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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/09/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
– Sezione Crisi d'Impresa – riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
dott. Marcello Buscema Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. ssa Simona Di Nicola Giudice relatore ed estensore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/04/2025 nell'ambito del procedimento di cui al n. 27/2025 del R.G. Proc. Un., udito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa da Parte_1
(cod. fisc. , nato a [...] il [...] e residente a [...]in
[...] C.F._1
Via IV Novembre 76, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato dall'avv. Francesco Vettori
visto il ricorso in data 19/02/2025 con il quale ha chiesto che venga aperta la Parte_1 propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) atteso che ai sensi dell'a1t. 27, II e III comma, C.C.I.I. la competenza per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata appartiene al Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidente con la residenza o il domicilio, sussiste la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda proposta dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in Serrone, Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Frosinone;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l' OCC nella propria relazione debba indicare " le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" . In funzione di tale verifica, pertanto, la giurisprudenza ha affermato che deve essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all' at1. 14ter 1. 3 /20 12 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Trib. Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario - anche alla luce delle previsioni dell' art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore - produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l' indicazione delle ragioni dell' omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, Il comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all' intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all' art. 268, IV comma, lett. b CCI).
Nel caso che occupa, a corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
La disposizione di cui all' art. 269, II comma, CCI, così come modificata dal d.lgs. 136/2024 (rubricato "Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019,n.14") richiede, inoltre, all'OCC di attestare- quando la domanda è proposta da un debitore persona fisica - se è possibile acquisire dell' attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l' esercizio di azioni giudiziarie (art. 268, III comma, quarto periodo CCI).
In specie al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Frosinone, dott. contenente la valutazione sulla Persona_1 completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico patrimoniale e finanziaria del debitore e l'indicazione dell'attivo da distribuire ai creditori, come previsto dall'art. 269, II comma, CCI;
in particolare, dalla relazione particolareggiata dell'OCC emerge che sussiste un patrimonio attivo realizzabile nella procedura di liquidazione controllata e che dunque si è al di fuori dell'ipotesi di incapienza del debitore di cui all'art. 286 co. III, C.C.I.I.: il ricorrente risulta titolare per la piena proprietà - secondo la documentazione in atti - di beni immobili che ne costituiscono la casa di abitazione e un magazzino siti in Comune di Serrone nonché di un'autovettura e di un motociclo (quest'ultimo all'attualità sottoposto a fermo amministrativo) che egli utilizza anche per lo svolgimento della sua attività lavorativa.
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'istante è titolare di un rapporto di conto corrente sul quale pende un pignoramento e un rapporto di carta postepay evolution sul quale risultano giacenze di denari provenienti dai proventi della sua attività lavorativa. Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento degli emolumenti nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.
Il reddito dell'istante deriva dall'attività di collaboratore come procacciatore d'affari plurimandatario nel settore della termoidraulica ed è attualmente gravato del rateo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio minore convivente con la madre;
D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) ricorre certamente una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso e dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a cinquantamila euro ai sensi e per gli effetti dell'art. 268 co. 2 C.C.I.I., laddove il passivo dichiarato risulta pari a € 116.935,09; la domanda può essere accolta.
Posto che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270CCII e che nessuna domanda viene all'uopo spiegata dal ricorrente, nulla si dispone al riguardo.
Con riguardo alla durata della procedura, l' art. 272, II comma , CCI, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, dispone che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura", il ricorrente e l'OCC hanno attestato che essa potrà concludersi nell'arco di tre anni. Ovviamente, la procedura può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del Liquidatore se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per la liquidazione dell'attivo destinato al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie può confermarsi quale Liquidatore il dott. che ha svolto le funzioni di Persona_1
OCC ex art. 269 CCI, dotato della necessaria esperienza e professionalità. Al momento dell'accettazione dell' incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l' insussistenza di situazioni significative ai sensi degli a11t. 35 , comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell' Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell' art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento" (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l' apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno "strumento" ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma 1 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del debitore (cod. fisc. Parte_1
; C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dr.ssa SIMONA DI NICOLA;
NOMINA liquidatore il dott. Persona_1
➢ dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore;
➢ ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
➢ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
➢ ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni dell'art. 216, comma 2;
➢ dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese;
➢ ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
➢ dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Frosinone il 16/09/2025
Il Presidente
Dr. Marcello Buscema
Il Giudice relatore
Dr.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
– Sezione Crisi d'Impresa – riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
dott. Marcello Buscema Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. ssa Simona Di Nicola Giudice relatore ed estensore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/04/2025 nell'ambito del procedimento di cui al n. 27/2025 del R.G. Proc. Un., udito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa da Parte_1
(cod. fisc. , nato a [...] il [...] e residente a [...]in
[...] C.F._1
Via IV Novembre 76, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato dall'avv. Francesco Vettori
visto il ricorso in data 19/02/2025 con il quale ha chiesto che venga aperta la Parte_1 propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) atteso che ai sensi dell'a1t. 27, II e III comma, C.C.I.I. la competenza per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata appartiene al Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidente con la residenza o il domicilio, sussiste la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda proposta dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in Serrone, Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Frosinone;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l' OCC nella propria relazione debba indicare " le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" . In funzione di tale verifica, pertanto, la giurisprudenza ha affermato che deve essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all' at1. 14ter 1. 3 /20 12 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Trib. Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario - anche alla luce delle previsioni dell' art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore - produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l' indicazione delle ragioni dell' omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, Il comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all' intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all' art. 268, IV comma, lett. b CCI).
Nel caso che occupa, a corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
La disposizione di cui all' art. 269, II comma, CCI, così come modificata dal d.lgs. 136/2024 (rubricato "Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019,n.14") richiede, inoltre, all'OCC di attestare- quando la domanda è proposta da un debitore persona fisica - se è possibile acquisire dell' attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l' esercizio di azioni giudiziarie (art. 268, III comma, quarto periodo CCI).
In specie al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Frosinone, dott. contenente la valutazione sulla Persona_1 completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico patrimoniale e finanziaria del debitore e l'indicazione dell'attivo da distribuire ai creditori, come previsto dall'art. 269, II comma, CCI;
in particolare, dalla relazione particolareggiata dell'OCC emerge che sussiste un patrimonio attivo realizzabile nella procedura di liquidazione controllata e che dunque si è al di fuori dell'ipotesi di incapienza del debitore di cui all'art. 286 co. III, C.C.I.I.: il ricorrente risulta titolare per la piena proprietà - secondo la documentazione in atti - di beni immobili che ne costituiscono la casa di abitazione e un magazzino siti in Comune di Serrone nonché di un'autovettura e di un motociclo (quest'ultimo all'attualità sottoposto a fermo amministrativo) che egli utilizza anche per lo svolgimento della sua attività lavorativa.
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'istante è titolare di un rapporto di conto corrente sul quale pende un pignoramento e un rapporto di carta postepay evolution sul quale risultano giacenze di denari provenienti dai proventi della sua attività lavorativa. Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento degli emolumenti nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.
Il reddito dell'istante deriva dall'attività di collaboratore come procacciatore d'affari plurimandatario nel settore della termoidraulica ed è attualmente gravato del rateo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio minore convivente con la madre;
D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) ricorre certamente una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso e dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a cinquantamila euro ai sensi e per gli effetti dell'art. 268 co. 2 C.C.I.I., laddove il passivo dichiarato risulta pari a € 116.935,09; la domanda può essere accolta.
Posto che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270CCII e che nessuna domanda viene all'uopo spiegata dal ricorrente, nulla si dispone al riguardo.
Con riguardo alla durata della procedura, l' art. 272, II comma , CCI, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, dispone che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura", il ricorrente e l'OCC hanno attestato che essa potrà concludersi nell'arco di tre anni. Ovviamente, la procedura può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del Liquidatore se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per la liquidazione dell'attivo destinato al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie può confermarsi quale Liquidatore il dott. che ha svolto le funzioni di Persona_1
OCC ex art. 269 CCI, dotato della necessaria esperienza e professionalità. Al momento dell'accettazione dell' incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l' insussistenza di situazioni significative ai sensi degli a11t. 35 , comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell' Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell' art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento" (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l' apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno "strumento" ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma 1 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del debitore (cod. fisc. Parte_1
; C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dr.ssa SIMONA DI NICOLA;
NOMINA liquidatore il dott. Persona_1
➢ dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore;
➢ ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
➢ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
➢ ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni dell'art. 216, comma 2;
➢ dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese;
➢ ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
➢ dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Frosinone il 16/09/2025
Il Presidente
Dr. Marcello Buscema
Il Giudice relatore
Dr.ssa Simona Di Nicola