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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Eleonora Ramacciotti Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2671/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EN RB
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
EN RB
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
02/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 26/10/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N.3878/2022, omologata con decreto del
02/11/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) DISPOSIZIONI PER LA FIGLIA MAGGIORENNE MA NON Per_1
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE.
Le parti danno atto che la figlia studentessa presso l'Università di architettura di Per_1
Ferrara, continuerà a mantenere la propria residenza anagrafica presso la madre in
Modena (MO), Via B. Croce n. 35 fintanto che lo vorrà.
Poiché è maggiore d'età, concorderà direttamente con i genitori le modalità di Per_1 visita ed i tempi di permanenza presso gli stessi sia durante l'anno che nei periodi di vacanza natalizi, pasquali ed estivi.
pagina 2 di 8 2) DISPOSIZIONI PER IL FI TT IN NON
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE.
<< Il figlio (di anni 16) rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_2 quali continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano la vita del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
continuerà ad avere residenza anagrafica presso la madre in Modena (MO), Via Per_2
B. Croce n. 35, ed ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
<< I genitori danno atto che ha frequentato la classe terza dell' I.T.C. Barozzi di Per_2
Modena e pratica lo sport del calcio, con allenamenti che lo vedono impegnato per tre pomeriggi a settimana, oltre alla partita che si svolge nel week end.
<< GESTIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI PRESSO IL PADRE.
In considerazione dell'età di , che ha 16 anni, avuto riguardo all'organizzazione Per_2 domestica e famigliare attuata dopo la separazione, i genitori di comune accordo stabiliscono che il figlio minore potrà vedere liberamente il padre ogni qualvolta lo vorrà, concordando con lo stesso le occasioni di incontro e frequentazione.
In ogni caso potrà stare con il padre indicativamente per: Per_2
- 2 (due) week-end al mese, dal venerdì sera sino alla domenica sera;
- 1 (un) pomeriggio/sera infrasettimanale, con o senza pernottamento.
<< I genitori si impegnano a prestarsi la massima collaborazione possibile nella gestione degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio.
<< Vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive.
I genitori si accorderanno direttamente co in ordine alla suddivisione dei giorni di Per_2 festività natalizia e pasquale nel rispetto delle tradizioni famigliari;
concorderanno, inoltre, con congruo anticipo, periodi paritari di vacanza da trascorrere con il figlio.
I ricorrenti di comune accordo stabiliscono che in caso di viaggi e di vacanze del minore all'estero e/o che comportino l'utilizzo di mezzi trasporto quali imbarcazioni e/o aerei, anche se svolti assieme ad un genitore, dovranno sempre essere approvati da entrambe le
Parti.
3) MANTENIMENTO DEI FIGLI.
pagina 3 di 8 Le Parti convengono che il sig. provvederà al mantenimento diretto di Pt_1
per i tempi di permanenza dei figli presso di sé. Per_1 Per_2
Il sig si impegna e si obbliga, inoltre, a corrispondere: Pt_1
<< a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo Per_1 complessivo (rivalutato al giugno 2024) di €. 480,82= da versarsi per 12 (dodici) mensilità, con valuta fissa di accredito entro il giorno 10 (dieci) del mese.
In considerazione del fatto ch vive prevalentemente presso la sede universitaria, i Per_1 genitori di comune accordo stabiliscono che il sig. versi 1/3 (un terzo) della Pt_1 predetta somma, pari ad €. 160,27=, a mezzo bonifico bancario (AN
[...]) alla sig.ra ed i 2/3 (due terzi), Parte_2 pari ad €. 320,55=, a mezzo bonifico bancario (AN [...]) direttamente alla figli Per_1
<< A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma mensile Per_2
(rivalutata al giungo 2024) di €. 480,82= da versarsi per 12 (dodici) mensilità, a mezzo bonifico bancario (AN [...]) alla sig.ra Parte_2
, con valuta fissa di accredito entro il giorno 10 (dieci) del mese.
[...]
AUMENTO ISTAT. A decorrere dal mese di giugno 2025, le somme di cui sopra dovranno essere annualmente rivalutate nella misura del 100% in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di giugno.
Il contributo al mantenimento ordinario dei figli da parte del genitore non collocatario dovrà essere corrisposto sino a che i figli e non saranno economicamente Per_1 Per_2 indipendenti e comunque nei limiti di legge.
4) SPESE AO
Le spese straordinarie per i figli e , di cui al Protocollo in uso presso il Per_1 Per_2
Tribunale di Modena di seguito riportato, saranno a carico del padre sig. Parte_1
nella misura del 100%:
[...]
- spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 8 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Con particolare riferimento alle spese di locazione dell'alloggio presso la sede universitaria di le Parti danno atto che il sig. anticiperà mensilmente il relativo Per_1 Pt_1 importo a mezzo bonifico bancario (AN [...]) alla figlia, la quale provvederà autonomamente a pagare la proprietà.
In ogni caso, i genitori si impegnano a consultarsi vicendevolmente con i figli in ordine alle spese necessarie.
MODALITA' DI RIMBORSO DELLE SPESE AO.
Le Parti convengono, in relazione alle spese straordinarie da concordare, che il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro, o dai figli stessi, in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.), qualora contrario, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso della spesa sostenuta dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa opportunamente intestata ai figli ai fini della detraibilità fiscale.
pagina 5 di 8 Resta inteso che la spesa comunque effettuata nonostante il parere contrario dell'altro genitore, in caso sia richiesto il preventivo accordo, rimarrà a carico esclusivo del genitore che l'avrà sostenuta.
5) ASSEGNO UNICO e BONUS, DEDUZIONI/DETRAZION CP_1
Il sig. presta il suo consenso affinché l'Assegno Unico Universale Parte_1 venga corrisposto nella misura del 100% (cento per cento) alla signora Parte_2 mentre tutte le detrazioni per spese ed oneri riguardanti i figli non ricomprese all'interno del predetto Assegno verranno usufruite al 100% dal sig. ovvero in misura Pt_1 proporzionale all'effettiva partecipazione alla spesa.
Eventuali bonus o contributi riconosciuti a favore dei figli saranno utilizzati esclusivamente per i fini determinati dal bonus stesso: in caso di spese straordinarie per cui è previsto e richiesto un bonus il cui importo riduca l'importo della spesa stessa, il sig.
provvederà a corrispondere il solo residuo della spesa straordinaria (al netto Pt_1 del bonus).
I genitori si impegnano ad esperire ogni formalità necessaria e a tenersi reciprocamente informati in ordine all'erogazione dei bonus.
A tal fine ciascuna Parte si impegna e si obbliga a consegnare all'altra copia della documentazione fiscale comprovante gli esborsi rispettivamente sostenuti, documentazione che dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità/detraibilità della stessa.
6) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE.
La casa famigliare, sita in Modena, Via B. Croce n. 35, di proprietà esclusiva del sig.
rimarrà assegnata alla sig.r con i beni mobili Parte_1 Parte_2 che la arredano e corredano e che i coniugi riconoscono essere di proprietà comune.
L'eventuale vendita degli arredi comuni dovrà essere concordata preliminarmente tra le
Parti ed il ricavato andrà suddiviso in ragione del 50% ciascuno.
Le Parti danno atto che nella suddetta assegnazione è ricompreso anche il garage sito in
Modena, Via Petrarca n. 41, che viene utilizzato anche dal sig. , che ne Pt_1 detiene quindi le chiavi, per depositarvi e custodirvi arredi ed oggettistica varia di esclusiva proprietà di quest'ultimo. Il sig dovrà, in ogni caso, concordare con la sig.ra Pt_1
tempi e i modi di accesso, deposito e asporto dei beni dal predetto locale. Parte_2
Il sig. con la sottoscrizione delle presenti condizioni dichiara di esonerare Pt_1
pagina 6 di 8 espressamente la sig.ra a qualsiasi responsabilità in ordine alla custodia di Parte_2 quanto depositato all'interno del suddetto garage e in particolare da eventuali danni derivanti, a titolo esemplificativo, da ipotesi di furto, incendio, deperimento, ogni domanda e/o azione sin da ora rinunciata e rimossa.
7) RISPARMI PER I FIGLI.
<< Le parti si danno reciprocamente atto che il sig ha provveduto a versare Pt_1 prima d'ora sul conto corrente (AN [...]) intestato alla figlia l'importo di €. 8.540,00=, poi investito a nome della ragazza in titoli, frutto dei Per_1 risparmi comuni e regali accantonati dai genitori nel tempo.
<< A parziale deroga di quanto previsto al punto 9) del Verbale di separazione omologato, il sig provvederà a versare sul conto corrente che verrà aperto pe in Pt_1 Per_2 occasione del raggiungimento della maggiore età (15.10.2026) l'importo di €. 6.600,00=, anch'esso frutto dei risparmi comuni e regali al minore e attualmente accantonato a nome del padre.
8) ASSEGNO DIVORZILE.
Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed in grado di mantenersi con i propri redditi e rinunciano, quindi, a richiedersi reciprocamente un assegno divorzile.
9) AUTORIZZAZIONE PER DOCUMENTI.
I coniugi si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore, dichiarandosi sin da ora disponibili a presentarsi presso gli uffici competenti, qualora necessario, per il disbrigo delle relative formalità.
10) Per tutto quanto qui non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prioritario del figlio minore.
11) I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui al presente ricorso per separazione personale consensuale - anche in via transattiva e novativa - ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel pagina 7 di 8 presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
12) Le spese della presente procedura e quelle legali saranno sostenute in via esclusiva dal sig ” Parte_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
11/05/2002 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2002 Atto n. 72 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Eleonora Ramacciotti Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2671/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EN RB
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
EN RB
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
02/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 26/10/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N.3878/2022, omologata con decreto del
02/11/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) DISPOSIZIONI PER LA FIGLIA MAGGIORENNE MA NON Per_1
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE.
Le parti danno atto che la figlia studentessa presso l'Università di architettura di Per_1
Ferrara, continuerà a mantenere la propria residenza anagrafica presso la madre in
Modena (MO), Via B. Croce n. 35 fintanto che lo vorrà.
Poiché è maggiore d'età, concorderà direttamente con i genitori le modalità di Per_1 visita ed i tempi di permanenza presso gli stessi sia durante l'anno che nei periodi di vacanza natalizi, pasquali ed estivi.
pagina 2 di 8 2) DISPOSIZIONI PER IL FI TT IN NON
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE.
<< Il figlio (di anni 16) rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_2 quali continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano la vita del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
continuerà ad avere residenza anagrafica presso la madre in Modena (MO), Via Per_2
B. Croce n. 35, ed ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
<< I genitori danno atto che ha frequentato la classe terza dell' I.T.C. Barozzi di Per_2
Modena e pratica lo sport del calcio, con allenamenti che lo vedono impegnato per tre pomeriggi a settimana, oltre alla partita che si svolge nel week end.
<< GESTIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI PRESSO IL PADRE.
In considerazione dell'età di , che ha 16 anni, avuto riguardo all'organizzazione Per_2 domestica e famigliare attuata dopo la separazione, i genitori di comune accordo stabiliscono che il figlio minore potrà vedere liberamente il padre ogni qualvolta lo vorrà, concordando con lo stesso le occasioni di incontro e frequentazione.
In ogni caso potrà stare con il padre indicativamente per: Per_2
- 2 (due) week-end al mese, dal venerdì sera sino alla domenica sera;
- 1 (un) pomeriggio/sera infrasettimanale, con o senza pernottamento.
<< I genitori si impegnano a prestarsi la massima collaborazione possibile nella gestione degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio.
<< Vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive.
I genitori si accorderanno direttamente co in ordine alla suddivisione dei giorni di Per_2 festività natalizia e pasquale nel rispetto delle tradizioni famigliari;
concorderanno, inoltre, con congruo anticipo, periodi paritari di vacanza da trascorrere con il figlio.
I ricorrenti di comune accordo stabiliscono che in caso di viaggi e di vacanze del minore all'estero e/o che comportino l'utilizzo di mezzi trasporto quali imbarcazioni e/o aerei, anche se svolti assieme ad un genitore, dovranno sempre essere approvati da entrambe le
Parti.
3) MANTENIMENTO DEI FIGLI.
pagina 3 di 8 Le Parti convengono che il sig. provvederà al mantenimento diretto di Pt_1
per i tempi di permanenza dei figli presso di sé. Per_1 Per_2
Il sig si impegna e si obbliga, inoltre, a corrispondere: Pt_1
<< a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo Per_1 complessivo (rivalutato al giugno 2024) di €. 480,82= da versarsi per 12 (dodici) mensilità, con valuta fissa di accredito entro il giorno 10 (dieci) del mese.
In considerazione del fatto ch vive prevalentemente presso la sede universitaria, i Per_1 genitori di comune accordo stabiliscono che il sig. versi 1/3 (un terzo) della Pt_1 predetta somma, pari ad €. 160,27=, a mezzo bonifico bancario (AN
[...]) alla sig.ra ed i 2/3 (due terzi), Parte_2 pari ad €. 320,55=, a mezzo bonifico bancario (AN [...]) direttamente alla figli Per_1
<< A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma mensile Per_2
(rivalutata al giungo 2024) di €. 480,82= da versarsi per 12 (dodici) mensilità, a mezzo bonifico bancario (AN [...]) alla sig.ra Parte_2
, con valuta fissa di accredito entro il giorno 10 (dieci) del mese.
[...]
AUMENTO ISTAT. A decorrere dal mese di giugno 2025, le somme di cui sopra dovranno essere annualmente rivalutate nella misura del 100% in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di giugno.
Il contributo al mantenimento ordinario dei figli da parte del genitore non collocatario dovrà essere corrisposto sino a che i figli e non saranno economicamente Per_1 Per_2 indipendenti e comunque nei limiti di legge.
4) SPESE AO
Le spese straordinarie per i figli e , di cui al Protocollo in uso presso il Per_1 Per_2
Tribunale di Modena di seguito riportato, saranno a carico del padre sig. Parte_1
nella misura del 100%:
[...]
- spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 8 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Con particolare riferimento alle spese di locazione dell'alloggio presso la sede universitaria di le Parti danno atto che il sig. anticiperà mensilmente il relativo Per_1 Pt_1 importo a mezzo bonifico bancario (AN [...]) alla figlia, la quale provvederà autonomamente a pagare la proprietà.
In ogni caso, i genitori si impegnano a consultarsi vicendevolmente con i figli in ordine alle spese necessarie.
MODALITA' DI RIMBORSO DELLE SPESE AO.
Le Parti convengono, in relazione alle spese straordinarie da concordare, che il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro, o dai figli stessi, in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.), qualora contrario, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso della spesa sostenuta dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa opportunamente intestata ai figli ai fini della detraibilità fiscale.
pagina 5 di 8 Resta inteso che la spesa comunque effettuata nonostante il parere contrario dell'altro genitore, in caso sia richiesto il preventivo accordo, rimarrà a carico esclusivo del genitore che l'avrà sostenuta.
5) ASSEGNO UNICO e BONUS, DEDUZIONI/DETRAZION CP_1
Il sig. presta il suo consenso affinché l'Assegno Unico Universale Parte_1 venga corrisposto nella misura del 100% (cento per cento) alla signora Parte_2 mentre tutte le detrazioni per spese ed oneri riguardanti i figli non ricomprese all'interno del predetto Assegno verranno usufruite al 100% dal sig. ovvero in misura Pt_1 proporzionale all'effettiva partecipazione alla spesa.
Eventuali bonus o contributi riconosciuti a favore dei figli saranno utilizzati esclusivamente per i fini determinati dal bonus stesso: in caso di spese straordinarie per cui è previsto e richiesto un bonus il cui importo riduca l'importo della spesa stessa, il sig.
provvederà a corrispondere il solo residuo della spesa straordinaria (al netto Pt_1 del bonus).
I genitori si impegnano ad esperire ogni formalità necessaria e a tenersi reciprocamente informati in ordine all'erogazione dei bonus.
A tal fine ciascuna Parte si impegna e si obbliga a consegnare all'altra copia della documentazione fiscale comprovante gli esborsi rispettivamente sostenuti, documentazione che dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità/detraibilità della stessa.
6) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE.
La casa famigliare, sita in Modena, Via B. Croce n. 35, di proprietà esclusiva del sig.
rimarrà assegnata alla sig.r con i beni mobili Parte_1 Parte_2 che la arredano e corredano e che i coniugi riconoscono essere di proprietà comune.
L'eventuale vendita degli arredi comuni dovrà essere concordata preliminarmente tra le
Parti ed il ricavato andrà suddiviso in ragione del 50% ciascuno.
Le Parti danno atto che nella suddetta assegnazione è ricompreso anche il garage sito in
Modena, Via Petrarca n. 41, che viene utilizzato anche dal sig. , che ne Pt_1 detiene quindi le chiavi, per depositarvi e custodirvi arredi ed oggettistica varia di esclusiva proprietà di quest'ultimo. Il sig dovrà, in ogni caso, concordare con la sig.ra Pt_1
tempi e i modi di accesso, deposito e asporto dei beni dal predetto locale. Parte_2
Il sig. con la sottoscrizione delle presenti condizioni dichiara di esonerare Pt_1
pagina 6 di 8 espressamente la sig.ra a qualsiasi responsabilità in ordine alla custodia di Parte_2 quanto depositato all'interno del suddetto garage e in particolare da eventuali danni derivanti, a titolo esemplificativo, da ipotesi di furto, incendio, deperimento, ogni domanda e/o azione sin da ora rinunciata e rimossa.
7) RISPARMI PER I FIGLI.
<< Le parti si danno reciprocamente atto che il sig ha provveduto a versare Pt_1 prima d'ora sul conto corrente (AN [...]) intestato alla figlia l'importo di €. 8.540,00=, poi investito a nome della ragazza in titoli, frutto dei Per_1 risparmi comuni e regali accantonati dai genitori nel tempo.
<< A parziale deroga di quanto previsto al punto 9) del Verbale di separazione omologato, il sig provvederà a versare sul conto corrente che verrà aperto pe in Pt_1 Per_2 occasione del raggiungimento della maggiore età (15.10.2026) l'importo di €. 6.600,00=, anch'esso frutto dei risparmi comuni e regali al minore e attualmente accantonato a nome del padre.
8) ASSEGNO DIVORZILE.
Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed in grado di mantenersi con i propri redditi e rinunciano, quindi, a richiedersi reciprocamente un assegno divorzile.
9) AUTORIZZAZIONE PER DOCUMENTI.
I coniugi si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore, dichiarandosi sin da ora disponibili a presentarsi presso gli uffici competenti, qualora necessario, per il disbrigo delle relative formalità.
10) Per tutto quanto qui non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prioritario del figlio minore.
11) I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui al presente ricorso per separazione personale consensuale - anche in via transattiva e novativa - ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel pagina 7 di 8 presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
12) Le spese della presente procedura e quelle legali saranno sostenute in via esclusiva dal sig ” Parte_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
11/05/2002 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2002 Atto n. 72 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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