiva dello scavo, della base di appoggio, del massetto con rete elettrosaldata e della botola d'ispezione [verifica eseguita attraverso la documentazione fotografica versata al fascicolo telematico]; realizzazione di un vespaio con l'impego di mini igloo e successivo massetto con interposta rete elettrosaldata
[verifica eseguita attraverso la documentazione fotografica versata al fascicolo telematico];realizzazione del prospetto esterno sui lati dell'immobile che affacciano su pubblica via, in parte del quale è stato collocato un isolamento termoacustico (c.d. rivestimento a capotto) e successiva tinteggiatura con tinte in parte chiare in parte scure;
collocazione di rivestimento con piastrelle in entrambi i prospetti che affacciano su pubblica via;
sistemazione del manto di copertura del fabbricato, previa rimozione delle vecchie tegole e successiva collocazione di un tavolato in abete;
uno telo traspirante e un sistema coibentatane con pannelli in polistirene dello spessore di tre cm e successiva ricollocazione delle tegole;
collocazione di un lucernario a tetto in corrispondenza di una delle due falde di copertura;
collocazione di scossaline e coprilista in lamierino zincato;
collocazione di grondaie e pluviali in lamierino per la raccolta e lo smaltimento delle acque che si raccolgono sulle falde di copertura ” ( pag 11-12 e 13 CTU).
Sulla base di quanto accertato il CTU , in risposta la quesito n. 2, ha confermato la compatibilità fra l'opera di ristrutturazione eseguita dalla ditta ED e quella commissionata dai coniugi
7 con i due contratti di appalto risalenti al 2015/2016, ad eccezione della voce di costo Per_1
relativa allo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle demolizioni, esposta e quantificata a corpo in entrambi i contratti di appalto, non avendo rinvenuto in atti “alcuna documentazione attraverso la quale appurare l'adempimento contrattuale dell'impresa convenuta opposta visto che non risulta prodotto né alcun formulario rifiuti (c.d. F.I.R.) né, tanto meno, alcuna fattura rilasciata dall'impianto ove il materiale dovrebbe essere stato conferito ”. L'esclusione di tale voce non è stata contestata dalla appaltatrice.
Il tecnico nel proprio elaborato a pagina 39- 40 e 41 ha riportato puntualmente le lavorazioni eseguite per come sopra accertato, rilevandone la loro riconducibilità ai due contratti di appalto, evidenziandone il relativo importo pari per i lavori di cui al contratto dell'agosto 2015 ad € 26.776,68, importo arrotondato contrattualmente ad € 26.000,00, a cui vanno decurtati i costi di smaltimento rifiuti di € 685,94, per cui € 25.314,06 . Mentre con riferimento ai lavori riconducibili al secondo contratto del novembre 2016 i lavori ammontano ad € 39.189,72, arrotondato ad € 39.000,00 a cui vanno decurtati i costi di smaltimento rifiuti di € 1.509,02, per cui in toltale € 37.490,80.
Ne consegue, che il valore dei lavori effettuati dall'impresa convenuta ammonta ad € 62.804,86, pari alla somma di € 25.314,06 e di € 37.490,80, dovendosi solo su questo secondo importo calcolare l'IVA al 10% pari ad € 3.749,08, diversamente da quanto fatto dal CTU, posto che nel contratto di appalto del 2015 la somma è stata concordata in € 26.000,00 omnia.
In definitiva, l'importo dovuto dagli opponenti ammonta ad € 66.553,94 (per cui rispetto all'importo indicato dal CTU di € 69.085,35 va decurtato la somma di € 2.531,40 calcolata a titolo di iva in ordine al contratto del mese di agosto 2015).
Orbene, risulta incontestato che la somma versata dagli opponenti ammonta ad € 63.208,91- di cui €
37.208,91 versata a mezzo bonifici (fatture n.1- 5- 15/2016 e n. 5 – 6 /2017) ed € 26.000,00 corrisposta in contanti, somma alla quale va decurtato l'importo – in quanto circostanza ammessa da entrambe le parti – di € 13.000,00 corrisposto per gli ulteriori lavori extra contratto relativi alle fondamenta.
Ne consegue che la somma corrisposta per i lavori contrattualmente pattuiti ed effettivamente eseguiti dall' impresa opposta è pari ad € 50.208,91, residuando l'importo di € 16. 345,03 che parte opponente deve ancora corrispondere, ossia € 66.553,94 - € 50.208,91.
Sulla esecuzione dei lavori extra contratto di cui alla fattura 16/2017
Occorre ora, accertare se l'impresa appaltatrice ha effettivamente eseguito prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle contrattualmente pattuite.
Le prestazioni in discussione sono quelle di cui alla fattura n. 16/2017 e rispetto alle quali è stato chiesto al CTU di rispondere al seguente quesito:“ n.
3. verifichi l'esistenza dei lavori extra realizzati
e se vi sia una corrispondente voce nella fattura n. 16, precisando, laddove possibile se taluni lavori
8 possano essere inglobati o meno in quelli originariamente pattuiti o se trattasi di lavori del tutto estranei alle originarie pattuizioni”.
In risposta al quesito il CTU ha accertato (vd. tabella pag. 33 e seguenti dell'elaborato peritale) che trattasi di lavori non pattuiti ad eccezione di alcuni, già inglobati nei due contratti di appalto sottoscritti, e di seguito indicati: fornitura e messa in opera di tavole in abete da cm 2 per la sistemazione della copertura;
differenza intonaci del piano terra e del 1° piano;
differenza tramezzi del piano terra e del 1° pino;
differenza per demolizione rampa scala, smaltimento detriti, modifiche e rivestimento della stessa;
differenza rivestimento ( bagno e cucina) del 1° piano;
lavoro smontaggio rivestimento bagni, ripristino pareti e smaltimento detriti e messa in opera rivestimento;
sostituzione alzata in marno scala esistente.
Sono, invece, risultati solo in parte già pattuiti perché inglobati nel contratto di appalto del 2.11.2016 la differenza cappotto e la differenza colore prospetto.
In ordine a tali prestazioni il CTU ha operato per ciascuna lavorazione una significativa distinzione, indicando quali prestazioni risultano verificabili in quanto ne è stato possibile il riscontro sui luoghi di causa e quali valutabili, in termini di corrispondenza fra quanto eseguito e quanto esposto in fattura n. 16 della quale si discute (tabella pagg 33 e seguenti).
Segnatamente il CTU ha ritenuto non verificabile : lo smontaggio e rimontaggio porta bagno due volte;
massetto alleggerito con perle di polistirolo;
incasso fili telecom del prospetto con tubo corrugato da 50mm ; differenza per demolizione rampa scala, smaltimento detriti modifiche e rivestimento della stessa;
lavoro smontaggio rivestimento bagno, ripristino pareti e smaltimento detriti e messa in opera rivestimento;
smontaggio n.3 lucernai vano scala e accatastamento al piano terra;
telai per oscuramento escluso rivestimento in tessuto;
sostituzione alzata in marmo scala esistente e messa in opera e sistemazione di scossalina per aerazione fondazione.
Il CTU ha invece considerato non valutabili : il ripristino travi, pilastri e soffitto con malta tixotropica e convertitore di ruggine 1° piano atteso che dalle foto non è stato possibile eseguire alcuna verifica dimensionale;
lo smontaggio e rimontaggio porta bagno 2 volte;
incasso fili telecom del prospetto con tubo corrugato da 50mm; differenza per demolizione rampa scala, smaltimento detriti modifiche e rivestimento della stessa;
lavoro smontaggio rivestimento bagno, ripristino pareti e smaltimento detriti e messa in opera rivestimento;
smontaggio n.3 lucernai vano scala e accatastamento al piano terra;
telai per oscuramento escluso rivestimento in tessuto;
nolo cestello con operatore per sistemazione tubo gas;
sostituzione alzata in marmo scala esistente e messa in opera e sistemazione di scossalina per aerazione fondazione.
Conclusioni non contestate dall'opponente, mentre la ditta opposta in sede di osservazioni alla bozza di CTU ha rilevato che la circostanza che talune prestazioni non siano valutabili non significa che esse non siano state eseguite.
9 Posto che il CTU ha osservato che trattasi di prestazioni che non è più possibile valutare neanche facendo ricorso a specifici saggi, trattandosi di prestazioni estranee alle intercorse pattuizioni contrattuali e non avendo l'impresa esecutrice provato in nessun modo di averle rese, tali opere devono considerarsi non eseguite.
Ciò vale anche per la “messa in opera e sistemazione di scossalina per aerazione fondazione”, prestazione rispetto alla quale il CTU ha riscontrato la possibilità di verifica ma ciò richiederebbe la demolizione di buona parte del locale garage al fine di intercettarne la presenza in fondazione.
Considerato che il costo di tale lavorazione è stato stimato dal CTU in € 180,00 oltre IVA, per un totale di 198,00 €, sulla base di una valutazione comparativa tra gli eventuali costi sostenuti dall'impresa e quelli occorrenti per accertarne l'esecuzione in termini di demolizione e ripristino, si ritiene opportuno escludere il costo di tale prestazione.
L'esclusione delle opere non valutabili è conseguenza dell'onere probatorio imposto alla ditta in ragione del principio di vicinanza della prova e della impossibilità pratica della parte di provare la non realizzazione dell'opera, trattandosi di un fatto negativo.
Sulla base di tali valutazioni, scorporando i lavori già inglobati nei sottoscritti contratti di appalto, il
CTU, ha ritenuto che i lavori extra eseguiti dalla ditta convenuta ammontino ad € 11.294,53, comprensiva di IVA al 10%.
Trattasi di lavori di cui l'opponente deve farsi carico anche se non concordati per iscritto come contrattualmente stabilito, posto che nessun dubbio sussiste sulla circostanza che essi siano stati effettivamente eseguiti sui luoghi oggetto di causa, dovendosi, pertanto, considerare la loro esecuzione conferita dai committenti, fosse solo per fatti concludenti.
Come chiaramente evidenziato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n.
13600 del 16.05.2024, la pattuizione per l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto non necessita di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., per cui può essere oggetto di accordo orale o per fatti concludenti, non avendo evidentemente la società appaltatrice ragione di eseguire lavori in più rispetto a quelli commissionati, se non in esecuzione di incarico ricevuto dal committente e accettato.
Sulla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti dalla ditta opposta
Occorre ora, esaminare la domanda risarcitoria proposta da parte opponente laddove lamenta la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti.
Al CTU è stato richiesto di rispondere al seguente quesito: “ n. 5 verifichi l'esistenza dei vizi lamentati da parte opponente, specificando: - se le opere sono state eseguite a regola d'arte; - se i vizi rilevati dal CTP Geom. nel proprio elaborato peritale sono riscontrati;
- se i vizi eventualmente CP_2
10 riscontrati ed esistenti sono suscettibili di ulteriore aggravamento;
- se questi potevano essere facilmente riconoscibili al momento dell'ultimazione e consegna dell'opera ”.
In risposta al quesito il CTU ha riscontrato l'esecuzione secondo regola d'arte delle opere eseguite dall'impresa opposta, ad eccezione delle seguenti prestazioni di seguito indicate rispetto alle quali ha riscontrato la presenza di vizi e difetti, segnatamente:
1) il cedimento del pavimento sia al piano terra che al primo piano in corrispondenza dello zoccoletto battiscopa e dei rivestimenti nelle pareti, legato alla realizzazione di un massetto alleggerito con perle di polistirolo, anziché massetto radiante richiesto in presenza di un impianto di riscaldamento a pavimento (ritenuti dal CTU vizi suscettibili nel tempo di ulteriore aggravamento);
2) la presenza di problemi di resistenza elastica e meccanica unitamente ad una non omogenea cromia, nelle fughe realizzate con malta e stucco sia nei pavimenti che nei rivestimenti, che hanno determinato la presenza di fughe scavate e di fughe che saltano con il distacco dello stucco, vizi da ricondurre alla mancata o non perfetta pulizia delle fughe prima della posa del fugante o ad un eccesso di acqua presente nello stesso fugante nel momento della sua preparazione in cantiere o, ancora, a entrambe le circostanze (vizi suscettibili nel tempo di ulteriore aggravamento);
3) la mancata realizzazione in maniera perfettamente verticale per cui sussistono problemi di fuori piombo della parete in corrispondenza del box doccia del bagno e delle nicchie realizzate in corrispondenza del vano cucina soggiorno del primo piano (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
4) l'alterazione cromatica del decoro floreale del rivestimento nel bagno del primo piano che risulta danneggiato a causa dell'impiego di prodotti non compatibili con il colore del decoro floreale, utilizzati o nella fase di stuccatura delle fughe o nella fase di pulizia della parete una volta ultimati i lavori (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
5) la mancata ultimazione delle fughe e l'errata collocazione delle piastrelle del rivestimento della parete divisoria del bagno di primo piano, in corrispondenza del box doccia, con realizzazione di una parete fuori piombo ed errata pendenza del piatto doccia (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
6) la presenza di pareti dell'immobile con lesioni non strutturali e superficiali legate al normale comportamento del materiale in risposta ai movimenti che subisce il fabbricato e/o correlati all'eccessiva presenza di acqua nella miscela con la quale è stato confezionato l'intonaco (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
7) la presenza di alcune lesioni che partono dal piede e si diramano verso la parte superiore nel pilastro centrale all'interno del vano garage, in cui lo zoccoletto battiscopa non è stato collocato a perfetta regola d'arte, lesioni non strutturali riconducibili all'eccessiva presenza di acqua nella miscela con la quale è stato confezionato l'intonaco (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
11 8) la presenza nella rampa di scala realizzata ex novo di lesioni che riguardano la trave e il sottoscala, lesioni da ricondursi a fenomeni di assestamento della nuova struttura, anche esse riconducibili all'eccessiva presenza di acqua nella miscela con la quale è stato confezionato l'intonaco (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
9) nel rivestimento della scala realizzato con lastre di marmo, in corrispondenza dell'ultimo gradino e del pianerottolo di sbarco al primo piano, è stata rilevata l'assenza di planarità nella pavimentazione, con la formazione di un gradino dello spessore superiore al millimetro che costituisce un'insidia da ricondurre ad una errata posa in opera delle lastre di marmo (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo);
10) la cornice della porta d'ingresso alla camera da letto di primo piano risulta staccata a seguito di una collocazione non a regola d'arte, con la formazione di una lesione verticale simile alle altre lesioni rivenuti all'interno delle due abitazioni (vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo) ;
11) la presenza di una lesione nel pavimento del balcone realizzato a servizio del vano cucina/soggiorno di primo in corrispondenza del cambio di pendenza con il distacco di alcuni tratti di fuga, da ricondurre alla mancata realizzazione di un giunto nel punto in cui il balcone cambia la pendenza, vizi presenti anche nel pavimento del balcone a servizio delle camere da letto, legati ad una non corretta posa in opera della pavimentazione da parte dell'impresa convenuta( vizi non suscettibili di ulteriore aggravamento nel tempo).
Il CTU in risposta al quesito n.5 ha ritenuto che potessero essere riconoscibili alla committenza nel momento in cui sono stati ultimati e consegnati i lavori i vizi concernenti: l'alterazione cromatica del decoro floreale del rivestimento nel bagno di primo piano;
quelli riscontrati nel rivestimento della parete divisoria del bagno di primo piano e quelli riscontrati nel rivestimento della scala.
Sul punto le odierne parti controvertono sulla tempestività della denuncia delle difformità riscontrate.
Nello specifico la convenuta opposta ha eccepito l'avvenuta decadenza dell'opponente dal diritto di far valere le difformità e vizi dell'opera ai sensi dell'art. 2226 cod. civ. non avendone fatto la relativa denuncia nel termine di otto giorni dalla scoperta.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che improprio risulta il richiamo fatto dalla ditta opposta all'art.2226 comma 2 cod. civ. in materia di materia di contratto d'opera, posto che l'odierna vicenda ricade nell'ambito del contratto di appalto privato disciplinato dagli artt. 1655 cod. civ. e seguenti, laddove si rinviene speculare alla disposizione invocata dall'opposta l'art. 1667 cod. civ. in materia di difformità e vizi dell'opera.
Precisato ciò, va dichiarata comunque la tardività dell'eccezione di decadenza proposta dall'impresa convenuta, in quanto costituitasi tardivamente in giudizio, infatti, in citazione è stata indicata quale data dell'udienza di prima comparazione il 5.12.2018 (differita d'ufficio alla prima utile all'11.12.2018) e il convenuto si è costituito solo un giorno prima ossia il 10.12.2018.
12 Trattandosi di eccezione in senso stretto essa non rilevabile d'ufficio e dunque non proponibile oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, con conseguente maturare delle preclusioni regolate dagli artt. 166 e 167 c. p.c. nella formulazione ratione temporis vigente.
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito (con riferimento all' eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ. a cui è senz'altro equiparabile l'eccezione di decadenza ex art. 2226, comma secondo, cod. civ.) come “in tema di contratto d'appalto, la decadenza del committente dalla azione di garanzia per vizi dell'opera, prevista dall' art. 1667 c.c., non è rilevabile di ufficio" (Cass. n.
6077/1988). Non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, deve essere proposta ai sensi dell'art.
167 c.p.c. a pena di decadenza nella comparsa di risposta del convenuto, che deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente appunto la comparsa di cui all'art. 167. Nel caso in esame, l'eccezione è stata proposta sì nella comparsa di risposta (vedi pag. 3 dell'atto), ma la comparsa non è stata depositata venti giorni prima dell'udienza ma alla stessa udienza del 20 gennaio 2020 …” ( così Cassazione civile sez II 24.05.2024 n. 14569).
Ne consegue che va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata tardivamente dalla ditta convenuta.
Occorre ora accertare l'operatività della garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. ai sensi del quale
“l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore”.
Se ne deduce che l'appaltatore non è tenuto alla garanzia per vizi e difformità, se il committente ha accettato l'opera e si tratti di vizi da lui conosciuti o comunque riconoscibili.
Norma da doversi leggere in combinato disposto con l'art. 1665 cod. civ. in materia di verifica e pagamento dell'opera, il quale al primo comma sancisce il diritto del committente di verificare l'opera compiuta prima di ricevere la consegna;
verifica che deve essere fatta dal primo non appena messo dall'appaltatore nelle condizioni di poterla eseguire (comma secondo) ai fini dell'accettazione dell'opera.
Notorio come in materia di appalto si deve, in termini generali, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione di cui all'art. 1665 cod. civ. esige, al contrario, che il committente esprima anche per facta concludentia il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (così Cass. civ. 19019/2017; n. 15711/2013; n.
11349/2004, n. 7260/2003). Si ha accettazione tacita quando il committente compie un atto che,
13 esprimendo il gradimento dell'opera (così Cassazione civ. n. 7260/2003) presuppone necessariamente la volontà di accettare, e che sarebbe incompatibile con quella di rifiutarla o di accettarla condizionatamente (Cassazione civ. n. 11835/1993). Ne costituisce presupposto la consegna al committente, accompagnata dalla ricezione senza riserve.
Si è altresì precisato che, la semplice presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale però, ipso facto, ad accettazione senza riserve e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera (così Cassazione civile n. 5131/2007), dovendosi in concreto stabilire se, nel comportamento delle parti, siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera.
Nel caso in esame, non solo non vi è prova dell'avvenuta accettazione espressa dell'opera da parte dell'opponente, ma deve escludersi anche la sussistenza di un'accettazione tacita emergendo dagli atti di causa, piuttosto, elementi di segno contrario.
Ed, infatti, il breve tempo trascorso tra la data di fine lavori 6.11.2017- per come risultante dalla relativa comunicazione protocollata al Comune di Barrafranca in data 21.11.2017- e l'invio in data
27.11.2017 della diffida a mezzo della quale gli opponenti hanno denunciato alla ditta appaltatrice i vizi riscontrati nell'immobile oggetto di causa, risultano essere elementi inequivocabili della volontà della committenza di non accettare l'opera, con conseguente operatività della garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per tutti i vizi e le difformità, conoscibili e non, per come accerti dal CTU e quantificati in € 47.102,69, come da computo metrico riportato a pagina 66 e seguenti dell'elaborato peritale
(somma inferiore rispetto a quella riportata nella bozza avendo il CTU ritenendosi meritevoli di accoglimento le osservazioni del consulente di parte opposta in ordine alla eliminazione della voce
“imprevisti”).
Somma comprensiva dei costi necessari per la demolizione e ricostruzione delle parti di immobile interessati dai vizi riscontrati dal CTU pari ad € 30.019,92, oltre € 5446,09 stimata dal CTU, e ritenuta congrua dallo scrivente, per lo smontaggio e rimontaggio di arredi, infissi servizi igienico-sanitari e spostamento di arredi e suppellettili;
€ 4456,18 per compenso professionale da riconoscere al tecnico che dovrà coordinare e dirigere i lavori per conto della committenza, € 2000,00 per oneri di conferimento in discarica, tutto oltre Iva nella misura stabilita per legge per ciascuna prestazione, per un totale di € 47.102,69 , per come segnatamente riportato nella tabella a pagina 70 dell'elaborato peritale .
Va, pertanto, accolta nella misura riportata la domanda risarcitoria proposta da parte opponente, in ordine alla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione commissionati alla ditta opposta.
14 Nulla si ritiene per contro di dovere riconoscere all'opponente a titolo di penale per la tardiva ultimazione dei lavori di ristrutturazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente pattuito.
È risultato infatti provato in corso di causa il conferimento alla ditta appaltatrice dell'esecuzioni di prestazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente pattuite e rispetto alle quali è stato fissato il termine di ultimazione a metà luglio 2017.
Va da sé che l'esecuzione di ulteriori prestazioni abbiano comportato una protrazione dei lavori, per cui lo slittamento della data di ultimazione dell'appalto, in mancanza di prova contraria, non può essere addebitata alla impresa appaltatrice, con conseguente inoperatività della clausola che ha previsto una penale per il ritardo.
Risulta, altresì, infondata l'ulteriore richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale patito dagli attori per il mancato e pieno godimento dell'immobile quantificato in via prudenziale inizialmente in €
5.000,00 per ciascuno degli opponenti e, in sede di conclusionale in seguito alla morte di Per_1 in € 10.000,00 in favore della moglie.
[...]
Richiesta rimasta in corso di causa sfornita di valido supporto probatorio non potendo tale voce di danno ritenersi sussistente in re ipsa, risultando, piuttosto, escluso dalla stabile residenza di parte opponente in altra Regione (Emilia-Romagna) e dalla natura dei vizi riscontrati che non sono risultati tali da impedirne l'uso dell'immobile. Ferma la considerazione per cui i lavori si sono prolungati anche a causa dell'esecuzione di ulteriori lavori ordinati dalla committenza e originariamente non pattuiti.
Sulla base di quanto sopra esposto, risulta che:
- parte opponente, in proprio e nella qualità di erede del marito Parte_1 Persona_1 deve corrispondere la residua somma di € 16. 345,03, per i lavori contrattualmente pattuiti ed effettivamente eseguiti dall' impresa opposta di Controparte_1
- che la medesima opponente deve, altresì, corrispondere la somma di € 11.294,53, comprensiva di
IVA al 10%, per i lavori “extra”
- per cui la somma dovuta da , sommando le due voci di cui si è appena detto, ammonta Parte_1 ad € 27.639,56, a cui però va decurtata la somma di € 5.000,00 già corrisposta in forza di pignoramento presso terzi, per come dichiarato con note per l'udienza del 04.07.2023, circostanza non contestata dall'opposto.
Ne consegue un debito complessivo di € 22.639,56;
- l'opposto . q. deve, invece, corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
47.102,69, quali costi necessari per la rimozione dei vizi e difetti nell'immobile oggetto di causa accertati in corso di causa e i relativi costi di ripristino.
Né potrebbe essere di ostacolo al riconoscimento di tale importo la quantificazione, operata in via preventiva negli atti introduttivi dalla parte attrice in euro 18.000 (IVA esclusa) per i vizi costruttivi.
15 La circostanza che la parte abbia voluto o meno delimitare l'importo della domanda ad una determinata somma è questione interpretativa rimessa al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare se le indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno siano meramente indicative, e quindi non vincolanti, oppure abbiano valenza definitoria del petitum, con la conseguenza che nel primo caso al giudice non è precluso condannare per un importo superiore, mentre nel secondo una pronuncia in tal senso sarebbe viziata da ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. 16450/2012; Cass. 12159/2021).
Orbene, la parte attrice, sia nell'atto di citazione che nelle conclusioni, ha richiesto la “diversa somma di denaro, maggiore o minore, che risulterà dall'istruttoria del presente giudizio e secondo le statuizioni di apposita e rituale consulenza tecnica d'ufficio”, precisando che la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale era basata su una stima effettuata dal consulente di parte e che comunque era estesa all'”eventuale maggior danno che dovesse emergere a seguito dei predetti lavori”. Non ha quindi inteso vincolare la domanda risarcitoria, chiedendo anzi apposita CTU.
Peraltro, una cosa è la quantificazione del danno, altra la prospettazione del danno.
Il consulente, infatti, ha semplicemente quantificato i danni derivante dai vizi costruttivi adeguatamente allegati dagli opponenti e non ha esteso l'accertamento a vizi diversi. È solo la quantificazione dei danni ad essere divergente. Circostanza, peraltro, non improbabile se si tiene conto delle numerose difformità riscontrate e del fatto che la perizia di parte è stata effettuata circa 8 anni prima della consulenza d'ufficio, quando i prezzi di mercato erano certamente differenti da quelli attuali.
Risulta, peraltro, infondato quanto lamentato dal convenuto opposto solo in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. laddove ha eccepito “l'assoluta inammissibilità per vizio di extrapetizione delle domande di danni ex adverso richiesti a seguito dell'accertamento peritale assolutamente esplorativo, in quanto tale inammissibile, di cui alla relazione del c.t.u. ing. . Si tratta, invero, Per_6
di danni e fatti assolutamente nuovi ed affatto differenti rispetto a quelli lamentati e richiesti da controparte nell'atto introduttivo del presente giudizio, basato esclusivamente sui lievi danni di cui alla relazione tecnica di parte del geom. ” (pagina 1) . CP_3
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto, dal raffronto tra la consulenza di parte a firma del geometra e quella dell'ausiliario emerge una perfetta identità e coincidenza dei vizi riscontrati. CP_2
Ed, infatti, i vizi denunciati dal geom. sono i medesimi vizi e difetti accertati in sede di CTU, CP_2
segnatamente: alla pavimentazione, ai rivestimenti murali e alle finiture;
i problemi di resistenza elastica e meccanica unitamente ad una non omogenea cromia nelle fughe;
l'alterazione cromatica del decoro floreale del rivestimento del bagno del primo piano;
la mancata ultimazione del rivestimento della parete divisoria del bagno del primo piano dove il box doccia è stato collocato con
16 un pendenza errata;
la presenza di lesioni i ai muri divisori e la loro realizzazione fuori piombo,
l'assenza di complanarità di alcune zone dei rivestimenti e del pavimento,.
Ne consegue che operata la compensazione tra i due reciproci crediti, deve Controparte_1 corrispondere a la somma di € 24.463,13. Parte_1
Spese di lite
In ragione della soccombenza e dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento, che fissa il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, nella qualità di titolare della Controparte_1
ditta individuale ED di RR GI, deve rifondere le spese di lite a PT
, liquidate secondo il prospetto che segue
[...]
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Deve poi condannarsi la parte opposta al rimborso delle spese vive sostenute da parte opponente, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali.
Stessa sorte per le spese di CTU, da porsi a carico della Ditta opposta.
Non risulta invece meritevole di accoglimento la domanda avanzata dall'opponente di condanna della convenuta opposta, ditta ED di TERRONOVA Luigi, per lite temeraria, non essendo stati provati gli elementi costitutivi della pretesa. La liquidazione giudiziale in via equitativa del danno richiesto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., infatti, può aver luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova - gravante a carico della parte che formula domanda risarcitoria - in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero tali elementi siano desumibili dagli atti di causa. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 164/2018 del 19.04.2018 emesso nell'ambito del procedimento monitorio n. 159/2028 RG;
- dichiara in proprio e nella qualità di erede del marito Parte_1 Persona_1 debitrice di er l'importo di € 22.639,56; Controparte_1
- dichiara . q. debitore di per la somma di € 47.102,69; Controparte_1 Parte_1
17 - per l'effetto, condanna nella qualità di titolare della ditta individuale Controparte_1
ED di RR GI, a corrispondere a la somma di € Parte_1
24.463,13;
- condanna nella qualità di titolare della ditta individuale Controparte_1
ED, a rifondere a le spese di lite liquidate in euro 5.077,00, oltre Parte_1
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali, oltre spese vive quantificate in euro 296,59 (contributo unificato € 259,00, marca bollo € 27,00 e spese notifica € 10,59);
- pone definitivamente a carico di nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale ED, le spese di CTU, già liquidate con decreto del 28.5.2024
Enna, 29/01/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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