TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/09/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1184/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 12/09/2025
È presente, per l'appellante, l'avv. Francesco Cristiani, in sostituzione dell'avv. ANGELO PIO PARAVATI. È altresì presente, per l'appellata, l'avv. FRANCESCA CRIBARI. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Cristiani si riporta ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento. L'avv. Cribari si riporta ai propri scritti difensivi e insiste sulla legittimità della sentenza di primo grado, rilevando che la propria assistita non ha mai concluso un contratto con l'appellante. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 5 R.G.N. 1184/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1184/2021 vertente
TRA
(C.F. ), in p.l.r.p.t., con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 al Viale Regina Margherita n. 125, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pio Paravati (C.F.
); C.F._1
appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Cribari (C.F. ; C.F._3 appellata
Oggetto: Somministrazione Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 712/2021 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Paola, depositata il 20/07/2021, notificata in pari data, con la quale è stata accolta la domanda avanzata da con la quale veniva chiesto di Controparte_1 accertare che quest'ultima non aveva mai concluso con alcun contratto di Parte_1 fornitura e che la stessa non risultava debitrice di alcuna somma nei confronti di
[...]
, deducendone l'illegittimità poiché inficiata da gravi ed evidenti vizi motivazionali. Pt_1
1.1. Parte appellante impugna, in particolare: i. la parte della sentenza in cui il giudice, ricostruendo erroneamente i fatti di causa, ha rigettato una inesistente richiesta di estromissione, laddove, invece, aveva eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimatio ad causam; ii. la parte della sentenza in cui si dichiara che nessuna somma l'attrice deve ad , causa l'intervenuta prescrizione delle bollette emesse Parte_1
pagina 2 di 5 da Enel Servizio Elettrico;
iii. la parte della sentenza in cui vi è la condanna di Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
Nel richiamare le difese svolte in primo grado, l'appellante deduce che in data 01/02/2011 veniva stipulato tra ed un contratto di fornitura di energia Controparte_1 Parte_1 elettrica per l'utenza sita in Amantea via Tevere, 10, identificata con POD , C.F._4 dal quale, causa la rilevante morosità accumulata, l'utente recedeva unilateralmente con decorrenza 30/10/2012 in favore di . Rileva, poi, che all'atto dell'iscrizione a ruolo del CP_2 giudizio di primo grado, l'allora attrice non aveva prodotto alcuna documentazione a supporto delle sue lamentele sicché la domanda risultava palesemente non provata;
l'attrice produceva, tardivamente, delle bollette emesse da Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (peraltro confermative della eccepita carenza di legittimazione in capo alla convenuta) che il giudice di prime cure anziché dichiarare inutilizzabili ha invece valorizzato per rigettare una mai formulata richiesta di estromissione da parte di Parte_1
Contesta, inoltre, l'illegittima applicazione retroattiva della l. 205/2017 e conclude, in via rescindente, per l'annullamento della sentenza n. 712/2021 e, in via rescissoria, per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, con conseguenziale rigetto della domanda avanzata da perché infondata, con vittoria di spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio. 1.2. , richiamate le medesime difese esposte in primo grado, chiede, Controparte_1 preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'appello proposto da e, nel Parte_1 merito, di rigettare l'appello per intervenuta prescrizione della pretesa avanzata o, comunque, per infondatezza, con conseguenziale conferma della sentenza gravata.
1.3. Il procedimento è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'appello è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
2.1. La difesa del convenuto (odierno appellante), estrinsecantesi nella deduzione della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, si traduce nella proposizione di una questione non già di legittimazione passiva "ad causam", ma di difetto della condizione dell'azione che, consistendo nell'identificabilità del convenuto medesimo quale soggetto nei cui confronti la legge conferisce il diritto azionato, è regolata dagli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ. Ne consegue che spetta all'attore (odierno appellato) dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto, anche quando la difesa di quest'ultimo non si limiti ad una contestazione generica della pretesa dell'attore, ma si concretizzi nella precisa indicazione del soggetto che si assume essere il vero titolare passivo dell'obbligazione, atteso che una siffatta deduzione non vale a trasformare la difesa in eccezione in senso stretto, con il connesso obbligo di fornire la prova delle relative circostanze di fatto, né in una posizione processuale, che si traduca nell'assunzione spontanea dell' “onus probandi”
[Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 22902 del 08/10/2013 (Rv. 628325 - 01)] 2.2. Di tali principi non ha fatto buon governo il primo giudice. ha dedotto e Parte_1 dimostrato, mediante la produzione del relativo contratto recante la sottoscrizione dell'appellata, che tra le parti era intervenuto un contratto di fornitura sottoscritto il pagina 3 di 5 08/02/2011 e cessato il 31/10/2012 (dato questo che risulta dalla prima risposta al reclamo inoltrata alla parte in data 04/02/2015). A fronte di tale eccezione, l'attore avrebbe dovuto fornire la prova di aver correttamente individuato il destinatario dell'azione proposta. Di contro, e solo in sede di deposito di note difensive conclusionali, l'attrice ha allegato le fatture contestate, le quali sono state emesse non da , ma da “Servizio Parte_1
Elettrico Nazionale Spa”, che è un soggetto giuridico diverso dal primo. Peraltro, sempre dalla disamina del fascicolo di parte attrice, si ricava che una prima missiva è stata inviata a
“Enel Servizio Elettrico Spa Servizio di maggior tutela” (oltre che a ) e vi è anche Parte_1 un fax del 16 ottobre 2015 di reclamo trasmesso esclusivamente a “Enel Servizio Elettrico Spa”, sicché l'attrice ben sapeva a chi avrebbe dovuto rivolgere le proprie istanze (ossia al fornitore di maggior tutela, qualunque fosse la sua corretta denominazione). È evidente, allora, il macroscopico errore in cui è incorso il primo giudice, che ha ritenuto sussistere un
“litisconsorzio necessario” tra le due società e Servizio Elettrico Nazionale Parte_1
Spa), senza neanche fornire una spiegazione che potesse giustificare tale assunto. Per vero, non è dato comprendere come il giudice sia potuto comunque giungere a tale davvero singolare conclusione, in presenza di allegazioni e difese contraddittorie come quelle avanzate da parte attrice nell'atto introduttivo della lite, laddove ha, dapprima, riferito che a “veniva recapitata una bolletta a lei intestata, di un Parte_2 contratto attivato in data 01.09.2023 (circa due mesi successivi al rilascio dell'immobile” che ella “non ha mai attivato o firmato alcun contratto di energia elettrica” (pag. 1), per poi dedurre, nella parte motiva, che “la sig.ra non ha mai sottoscritto alcun contratto CP_1 con la . Il caso specifico riguarda una fornitura per il periodo 2011 – 2012” Parte_1
[enfasi della parte (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione)] e, infine, concludere per l'accertamento dell'inesistenza di alcun contratto e, soprattutto, dell'inesistenza di alcun credito in capo alla convenuta. Peraltro, il Giudice ha, in ogni caso, erroneamente ritenuto di dover applicare a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della l. 205/2017 il diverso regime della prescrizione dei crediti relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua, ignorando sia l'elementare divieto di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle preleggi, sia la previsione dell'art. 1, co. 10, della menzionata legge, che ha espressamente previsto che «le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018». Pertanto, la sentenza deve essere annullata.
2.3. Poiché l'attrice, odierna appellata, non ha provato che, in ragione dei fatti posti a fondamento della domanda spiegata in prime cure, ove si assume l'inesistenza di un valido rapporto di fornitura di energia elettrica a far data dal mese di novembre 2013, che la legittimazione passiva spettava effettivamente a , in quanto titolare Parte_1 rapporto dedotto, si impone il rigetto della domanda.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, facendo applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/2014 applicabili pro tempore, ai valori medi.
pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, quale giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: In totale riforma della sentenza n. 712/2021 resa dal Giudice di Pace di Paola, rigetta la domanda proposta da nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1205,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per il primo grado e in € 185,00 per esborsi ed € 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compenso. Paola, 12 settembre 2025. Il Giudice Matteo Torretta
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 12/09/2025
È presente, per l'appellante, l'avv. Francesco Cristiani, in sostituzione dell'avv. ANGELO PIO PARAVATI. È altresì presente, per l'appellata, l'avv. FRANCESCA CRIBARI. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Cristiani si riporta ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento. L'avv. Cribari si riporta ai propri scritti difensivi e insiste sulla legittimità della sentenza di primo grado, rilevando che la propria assistita non ha mai concluso un contratto con l'appellante. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 5 R.G.N. 1184/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1184/2021 vertente
TRA
(C.F. ), in p.l.r.p.t., con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 al Viale Regina Margherita n. 125, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pio Paravati (C.F.
); C.F._1
appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Cribari (C.F. ; C.F._3 appellata
Oggetto: Somministrazione Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 712/2021 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Paola, depositata il 20/07/2021, notificata in pari data, con la quale è stata accolta la domanda avanzata da con la quale veniva chiesto di Controparte_1 accertare che quest'ultima non aveva mai concluso con alcun contratto di Parte_1 fornitura e che la stessa non risultava debitrice di alcuna somma nei confronti di
[...]
, deducendone l'illegittimità poiché inficiata da gravi ed evidenti vizi motivazionali. Pt_1
1.1. Parte appellante impugna, in particolare: i. la parte della sentenza in cui il giudice, ricostruendo erroneamente i fatti di causa, ha rigettato una inesistente richiesta di estromissione, laddove, invece, aveva eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimatio ad causam; ii. la parte della sentenza in cui si dichiara che nessuna somma l'attrice deve ad , causa l'intervenuta prescrizione delle bollette emesse Parte_1
pagina 2 di 5 da Enel Servizio Elettrico;
iii. la parte della sentenza in cui vi è la condanna di Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
Nel richiamare le difese svolte in primo grado, l'appellante deduce che in data 01/02/2011 veniva stipulato tra ed un contratto di fornitura di energia Controparte_1 Parte_1 elettrica per l'utenza sita in Amantea via Tevere, 10, identificata con POD , C.F._4 dal quale, causa la rilevante morosità accumulata, l'utente recedeva unilateralmente con decorrenza 30/10/2012 in favore di . Rileva, poi, che all'atto dell'iscrizione a ruolo del CP_2 giudizio di primo grado, l'allora attrice non aveva prodotto alcuna documentazione a supporto delle sue lamentele sicché la domanda risultava palesemente non provata;
l'attrice produceva, tardivamente, delle bollette emesse da Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (peraltro confermative della eccepita carenza di legittimazione in capo alla convenuta) che il giudice di prime cure anziché dichiarare inutilizzabili ha invece valorizzato per rigettare una mai formulata richiesta di estromissione da parte di Parte_1
Contesta, inoltre, l'illegittima applicazione retroattiva della l. 205/2017 e conclude, in via rescindente, per l'annullamento della sentenza n. 712/2021 e, in via rescissoria, per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, con conseguenziale rigetto della domanda avanzata da perché infondata, con vittoria di spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio. 1.2. , richiamate le medesime difese esposte in primo grado, chiede, Controparte_1 preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'appello proposto da e, nel Parte_1 merito, di rigettare l'appello per intervenuta prescrizione della pretesa avanzata o, comunque, per infondatezza, con conseguenziale conferma della sentenza gravata.
1.3. Il procedimento è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'appello è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
2.1. La difesa del convenuto (odierno appellante), estrinsecantesi nella deduzione della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, si traduce nella proposizione di una questione non già di legittimazione passiva "ad causam", ma di difetto della condizione dell'azione che, consistendo nell'identificabilità del convenuto medesimo quale soggetto nei cui confronti la legge conferisce il diritto azionato, è regolata dagli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ. Ne consegue che spetta all'attore (odierno appellato) dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto, anche quando la difesa di quest'ultimo non si limiti ad una contestazione generica della pretesa dell'attore, ma si concretizzi nella precisa indicazione del soggetto che si assume essere il vero titolare passivo dell'obbligazione, atteso che una siffatta deduzione non vale a trasformare la difesa in eccezione in senso stretto, con il connesso obbligo di fornire la prova delle relative circostanze di fatto, né in una posizione processuale, che si traduca nell'assunzione spontanea dell' “onus probandi”
[Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 22902 del 08/10/2013 (Rv. 628325 - 01)] 2.2. Di tali principi non ha fatto buon governo il primo giudice. ha dedotto e Parte_1 dimostrato, mediante la produzione del relativo contratto recante la sottoscrizione dell'appellata, che tra le parti era intervenuto un contratto di fornitura sottoscritto il pagina 3 di 5 08/02/2011 e cessato il 31/10/2012 (dato questo che risulta dalla prima risposta al reclamo inoltrata alla parte in data 04/02/2015). A fronte di tale eccezione, l'attore avrebbe dovuto fornire la prova di aver correttamente individuato il destinatario dell'azione proposta. Di contro, e solo in sede di deposito di note difensive conclusionali, l'attrice ha allegato le fatture contestate, le quali sono state emesse non da , ma da “Servizio Parte_1
Elettrico Nazionale Spa”, che è un soggetto giuridico diverso dal primo. Peraltro, sempre dalla disamina del fascicolo di parte attrice, si ricava che una prima missiva è stata inviata a
“Enel Servizio Elettrico Spa Servizio di maggior tutela” (oltre che a ) e vi è anche Parte_1 un fax del 16 ottobre 2015 di reclamo trasmesso esclusivamente a “Enel Servizio Elettrico Spa”, sicché l'attrice ben sapeva a chi avrebbe dovuto rivolgere le proprie istanze (ossia al fornitore di maggior tutela, qualunque fosse la sua corretta denominazione). È evidente, allora, il macroscopico errore in cui è incorso il primo giudice, che ha ritenuto sussistere un
“litisconsorzio necessario” tra le due società e Servizio Elettrico Nazionale Parte_1
Spa), senza neanche fornire una spiegazione che potesse giustificare tale assunto. Per vero, non è dato comprendere come il giudice sia potuto comunque giungere a tale davvero singolare conclusione, in presenza di allegazioni e difese contraddittorie come quelle avanzate da parte attrice nell'atto introduttivo della lite, laddove ha, dapprima, riferito che a “veniva recapitata una bolletta a lei intestata, di un Parte_2 contratto attivato in data 01.09.2023 (circa due mesi successivi al rilascio dell'immobile” che ella “non ha mai attivato o firmato alcun contratto di energia elettrica” (pag. 1), per poi dedurre, nella parte motiva, che “la sig.ra non ha mai sottoscritto alcun contratto CP_1 con la . Il caso specifico riguarda una fornitura per il periodo 2011 – 2012” Parte_1
[enfasi della parte (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione)] e, infine, concludere per l'accertamento dell'inesistenza di alcun contratto e, soprattutto, dell'inesistenza di alcun credito in capo alla convenuta. Peraltro, il Giudice ha, in ogni caso, erroneamente ritenuto di dover applicare a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della l. 205/2017 il diverso regime della prescrizione dei crediti relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua, ignorando sia l'elementare divieto di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle preleggi, sia la previsione dell'art. 1, co. 10, della menzionata legge, che ha espressamente previsto che «le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018». Pertanto, la sentenza deve essere annullata.
2.3. Poiché l'attrice, odierna appellata, non ha provato che, in ragione dei fatti posti a fondamento della domanda spiegata in prime cure, ove si assume l'inesistenza di un valido rapporto di fornitura di energia elettrica a far data dal mese di novembre 2013, che la legittimazione passiva spettava effettivamente a , in quanto titolare Parte_1 rapporto dedotto, si impone il rigetto della domanda.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, facendo applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/2014 applicabili pro tempore, ai valori medi.
pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, quale giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: In totale riforma della sentenza n. 712/2021 resa dal Giudice di Pace di Paola, rigetta la domanda proposta da nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1205,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per il primo grado e in € 185,00 per esborsi ed € 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compenso. Paola, 12 settembre 2025. Il Giudice Matteo Torretta
pagina 5 di 5